CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2015
538.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-05474 Rostellato: Sull'impiego del prodotto fitosanitario Cabrio duo sulla coltura del basilico, per la lotta contro la Peronospora belbahrii

TESTO DELLA RISPOSTA

  Faccio preliminarmente presente che la questione sollevata dagli Onorevoli interroganti compete principalmente al Ministero della salute che, avvalendosi della Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, verifica la conformità dei requisiti di un prodotto fitosanitario e ne stabilisce l'autorizzazione.
  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che partecipa alla predetta Commissione, si pronuncia in merito all'efficacia dei prodotti fitosanitari, esclusivamente in relazione alle proprie competenze agronomiche.
  Ciò premesso, informo, tuttavia, gli interroganti che è stata avanzata al Ministero della salute una richiesta di autorizzazione eccezionale, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento n. 1107 del 2009, concernente l'estensione di impiego del prodotto Cabrio Duo, per il controllo della Peronospora belbharii su basilico, ma ad oggi tale istanza non è stata ancora esaminata nell'ambito della suddetta Commissione.
  Faccio, infine, presente che, preso atto dello stato di preoccupazione del mondo agricolo e della mancanza di efficaci prodotti fitosanitari che penalizzano fortemente la coltura in questione, abbiamo già comunicato al Ministero della salute l'importanza che riveste la messa a punto di una strategia di difesa adeguata e sostenibile che includa, tra le altre cose, anche l'autorizzazione e l'introduzione di prodotti fitosanitari nuovi o innovativi.
  Per quanto concerne poi la necessità di incrementare i controlli sulle sementi, al fine di evitare la diffusione del fungo, sottolineo che le sementi di specie agrarie ed ortive regolamentate a livello nazionale, ai fini della loro certificazione e successiva commercializzazione, devono soddisfare le condizioni minime stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.
  In particolare, le sementi devono essere prive di organismi nocivi da quarantena ed, inoltre, gli altri organismi nocivi, che riducono il valore di utilizzazione delle sementi, devono essere al di sotto di specifiche soglie di tolleranza stabilite per ogni tipologia di semente. Infatti, le sementi prima della commercializzazione vengono sottoposte ad ispezioni fitosanitarie e controlli di certificazione, nonché a specifiche analisi, al fine di verificare che la presenza di eventuali malattie sia al di sotto delle soglie di tolleranza stabilite.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. (Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

  Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: , nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. 1. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 4.

  Al comma 5, sostituire le parole: entro il limite dello 0,6 per cento con le seguenti: entro il limite dello 0,8 per cento.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: è superiore allo 0,6 per cento, con le seguenti: è superiore allo 0,8 per cento.
4. 1. Zaccagnini.

  Al comma 5, sostituire le parole: entro il limite dello 0,6 per cento con le seguenti: entro il limite dello 0,7 per cento.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: è superiore allo 0,6 per cento, con le seguenti: è superiore allo 0,7 per cento.
4. 2. Zaccagnini.