CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2015
538.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica (C.3386 Governo, approvato dal Senato);
   considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (articolo 1, comma 629), ha esteso l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge) rispetto a quanto già previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ad altre categorie di attività, tra cui le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari;
   sottolineato che l'efficacia dell'estensione a quest'ultima categoria è stata subordinata al previo rilascio della deroga da parte della Commissione europea;
   rilevato che la Commissione europea ha comunicato al Consiglio UE le proprie obiezioni alla concessione della predetta deroga, ritenendo che un'applicazione indistinta e generale del reverse charge ad un alto numero di prodotti destinati essenzialmente al consumo finale non possa essere considerata una misura speciale ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE sull'IVA; la Commissione europea ha inoltre ritenuto che la misura richiesta possa contribuire a contrastare le frodi «carosello» (ovvero le forme di evasione realizzate cedendo o prestando più volte gli stessi beni o servizi tra vari Stati membri senza alcun versamento di IVA all'erario), ma non le altre forme di frode come la cosiddetta «economia sommersa»;
   considerato che, con il medesimo comma 629 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, è stato introdotto il cosiddetto split payment per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici, in cui al fornitore del bene o servizio viene pagato il corrispettivo al netto dell'IVA, la quale è invece acquisita direttamente dall'Erario, e che anche tale meccanismo è stato sottoposto all'approvazione dell'UE ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA 2006/112/CE;
   rilevato che con la decisione esecutiva (UE) 2015/1401, del 14 luglio 2015, su proposta della Commissione europea, il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia, per un periodo temporaneo di due anni fino alla fine del 2017, a derogare all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, affinché l'IVA dovuta sulla fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni sia versata da queste ultime, su un apposito conto bancario gestito dall'amministrazione fiscale;
   considerato che, in base all'articolo 1 del decreto-legge in conversione, i mancati introiti che sarebbero derivati dall'estensione della reverse charge, che ammontano, secondo la relazione tecnica del Governo, a 728 milioni di euro annui, sono coperti per l'anno 2015, mediante le maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186 (quantificate dall'Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni già pervenute in circa 1,4 miliardi di euro), sterilizzando così la prevista clausola di salvaguardia dell'aumento dell'accisa sui carburanti; al riguardo Pag. 105si evidenzia che l'aumento di accisa previsto per il 2016 viene disattivato dall'articolo 3, comma 3, del disegno di legge di stabilità 2016 (S. 2111) in corso di esame presso il Senato della Repubblica;
   considerato altresì che le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge in conversione sono volte a facilitare l'adesione alla voluntary disclosure da parte dei contribuenti, consentendo un termine più lungo per predisporre l'istanza e reperire la documentazione necessaria (fino al 30 dicembre 2015) e prevedendo alcune semplificazioni, al fine di determinare effetti positivi in termini di maggior gettito, che tuttavia prudenzialmente non vengono quantificati;
   sottolineato che tali previsioni si pongono in linea con le indicazioni contenute nelle Raccomandazioni per l'Italia del 14 luglio 2015 (GUCE 2015/C 272/16) in materia di lotta all'evasione fiscale;
   evidenziate infine le modifiche apportate in prima lettura che prevedono che la gestione delle istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015 sia attribuita ad una specifica articolazione dell'Agenzia delle entrate da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima; che l'esonero dagli obblighi dichiarativi, ai fini della voluntary disclosure, in favore dei lavoratori frontalieri per il conto corrente estero su cui sono accreditati lo stipendio o altri emolumenti, sia esteso anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso; che le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento siano assoggettate, ai fini delle imposte dirette, ad aliquota del 5 per cento,
   delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.