CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2015
537.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituta di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
  2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle «varietà ammesse» iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:
   a) alla coltivazione e alla trasformazione;
   b) alla incentivazione dell'impiego e consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
   c) a sostenere lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
   d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
   e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, realizzazione di attività didattiche e di ricerca.

Art. 2.
(Liceità della coltivazione).

  1. La coltivazione in Italia delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.
  2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1, è possibile ottenere:
   a) la produzione di alimenti e di cosmetici esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
   b) la fornitura di semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
   c) coltivazioni destinate alla pratica del sovescio;Pag. 173
   d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o diversi prodotti utili per la bioedilizia;
   e) coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
   f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
   g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

  3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) è consentita esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale.

Art. 3.
(Obblighi del coltivatore).

  1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

Art. 4.
(Controlli e sanzioni).

  1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, inclusi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo effettuato da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguiti su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.
  2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto identificato dal soggetto di cui al comma 1 le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
  4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1, reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a effettuarli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.
  5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento e entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità viene posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.
  6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.
  7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposte dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al precedente comma 3, verifichino che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

Art. 5.
(Limiti di THC negli alimenti e nei cosmetici).

  1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di Pag. 174entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.

Art. 6.
(Incentivi per la filiera della canapa).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.
  2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e alla individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

Art. 7.
(Riproduzione della semente).

  1. Gli Enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali e i Consorzi dedicati nello specifico alla canapicoltura possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 8.
(Sostegno alle attività di formazione, di divulgazione e di innovazione).

  1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere azioni di formazione a favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, le proprietà della canapa ed i suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del packaging.

Art. 9.

(Tutela del consumatore).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo 16, lettera b) o c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Art. 10.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.