CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2015
537.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

  Sopprimere l'articolo 2.
2. 13. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 5 con il seguente:
   5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, sono raddoppiati i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa.
2. 1. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, sopprimere le seguenti parole: In deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, è attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano le disposizioni in materia di competenza per territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia di legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive modificazioni, previste per le articolazioni dell'Agenzia delle entrate ivi indicate.
2. 2. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 3. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria Pag. 121successivamente al 30 settembre 2015, viene applicata una sanzione aggiuntiva calcolata applicando all'ammontare complessivo delle sanzioni dovute una maggiorazione del venti per cento.
2. 4. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, viene applicata una sanzione aggiuntiva calcolata applicando all'ammontare complessivo delle sanzioni dovute una maggiorazione del dieci per cento.
2. 5. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, non si applica la riduzione delle sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 5-quinquies.
2. 6. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), lettera b-bis, sopprimere le parole: «ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto».
2. 7. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
2. 8. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Sopprimere il comma 2.
2. 9. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
2. 10. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere le lettere b) e b-bis).
2. 11. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
   2-bis. Le somme detenute all'estero dai cittadini italiani non più residenti all'estero presso conti correnti bancari, purché accantonate durante il periodo di iscrizione all'Aire, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché realizzati durante il periodo di iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.
2. 12. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Sanatoria delle delibere IMU, Tasi, Tari e Addizionale comunale all'Irpef).

  1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.
* 2. 01. Laffranco.
(Inammissibile)

Pag. 122

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Sanatoria delle delibere IMU, Tasi, Tari e Addizionale comunale all'Irpef).

  1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.
* 2. 02. Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(IMU terreni agricoli 2015)

  1. Alla fine del comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:
   «Entro il termine del 29 febbraio 2016, Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale».
2. 03. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Rateizzazione di somme ancora da recuperare a carico dei Comuni).

  1. La direzione Finanza locale del ministero dell'Interno è autorizzato a differire attraverso rateizzazione nell'arco di tre anni le trattenute dal gettito dell'IMU e della Tasi nel caso che la somma residua da trattenere risulti superiore al 10 per cento delle risorse di riferimento 2014 come definita al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
2. 04. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014).

1. All'articolo 3 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, inserire, infine, i seguenti commi:
  «4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, Pag. 123della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.
  4-quater. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.
  4-quinquies. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente».
2. 05. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Facilitazione della rendicontazione delle spese relative a interventi cofinanziati da fondi europei).

  1. Al fine di facilitare il completamento delle spese da effettuarsi entro il 31 dicembre 2015, oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) gli enti locali sono autorizzati a provvedere alle spese di cui al presente articolo, anche in deroga agli obblighi di ricorso alle centrali di committenza di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   b) le spese effettuate dagli enti locali nel secondo semestre 2015 in relazione al cofinanziamento dei fondi comunitari di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione delle opere a valere sulla quota di cofinanziamento a carico degli enti locali stessi nell'ambito dei progetti connessi ai mutui erogati dalla Banca europea degli investimenti (BEI), finalizzati alla ristrutturazione, all'efficientamento e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico per il 2015.
2. 06. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Esclusione di spese dal calcolo ai fini del patto di stabilità 2015).

  1. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo finanziario connesso al Patto di stabilità interno per il 2015 gli enti locali possono escludere dalle spese rilevanti un importo non superiore al 50 per cento delle seguenti voci di spesa effettivamente sostenuta:
   b) spese relative alla gestione degli uffici giudiziari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, n. 61;
   c) spese relative al pagamento dei debiti commerciali pregressi maturati al 31 dicembre 2014, connesse alle erogazioni di liquidità di cui all'articolo 8, commi 7 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e del decreto ministeriale del 7 agosto 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 settembre 2015;
   d) spese per obbligazioni determinate da sentenze passate in giudicato.

  2. La percentuale di cui alla lettera c) è elevata al 100 per cento per i comuni con popolazione, risultante al 31 dicembre 2013 sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, non superiore a 5 mila abitanti.
2. 07. Laffranco.
(Inammissibile)

Pag. 124

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Effetti sul Patto di stabilità delle dismissioni societarie).

  1. La lettera d) del comma 609 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppressa.
2. 08. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione incidenza del patto di stabilità per i comuni liguri colpiti dall'alluvione del 2014).

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, inserire alla fine del comma 7 il seguente periodo:
   per l'anno 2015, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale, diverse da quelle del primo periodo, sostenute dai comuni di cui all'elenco dell'allegato A, per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014, in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza, fino a concorrenza dell'importo indicato per ciascun comune nell'allegato stesso. La destinazione delle spese di cui al periodo precedente è attestata in sede di certificazione del Patto di stabilità interno ed è sottoscritta dal Sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.
2. 09. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Armonizzazione delle regole finanziarie con la nuova contabilità).

  «1. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:
   7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. 010. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate o a seguito di progetti di partenariato pubblico-privato).
  1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. 011. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Riequilibrio finanziario pluriennale).

  1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole da «sperimentatori» a «n. 118» sono soppresse; dopo le parole «o del 2014» inserire le parole «, o del 2015».
2. 012. Laffranco.
(Inammissibile)

Pag. 125

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas).

  1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 7 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 11 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 8 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-quater della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 3 mesi.
  2. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati. Nel comma 2 del medesimo articolo l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.
2. 013. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Centrali Uniche di Committenza).

  1. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1o settembre 2015» già sostituite con le parole «1o novembre 2015» dalla legge 107 del 13 luglio 2015, comma 169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: «1o gennaio 2016».
2. 014. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Regolazione in bilancio delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari).

  1. Nelle more della definizione delle somme da riconoscere ai comuni sedi di uffici giudiziari, i comuni stessi accertano nel bilancio 2015 a titolo di contributo Pag. 126spettante un importo pari al 70 per cento delle spese di cui si prevede di chiedere il riconoscimento con riferimento all'esercizio 2015. Con riferimento alle somme da mantenere a titolo di residui attivi per gli anni dal 2012 al 2014, i comuni possono imputare, anche in deroga al principio contabile vigente, un importo annuo pari al 70 per cento delle spese di cui è stato chiesto il riconoscimento, al netto degli eventuali acconti ricevuti. Le predette imputazioni sono cancellate o rettificate sulla base del definitivo riconoscimento delle somme dovute.
2. 015. Laffranco.
(Inammissibile)