CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 novembre 2015
535.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Nuovo testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 1138 di iniziativa popolare e abbinate, recante misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata;
   considerato che il provvedimento realizza un intervento a largo spettro sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, che rivede in molti aspetti la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, nonché le disposizioni in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
   rilevato che gli interventi recati dal progetto di legge presentano rilevante incidenza su profili di competenza della Commissione, in quanto, nell'ambito del provvedimento, sono contenute numerose disposizioni volte a promuovere la prosecuzione o la ripresa delle attività delle imprese sequestrate o confiscate alle mafie, nonché ad assicurare la tutela, anche attraverso l'attivazione degli ammortizzatori sociali, dei lavoratori di tali aziende;
   espresso apprezzamento per le finalità complessive del provvedimento che, nel quadro delle misure volte al contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso, intende rafforzare l'efficacia delle misure di prevenzione e assicurare una migliore gestione dei beni e delle aziende sequestrate, confiscate o sottoposte ad amministrazione giudiziaria, garantendo al contempo un rafforzamento della tutela dei lavoratori occupati in tali aziende;
   osservato, in primo luogo, che l'articolo 28, innovando sensibilmente le disposizioni del vigente articolo 41 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, reca una nuova disciplina della gestione delle aziende sequestrate alla criminalità organizzata, volta in particolare a promuovere la prosecuzione o la ripresa delle attività imprenditoriali anche attraverso un opportuno coinvolgimento delle parti sociali;
   rilevato che l'articolo 29, inserendo un nuovo articolo 41-bis nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata finalizzato alla concessione di garanzie sui crediti bancari e al sostegno degli investimenti, della ristrutturazione e dell'emersione alla legalità delle medesime aziende;
   considerato che l'articolo 30, inserendo un nuovo articolo 41-ter nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dispone l'istituzione presso le prefetture – uffici territoriali del Governo di tavoli permanenti sulle aziende sequestrate Pag. 75e confiscate, per promuovere il coordinamento tra istituzioni e parti sociali al fine di favorire, tra l'altro, la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali delle medesime aziende;
   osservato che l'articolo 31 inserisce nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione un nuovo articolo, volto a prevedere il supporto tecnico, all'amministratore giudiziario e all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini rispetto a quello in cui opera l'azienda sequestrata;
   preso atto che l'articolo 41 rivede la disciplina dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
   valutate con favore le modifiche introdotte dall'articolo 42, il quale prevede, in particolare, che sia sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o di altre utilità, nonché delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis del codice penale;
   condivisa, altresì, la revisione dell'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevista dall'articolo 45, ai sensi della quale agli enti e alle società si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote in presenza di delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsti dall'articolo 603-bis del codice penale;
   ritenuto che le disposizioni dei richiamati articoli 42 e 45 rappresentino un primo importante tassello nel percorso di rafforzamento delle misure di contrasto del caporalato e dell'intermediazione illecita di lavoro, che dovranno essere opportunamente sviluppate attraverso ulteriori iniziative legislative che prevedano, in particolare, l'inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, nonché ulteriori interventi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro in agricoltura;
   osservato che l'articolo 47 reca un'ampia delega al Governo, da esercitare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, finalizzata, in particolare, alla tutela dei lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro e confisca ai sensi del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, anche attraverso l'applicazione degli ammortizzatori sociali, alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, nonché l'introduzione di misure agevolative di carattere fiscale e contributivo, volte a favorire l'emersione alla legalità e la ricollocazione dei lavoratori impiegati presso le medesime aziende;
   considerato che l'attuazione di tale delega assume un valore strategico in vista del rafforzamento della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate, dell'emersione alla legalità delle aziende e del sostegno al loro percorso di ristrutturazione e di riconversione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 28, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), capoverso comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale con le seguenti: la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza Pag. 76sindacale unitaria, le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
    2) alla lettera b), capoverso comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: loro eventuali proposte con le seguenti: eventuali proposte formulate dalla rappresentanza sindacale aziendale o dalla rappresentanza sindacale unitaria, nonché dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
   b) con riferimento all'articolo 29, commi 1 e 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare un migliore coordinamento tra le finalità del Fondo indicate nel comma 1 e quelle elencate nel comma 2, in modo da consentire la destinazione delle risorse del Fondo stesso al sostegno di tutti gli oneri indicati nel comma 1;
   c) all'articolo 30, valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: delle organizzazioni sindacali dei lavoratori con le seguenti: delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
    2) al comma 2, lettera d), sostituire le parole: delle direzioni territoriali del lavoro con le seguenti: della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
    3) al comma 4, si valuti l'opportunità di meglio precisare la portata del secondo periodo, che richiede alle parti di operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali;
   d) all'articolo 41, comma 1, capoverso Art. 111, comma 5-bis, lettera i), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: delle organizzazioni sindacali dei lavoratori con le seguenti: delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
   e) al fine di rafforzare l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 47, valuti la Commissione di merito l'opportunità:
    1) di assicurare l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni dei lavoratori delle aziende sequestrate o confiscate senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità, rivedendo tuttavia la formulazione delle disposizioni che riconoscono tale accesso in termini corrispondenti a quelli previsti per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, tenendo conto del fatto che l'articolo 2, comma 70, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dispone che, a decorrere dall'anno 2016, siano abrogate le disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che disciplinano la concessione di trattamenti straordinari di integrazione salariale in tale ultima fattispecie;
    2) di prevedere, quanto alla procedura per l'adozione del decreto legislativo, che lo schema del decreto, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sia trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi i pareri delle Commissioni competenti per materia; a tale riguardo, in considerazione del breve termine previsto per l'esercizio della delega, qualora non si intenda estendere il termine medesimo, potrebbe valutarsi, inoltre, l'opportunità di prevedere un meccanismo di scorrimento del termine della delega al fine di disporre che, qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, quest'ultimo è opportunamente prorogato;
    3) di destinare all'attuazione della delega adeguate risorse finanziarie, eventualmente prevedendo che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, esso sia emanato solo successivamente all'entrata in vigore di Pag. 77provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;
    4) di verificare la congruità delle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo, ai sensi del quale, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, è abrogato l'articolo 113-bis del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che disciplina la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

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ALLEGATO 2

5-06423 Frusone: Condizioni dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili o rientranti nei cosiddetti «appalti storici», impiegati in servizi di pulizia nei plessi scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito a quanto prospettato dall'onorevole interrogante con l'atto in discussione, si riferisce che l'aggiudicazione della gara Consip relativa al lotto 5 alla ditta Ma.Ca. servizi S.r.l. è avvenuta nel febbraio 2014. Dal successivo mese di luglio 2014 alla gestione per l'appalto dei servizi esternalizzati di pulizia si sono affiancati anche i servizi di manutenzione del decoro degli edifici scolastici, aggravando una situazione gestionale che già all'inizio aveva mostrato criticità per problemi di organizzazione dell'azienda sul territorio.
  A partire dalla ripresa dell'anno scolastico 2014/2015 sono emerse nel lotto situazioni di più seria difficoltà, inizialmente comunicate al Ministero dalle istituzioni scolastiche con segnalazioni di disagi nella gestione operativa e contrattuale con la ditta e successivamente anche dalle parti sociali che rilevavano varie problematiche nella gestione dei rapporti contrattuali e lavorativi con i dipendenti assunti dall'impresa per effetto dell'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.
  Tale situazione è stata accuratamente monitorata dalle Amministrazioni competenti. Con note del 19 febbraio e del 24 luglio 2015 la Direzione territoriale del lavoro di Latina ha comunicato alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di aver riscontrato, rispettivamente, la sussistenza e il perdurare, da parte delle Società Ma.Ca. servizi S.r.l e Servizi generali S.r.l. di inadempienze nella corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori impegnati nell'appalto di pulizie. Pur nelle more di ulteriori accertamenti, la Direzione territoriale ha informato di essere intervenuta per l'applicazione degli speciali strumenti di tutela previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
  In data 11 giugno 2015 è stato convocato un apposito tavolo di confronto tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e parti sociali. Dal confronto tra le parti sono emersi vari punti critici che si possono così riassumere:
   reiterata scarsa qualità nell'espletamento dei servizi di pulizia e manutenzione, lamentata dalle istituzioni scolastiche;
   mancata ottemperanza al disposto del CCNL per i dipendenti da parte delle imprese esercenti i servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, nonché inosservanza di alcuni articoli previsti dalla Convenzione.

  A seguito dell'incontro, anche in considerazione della mancanza di motivazioni adeguate fornite dall'azienda, in data 10 luglio 2015 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha richiesto alla Consip, ai sensi dell'articolo 7 delle condizioni generali di gara e del capitolato tecnico della convenzione, che venissero attivate le previste verifiche ispettive sulla conformità delle prestazioni contrattuali e dell'adempimento degli impegni presi dal fornitore dell'offerta tecnica.Pag. 79
  La Consip ha provveduto, nell'ambito della sua attività istituzionale di verifica e controllo delle clausole contrattuali, a richiamare Ma.Ca. S.r.l. invitandola a porre rimedio agli inadempimenti sopra esposti. Come da indicazione della Consip, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha provveduto, altresì, a richiamare a tutte le istituzioni scolastiche, e maggiormente a quelle comprese nei territori afferenti al lotto n. 5, la disciplina del procedimento di contestazione degli inadempimenti del fornitore, secondo le modalità previste dalla convenzione, nonché il ricorso agli strumenti contrattuali delle penali e della risoluzione del contratto.

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ALLEGATO 3

5-06520 Crivellari: Trattamento previdenziale dei giornalisti impiegati presso gli uffici stampa degli enti pubblici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Crivellari concernente il trattamento previdenziale dei giornalisti impiegati presso gli uffici stampa degli enti pubblici, voglio ricordare preliminarmente che l'articolo 76 della legge n. 388 del 2000 ha sancito l'obbligo di iscrizione all'INPGI per i giornalisti professionisti e praticanti, anche se già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, quando il rapporto di lavoro abbia ad oggetto attività di natura giornalistica. In applicazione del citato disposto legislativo, i giornalisti dipendenti da pubbliche amministrazioni iscritti all'ex INPDAP fino al 31 dicembre 2000 sono stati iscritti ope legis all'INPGI dal 1o gennaio 2001 senza alcuna modifica degli elementi costitutivi e fondamentali del rapporto di lavoro che, pertanto, è proseguito senza soluzione di continuità.
  A seguito del cambio di iscrizione previdenziale, è sorto il problema in merito alla definizione della futura prestazione pensionistica dei lavoratori obbligati in forza di legge all'iscrizione all'INPGI, in particolare per i giornalisti dipendenti presso pubbliche amministrazioni, assicurati presso l'INPGI successivamente al 1o gennaio 2001 che, pur avendo maturato alla data del 31 dicembre 1995 almeno diciotto anni di contributi accreditati presso l'INPS (gestione ex INPDAP), non hanno maturato i requisiti anagrafici necessari per il riconoscimento della pensione di vecchiaia.
  Questi ultimi, infatti, possono accedere al trattamento pensionistico raggiungendo i relativi requisiti contributivi sommando i periodi accreditati fra la gestione ex INPDAP e l'INPGI avvalendosi delle disposizioni in materia di totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ottenendo la liquidazione del trattamento pensionistico sulla base del sistema di calcolo contributivo.
  In alternativa, è possibile che i periodi assicurativi resi contenzione INPGI siano ricongiunti, a titolo oneroso, presso la gestione esclusiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29 del 1979, atteso che tale facoltà è attribuita ai dipendenti appartenenti all'area pubblica dall'articolo 9 comma 1 della legge n. 274 del 1991. Quest'ultima sarebbe l'unica alternativa, a disposizione del giornalista, sulla base della legislazione vigente, per non rientrare nel regime di applicazione del sistema di calcolo contributivo ai fini dell'erogazione dell'assegno pensionistico.
  Inoltre, faccio presente che l'articolo 1, comma 239 della legge n. 228 del 2012 ha introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2013, un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e alle forme sostituive ed esclusive della medesima di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia. Tale facoltà può essere esercitata qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle predette gestioni e non abbiano maturato i requisiti per il diritto alla pensione.Pag. 81
  Da ultimo, si segnala che è altresì applicabile, in alternativa, l'articolo 3 della legge n. 1122 del 1955 (cosiddetta Legge Vigorelli) che consente il cumulo tra le anzianità contributive relative ai periodi coincidenti accreditate presso i due enti per il raggiungimento del diritto alla liquidazione di trattamenti pensionistici «pro quota» calcolati con le regole proprie di ciascuna gestione.
  Ciò premesso, la questione sollevata dagli onorevoli interroganti è stata già oggetto di riflessione e approfondimento da parte dell'INPGI. L'Istituto, interpellato al riguardo, ha rappresentato che una diversa soluzione della questione che possa prevedere l'introduzione di una forma di trasferimento contributivo a titolo gratuito tra l'INPGI e le diverse gestioni interessate determinerebbe l'insorgere di oneri a carico dell'istituto attualmente insostenibili sul piano finanziario, anche alla luce dei principi di autonomia gestionale dell'Ente di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, finalizzati a garantire l'equilibrio finanziario della gestione previdenziale dell'INPGI.
  Segnalo, pertanto, che ulteriori e diverse soluzioni più favorevoli ai fini del trattamento previdenziale dei giornalisti impiegati presso gli uffici stampa degli enti pubblici potrebbero essere valutate solo attraverso una modifica dell'assetto normativo attualmente vigente.