CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2015
534.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI RICCIATTI 1.2 e QUINTARELLI 2.1 PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole da: al fine di promuovere fino alla fine del comma con le seguenti: al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, reca disposizioni per migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti.
1. 2. (Nuova formulazione) Ricciatti, Ferrara.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni per l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti, attestati da codici non replicabili, finalizzati alla tutela del consumatore).

  1. Nei limiti del regolamento (UE) n. 952/2013, è istituito un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di appositi codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere un'adeguata informazione sulla qualità e la provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti finiti e intermedi.
  2. I codici di cui al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, contengono riferimenti riscontrabili anche online ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.
  3. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori del sistema di cui al comma 1, sono stabilite, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale:
   a) le specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, nonché le tecnologie applicabili;
   b) le modalità di collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, e le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni Pag. 164di cui al presente articolo da parte delle aziende che aderiscono al sistema.

  Conseguentemente:
   la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «Agevolazioni per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili»;
   all'articolo 4, dopo la parola: codici sopprimere le parole: multidimensionali e.
2. 1. (Nuova formulazione) Quintarelli, Galgano, Bargero, Capua, Bombassei, Catalano, Carrozza, Tinagli, Barbanti, Mucci, Bruno Bossio, Bergamini.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. C. 348-B Cenni ed altri, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge recante: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (C. 348-B Cenni ed altri, approvata dalla Camera e modificata dal Senato);
   rilevato che nel testo approvato dal Senato sono state modificate le definizioni di biodiversità e di risorse genetiche individuandole come «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare» e «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario», in armonia con il protocollo di Nagoya adottato dalla Convenzione sulla diversità biologica, entrato in vigore il 12 ottobre 2014, approvato dall'UE con decisione 283/2014/UE, e in corso di ratifica nazionale, che regolerà l'accesso e l'utilizzo delle risorse genetiche nazionali;
   apprezzata l'introduzione di una normativa nazionale in materia e la sua finalità di istituire un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, per tutelare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica, favorendo pertanto le produzioni locali secondo in una logica di sviluppo sostenibile;
   esaminate, in particolare, le modifiche intervenute sulle norme di competenza della Commissione, ossia sull'articolo 3 (Anagrafe internazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare), sull'articolo 9 (Tutela delle varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi), sull'articolo 11 (Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione) e sull'articolo 12 (Istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare),
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.