CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 ottobre 2015
531.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04657 Gnecchi: Sostegno al reddito in caso di disoccupazione per i giornalisti iscritti al Fondo INPGI 2 – gestione separata.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Gnecchi, con il presente atto parlamentare, richiama l'attenzione sull'assenza di uno strumento che – in analogia a quanto previsto dai decreti attuativi del Jobs Act per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS – preveda un trattamento economico in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di natura coordinata e continuativa, che versino in una situazione di disoccupazione involontaria.
  Al riguardo, l'INPGI ha precisato che nel regolamento della gestione separata non è previsto alcun trattamento indennitario per i giornalisti che cessino il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né è prevista alcuna aliquota contributiva per il finanziamento di una eventuale prestazione di disoccupazione.
  Difatti, le uniche prestazioni a sostegno del reddito in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di natura coordinata e continuativa – per le quali è richiesto un contributo aggiuntivo attualmente nella misura dello 0,72 per cento – sono costituite dall'indennità di maternità, da quella per congedo parentale, dall'assegno per il nucleo familiare, nonché dalla indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera. Per quanto riguarda, invece, i giornalisti liberi professionisti – anch'essi obbligatoriamente iscritti alla gestione separata INPGI – gli stessi sono tenuti al versamento di un contributo, anch'esso nella misura dello 0,72 per cento, per il finanziamento delle prestazioni costituite dalle indennità di maternità e di adozione.
  L'INPGI ha altresì reso noto che il gettito contributivo corrispondente alle citate aliquote è pari a 1.074.188 di euro ed è risultato insufficiente a coprire il costo complessivo delle prestazioni erogate, pari a 1.283.260.
  Del resto, anche considerando separatamente le voci relative alle prestazioni in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di natura coordinata e continuativa da quelle in favore dei giornalisti liberi professionisti, emerge che il gettito contributivo riferito ai primi (pari a 448.275 euro) è, in effetti, superiore al volume della spesa (pari a 339.144 euro). Tuttavia, il saldo positivo derivante dalla differenza delle due predette voci (pari a 109 mila euro) non solo non è di per sé sufficiente a coprire il saldo negativo derivante dalla differenza tra gettito contributivo ed onere delle prestazioni a sostegno del reddito nei confronti dei liberi professionisti (pari a 410 mila euro), ma non risulta sicuramente idoneo al finanziamento di una prestazione strutturata in modo analogo alla cosiddetta DIS-COLL.
  Alla luce delle suesposte considerazioni, l'INPGI ha precisato che un eventuale intervento volto ad assicurare una prestazione economica ai giornalisti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che versino in una condizione di disoccupazione involontaria, comporterebbe necessariamente un aumento dell'aliquota contributiva a carico degli stessi e dei committenti, in controtendenza rispetto all'orientamento di contenimento e di progressiva riduzione del costo del lavoro assunto dal Governo sul piano delle politiche occupazionali.
  Da ultimo, l'Istituto ha rappresentato che il saldo positivo di oltre 46 milioni Pag. 103di euro, relativo all'esercizio 2014, non costituisce un surplus di gestione bensì una riserva necessaria alla sostenibilità finanziaria delle prestazioni pensionistiche IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPGI e titolari della relativa posizione assicurativa: lo stesso, pertanto, non può essere utilizzato per il finanziamento di prestazioni quali, per l'appunto, il sussidio di disoccupazione.

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ALLEGATO 2

5-06300 Grillo: Composizione dell'assemblea nazionale della Fondazione ENPAM.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per quanto concerne il primo quesito posto dagli onorevoli interroganti, in ordine alla composizione dell'assemblea nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), voglio ricordare che il regolamento elettorale dell'ENPAM, approvato il 24 aprile scorso con nota del Ministero che rappresento di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, disciplina l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale, dei Comitati consultivi e dei Consiglieri di amministrazione.
  In particolare, il punto 16 del regolamento elettorale prevede che «la data fissata per le votazioni sia comunicata con un preavviso di 45 giorni e che ciascuna lista sia depositata entro il trentesimo giorno precedente la data per le votazioni».
  Al riguardo, voglio chiarire che l'ENPAM ha agito in conformità a quanto disposto dal Regolamento elettorale, in quanto il punto 1 del Capo VI (Norme transitorie e finali) del regolamento dispone, in sede di prima applicazione, la possibilità di ridurre fino alla metà gli ordinari tempi elettorali di cui al citato punto 16, legittimando così l'indizione delle elezioni in data 8 maggio 2015 per il loro successivo svolgimento il 7 giugno 2015.
  Tale disposizione è stata approvata dalle amministrazioni vigilanti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze), in considerazione anche delle motivazioni addotte dalla Fondazione ENPAM, in ordine alla necessità di preservare il democratico e regolare avvicendamento nella governance dell'ente e ridurre i tempi di rinnovo degli organi di Governo, dato l'approssimarsi della loro scadenza, fissata al 23 luglio 2015.
  Voglio sottolineare, infatti, che il Ministero che rappresento insieme al Ministero dell'economia e delle finanze monitorano costantemente la fase operativa delle procedure elettorali, ordinariamente rimessa alla gestione degli enti previdenziali privati vigilati, e, laddove insorgano dubbi sul regolare svolgimento delle procedure, provvedono a richiedere ogni elemento informativo utile e necessario a valutarne la correttezza dell'operato.
  Per quanto concerne il rispetto della rappresentanza nell'ambito della composizione e del funzionamento degli organi collegiali ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 509 del 1994, che prevede l'adozione da parte degli enti dello statuto ed il regolamento ispirati ai criteri di trasparenza nei rapporti con gli iscritti e nella composizione degli organi collegiali, voglio richiamare quanto statuito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 27 gennaio 1999.
  La Consulta, interpretando l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ha stabilito che: «il dovere di dettare regole che rispettino i medesimi criteri non implica il divieto di qualsiasi mutamento di disciplina né impone di cristallizzare in modo assoluto gli organi collegiali, potendo essere apportate dallo statuto modifiche alla loro composizione che si ispirino ai “criteri” preesistenti, rimanendo nell'ambito da essi circoscritto».
  Alla luce di tale interpretazione, si è ritenuto legittimo il nuovo assetto di governance previsto dallo Statuto dell'ENPAM.Pag. 105
  Inoltre, la rappresentanza nell'ambito della composizione degli organi collegiali nazionali è maggiormente garantita proprio in ragione delle modifiche statutarie di recente introduzione.
  La composizione dell'organo di indirizzo politico (l'attuale Assemblea nazionale), infatti, era basata esclusivamente sul numero degli Ordini dei medici esistenti sul territorio nazionale.
  Con il nuovo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale 17 aprile 2015, è stata ampliata la composizione dell'Assemblea nazionale al fine di garantire una maggiore rappresentatività per tutti i medici iscritti alla Fondazione.
  Infine, per quanto concerne, il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze, voglio evidenziare che:
   il punto 6 prevede che «ciascuna gestione previdenziale della Fondazione elegge i propri rappresentanti nell'Assemblea nazionale»;
   il punto 18 dispone, altresì, che ogni lista debba «essere corredata di un numero di firme di medici e/o odontoiatri pari almeno all'1 per cento degli appartenenti alla categoria e rappresentative di almeno il 30 per cento degli Ordini territoriali».

  Da un canto, dunque, lo svolgimento delle elezioni per categorie professionali, individuate all'interno delle singole gestioni, nella misura in cui pondera il peso rappresentativo in base alla consistenza della singola gestione appare coerente con il principio di rappresentanza delle minoranze. Così come appare coerente con il principio di rappresentanza delle minoranze il fatto che la soglia di sbarramento percentuale sia fissata in misura così ridotta.

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ALLEGATO 3

5-06704 Simonetti: Effetti dell'introduzione della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) sui lavoratori stagionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Simonetti con il quale si sollecita il Governo ad assumere iniziative per garantire, in maniera strutturale, ai lavoratori stagionali un sussidio per l'intero periodo di disoccupazione, occorre precisare, in via preliminare, che la legge n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act) – contenente, tra l'altro, deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali – ha enunciato i criteri ai quali attenersi per la rimodulazione degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria ed, in particolare, dell'ASPI.
  Tra essi, riveste un particolare rilievo, anche ai fini della sostenibilità finanziaria, il criterio che prevede di rapportare la durata dei trattamenti di disoccupazione alla pregressa storia contributiva del lavoratore.
  Tale criterio è stato attuato con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale ha previsto l'erogazione della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, alle quali andranno sottratte le settimane di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
  Ne consegue che lavoratori con maggiore contribuzione al loro attivo, e minore ricorso alle prestazioni di disoccupazione nel suddetto quadriennio, avranno una prospettiva di maggiore durata di fruizione dell'indennità, mentre quelli con minore contribuzione al loro attivo e più frequente ricorso, nell'ultimo quadriennio, alle prestazioni di disoccupazione vedranno ridursi corrispondentemente la durata della NASpI.
  Al fine di assicurare un passaggio meno traumatico dal precedente al nuovo modello di sussidio di disoccupazione, il legislatore ha previsto, per il solo 2015 e per i soli lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, un correttivo al sistema di calcolo della durata della NASpI, che consentirà loro di conservare per tutto il 2015 una tutela di consistenza sostanzialmente simile a quella previgente.
  Tanto premesso si osserva che un ritorno alla disciplina precedente della materia, come segnalato nel presente atto parlamentare, si porrebbe evidentemente in contraddizione con l'intendimento complessivo della riforma degli ammortizzatori che, attraverso un sistema che rapporta la prestazione di sostegno al reddito alla contribuzione versata, consente di ampliare la platea dei beneficiari, la durata e l'ammontare della prestazione.