CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 ottobre 2015
531.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04160 Di Benedetto: Sulla tutela dell'abbazia di San Giusto al Pinone, sita nel comune di Carmignano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'onorevole Di Benedetto, unitamente ad altri colleghi, chiede di sapere quali iniziative il Ministero intenda adottare per salvaguardare l'abbazia di San Giusto al Pinone.
  L'antico fabbricato di San Giusto a Carmignano, con annessa Sagrestia e Torre Campanaria, è stato edificato tra l'XI e il XII secolo; esso conserva compiute forme romaniche, nonostante le vicende coloniche che lo videro, nel 1700, sconsacrato e destinato ad annesso colonico. L'interno è impostato a croce latina, con unica navata scandita da archi a tutto sesto, grande transetto a tre absidi sovrastanti la pregevole cripta coperta da volte a crociera; sul fianco destro si erge la Torre Campanaria che denunzia nella sua massiccia struttura la primitiva funzione di avvistamento e difesa, costituendo così un complesso di grande importanza per l'architettura religiosa del contado fiorentino.   L'edificio è immerso nel verde e nella tranquillità dei boschi del Montalbano, in posizione suggestiva.
  L'onorevole interrogante sostiene che la proprietà del compendio è dello Stato, al quale il Comune si sarebbe (inutilmente) appellato per impedirne l'abbandono e il degrado. Diversamente, non solo il bene non appartiene allo Stato, ma la situazione è così complessa che ad oggi non se ne è ancora accertato il soggetto legittimamente proprietario, tra il comune di Carmignano e la «Tenuta Capezzana s.a.s.».
  Dai documenti storici risulta che l'antico monumento fu ceduto gratuitamente allo Stato dal signor Cinotti Tito, e dallo Stato al comune di Carmignano con atto del 6 febbraio 1895. La Regia Corte dei Conti avrebbe registrato il decreto ministeriale di consegna al Comune in data 17 settembre 1895. Nel 1984 la Soprintendenza competente notificava al Parroco pro tempore della Chiesa di San Giusto l'interesse storico artistico dell'Abbazia di San Giusto. Nel 1985 la Soprintendenza notificava anche alla Tenuta Capezzana il decreto ministeriale di vincolo di interesse culturale dell'Abbazia di San Giusto con annessa Sacrestia e Torre campanaria, successivamente trascritto in Conservatoria.
  Anche recentemente (nel 2009, in occasione di un'asta di vini per il recupero del complesso), la famiglia Contini Bonacossi (alias Tenuta Capezzana) rivendicava a mezzo stampa la proprietà del complesso.
  Su richiesta della Soprintendenza, volta ad accertare il soggetto responsabile alla conservazione dell'Abbazia, l'Agenzia del Demanio, nel 2010, ha comunicato che l'immobile non appartiene allo Stato ma risulta, dalle visure catastali, di proprietà comunale.
  A sua volta il comune di Carmignano incaricava, nel 2010, uno studio tecnico per l'individuazione della proprietà dell'Abbazia. La relazione tecnica ha ricostruito la storia della proprietà, a partire dal censimento del Catasto Generale Toscano, che risale al 1834. Le ricerche si sono svolte presso l'Archivio di Stato di Firenze, e gli archivi del Catasto «moderno», valutando le diverse ipotesi a favore della Tenuta Capezzana, della Curia Vescovile, del comune di Carmignano e del comune di Capraia e Limite. La relazione Pag. 64si conclude affermando che dagli atti visionati non è possibile certificare la proprietà della Chiesa, pur in presenza di una intestazione catastale a favore del comune di Carmignano (che sarebbe priva, però, di valore probatorio determinante).
  Mi preme sottolineare che il Ministero non può, per ovvi motivi, intervenire sulla questione della proprietà del complesso, privata o comunale, a favore dell'una o dell'altra posizione, in quanto la questione appartiene alla competenza del giudice civile, su impulso dei soggetti interessati.
  In ogni caso, nella consapevolezza dell'importanza del monumento, la Soprintendenza nel 2011 si è attivata per un intervento di somma urgenza per il consolidamento e restauro di una porzione di copertura, mediante perizia di spesa per un importo di euro 50.000,00. L'azione è stata possibile, nelle more dell'accertamento della proprietà, per lo stato di degrado del monumento, comportante un pericolo per la pubblica incolumità e tale da minacciare l'integrità fisica del bene tutelato, configurandosi quale primo intervento di messa in sicurezza del bene necessario a rimuoverne lo stato di pregiudizio.
  Attualmente, anche in considerazione della urgente necessità di ottenere finanziamenti per i beni demaniali in consegna al Ministero, per i quali non è stato finora possibile la relativa copertura finanziaria, la Soprintendenza sta valutando la possibilità di intimare al proprietario del complesso l'esecuzione dei necessari lavori, stimati in euro 200.000,00 per un intervento sulle coperture con struttura lignea e in euro 350.000,00 per un intervento sulle volte di copertura e sulle apparecchiature murarie verticali, azione che richiede preliminarmente lo scioglimento della riserva circa il soggetto proprietario del bene.

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ALLEGATO 2

5-06531 Cristian Iannuzzi: Sulla tutela del castello di Sammezzano, sito nel comune di Reggello (FI).
5-06532 Becattini: Sulla tutela del castello di Sammezzano, sito nel comune di Reggello (FI).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco alle interrogazioni parlamentari, di contenuto analogo, con le quali l'onorevole Becattini e l'onorevole Iannuzzi, unitamente ad altri colleghi, chiedono di sapere quali iniziative il Ministero intenda adottare per il recupero e la fruibilità del Castello di Sammezzano.
  Come è noto, il castello di Sammezzano in località Leccio, comune di Reggello (FI), con l'annesso parco e le altre pertinenze edilizie, è una famosa opera eclettica in stile orientalistico, realizzata intorno al 1850, dal marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona, il quale fece di Sammezzano l’opus magnum del suo appassionato e prolungato impegno di «architetto» e committente.
  Il bene è stato assoggettato alle disposizioni di tutela culturale con successivi provvedimenti ministeriali.
  Un primo vincolo è stato apposto ai sensi della legge n. 364 del 1909, in materia di antichità e belle arti, notificato in data 24 giugno 1925 al signor Oriani Giulio, di professione Agente di Cambio, per il bene denominato «Villa di Sammezzano insieme col parco che le è annesso e le adiacenze ad essa pertinenti».
  Un secondo vincolo è stato apposto ai sensi della legge n. 778 del 1922, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, con provvedimento del 19 gennaio 1927, notificato in data 11 ottobre 1927 al signor Alessandro di San Giorgio, per il bene denominato «Parco della Villa di Sammezzano».
  Con successivo decreto ministeriale del 20 settembre 1972, notificato in data 24 novembre 1972 alla Sammezzano s.p.a, la «Villa di Sammezzano nel suo interno quanto nel suo esterno ed il parco annesso» venivano vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939. Legge che è rimasta in vigore fino al 1999 ed è ora sostituita dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
  Ho fatto questa breve premessa per sottolineare che lo Stato ha inteso sottoporre il bene alle disposizioni di tutela culturale, ancorché esso fosse di proprietà privata, sin dal 1925 e la competente Soprintendenza esercita su di esso un'attiva vigilanza.
  Poiché tuttavia, come dianzi precisato, l'immobile è di proprietà privata, non esistono, nel Codice, disposizioni che ne impediscano la compravendita.
  La sua vendita va comunque, e proprio in ragione dei vincoli apposti su di esso, denunciata entro trenta giorni al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che può esercitare la prelazione sull'atto di vendita o trasferirne la facoltà alla Regione o ad altri enti pubblici territoriali interessati.
  L'acquisizione in via di prelazione avviene al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o di conferimento che, nell'atto parlamentare dell'onorevole Iannuzzi, viene indicato in venti milioni di euro.
  L'attuale congiuntura economica non appare favorevole ad una spesa di tale Pag. 66ammontare da parte di una Amministrazione pubblica. E tuttavia siamo ancora in attesa di ricevere la denuncia di trasferimento ai sensi dell'articolo 59 del Codice e quindi è ancora presto per fare ipotesi.
  Vorrei comunque rassicurare gli onorevoli interroganti ma anche tutti i cittadini che hanno a cuore questo mirabile complesso monumentale che i competenti Uffici periferici, ed in particolare la Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, vigilano sul territorio proprio per impedire che il complesso vincolato subisca interventi non autorizzati e per imporre gli eventuali interventi necessari per assicurarne la conservazione.
  Per quanto riguarda la pubblica fruizione, vorrei precisare che il Castello, benché vincolato, è di proprietà privata e, come è agevole comprendere, il proprietario non è obbligato ad assicurarne la visita.

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ALLEGATO 3

5-03457 Manzi: Sulla formazione delle graduatorie nazionali per il personale docente delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione a quanto prospettato dall'Onorevole interrogante, si osserva preliminarmente che il bando per la formazione della graduatoria nazionale del personale docente delle istituzioni AFAM prevede la valutazione dei titoli culturali presentati dagli aspiranti.
  Questo, invece, non prende, in considerazione i titoli artistici e professionali. Tale scelta è scaturita dall'esigenza di contemperare la necessità di assicurare elevati standard qualitativi di carattere artistico per i partecipanti con l'interesse allo svolgimento di una procedura snella che si concludesse in tempi celeri tali da consentire il corretto avvio dell'anno accademico 2014/2015.
  Si ricorda, a tale proposito, che tra i requisiti di ammissione alla procedura è previsto l'inserimento in una graduatoria d'istituto, e ciò presuppone che gli aspiranti siano già stati sottoposti ad una necessaria valutazione dei titoli artistici e professionali posseduti. Infatti, le graduatorie d'istituto utili per il conferimento degli incarichi a tempo determinato venivano formate dalle singole istituzioni a seguito di procedure pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle note emanate dalla ex Direzione generale per l'AFAM e secondo criteri ben precisi di valutazione dei titoli in questione, che rivestivano un'importanza preponderante rispetto ai titoli di studio e di servizio. Il candidato che non conseguiva il punteggio minimo di 24 veniva escluso dalla graduatoria anche in presenza di svariati anni di servizio.
  Potendo accedere alla graduatoria nazionale solo personale docente già incluso in graduatorie d'istituto, i titoli artistici risultano essere stati valutati previamente e sottoposti a regole fissate uniformemente per tutte le istituzioni. Una nuova valutazione, quindi, sarebbe risultata sostanzialmente ripetitiva delle identiche procedure valutative già compiute ed avrebbe aggravato il procedimento non soltanto in termini di tempo, ma anche per le modalità di composizione delle commissioni valutatrici.
  Inoltre, l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 ha disposto quale requisito di ammissione l'aver superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto e l'avere maturato tre anni d'insegnamento presso le istituzioni AFAM entro il 30 giugno 2014. La norma non fa alcun cenno alla continuità didattica, ma è evidente che viene premiata la maggiore esperienza d'insegnamento maturata in più anni accademici.
  La posizione nelle diverse graduatorie d'istituto non è oggetto di valutazione poiché il dato dell'inserimento nella graduatoria d'istituto va a sommarsi all'espletamento dell'attività di docenza. Considerato che tali graduatorie erano finalizzate all'attribuzione di uno, due o al massimo tre incarichi d'insegnamento all'interno di ogni istituzione, deriva che tutti i servizi dichiarati dai candidati per la graduatoria nazionale siano conseguenti ad una posizione molto elevata in ciascuna graduatoria d'istituto.
  Tanto premesso, ne deriva che le commissioni non effettuano una valutazione discrezionale dei titoli posseduti, ma verificano Pag. 68l'esattezza dei titoli di servizio e di studio dichiarati dai candidati, pertanto la composizione delle commissioni risulta congrua per l'espletamento delle finalità indicate.
  Posso assicurare che, al di là della descritta esigenza di contemperare standard qualitativi di carattere artistico per i partecipanti e la rapidità della procedura per consentire il corretto avvio dell'anno accademico 2014/2015, questo Ministero è ben consapevole dell'importanza della valutazione del merito artistico nella predisposizione di future graduatorie utili per il reclutamento del personale docente del settore AFAM.

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ALLEGATO 4

5-04642 Binetti: Sulla libera circolazione degli studenti dell'Unione europea nelle facoltà di medicina italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla questione rappresentata dall'Onorevole interrogante si evidenzia che la posizione assunta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stata, da sempre, ispirata ad una duplice finalità:
   il rispetto del numero programmato nazionale per l'accesso ai corsi di studio;
   evitare che comportamenti opportunistici di singoli determinassero una elusione delle procedure di selezione per l'accesso ai corsi di studio.

  Del resto, la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2015 ha affermato che non è sufficiente ritenere l'esito favorevole di alcuni esami sostenuti all'estero assorbente del mancato possesso del requisito del superamento del test. Test di cui può, peraltro, essere destinatario lo studente diplomato di scuola secondaria superiore, che è dunque un «novizio» rispetto all'istituzione universitaria e che richiede di entrare per la prima volta nel sistema universitario.
  Infatti, per coloro che sono già iscritti ad università straniere non si tratta più di accertare, attraverso il test, una «predisposizione» per le discipline oggetto dei corsi ma di verificare l'impegno complessivo di apprendimento dimostrato dallo studente con l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute. In questa attività ricognitiva, il Consiglio di Stato ha ribadito che si può dispiegare legittimamente la sola autonomia regolamentare degli Atenei che possono anche condizionare l'iscrizione/trasferimento al superamento di una «prova di verifica del percorso già compiuto».
  Quindi, nella loro autonomia regolamentare, gli Atenei devono predisporre ed attuare un rigido e serio controllo sul percorso formativo compiuto dallo studente, con specifico riferimento:
   alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti;
   agli studi teorici compiuti;
   alle esperienze pratiche acquisite;
   all'idoneità delle strutture e delle strumentazioni necessarie utilizzate dallo studente durante quel percorso, in confronto agli standards dell'Università di destinazione.

  Inoltre, proprio a tutela della qualità dell'offerta formativa, l'Ateneo deve stabilire le modalità di valutazione dell'offerta potenziale dell'Università ai fini della determinazione, per ogni anno accademico ed in relazione ai singoli anni di corso, dei posti disponibili per trasferimenti, sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola «coorte» alla quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato e delle intervenute disponibilità di posti sul plafond di ciascuna «coorte»: nell'ambito delle disponibilità per trasferimenti stabilisce le modalità di graduazione delle domande; fissa criteri e modalità per il riconoscimento dei crediti, anche prevedendo colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.Pag. 70
  Sempre nell'ambito della propria autonomia regolamentare, l'Ateneo determina anche i criteri con i quali i crediti riconosciuti si tradurranno nell'iscrizione ad un determinato anno di corso, sulla base del rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento didattico della singola Università per la generalità degli studenti, ai fini dell'iscrizione ad anni successivi al primo, con particolare riguardo all'eventuale iscrizione come «ripetenti» o all'ipotesi in cui lo studente abbia superato un numero di esami tale da non potersi ritenere idoneo che alla sua iscrizione al solo primo anno. Ai fini della quale iscrizione, peraltro, sarà obbligato a superare il test di cui all'articolo 4 della legge n. 264 del 1999.
  Alla luce di siffatto impianto regolamentare complessivo, i singoli Atenei dispongono degli strumenti necessari per garantire la propria qualità della formazione, attraverso l'adozione e l'attuazione di ordinamenti e regolamenti didattici che recepiscano i parametri sopra richiamati.

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ALLEGATO 5

5-05982 Cimbro e Giancarlo Giordano: Sulla situazione dell'istituto tecnico «Maggiolini» di Parabiago (Milano).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti segnalano la situazione dell'istituto tecnico «Maggiolini» di Parabiago (Milano), ove si sarebbe instaurato un clima poco consono all'istituzione in conseguenza di taluni episodi che hanno visto protagonista un docente.
  Al riguardo, sulla base delle informazioni acquisite con note del competente Ufficio scolastico regionale per la Lombardia del 5 agosto 2015 e del 28 settembre scorso, si può rassicurare l'onorevole interrogante che la situazione è oggetto di attenzione da parte di questo Ministero.
  La dirigente scolastica del citato istituto, dal canto suo, ha sempre provveduto a relazionare compiutamente all'Ufficio scolastico competente in merito alle varie vicende rappresentate. Le ragioni e le argomentazioni fornite dalla stessa sono state ritenute dall'Ufficio scolastico regionale esaustive e complete rispetto alle questioni rappresentate (utilizzo delle graduatorie, rapporti interni alla scuola eccetera).
  La situazione dell'istituto «Maggiolini», pertanto, è costantemente monitorata, tant’è che è stata disposta una visita ispettiva affidata ai dirigenti tecnici di questo Ministero, che si è conclusa lo scorso 20 ottobre.
  All'esito dell'indagine, gli ispettori hanno ritenuto che «l'operato della dirigente scolastica rispetto ai fatti segnalati sia pienamente regolare. Si è percepito comunque che, con il nuovo anno scolastico, il clima generale all'interno dell'istituto si sia in parte rasserenato» e hanno ribadito e confermato «l'adeguatezza degli interventi relazionali e tecnici messi in atto dalla dirigente scolastica nella gestione della scuola».

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ALLEGATO 6

5-06260 Vezzali: Sul progetto «Sport di classe».

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante chiede informazioni in merito al Progetto nazionale «Sport di classe», finalizzato a promuovere e potenziare l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria.
  Si è già avuto occasione di evidenziare che il citato progetto ha raccolto le esperienze di cinque anni consecutivi di sperimentazioni denominate «Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria (4 anni) e progetto per l'educazione fisica nella scuola primaria (1 anno)» e ha rappresentato, di fatto, un ulteriore passo in avanti verso l'introduzione dell'insegnante specialista di educazione fisica nella scuola primaria.

  In riferimento a quanto richiesto, si specifica che:
   il progetto «Sport di Classe» nell'anno scolastico 2014-2015 ha coinvolto complessivamente 42.303 classi di scuola primaria e impegnato 2.373 tutor;
   per l'anno scolastico 2014-2015 l'erogazione dei compensi si è articolata in due tranche: la prima da erogarsi entro il 30 marzo 2015, già distribuita, la seconda, entro il 30 settembre 2015. In data 20 agosto 2015 il MIUR ha trasferito al CONI nazionale tutta la quota di propria competenza ed il 21 settembre il CONI, ente delegato alla gestione amministrativa del progetto, ha accreditato ai propri Comitati regionali i fondi necessari a saldo di quanto dovuto ai tutor;
   per l'anno scolastico 2015-2016 il progetto, compatibilmente con i tempi previsti dal piano assunzionale della recente legge n. 107, terrà conto dell'inserimento dei docenti specialisti nelle scuole primarie e potrà rappresentare un valido e sperimentato sostegno, sia per gli istituti scolastici che potranno contare su docenti di educazione fisica in organico, sia per quelli che ne saranno privi.