CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 ottobre 2015
531.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06529 Terrosi: Emanazione del regolamento attuativo della disciplina sul prestito vitalizio ipotecario.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al riguardo, il Ministro dello sviluppo economico ha fatto presente che, la bozza del decreto ministeriale cui fa riferimento l'onorevole interrogante, concernente il «Regolamento recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 omissis», è stata trasmessa dallo stesso Dicastero con propria nota del 23 settembre 2015 alla competente sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, per il rilascio del parere di rito.
  Lo schema di regolamento è volto ad introdurre una normativa regolamentare di dettaglio relativa ai prestiti vitalizi ipotecari. Per quanto concerne la potestà regolamentare esercitata dal Ministero dello sviluppo economico, il Consiglio di Stato ha rilevato che essa trova il suo fondamento nell'articolo 11-quaterdecies, comma 12-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 su citato e pertanto, non aveva nulla da rilevare.
  Per ciò che concerne, inoltre, il procedimento seguito dal MiSE nel predisporre lo schema di decreto di cui si discute, la richiamata Sezione ha evidenziato che si sono correttamente acquisiti i pareri di competenza sia della delegazione nominata dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti, sia della delegazione dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ed ha accolto le osservazioni formulate dagli indicati organismi.
  Di conseguenza, nell'adunanza dell'8 ottobre scorso la citata sezione consultiva del Consiglio di Stato ha rilasciato il proprio parere, notificato al MiSE in data 23 ottobre u.s.
  Il parere rilasciato è favorevole con osservazioni, quest'ultime peraltro, sostanzialmente meritevoli di accoglimento. Il giudizio, infatti, espresso dall'organo consultivo è estremamente positivo contenendo in larga parte osservazioni di drafting normativo.
  Da quanto esposto, né consegue, che come riferisce il MiSE, è verosimile ritenere che il regolamento ministeriale di cui si chiede entrerà in vigore entro la fine dell'anno.

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ALLEGATO 2

5-05097 Dadone: Informazioni in merito alla sottoposizione ad amministrazione straordinaria della banca di credito cooperativo di Bene Vagienna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in Commissione n. 5-05097 l'onorevole Fabiana Dadone chiede se sia stata svolta un'istruttoria a seguito della proposta della Banca d'Italia di sciogliere gli organi di Bene Banca e di quali elementi si disponga in merito.
  Al riguardo, la Banca d'Italia ha fatto presente che Bene Banca è stata posta in amministrazione straordinaria con decreto ministeriale del 26 aprile 2013 per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera a) del Testo Unico Bancario. Gli accertamenti ispettivi condotti presso l'intermediario dal 28 novembre 2012 al 15 febbraio 2013 avevano posto in luce rilevanti anomalie nella governance, marcate irregolarità nella gestione di importanti relazioni d'affari e gravi carenze nel presidio dei rischi di credito, di non conformità e reputazionali.
  L'attività condotta dagli Organi Straordinari nel corso della procedura è stata principalmente diretta all'accertamento della situazione aziendale, alla rimozione delle irregolarità riscontrate e all'individuazione della soluzione della crisi. Il 31 maggio 2014, la procedura di amministrazione straordinaria si è conclusa con la restituzione della Bee alla gestione ordinaria.
  In ordine alle circostanze richiamate nell'interrogazione parlamentare relativamente al dottor Duso e al professor Ossola, la Banca d'Italia ha precisato che nella selezione dei componenti degli organi per le procedure di gestione delle crisi, oltre a tenere conto della professionalità e dell'indipendenza dei soggetti candidati, considera ulteriori elementi quali:
   la ricorrenza di fattispecie rientranti nelle previsioni dei decreti del Ministro del tesoro concernenti i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali;
   l'esistenza di sentenze penati di condanna, anche non definitive;
   l'irrogazione di sanzioni amministrative nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
   lo svolgimento, per almeno due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società sottoposte a fallimento o a procedure equiparate.

  A tal fine, al momento dell'accettazione dell'incarico di vigilanza, gli interessati sono chiamati a riferire su qualsiasi circostanza che possa condurre alle situazioni richiamate, impegnandosi a dare immediata comunicazione della eventuale sopravvenienza delle stesse nel corso dell'espletamento dell'incarico.
  Quanto al presunto conflitto di interessi in capo al dottor Duso – che all'epoca del commissariamento ricopriva anche la carica di amministratore delegato della Marzotto Sim, partecipata per il 9,8 per cento dalla Banca Popolare di Vicenza – il Commissario, successivamente all'avvio della procedura straordinaria, in considerazione dell'accresciuto rischio di ritiro dei depositi da parte della clientela, ha ritenuto di incrementare Pag. 52le controparti presso cui detenere depositi prontamente monetizzabili e adeguatamente remunerati. Dopo aver esaminato le offerte di diversi istituti di credito per lo sviluppo di partnership commerciali, è stato aperto un c/c di corrispondenza con la Banca Popolare di Vicenza, in considerazione delle favorevoli condizioni economiche accordate dall'intermediario (tasso d'interesse dell'1,75 per cento, senza vincoli temporali).
  Per quanto attiene al professor Ossola, a seguito dell'adozione di un provvedimento sanzionatorio a suo carico da parte della Consob avvenuta il 6 dicembre 2013, lo stesso ha proceduto a darne immediata informativa alla Banca d'Italia e in data 25 gennaio 2014 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Comitato di sorveglianza di Banca delle Marche, in a.s. Con riguardo, invece, all'incarico nel Comitato di Sorveglianza di Bene Banca, l'Istituto ha ritenuto rilevante la circostanza che la procedura si trovasse già in fase conclusiva.
  Relativamente agli adeguamenti normativi in tema di conflitto d'interesse, la Banca d'Italia ha comunicato che i relativi presidi sono stati di recente ulteriormente rafforzati in occasione del recepimento nell'ordinamento italiano della CRD IV (Capital Requirements Directive). In particolare, l'articolo 53, comma 4 del decreto legislativo 385 del 1993 (TUB) stabilisce che «in ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi».
  Inoltre, il comma 6 dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario prevede che «agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 26». Per effetto di tale rinvio agli organi straordinari si applicheranno i requisiti di onorabilità che verranno definiti, ai sensi del richiamato articolo 26, dal Ministero dell'economia e delle finanze con apposito decreto adottato sentita la Banca d'Italia. Lo schema di recepimento della BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) – posto in consultazione pubblica dal MEF – apporta, tra l'altro, la modifica al comma 6 dell'articolo 71 del TUB inserendo la previsione che «I commissari straordinari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie finzioni ed essere esenti da conflitti di interesse».

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ALLEGATO 3

5-06816 Ruocco: Dati circa i contratti in strumenti derivati stipulati dalla Repubblica italiana in scadenza nel 2015 e nel 2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Carla Ruocco ed altri pongono quesiti in ordine ai contratti derivati in scadenza.
  Al riguardo, si precisa, preliminarmente, che le operazioni aventi scadenza nel 2015 sono tutte scadute, come si aveva avuto modo di indicare nella risposta all'interrogazione dell'onorevole Paglia, svolta in data 22 ottobre u.s.
  Le operazioni scadute nel 2015 comprendevano otto cross currency swap e due interest rate swap collegati a sei prestiti internazionali nelle medesime valute straniere e due interest rate swap in euro, di cui si forniscono ulteriori dettagli:
   1) un prestito di 4.000 milioni di dollari statunitensi a tasso fisso del 4,5 per cento, emesso nel 2005 e di scadenza 21 gennaio 2015, è stato oggetto di copertura in due tranche da due miliardi di dollari ognuna, mediante due swap di cambio (CCS) ed uno swap di tasso di interesse (IRS). Più in particolare, una parte del prestito, oggetto di swap di cambio da tasso fisso in dollari a tasso variabile in euro, è stato poi ricondotto a tasso fisso in euro. Alla scadenza sono stati pagati 28,447 milioni di euro per interessi dell'ultima cedola e 3.042,706 milioni di euro per rimborso del capitale, a fronte della ricezione degli importi in valuta per il pagamento della cedola del prestito e del relativo rimborso del capitale;
   2) un prestito di 2.500 milioni di dollari statunitensi a tasso fisso del 3,125 per cento, emesso nel 2010 e di scadenza 26 gennaio 2015, è stato oggetto di copertura mediante uno swap di cambio (CCS). Alla scadenza sono stati pagati 25,086 milioni di euro per interessi dell'ultima cedola e 1.774,761 milioni di euro per rimborso del capitale, a fronte della ricezione degli importi in valuta per il pagamento della cedola del prestito e del relativo rimborso del capitale;
   3) un prestito di 2.000 milioni di franchi svizzeri a tasso fisso del 2,5 per cento, emesso nel 2005 e di scadenza 2 marzo 2015, è stato oggetto di copertura mediante due swap di cambio, uno dei quali collegato ad un preesistente swap di tasso di interesse fisso-variabile nella valuta originaria, a valere su una frazione del prestito stesso. Per effetto delle suddette operazioni, alla scadenza sono stati pagati 25,647 milioni di euro per interessi dell'ultima cedola e 1.270,358 milioni di euro per rimborso del capitale, a fronte della ricezione degli importi in valuta per il pagamento della cedola del prestito e del relativo rimborso del capitale;
   4) un prestito di 300 milioni di sterline inglesi a tasso variabile, emesso nel 2010 e di scadenza 28 aprile 2015, è stato oggetto di copertura mediante uno swap di cambio (cross currency swap). Alla scadenza sono stati pagati 764 mila euro circa per interessi dell'ultima cedola e 344,946 milioni di euro per rimborso del capitale, a fronte della ricezione degli importi in valuta per il pagamento della cedola del prestito e del relativo rimborso del capitale;
   5) un prestito di 125 miliardi di yen giapponesi a tasso fisso del 4,5 per cento, emesso nel 1995 e di scadenza 8 giugno 2015, è stato oggetto di copertura mediante Pag. 54uno swap di cambio (cross currency swap). Alla scadenza sono stati pagati 14,347 milioni di euro per interessi dell'ultima cedola e 882,150 milioni di euro per rimborso del capitale a fronte della ricezione degli importi in valuta per il pagamento della cedola del prestito e del rimborso del capitale;
   6) un prestito di 2.000 milioni di corone norvegesi a tasso fisso 4,340 per cento, emesso nel 2003 e di scadenza 23 giugno 2015, è stato oggetto di copertura mediante uno swap di cambio (cross currency swap). Alla scadenza sono stati pagati 156 mila euro per interessi dell'ultima cedola e 243,135 milioni di euro per rimborso del capitale, a fronte della ricezione degli importi in valuta per il pagamento della cedola del prestito e del relativo rimborso del capitale;
   7) due swap di tasso di interesse fisso-variabile su un nozionale di 1.000 milioni di euro ciascuno, entrambi decennali con partenza nel 2005, che hanno generato in occasione della scadenza un pagamento complessivo dell'ultima semestralità di 91,862 milioni di euro.

  In relazione all’interest rate swap soggetto a clausola di estinzione anticipata nel 2016, con nozionale 2.000 milioni di euro e valore di mercato negativo per circa 849 milioni di euro, va fatto presente che tale valore negativo dipende dalla durata della posizione (scadenza nel 2036) e dal tasso di interesse fisso da corrispondere (3,8125 per cento), disallineato rispetto a quelli vigenti attualmente sul mercato.

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ALLEGATO 4

5-06817 Barbanti: Iniziative per escludere i medici di assistenza primaria dall'applicazione dell'IRAP.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla sussistenza del presupposto impositivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con riferimento all'attività dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), operanti presso gli ambulatori sanitari della ASL, che si avvalgono di collaboratori di studio al fine di agevolare l'accesso ai servizi medici di base da parte dell'utenza.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'Agenzia delle Entrate, sulla specifica questione, è intervenuta con la Circolare 28 maggio 2010, n. 28, par. 4, affermando che la stretta disponibilità di uno studio attrezzato non può essere considerato indice di autonoma organizzazione poiché le attrezzature detenute (in base ai parametri della convenzione con il SSN) rientrano nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.
  Diversamente, la presenza di altri elementi ulteriori rispetto allo standard convenzionale, tra cui si ritiene vadano ragionevolmente ricompresi anche terzi collaboratori, dovrebbe configurare l'esistenza di autonoma organizzazione.
  Siffatta interpretazione è sostanzialmente in linea con quanto sostenuto in sede giurisprudenziale, almeno fino al 2012. Al riguardo, si rammenta che la Corte di Cassazione con le sentenze n. 12108 del 2009 e n. 8556 del 2011 (adottate a sezioni riunite) ha riconosciuto, tra l'altro, la presenza dell'autonoma organizzazione qualora il contribuente che esercita un'attività di lavoro autonomo si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui. Dette sentenze hanno portato a riconoscere la sussistenza dell'autonoma organizzazione, e quindi la riconducibilità delle attività professionali nell'ambito applicativo dell'IRAP, ogniqualvolta ci fosse la presenza di personale, anche part-time, con mansioni di segretariato o persino con funzioni meramente accessorie.
  Va, tuttavia, osservato che nel corso del 2013, con le pronunce nn. 22020 e 22022, la Suprema Corte ha affermato – diversamente da quanto asserito fino a quel momento – che la circostanza secondo cui un medico si avvalga del lavoro di un dipendente part-time non implica l'obbligo di assoggettamento ad IRAP, essendo la presenza di un solo dipendente part-time addetto allo studio non sufficiente, di per sé, a concretizzare il presupposto di autonoma organizzazione, posto che la presenza di detto dipendente con funzioni accessorie non accresce la capacità produttiva del professionista ma costituisce semplicemente una comodità per quest'ultimo. Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla stessa Corte con la sentenza n. 958 del 17 gennaio 2014.
  Recentemente, l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco è stata rilevata dalle stesse Sezioni tributarie della Suprema Corte di Cassazione che, nel mese di marzo 2015 (Sezione V, ordinanza 13 marzo 2015, n. 5040 e Sezione VI, ordinanza 27 marzo 2015, n. 6330) – preso atto dei contrastanti orientamenti venutisi a creare bella giurisprudenza di legittimità – hanno interessato il Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite.

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ALLEGATO 5

5-06818 Paglia: Effetti sull'operatività dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione di illegittimità di 767 incarichi dirigenziali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame l'onorevole interrogante, nell'esprimere preoccupazione per il regolare funzionamento dell'Agenzia delle Entrate, chiede, in particolare, quanti siano i funzionari che si sono dimessi recentemente, gli incarichi dagli stessi ricoperti in seno all'Agenzia stessa, quanti e quali siano i settori che più risentono della mancanza di organico a causa di dette dimissioni.
  In merito, occorre preliminarmente osservare che l'Agenzia delle Entrate è impegnata nella propria riorganizzazione mediante la realizzazione di una significativa riduzione di posizioni dirigenziali, completando l'attuazione delle misure previste dalla spending review e dal recente decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157. Tale ultima disposizione prevede che il rapporto tra posizioni dirigenziali di seconda fascia e personale delle aree funzionali, già fissato in 1 su 40 dal decreto-legge n. 95/2012, venga ulteriormente ridotto di almeno il 10 per cento (1 su 44: a tale rapporto corrispondono 995 posizioni). Con atto direttoriale di recentissima approvazione (23 ottobre 2015), viene previsto che la riduzione diventi operativa dal prossimo 1o dicembre; contestualmente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, sono state istituite le posizioni organizzative di livello non dirigenziale previste dallo stesso decreto-legge n. 95/2012. Dal 1o dicembre saranno complessivamente operative 339 posizioni organizzative, su un numero massimo attivabile di 380. Per l'assegnazione delle nuove posizioni, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto-legge, è stata adottata una procedura finalizzata a verificare preliminarmente la conoscenza operativa e gestionale attinente agli specifici compiti e alle peculiari funzioni inerenti alle diverse tipologie di posizioni organizzative da assegnare e a valutare le motivazioni e le caratteristiche attitudinali dei funzionari e apprezzarne le competenze necessarie per ricoprire l'incarico. La procedura è in corso di completamento.
  Inoltre, con l'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125) è stata data alle agenzie fiscali la possibilità di annullare i concorsi per dirigente non ancora conclusi e di bandirne di nuovi, per un corrispondente numero di posti.
  Lo stesso articolo 4-bis stabilisce che, per il periodo di svolgimento dei concorsi previsti dallo stesso articolo, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i dirigenti ai quali è stata affidata ad interim la direzione di uffici possano delegare a funzionari della III area le funzioni relative a detti uffici e i connessi poteri di adozione di atti (ad eccezione delle attribuzioni riservate per legge ai dirigenti). Ai funzionari delegati sono attribuite posizioni organizzative analoghe a quelle previste dal decreto-legge n. 95/2012. La procedura prevista dal dettato normativo è in corso di avanzata definizione.
  Quanto ai funzionari ex incaricati che hanno deciso di lasciare l'Agenzia per andare a lavorare nel settore privato, l'Agenzia delle Entrate riferisce che si tratta di cinque unità, già preposte all'ufficio Ruling internazionale, all'ufficio Controlli, all'ufficio Governo della Direzione Centrale Accertamento, al settore Controllo dell'Emilia Romagna e alla Direzione provinciale II di Milano e che i primi quattro posti sono attualmente affidati ad interim a dirigenti e l'ultimo è stato affidato a un dirigente che ha lasciato il suo precedente incarico.

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ALLEGATO 6

5-06819 Marco Di Maio: Iniziative per estendere le agevolazioni tributarie previste per l'acquisto della prima casa anche alle operazioni di permuta delle abitazioni e relativo onere.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti, tenuto conto che il mercato immobiliare dopo anni ha registrato un trend positivo di crescita, sollecitano iniziative normative volte a estendere l'agevolazione fiscale per l'acquisto della «prima casa» di cui alla nota II bis dell'articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e, per il mutuo eventualmente acceso per il suo acquisto, di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, anche nei casi in cui l'acquisto sia effettuato prima della vendita dell'abitazione da sostituire, vendita che dovrà effettuarsi entro un limitato e congruo periodo di tempo e, conseguentemente, chiedono di conoscere quali sarebbero gli oneri per la finanza pubblica di tale proposta.
  Il Dipartimento delle finanze ha stimato che la proposta normativa in questione, relativa all'applicazione delle agevolazioni fiscali nel caso di acquisto di nuova abitazione seguito dalla vendita della precedente entro un termine limitato, non comporta effetti in termini di gettito.
  Va comunque fatto presente che le proposte mirate a un rilancio del mercato immobiliare, quale quella declinata dagli onorevoli interroganti, potranno essere valutate nell'ambito di una revisione del sistema agevolativo inerente all'acquisto degli immobili da adibire ad abitazione principale, revisione che dovrà tenere in debito conto ogni ulteriore aspetto degli interventi da porre in essere.

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ALLEGATO 7

5-06820 Pagano: Problematiche connesse all'applicazione delle tasse automobilistiche agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico con anzianità compresa tra 20 e 30 anni e relativo gettito.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'onorevole interrogante pone alcuni quesiti connessi alla soppressione dell'agevolazione fiscale per le auto storiche tra i venti e i trenta anni – già prevista dall'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – disposta con l'articolo 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  L'interrogante, nel premettere che diverse regioni, diversamente legiferando, non avrebbero accolto l'impostazione anzidetta, perseguendo politiche autonome, chiede:
   quali siano i risultati di gettito della norma in premessa (il maggior gettito previsto era di 78,5 milioni di euro a decorrere dal 2015) e quali siano gli intendimenti dei Governo sulla questione evidenziata;
   se i cittadini possessori di auto storica tra i venti e i trenta anni siano direttamente obbligati al pagamento del bollo auto 2015 a prescindere da qualsiasi diversa decisione regionale o se invece l'esonero non debba ricadere sulle casse regionali.

  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  In merito ai risultati sul gettito, si fa presente che, considerate le modalità di versamento del tributo in esame, il relativo gettito non è monitorabile puntualmente dall'Amministrazione finanziaria che acquisisce mensilmente solo i dati di gettito complessivo relativi alle tasse auto. Una verifica ex post della norma in esame potrà essere effettuata solo nella prima parte dell'anno 2016 quando saranno acquisiti i dati puntuali (compresi i dati relativi agli importi versati per ciascun veicolo) dell'intera annualità 2015: in tale momento potrà quindi essere effettuato un confronto tra gli importi versati nel 2015 dai veicoli interessati potenzialmente all'agevolazione, con quelli del 2014, al fine di determinare una stima ex post degli effetti della norma in questione.
  Relativamente al secondo quesito, si fa presente che l'eventuale esonero dal pagamento della tassa automobilistica per le auto in questione disposto con norma regionale si pone in contrasto con le disposizioni con le quali il legislatore statale, nell'esercizio della competenza esclusiva riconosciuta dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ha inteso razionalizzare le agevolazioni in materia di tasse automobilistiche.
  Sul punto, al fine di offrire i necessari chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2015 e di garantire l'uniformità di applicazione delle norme sull'intero territorio nazionale, il Dipartimento delle finanze con la circolare n. 4/DF del 1o aprile 2015 ha precisato, tra l'altro, che le norme delle leggi regionali che prevedono ancora l'esenzione per le auto di interesse storico sono incompatibili con la sopravvenuta disciplina statale e devono, pertanto, ritenersi abrogate, come anche sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2747 del 27 maggio 2014, che ha espressamente affermato che Pag. 59«posto che la disciplina ... appartiene allo competenza legislativa esclusiva dello Stato, ogni disposizione normativa regionale contrastante con quella statale è immediatamente incompatibile e pertanto da ritenersi abrogata».
  Inoltre, si fa presente che il Consiglio dei ministri ha deliberato l'impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale – presso la quale sono tuttora pendenti i relativi giudizi – delle leggi regionali, approvate successivamente all'entrata in vigore della normativa statale per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, della Basilicata, Trentino, Umbria e Veneto.