CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2015
530.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 3340 di conversione in legge del decreto-legge 1o ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale, nelle sedute del 21 e del 27 ottobre 2015;
   ricordato che il 28 marzo 2014 è stato firmato un Accordo tra Ministero del lavoro, Ministero dell'istruzione, università e ricerca, e parti sociali, in seguito al quale il Governo ha elaborato il cosiddetto piano «Scuole belle», finalizzato al ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici pubblici, per la realizzazione del quale è stata prevista una spesa complessiva di 450 milioni di euro sull'arco di tempo compreso tra il 1o luglio 2014 e il 1o aprile 2016;
   rammentato che già in data 30 giugno 2014 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) aveva assegnato 110 milioni di euro al predetto piano, attingendo all'ex FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), oggi FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione), di cui alla legge n. 42 del 2009 (peraltro, il successivo 1o agosto 2014, il medesimo CIPE aveva deliberato di non dare corso alla precedente deliberazione, poiché il piano «Scuole belle» sarebbe stato finanziato a valere sui Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, come da decreto del Ministro dell'istruzione, n. 559 del 2014);
   osservato, nel complesso, che risultano già stati spesi 280 milioni di euro, in parte con la copertura da ultimo citata (110 milioni), in parte risparmi sui servizi di pulizie (40 milioni) e in parte con l'articolo 1, comma 153, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, 130 milioni);
   preso atto che nella stessa legge di stabilità per il 2015 (all'articolo 1, comma 703, lett. d) la Presidenza del Consiglio era autorizzata a sottoporre al CIPE il finanziamento di piani operativi per somme ulteriori a valere sul FSC;
   considerato, inoltre, che l'articolo 1 del decreto-legge in esame interviene in questo ambito, prevedendo al comma 1, primo periodo, l'immediato utilizzo di 50 milioni di euro per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016 a valere sul FSC, come previsto nella legge di stabilità 2015, all'articolo 1, comma 703 (cui, peraltro, fa riferimento la delibera del CIPE del 6 agosto 2015, n. 73);
   visto che l'articolo 1, comma 1, secondo periodo, autorizza altresì l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per il 2015 a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;
   raccomandate al Governo una più chiara e coerente procedura decisionale sul finanziamento degli interventi e una più lineare conduzione dei relativi conseguenti procedimenti amministrativi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale (C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

  1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «16 novembre 1972,» sono inserite le seguenti: «resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167,»;
   b) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  «d) alla tutela e alla valorizzazione dei siti e delle parti del patrimonio culturale immateriale italiani dell'UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole»;
   c) dopo la parola: «siti», ovunque ricorre, sono aggiunte le seguenti: «e le parti del patrimonio culturale immateriale».

ART. 2.

  1. Per sostenere gli interventi volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, è autorizzata per l'anno 2016 l'ulteriore spesa di 800.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.