CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2015
530.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo (C. 3331 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3331, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015»;
   sottolineato il rilievo storico del provvedimento, che consente per la prima volta di superare il segreto bancario nell'ambito dei rapporti fiscali tra l'Italia e la Svizzera, compiendo in tal modo un passo avanti fondamentale per favorire la trasparenza bancaria e finanziaria e per contrastare in modo più efficace l'evasione e l'elusione fiscale;
   rilevato come tale importantissimo risultato sia stato raggiunto, nel rinnovato quadro normativo internazionale volto al definitivo superamento dei «paradisi fiscali», anche grazie al lavoro compiuto dalla Commissione Finanze che ha condotto all'approvazione della legge n. 186 del 2014 sulla procedura di collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary disclosure),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo (C. 3331 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEI DEPUTATI PESCO E ALTRI

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3331, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015»;
  premesso che:
   il Protocollo oggetto di ratifica si compone di tre articoli che emendano la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia conclusa a Roma il 9 marzo 1976 e modificata con Protocollo aggiuntivo del 28 aprile 1978;
   in particolare, si modifica il vigente articolo 27 in materia di scambio di informazioni, sostituendo tale disposizione con un nuovo articolo 27 conforme all'attuale standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (articolo 26 del Model tax convention on income and on capital);
   la nuova disposizione pattizia rafforza la cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi in quanto consente alle autorità degli Stati contraenti di scambiare le informazioni anche per l'applicazione del diritto interno in relazione alle imposte di qualsiasi natura o denominazione. Inoltre, in conformità al richiamato standard dell'OCSE, si prevede che lo scambio di informazioni non è limitato, a norma del paragrafo 4, dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto (cosiddetto domestic tax interest) e prevede, al paragrafo 5, il superamento del segreto bancario;
   non si discute in merito ai benefici derivanti dal Protocollo in tema di lotta all'evasione fiscale; la nuova normativa pattizia agevola lo scambio di informazioni e soprattutto rimuove il noto segreto bancario che da decenni caratterizza il sistema bancario svizzero;
   tuttavia non mancano gli strumenti per «eludere» la rimozione del segreto bancario: tra questi, si evidenzia in primo luogo l'utilizzo di conti correnti intestati a società off shore; oltre a rappresentare un valido strumento per eludere le imposte, il principale vantaggio derivante dalle società offshore è l'occultamento della proprietà: infatti, oltre che per pagare meno tasse, le società off shore vengono impiegate soprattutto per la protezione del capitale da creditori; i conti off shore, infatti, sono conti che si aprono in banche con sede in paesi o territori a fiscalità privilegiata e che garantiscono il massimo segreto bancario; le giurisdizioni più utilizzate e consigliate dagli esperti per costituire una società off shore o per l'apertura di un conto bancario sono ad oggi Belize e San Vicente: dunque, è sufficiente l'intestazione Pag. 44del conto svizzero ad una società svizzera partecipata da una società off shore (riconducibile all'anonimo evasore) per eludere il segreto bancario;
   altra pratica è la costituzione di società anonime LTD, che alcuni paesi ammettono (tra cui anche il Regno Unito);
   frequente è poi l'acquisto di valori e metalli (oro in particolare) operati attraverso l'istituto bancario e detenuti in cassette di sicurezza presso istituti fiduciari e finanziari; è da considerare che la Svizzera è il primo commerciante di oro al mondo; il meccanismo è il seguente: il cliente compra un determinato valore da un'azienda svizzera, attraverso la banca, diventando proprietario di un determinato valore in oro che verrà custodito in una cassetta di sicurezza, detenuta presso un istituto non bancario; in tal modo evita di ricadere nei controlli fiscali; un articolo pubblicato dal Corriere della Sera del 13 aprile 2015 (http://www.corriere.it/economia/15-aprile-13/svizzera-ora-denaro-sporco-finisce-cassette-sicurezza-8dc1a0de-e1f0-11e4-b4cd-295084952869.shtml) ha evidenziato come, a seguito degli accordi tra Italia e Svizzera in materia di scambio di informazioni (il Protocollo in esame quindi), siano aumentati i trasferimenti di denaro e preziosi nelle cassette di sicurezza; nella relazione annuale della sezione reati economico – finanziari (Ref) della polizia di Lugano, infatti, si evidenzia il boom dell'affitto di cassette di sicurezza da parte di finanziarie e società fiduciarie, dove troverebbe rifugio il denaro «in nero» che le banche elvetiche non sono più disposte ad accettare (di cui il 51 per cento sarebbero di cittadini italiani);
   quanto detto per l'oro vale per ogni altra forma d'investimenti attuata mediante deposito in cassette di sicurezza nonché attraverso l'acquisto di beni materiali quali opere d'arte custodite in magazzini, i beni immobiliari, le imbarcazioni di lusso o i velivoli,
  esprime

PARERE CONTRARIO

«Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico».

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ALLEGATO 3

7-00728 Barbanti: Attuazione della normativa che prevede la pianificazione dei punti di raccolta del gioco per contrastare i fenomeni di dipendenza.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    sono circa 160 i comuni che hanno sottoscritto un «Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo», con cui chiedono di avere più poteri di programmazione, controllo e ordinanza per regolamentare il fenomeno del gioco legale e limitare le potenziali conseguenze sociali sui territori che amministrano;
    nel frattempo, hanno adottato diversi provvedimenti riguardanti l'argomento, in alcuni casi considerati illegittimi dai tribunali amministrativi:
     a) sotto il profilo urbanistico sono state attuate varianti al regolamento urbanistico edilizio che limitano l'insediamento delle sale da gioco in alcune porzioni del territorio comunale;
     b) sotto il profilo delle pubbliche affissioni c’è chi è intervenuto sul Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni verificando la possibilità di vietare la pubblicità del gioco d'azzardo sul territorio comunale;
     c) sotto il profilo di polizia urbana alcuni comuni hanno inserito specifici regolamenti sulle sale da gioco cercano di definire le distanze degli apparecchi da zone considerate «sensibili» come scuole, parchi, chiese, fino a stabilire orari di apertura e chiusura delle sale stesse;
     d) sotto il profilo tributario alcuni comuni hanno scelto di agire sulla tassazione locale prevedendo l'applicazione dell'aliquota massima dell'IMU per le sale giochi e i bar con slot machine e conseguenti agevolazioni per gli esercizi che, invece, hanno scelto di non installarne nei propri esercizi;
    non è stata ancora emanata la legge quadro nazionale;
    infatti, il comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 recita: «L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente Pag. 46alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese»;
    il decreto sopra citato non è mai stato emanato;
    in presenza di tale ritardo nelle circa 160 città sopra citate sono stati adottati regolamenti di polizia urbana con i quali si è stabilita una pianificazione, nonostante sulla materia non siano le autorità municipali competenti ad emanare la normativa di riferimento;
    alla luce di tale ritardo, il giudice amministrativo ha censurato con sentenza tale comportamento e contemporaneamente la regione Piemonte è ricorsa persino alla leva fiscale, con il concreto rischio di eccedere le proprie competenze in materia;
    per quanto riguarda la magistratura amministrativa, il Tar dell'Emilia Romagna, in seguito all'emanazione di un regolamento di polizia urbana della città di Bologna, ha dichiarato l'atto illegittimo «in quanto la norma di fatto prescrive nuovi limiti distanziometrici tra i locali in questione e i cosiddetti luoghi «sensibili», la cui introduzione nell'ordinamento (o modificazione) compete esclusivamente al legislatore nazionale, secondo quanto prescrive il decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012.» ricordando inoltre, nella stessa sentenza, un precedente giudizio sempre del T.A.R. Emilia-Romagna sez. II, 20 ottobre 2014 n. 976 in base alla quale il giudice amministrativo aveva già sostenuto che «la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all'Amministrazione autonoma dei monopoli, come chiaramente indicato nel comma n. 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012. Tale attribuzione esclusiva trova conferma anche nella legge regionale n. 5/2013, articolo 6, che al comma II prevede che i comuni possono dettare previsioni urbanistiche sulle sale da gioco solo nel rispetto delle pianificazioni di cui al suddetto comma n. 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012»;
    con riferimento alla regione Piemonte la legge regionale finanziaria approvata nel febbraio 2014 ha previsto una serie di misure restrittive nei confronti dei titolari di esercizi commerciali che, pur nel rispetto della legge, hanno consentito il gioco legale nei propri locali, e premiali nei confronti di chi sceglie di non installare slot: infatti, la legge finanziaria per l'anno 2014, legge regionale n. 1 del 5 febbraio 2014, all'articolo 7 prevede che dal 1o gennaio 2015 per tre anni l'aliquota IRAP sia ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi che provvederanno volontariamente alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco e nello stesso tempo che aumenti dello 0,92 per cento a carico di quegli esercizi nei quali gli apparecchi ludici resteranno installati;
    si ricorda, per completezza di informazione e capacità di valutazione del Pag. 47fenomeno nella sua interezza, che lo Stato ogni anno incassa circa 35 miliardi di euro dalla tassazione complessiva su gioco d'azzardo, alcol e tabacco;
    tenuto conto che nel frattempo è intervenuta la delega fiscale, la quale, all'articolo 14 incarica il Governo di operare un riordino complessivo del settore e che, a tal fine, era stato predisposto un articolato,

impegna il Governo

   ad assumere le iniziative urgenti e dovute per l'emanazione concertata del decreto da parte dei Ministri competenti, anche al fine di dare valenza effettiva al principio dello Stato costituzionale di diritto, garantire la certezza dello stesso, evitare giudicati differenti da parte dei giudici amministrativi ulteriormente aditi per risolvere questioni analoghe a quelle in esame, evitare di appesantire ulteriormente i tempi biblici che affliggono i tribunali e ridurre le spese superflue allocandole diversamente per ottimizzare il servizio giustizia, dettando le norme necessarie e corrette di imposizione fiscale;
   ad assumere iniziative per prevedere una moratoria dell'applicazione della normativa nazionale solo parzialmente emanata, in attesa che essa venga perfezionata con l'emanazione degli atti mancanti, per evitare che le azioni di supplenza messe in atto dagli enti locali vengano poste nel nulla con grave nocumento della popolazione, in particolare di quella afflitta da ludopatia.
(8-00143) «Barbanti».