CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 ottobre 2015
526.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06730 Pesco: Gettito delle imposte sui redditi derivanti dalle locazioni di immobili ad uso abitativo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che il mercato delle locazioni per brevi periodi, appartamenti e porzioni di esse, praticate dai proprietari in forma privata e non imprenditoriale negli ultimi anni risulta essere in forte espansione.
  Sotto il profilo fiscale, i compensi derivanti devono essere indicati in dichiarazioni dei redditi e sottoposti a tassazione IRPEF e sulla base di quanto recentemente chiarito dall'Agenzia delle entrate è possibile per i contribuenti optare per il regime di imposta sostitutiva cosiddetto della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di conoscere il gettito derivante dalle locazioni in argomento in Italia e quali effetti finanziari in termini di gettito potrebbe derivare dall'applicazione di un'imposta sostitutiva del gettito delle persone fisiche nella misura fissa del 10 per cento del canone di locazione pattuito dalle parti ed, infine, se tale proposta di modifica normativa possa essere proficua in termini di maggiore gettito unitamente all'introduzione dell'obbligo per gli intermediari di operare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  I contratti di locazione di durata non superiore a trenta giorni non sono soggetti a registrazione in termine fisso, ma solo a registrazione in caso d'uso. Pertanto, i dati relativi a detti contratti non sono complessivamente rilevabili dalle procedure informatiche per la registrazione degli atti.
  Ciò precisato, si segnala che dalle dichiarazioni dei redditi sono desumibili per ciascun immobile i dati relativi ai canoni complessivi di locazione, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di contratti di locazione di «breve» durata.
  Deve, altresì, rilevarsi che nelle dichiarazioni dei redditi è presente solo il dato relativo agli estremi catastali degli immobili oggetto di contratti di locazione di durata non superiore a trenta giorni per i quali è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca.
  Pertanto, alla luce di quanto sopra precisato, i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria riferiscono che i dati relativi al gettito delle locazioni non superiori a trenta giorni non sono estraibili né dalle informazioni rilevabili dalle procedure informatiche per la registrazione degli atti né dalle dichiarazioni dei redditi, le quali, ai fini della determinazione della base imponibile e delle conseguenti imposte, evidenziano gli elementi reddituali complessivi per singolo immobile.
  In merito alla proposta normativa di applicare agli imponibili derivanti dalle locazioni brevi un'imposta sostitutiva del reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali locali nella misura del 10 per cento del canone di locazione, occorre osservare che la modifica normativa determinerebbe una perdita di gettito non quantificabile, in quanto, sulla base dei dati fiscali disponibili, come anzidetto non si ha contezza dell'ammontare dei redditi oggetto della prospettata agevolazione.
  Deve, altresì, evidenziarsi che l'eventuale introduzione di un'imposta sostitutiva Pag. 73dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura fissa del 10 per cento è suscettibile di generare un'evidente disparità di trattamento fiscale tra fattispecie equivalenti, pur se con un ambito temporale differente – nello specifico, locazioni di durata inferiore o superiore a 30 giorni.
  Infine, con riferimento alla richiesta di introduzione di nuovi obblighi in qualità di sostituto, d'imposta in capo a soggetti che si occupano di intermediazione immobiliare, l'Agenzia delle entrate segnala che, dal punto di vista gestionale, sussistono possibili criticità derivanti dalla circostanza che la gestione di piattaforme di intermediazione on-line potrebbe essere riconducibile a contribuenti non residenti.

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ALLEGATO 2

5-06731 Paglia: Dati relativi a contratti in strumenti derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze in scadenza nel periodo 2015-2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Giovanni Paglia pone quesiti in ordine ai contratti derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze, in scadenza nel periodo 2015 e 2016.
  Con riferimento agli anni 2015 e 2016, il nozionale delle operazioni in scadenza, per le quali sono terminati o cesseranno obblighi di pagamento nel biennio indicato, ammonta complessivamente a circa 16.609 milioni di euro.
  Più in dettaglio, nell'anno 2015 sono scadute le seguenti posizioni:
   quattro Interest Rate Swap, per un nozionale di circa 4.034 milioni di euro;
   otto Cross Currency Swap, per un nozionale di circa 7.558 milioni di euro.

  Per quanto riguarda l'anno 2016, invece, i derivati in scadenza hanno un valore di mercato pari a circa 254 milioni di euro positivo per il Tesoro e sono tre Cross Currency Swap, per un nozionale complessivo pari a circa 5.018 milioni di euro.
  Inoltre, nel periodo in considerazione, rientrano le date di esercizio di due clausole di estinzione anticipata: una a novembre 2015, relativa a un Interest Rate Swap con nozionale pari a 200 milioni di euro e valore di mercato leggermente positivo e l'altra a marzo del 2016, relativa a un Interest Rate Swap con nozionale 2.000 milioni di euro e valore di mercato negativo per circa 849 milioni di euro.
  Delle posizioni in scadenza nel 2015 e 2016, solo un Interest Rate Swap e due Cross Currency Swap sono stati in passato oggetto di ristrutturazione nell'ambito dell'ordinaria gestione del portafoglio di strumenti derivati.

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ALLEGATO 3

5-06732 Barbanti: Iniziative in merito alla vicenda concernente il commissariamento della Banca popolare di Spoleto.
5-06733 Laffranco: Iniziative in merito alla vicenda concernente il commissariamento della Banca popolare di Spoleto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con le interrogazioni a risposta immediata in Commissione l'On. Sebastiano Barbanti ed altri e l'On. Pietro Laffranco ed altri, in relazione all'inchiesta relativa al commissariamento della Banca Popolare di Spoleto e alle iniziative assunte dai commissari straordinari che hanno condotto, all'acquisizione del controllo della stessa da parte di Banco Desio e della Brianza chiedono se non si ritenga di intervenire per far luce sulla vicenda e per valutare una revisione del Testo unico in materia bancaria e creditizia.
  Con riferimento alla questione riguardante la selezione dei potenziali acquirenti della Popolare di Spoleto, la Banca d'Italia ha fatto rinvio al comunicato stampa diramato dagli ex Commissari straordinari il 21 ottobre 2015 nel quale si sottolinea, in particolare, che «l'esposto alla Procura della Repubblica di Spoleto, menzionato dai giornali, lamenta l'esclusione dalla procedura competitiva di tale NIT Holding con sede a Hong Kong. In proposito, si deve rilevare che la documentazione offerta da tale società, che avrebbe dovuto attestare la solidità economica, è risultata del tutto inattendibile, tant’è che i sottoscritti Commissari Straordinari hanno depositato ben tre esposti alla Procura della Repubblica di Spoleto proprio in relazione alla non veridicità dei documenti depositati. D'altra parte la stampa locale si era già occupata di altre iniziative non andate a buon fine di questa società. L'esclusione dal procedimento di selezione degli offerenti di NIT Holding è stata comunicata dagli scriventi all'interessata con adeguata motivazione e si precisa inoltre che, quanto meno nel mercato europeo, l'acquirente di una Banca deve avere particolari requisiti di serietà e solidità finanziaria».
  Sulla questione, la Procura della Repubblica di Spoleto, tramite il Ministero della Giustizia, ha comunicato che in data 3 agosto 2015 sono stati iscritti, nel registro degli indagati, il Governatore della Banca d'Italia ed altre sette persone a seguito della ricezione di una denuncia da parte dei soci della Coop. SCS.
  Sempre l'Autorità requirente ha specificato che i reati rubricati sono quelli che «si è, ritenuto di poter evincere dalla narrazione dei denuncianti e quindi non esprimono altro che la qualificazione giuridica di un'ipotesi investigativa proposta da privati, tutta da verificare e da valutare».
  In relazione, poi, al fatto per cui i soci della Coop. SCS avrebbero sofferto un grave danno economico per la cessione della Banca Popolare di Spoleto e che sia stata ignorata un'offerta più vantaggiosa, la Procura di Spoleto ha specificato come tali circostanze costituiscano «una parziale sintesi di quanto prospettato dai denuncianti, i quali nella denuncia si qualificano tutti come soci della Coop. SCS».
  Inoltre, con riguardo all'offerta della Nit Holding Ltd., richiamata nell'interrogazione dell'On. Barbanti ed altri, la Procura di Spoleto ha comunicato che in data 22 settembre 2015 l'amministratore unico Pag. 76di tale società, il rappresentante della medesima nei rapporti con Banca Popolare di Spoleto e un terzo soggetto sono stati rinviati a giudizio, nell'ambito di altro procedimento.
  Il Ministero della Giustizia ha precisato, altresì, che le valutazioni degli Organi Giudiziari, relative alla sussistenza dei presupposti del commissariamento o alla conformità degli atti dei Commissari a criteri di buona amministrazione, avranno come unico punto di riferimento la loro possibile rilevanza ai fini della prova di eventuali condotte dolose.
  Per quanto riguarda, infine, le iniziative auspicate dagli interroganti per una revisione della disciplina in materia di «commissariamenti di istituti bancari», si fa presente che la normativa sulle crisi bancarie è stata oggetto di intervento da parte del legislatore europeo che ha, tra l'altro, introdotto la Direttiva 2014/59/UE, recante Istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, in corso di recepimento, e il Regolamento n. 806/2014, recante norme e procedure uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo Unico di Risoluzione delle Crisi, sui quali sono disponibili maggiori dettagli informativi sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo http://www. bancaditalia.it/compiti/risoluzione-gestione-crisi/index.html.