CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 ottobre 2015
524.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al primo comma premettere il seguente:
  «Chiunque cagiona la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.».

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
all'articolo 589, secondo comma, sono soppresse le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle»;
1. 500. La Relatrice per la II Commissione.

  Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», terzo comma, sostituire le parole: con la reclusione da sette a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da quattro a dieci anni.

  Conseguentemente al medesimo capoverso:
   a) sostituire il quarto comma con il seguente:

  «La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
   1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
   2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
   3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.»;
   b) sostituire il quinto comma con il seguente:
  «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.»;

  Conseguentemente al capoverso «Art. 589-ter» sostituire le parole: da un terzo Pag. 6alla metà con le seguenti: da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.
1. 501. La Relatrice per la II Commissione.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al primo comma premettere il seguente:
  «Chiunque cagioni ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.»;

  Conseguentemente al medesimo capoverso:
   a) sostituire, al primo comma, le parole: con la reclusione da due a quattro anni con le seguenti: con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime;
   b) sostituire, al terzo comma, le parole: con la reclusione da nove mesi a due anni con le seguenti: con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime;
   c) sopprimere il quinto comma;
   d) sostituire il sesto comma con il seguente:
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.

  Conseguentemente al capoverso «Art. 590-ter» sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

  Conseguentemente sopprimere il capoverso «Art. 590-quinquies».

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   «d) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, sono soppresse le parole «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle».
2. 500. La Relatrice per la II Commissione.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) sostituire alla lettera a) il numero 1) con il seguente:
    «al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti:
  “ Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, alla guida sul territorio nazionale nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.”».
6. 501. Il Relatore per la IX Commissione.

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  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
   «3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.
  3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.».

  Conseguentemente dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) aggiungere all'articolo 219, comma 3-ter, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222»;
6. 500. Il Relatore per la IX Commissione.