CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 ottobre 2015
522.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, ed abbinate, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;
   considerato che il comma 1 dell'articolo 3 inserisce nel decreto legislativo n. 177 del 2005 l'articolo articolo 49-ter che reca una nuova disciplina riguardanti i contratti conclusi dalla RAI. In particolare:
    il comma 1 prevede l'esclusione dalla applicazione della normativa contenuta nel codice dei contratti pubblici per i contratti – conclusi dalla RAI spa e dalle società da essa interamente partecipate – aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione, la coproduzione, la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione;
    il comma 2 del citato articolo 49-ter è volto ad introdurre una deroga finalizzata ad escludere, per i contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate dalla medesima, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, gli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici);
   rilevato che:
    la normativa europea non contempla tra i settori esclusi dal suo ambito di applicazione i contratti di commercializzazione, promozione e distribuzione di programmi audiovisivi;
    andrebbero verificati gli effetti dell'esclusione dagli obblighi procedurali del codice dei contratti pubblici dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, tenuto conto che anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute al rispetto di talune regole volte ad assicurare, tra l'altro, l'osservanza delle norme e dei principi dei trattati istitutivi dell'Unione europea;
   sottolineato che:
    è in corso di esame parlamentare il disegno di legge che delega il Governo a dare attuazione alle nuove direttive europee in materia di appalti pubblici e di concessioni e a provvedere al riordino complessivo della materia (A.C. 3194-A), nell'ambito del quale figurano specifici criteri direttivi volti, tra l'altro, all'individuazione e alla limitazione dei contratti esclusi in coerenza con le nuove direttive europee e alla definizione di una specifica disciplina sui contratti sotto soglia europea;
    l'attuazione della predetta delega porterà all'adozione di due decreti legislativi che dovranno provvedere all'abrogazione delle disposizioni vigenti incompatibili e al coordinamento;
    evidenziata l'importanza del servizio pubblico radiotelevisivo nel concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese e nel mettere lo stesso Paese in grado di Pag. 135affrontare le sfide future come quelle legate all'ambiente e al territorio, a cominciare dall'importante appuntamento internazionale della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà a Parigi nel prossimo dicembre,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3, comma 1, con riferimento ai contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti, provvedano le Commissioni di merito a garantire il rispetto della normativa europea, considerato che essa non contempla l'ipotesi dell'esclusione dei contratti di commercializzazione, promozione e distribuzione di programmi audiovisivi;
   2) al medesimo articolo 3, comma 1, provvedano le Commissioni di merito a prevedere, per i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, il rispetto degli obblighi procedurali contenuti nel codice dei contratti pubblici.

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ALLEGATO 2

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO PARLAMENTARE MOVIMENTO 5 STELLE

  LA VIII Commissione,
     esaminato, per le parti di competenza, l'Atto Camera n. 3272, recante la «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in oggetto, nel definire l'attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, novella il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 introducendo un'apposita norma, l'articolo 49-ter, recante la disciplina dei contratti conclusi dalla stessa società;
    l'articolo 49-ter, comma 1, presenta un primo profilo di criticità, in quanto non si limita ad esonerare dall'applicazione del Codice degli appalti le tipologie contrattuali già escluse dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma ne amplia l'ambito di applicazione includendovi i contratti di commercializzazione dei programmi radiotelevisivi. Dispone, infatti, che «i contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice»;
    il richiamo all'articolo 19 del predetto Codice pone in risalto un'incongruenza tra le due disposizioni, dal momento che in quest'ultimo non è presente alcun riferimento ai contratti di commercializzazione. Trattandosi di una deroga alla disciplina generale sui contratti pubblici, si ritiene doveroso darne una interpretazione restrittiva che non consenta di ampliarne l'oggetto con ulteriori tipologie che non siano quelle enunciate dalla disposizione del Codice espressamente richiamata;
    d'altro canto i contenuti del citato articolo 19 sono coincidenti con quelli di cui all'articolo 10, lettera b), della direttiva 2014/24/UE. Quest'ultimo, nell'elencare puntualmente le tipologie escluse, annovera gli appalti di servizi aventi per oggetto «l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici»;
    la ratio della norma si desume dal ventitreesimo Considerando della direttiva stessa ed è riferita alla circostanza che «L'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi media audiovisivi o radiofonici da parte di fornitori di servizi di media dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Per tali motivi si dovrebbe dunque prevedere un'eccezione per gli appalti Pag. 137pubblici di servizi, aggiudicati dagli stessi fornitori di servizi di media, aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi pronti per essere diffusi e di altri servizi preparatori, quali quelli relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma. Si dovrebbe altresì precisare che tale esclusione dovrebbe applicarsi parimenti ai servizi radiotelevisivi e ai servizi a richiesta (servizi non lineari). Tuttavia tale esclusione non dovrebbe applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi.»;
    considerata la natura dei contratti di commercializzazione, alla luce dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere e) ed l) del disegno di legge 3194-A (così come licenziato dai lavori di codesta Commissione) ed in virtù di quanto sopra evidenziato, non si ritiene condivisibile l'inserimento degli stessi all'interno della specifica categoria dei contratti che esulano dalla disciplina ordinaria in materia di contratti pubblici;
    ancor più allarmante appare la previsione di cui all'articolo 49-ter, comma 2, che, in modo generico esclude dall'applicazione degli obblighi procedurali previsti dal codice degli appalti i contratti RAI di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, senza alcun doveroso richiamo al rispetto delle norme e dei principi dei trattati istitutivi dell'Unione europea e senza considerare che, proprio per garantire l'osservanza dei predetti principi, il Titolo II del decreto legislativo n. 163 del 2006 detta una apposita disciplina per i contratti sotto soglia comunitaria, prevedendo che ad esse si applichino, quando non espressamente derogate, numerose disposizioni del Codice (riferite in particolare alla Parte I, II, IV e V);
    si aggiunga, che, anche per i contratti esclusi dall'applicazione della disciplina dei contratti pubblici, il Codice mantiene fermo non solo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, ma anche del correlato principio di concorsualità, attraverso la prescrizione che l'affidamento avvenga mediante invito esteso ad almeno cinque concorrenti. L'articolo 27 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dispone, infatti, che «l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto (...)»;
    nonostante gli obblighi procedurali previsti dal citato articolo 27 si applichino, senza eccezioni, a tutte le tipologie di contratti esclusi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 163 del 2006, del tutto inopinatamente, la previsione di cui all'articolo 49-ter, comma 3, esclude, per i contratti RAI, l'obbligo di procedere all'invito di almeno cinque concorrenti, dando per acquisito, attraverso una previsione priva di supporti motivazionali, che tale modalità di affidamento non sia a priori compatibile con l'oggetto dei contratti in questione;
    la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione ha, al contrario, evidenziato che «Tale disposizione costituisce, dunque, una norma di chiusura della disciplina sui contratti “esclusi”, prevedendo comunque l'osservanza dei principi ivi indicati e l'espletamento di una procedura di valutazione comparativa concorrenziale, quale principio immanente nell'ordinamento» (Cfr. Parere AG12-09 del 23 aprile 2009);
    per quanto detto si ritiene necessario sopprimere all'articolo 3, comma 1, l'articolo 49-ter;
    inoltre, preso atto che in questa occasione non si sia inteso provvedere ad una complessiva revisione del regime giuridico del sistema radiotelevisivo pubblico Pag. 138ma solo a dettare una nuova disciplina degli organi della governance della RAI;
   considerato che la RAI è in possesso di un enorme e prezioso patrimonio, culturale materiale ed immateriale, mobile ed immobile, che non può essere in modo alcuno disperso o distolto dai suoi fini;
   ritenuto che occorre garantire agli organi di direzione della RAI uno spazio operativo che consenta il perseguimento dell'interesse pubblico, nel pieno rispetto dei principi che presiedono alle attività e alla gestione delle risorse umane e materiali che quell'interesse devono tutelare;
   ritenuto altresì che la RAI dovrebbe costituire, anche in ragione del canone annuale con cui tutti i cittadini collaborano alla sua sussistenza, il principale strumento di informazione e formazione verso le categorie più deboli e con particolari focus sulle tematiche relative all'ambiente, alla salute ed alla prevenzione;
   si ritiene necessario avviare una seria programmazione e valorizzazione delle strutture e professionalità interne alla RAI anche al fine di ridurre i costi generati da esternalizzazioni che vanno a discapito delle sedi e del personale presente nei vari territori;
   per quanto esposto, tenuto conto che la disposizione presenta numerosi e rilevanti profili di criticità che ne inficiano la complessiva formulazione,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO PARLAMENTARE SEL

  L'VIII Commissione,
   premesso che:
    all'articolo 3 del presente disegno di Legge vengono inseriti due nuovi articoli al testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), concernenti alcune deroghe al codice degli appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), che estendono ulteriormente la possibilità per i contratti conclusi dalla RAI di non applicare la normativa in questione;
    nello specifico, viene prevista una deroga per i contratti conclusi dalla RAI aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione, la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, nonché per tutti i contratti concernenti lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
    per i primi (contratti di acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione, commercializzazione di programmi radiotelevisivi e relative acquisizioni di tempo di trasmissione), si prevede, oltre a una generale deroga all'applicazione del Codice appalti, la non applicazione degli obblighi procedurali di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo Codice, ove si legge: «L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.»;
    per i secondi, al di sotto della soglia di rilevanza europea (circa 5,2 milioni di euro per i lavori e 414 mila per servizi e forniture) si prevede una deroga generica a tutti gli obblighi procedurali previsti dal decreto legislativo n. 136 del 2006;
    il tema degli appalti è particolarmente delicato e ci si aspettava maggior impegno da parte del Governo verso i temi della trasparenza e del rispetto delle regole. Il presente disegno di Legge sembra, invece, andare in senso inverso;
    si ricorda come in passato, anche recente, siano emerse numerose criticità rispetto alla possibilità per la RAI di derogare alla normativa, con episodi di dubbia gestione dell'affidamento di lavori, servizi e forniture a società esterne che hanno portato a numerose inchieste della magistratura;
    alcune deroghe, tra l'altro, già previste dalla normativa vigente, sono state ulteriormente estese dal testo in esame;
    l'allarme risulta ancora maggiore se si pensa agli emendamenti presentati ed Pag. 140approvati dai relatori durante l'esame in Commissione alla Camera, attraverso cui le deroghe sono state ampliate ad altri settori (la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive), nonché a tutte le società interamente partecipate dalla RAI. Ciò è inteso anche per la deroga agli obblighi per i contratti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia europea;
    è necessario che anche gli appalti per i quali non venga svolto un bando di gara prevedano almeno 5 concorrenti, come prevede il Codice degli appalti ma, soprattutto, che vengano in ogni caso rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, senza i quali vi sarebbe una gestione scorretta di fondi che sono, in primis, pubblici;
    la Rai, quale concessionaria del Servizio Pubblico, ha una funzione educativa e informativa fondamentale per lo sviluppo della coscienza collettiva e del pensiero critico. Le tematiche ambientali, oggi al centro delle preoccupazioni globali, dovrebbero essere messe debitamente in rilievo dal servizio pubblico radiotelevisivo, al fine di far emergere e consolidare la consapevolezza nei cittadini circa l'attuale crisi climatica e ambientale;
    al contrario, alcun cenno nel testo di legge è presente circa la necessità per la Rai di rappresentare un importante veicolo di visibilità per tali tematiche, quando invece sarebbe stato opportuno inserirle quantomeno tra i criteri della delega di cui all'articolo 4,
  esprime

PARERE CONTRARIO.