CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 ottobre 2015
522.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06655 Sottanelli: Mancato accoglimento delle istanze in autotutela in merito alla possibilità di fruire tardivamente della detassazione della quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla detassazione per investimenti ambientali di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, evidenziando, tra l'altro, che, a causa di incertezze sull'applicazione della disciplina relativa agli incentivi per la produzione di energia fotovoltaica (c.d. conto energia), risolte con l'emanazione dell'articolo 19 del decreto interministeriale 19 luglio 2012, diverse imprese non hanno potuto fruire, nell'esercizio di competenza, della citata detassazione ambientale.
  La stessa Agenzia delle Entrate ha fornito lo strumento per poter beneficiare tardivamente dell'agevolazione spettante, ai sensi della menzionata legge 388 del 2000 con la pubblicazione della circolare 31/E del 24 settembre 2013, che, a parere dell'Onorevole interrogante, prevede espressamente la possibilità di fruire tardivamente del beneficio fiscale e così della detassazione per investimenti in impianti e macchinari, potendosi procedere all'immediata compensazione con altre imposte;
  Tuttavia, diversi Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, negano alle imprese la possibilità di fruire dell'agevolazione adottando un'interpretazione restrittiva della circolare 31/E del 2013 che si applicherebbe solo con riferimento agli errori contabili effettuati dai contribuenti.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.
  L'agevolazione, introdotta dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000, prevedeva la detassazione della quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali. La disposizione agevolativa in questione è stata abrogata, a decorrere dal 26 giugno 2012, con decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83 e, conseguentemente, potevano beneficiare della suddetta agevolazione gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012.
  Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate riferisce di aver chiarito, in numerose risposte ad istanze di interpello concernenti detta problematica, le modalità operative che i contribuenti – che non hanno fruito della detassazione per investimenti ambientali stante l'incertezza sulla cumulabilità dell'agevolazione fiscale con la tariffa incentivante – possono adottare, al fine di fruire della detassazione in un periodo d'imposta successivo a quello di realizzazione dei relativi investimenti.
  Con la risoluzione del 20 dicembre 2010, n. 132/E, in relazione all'analoga agevolazione rappresentata dalla cosiddetta agevolazione Tremonti ter (detassazione degli investimenti in macchinari di cui all'articolo 5, commi da 1 a 3-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78), è stato chiarito che la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria non è di ostacolo alla possibilità di avvalersi della deduzione in sede di dichiarazione «integrativa a favore» di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In particolare, ai sensi del citato articolo 2, Pag. 105comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, «le dichiarazioni dei redditi... possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo».
  Inoltre, laddove non sia possibile, ovvero non sia più possibile per decorrenza dei termini, utilizzare la modalità di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, il contribuente può recuperare l'eventuale imposta versata in eccesso mediante istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, da presentare entro quarantotto mesi decorrenti dal pagamento eseguito in assenza dei presupposti o dal pagamento del saldo.
  Diversamente, l'Agenzia non ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la procedura prevista nella circolare n. 31/E del 2013, in quanto la mancata indicazione della deduzione nel periodo di imposta di competenza non costituisce un «errore contabile». Gli errori contabili, come chiarito dalla stessa circolare n. 31/E del 2013, sono quelli derivanti dalla mancata imputazione in bilancio nel corretto esercizio di competenza di componenti negativi o positivi di reddito (in base al dettato normativo recato dall'articolo 109 del TUIR). Nella fattispecie in esame, diversamente, i contribuenti non hanno commesso nessun «errore contabile» (spesso evidenziando, anzi, correttamente in bilancio l'investimento ambientale realizzato), bensì hanno omesso, per ragioni prudenziali frutto di proprie scelte discrezionali, di avvalersi dell'agevolazione in esame in sede di dichiarazione dei redditi.
  Ciò rappresentato, l'Agenzia delle entrate ribadisce la correttezza operato dei propri Uffici territoriali che non hanno considerato applicabile alla fattispecie in esame l'iter procedurale delineato dalla circolare n. 31/E del 2013.

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ALLEGATO 2

5-06656 Pelillo: Gettito annuale della tassa sulle unità da diporto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante con il documento in esame, stigmatizzando gli effetti negativi per i settori del turismo e della nautica, con riflessi nel settore della cantieristica, dell'indotto e dei porti, derivanti dall'introduzione della tassa per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, chiede di conoscere il gettito effettivo annuale derivante dal regime impositivo introdotto per le unità da diporto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  Al riguardo, gli Uffici tecnici dell'Amministrazione finanziaria hanno riferito che dal rendiconto generale dello Stato per l'anno 2014 sull'apposito capitolo 1222 dello stato di previsione delle entrate risulta contabilizzato un gettito di 6,76 milioni di euro.

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ALLEGATO 3

5-06657 Paglia: Iniziative per contrastare irregolarità nell'erogazione del credito da parte del gruppo Unicredit oggetto di un'indagine penale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Giovanni Paglia ed altri, nel richiamare le notizie diffuse dalla stampa sul presunto coinvolgimento del Vice Presidente di Unicredit, nell'ambito delle indagini in corso presso la Procura di Firenze, chiedono se non si ritenga di intervenire sia nei sistemi di vigilanza esterna della Banca d'Italia, che in quelli di audit interno.
  In proposito, la Banca d'Italia ha fatto presente che la questione è alla propria attenzione. Infatti, nell'ambito delle specifiche competenze all'interno del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), l'Istituto verifica il rispetto delle previsioni regolamentari, anche in tema di organizzazione e controlli interni delle banche, avvalendosi del complesso dei dati e delle informazioni in suo possesso. Nel quadro conoscitivo disponibile rientrano anche le informazioni che il medesimo riceve dagli intermediari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di onorabilità circa il coinvolgimento degli esponenti aziendali in procedimenti penali.
  La Banca d'Italia non ha mancato di assicurare la propria collaborazione agli organi inquirenti nell'ambito delle indagini in corso.
  Sulla questione il Ministero della Giustizia ha comunicato che, il procedimento penale, nell'ambito del quale è stato emesso il decreto di perquisizione menzionato nell'interrogazione, si trova nella fase delle indagini preliminari.
  Pertanto, il rispetto del segreto investigativo, conseguente alla fase processuale in corso, non consente la divulgazione di ulteriori specificazioni.

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ALLEGATO 4

5-06658 Sandra Savino: Iniziative a tutela dei piccoli risparmiatori che hanno investito in alcune cooperative operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante fa riferimento a talune criticità in merito al calcolo ISEE, effettuato dai Centri di Assistenza fiscale, che avrebbero penalizzato i soci di alcune cooperative Friulane.
  Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria rilevano che le criticità prospettate dall'Onorevole non investono profili fiscali.
  Il competente Ministero del Lavoro rappresenta quanto segue.
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non innovando la disciplina precedente – decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221 – all'articolo 5, comma 4, lett. g), disciplina le modalità di calcolo del patrimonio mobiliare, rilevante ai fini ISEE, in particolare con riguardo agli «altri strumenti e rapporti finanziari», tra i quali rientra anche la tipologia di investimento prospettata dall'interrogante, «per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b)» del medesimo comma dell'articolo 5.
  Tale ultimo comma, infatti, prevede che il valore rilevante ai fini del calcolo Isee sia riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, con la conseguenza che, nel caso di specie, il valore rilevante ai fini del computo delle consistenze del patrimonio mobiliare sia da individuarsi nel saldo contabile dei detti strumenti/rapporti finanziari, proprio alla data del 31 dicembre 2014.
  Pertanto, alla luce della cennata normativa viene in rilievo il valore del saldo contabile dei summenzionati strumenti/rapporti finanziari, alla data da ultimo indicata, senza che, ai fini del calcolo ISEE, sia necessaria l'effettiva disponibilità delle somme di cui trattasi.

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ALLEGATO 5

5-06659 Pesco: Rafforzamento degli strumenti di vigilanza e controllo sui conflitti di interesse in capo agli intermediari che prestano attività di assistenza fiscale rispetto alle scelte per la destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'IRPEF.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti prendendo spunto dalla delibera n. 14/2014/G della Corte dei Conti con la quale si invitava l'Agenzia delle Entrate a svolgere un'attività di audit «sul comportamento degli intermediari in potenziale conflitto di interesse, al fine di tutelare la libera scelta dei contribuenti», chiedono le iniziative intraprese dall'Agenzia delle Entrate a seguito della menzionata delibera.
  Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate riferisce quanto segue.
  La funzione di audit ha posto in essere per il 2014 un'azione sull'intero territorio nazionale mirata, in particolare, alla verifica della corretta gestione delle scelte per la destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'IRPEF e focalizzata nei confronti di alcuni CAF per i quali, in base agli elementi informativi a disposizione, emergessero dati significativi in relazione ai seguenti fattori di rischio:
   presenza sui siti web dei CAF di inviti diretti a destinare il 5 per mille a determinati beneficiari;
   esistenza di «collegamenti» tra il CAF e i potenziali beneficiari delle scelte (quali, ad esempio, quelli derivanti dall'essere espressione della medesima realtà associativa o eventuali rapporti tra i componenti degli organi sociali del CAF e i soggetti beneficiari);
   eventuali segnalazioni relative a irregolarità nella gestione delle scelte in argomento.

In esito alla suddetta analisi sono stati, quindi, selezionati i CAF indicati nella tabella che segue con accanto le associazioni che sono risultate ad essi «collegate», sottoposte nel 2014 a specifici controlli in merito alle modalità di gestione delle scelte della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF.

CAF ONLUS/ASSOCIAZIONI COLLEGATE
CAF MCL MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI
CAF ACAI ONLUS ACAI
CAF SERV. BASE RETE ISIDE ONLUS
CAF ANMIL ANMIL ONLUS
CAF ACLI ACLI

  I controlli eseguiti hanno riguardato complessivamente n. 7.940 dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2012 e 2013.
  L'attività di analisi e di controllo eseguita ha evidenziato talune criticità di seguito evidenziate.
  Il numero delle irregolarità e le risultanze complessive dei controlli svolti devono, tuttavia, considerarsi dati non definitivi in quanto sono tuttora in corso gli interventi presso le sedi legali dei Caf interessati.Pag. 110
  Nel corso di tali interventi saranno contestate ai Centri le irregolarità emerse dall'attività svolta sul territorio nazionale ed eseguiti gli approfondimenti necessari per individuarne cause e responsabilità, nonché per acquisire in merito eventuali osservazioni da parte dei Caf stessi. I controlli sono stati finalizzati a:
   rilevare eventuali ingerenze nel processo decisionale dell'utente del CAF che ne limitino l'autonomia nella effettuazione della scelta in argomento;
   individuare eventuali comportamenti fraudolenti, posti in essere nell'ambito dell'attività di assistenza fiscale, volti a procurare un indebito vantaggio economico a un determinato beneficiario;
   evidenziare eventuali criticità nello svolgimento delle attività correlate al processo in esame.

  Con direttiva prot. n. 85842 del 26 giugno 2014 l'Agenzia delle entrate – Direzione audit, ha fornito alle Direzioni regionali un piano di interventi mirati a controllare le modalità di gestione, da parte dei CAF, delle scelte della destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'IRPEF.
  In particolare, sono stati previsti 78 interventi di vigilanza nei confronti di strutture periferiche, società di servizi e sedi legali di 5 tra i CAF individuati centralmente come «a rischio» di irregolarità per la gestione delle scelte.
  Ad oggi risultano eseguiti 73 interventi, mentre sono tuttora in corso i 5 interventi conclusivi presso le sedi legali dei 5 Caf interessati.
  Nel corso dei controlli, si è proceduto, tra l'altro, a selezionare un adeguato campione di schede relative alla scelta della destinazione del 5 per mille dell'Irpef al fine di verificare che:
   1. le schede recanti una scelta, in particolare quella a favore delle associazioni «collegate» ai CAF, siano effettivamente state sottoscritte dai contribuenti;
   2. quanto indicato dal contribuente nel mod. 730-1 corrisponda a quanto riportato nel prospetto di liquidazione elaborato dal CAF;
   3. in caso di schede prive di scelta, risulti correttamente trasmessa all'Agenzia l'informazione circa la mancata effettuazione della scelta in parola (rilevabile nel 2014 dalla ricevuta telematica della dichiarazione del contribuente, tramite l'applicativo «abilitazioni servizi telematici»).

  Considerato che le predette ricevute non recano l'indicazione dei beneficiari delle scelte effettuate, il riscontro circa la corrispondenza tra le scelte espresse dai contribuenti nelle schede in argomento e quanto trasmesso dai CAF all'Agenzia delle Entrate è stato effettuato confrontando i dati acquisiti dalle strutture di audit regionali in sede di vigilanza con quelli forniti da Sogei per il tramite della Direzione centrale servizi ai contribuenti dell'Agenzia delle Entrate.
  Ad oggi, sono stati conclusi 73 degli interventi di vigilanza programmati.
  Nel corso dei controlli svolti sono emerse le seguenti irregolarità, riguardanti complessivamente n. 735 dichiarazioni pari al 9,2 per cento del campione esaminato (7.940 dichiarazioni):

  1) Trasmissione di scelte relative alla destinazione del 5 per mille difformi dalla volontà del contribuente.

  Gli interventi di vigilanza svolti hanno consentito di rilevare che nel 4 per cento dei casi esaminati le scelte del contribuente non risultano trasmesse correttamente dal CAF.
  Va rilevato che nel 25 per cento delle irregolarità relative alle seguenti categorie:
   scelta non espressa ma trasmessa;
   scelta espressa ma non trasmessa correttamente;

  le scelte erroneamente trasmesse risulterebbero a favore dei beneficiari «collegati» al CAF, individuati in fase di selezione:

  2) Mancata conservazione delle schede relative alle scelte.Pag. 111
  La mancata conservazione, da parte del CAF, delle schede recanti la scelta del contribuente, è stata rilevata nel 5 per cento dei casi esaminati.

  3) Presenza di materiale pubblicitario relativo a potenziali beneficiari delle scelte.

  Nel 26 per cento degli interventi di vigilanza è stata riscontrata la presenza, nei locali destinati all'assistenza, di manifesti pubblicitari o di volantini volti ad orientare le scelte dei contribuenti a favore di determinati beneficiari. Nella maggior parte dei casi il predetto materiale era volto ad incentivare le scelte a favore di beneficiari individuati come «collegati» al CAF in fase di selezione.

  4) Ingerenza nel processo decisionale del contribuente.

  Nell'8,2 per cento degli interventi di vigilanza è stata rilevata una qualche attività di indirizzo della scelta del contribuente da parte degli operatori del CAF.
  Tale comportamento non è sempre adottato dagli addetti all'assistenza su indicazione del CAF ma a volte è frutto di iniziativa personale e volto a favorire beneficiari collegati a vario titolo agli stessi operatori.

  In conclusione, per quanto attiene i collegamenti tra Caf e soggetti beneficiari del 5 per mille, il collegamento, a vario titolo, tra CAF e soggetti beneficiari delle scelte in argomento, non è fenomeno infrequente.
  Nel 2014, quando è stata avviata l'attività di controllo in argomento, la scrivente aveva rilevato che sui siti internet di n. 16 CAF, pari a circa il 20 per cento dei CAF dipendenti operativi, erano presenti inviti a destinare la scelta del 5 per mille a determinati beneficiari o, comunque, link di collegamento ai siti dei predetti soggetti. In tali casi è emerso che spesso CAF e beneficiari delle scelte in argomento sono espressione della medesima realtà associativa.
  Per quanto attiene gli errori nell'attività di trasmissione delle scelte l'attività di audit ha posto in luce come in numerosi casi, da parte dei Caf controllati, risulterebbero commesse irregolarità nella trasmissione delle scelte del 5 per mille effettuate dal contribuente, come pure nella conservazione delle schede relative alle scelte.
  I CAF controllati, salvo diverso esito dallo svolgimento degli interventi conclusivi presso le sedi legali, non risulterebbero aver posto in essere adeguate misure di controllo interno sul processo di gestione delle scelte in argomento.
  L'attività di audit svolta ha evidenziato, altresì, che il contribuente non è in grado di esercitare un effettivo controllo sulla corrispondenza delle opzioni esercitate nel mod. 730-1 con quelle successivamente trasmesse all'Agenzia.
  Per il 2015 sull'attività in argomento, salvi eventuali problemi di carattere organizzativo/operativo, è stato programmato lo svolgimento da parte delle strutture regionali di audit di altri 153 interventi di controllo presso altrettante sedi di 7 diversi Caf.

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ALLEGATO 6

5-06660 Busin: Iniziative di carattere tributario per ripristinare gli sconti sui carburanti in favore degli abitanti nell'area del rigassificatore situato al largo di Porto Levante.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante sollecita iniziative normative volte a ripristinare il beneficio fiscale consistente in uno sconto sul prezzo del carburante in favore degli abitanti del Polesine in ragione della presenza del rigassificatore al largo di Porto Levante, così come in altre aree del paese interessate alla produzioni di idrocarburi.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente evidenziare che la questione rappresentata nel documento di sindacato ispettivo è correlata all'applicazione delle c.d. royalties corrisposte dai titolari di concessione di coltivazione per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi, materia che rientra nella competenza del Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 45 della legge 23 luglio 2009 n. 99, disponeva che le predette royalties venissero incrementate dal 7 per cento al 10 per cento e che le entrate derivanti dall'incremento fossero destinate ad alimentare un apposito «Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».
  In base ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 45, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, dovevano essere definiti da un lato le modalità procedurali e di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti, dall'altro la destinazione annuale delle somme spettanti a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute; le somme dovevano infine «compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto».
  Nel corso dei lavori di predisposizione della normativa di attuazione, i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno rappresentato che un'eventuale riduzione di accisa su base locale fosse in contrasto con il quadro di riferimento comunitario in materia di accise ed in particolare con la direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. La predetta direttiva infatti non contempla, nell'ambito delle riduzioni ed esenzioni di aliquota di accisa espressamente consentite, la possibilità, per gli Stati membri, di applicare differenziazioni di accisa a livello territoriale.
  Analogamente, anche una riduzione del «prezzo alla pompa» dei carburanti potrebbe essere ritenuta dalla Commissione europea come una modalità surrettizia per realizzare una riduzione di accisa su base territoriale, e conseguentemente essere oggetto di censura.
  Comunque i decreti ministeriali successivamente emanati non hanno disposto una riduzione di accisa sui carburanti quanto piuttosto la generale erogazione di benefici economici agli aventi diritto.
  Tale impostazione è stata confermata dal legislatore che, con l'articolo 36, comma Pag. 1132-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha modificato la denominazione del Fondo, espungendo il riferimento «alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti» e qualificando come «Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card [...]».
  Per quanto concerne i destinatari dei benefici del Fondo, accanto ai «residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi», l'originaria versione dell'articolo 45 della legge 99 del 2009 faceva riferimento anche alle regioni interessate «dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».
  Successivamente, il comma 1, dell'articolo 30-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, introdotto in sede di conversione del decreto legge, ha ridotto la portata del beneficio escludendone dall'applicazione i residenti delle predette Regioni interessate dalle attività di rigassificazione.
  Alla luce di quanto suesposto, deve osservarsi che, al fine di rispettare i saldi di finanza pubblica, il ripristino dell'agevolazione in argomento, nel senso auspicato dall'Onorevole interrogante, determinerebbe un ampliamento della platea dei beneficiari e, pertanto, sarebbe conseguentemente ridotta l'entità del beneficio spettante a ciascun soggetto residente nelle Regioni interessate.