CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 ottobre 2015
522.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00076 Burtone: Sulle eventuali esercitazioni militari svolte nell'area del metapontino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si premette che non disponendo di elementi più dettagliati circa il luogo, il giorno e l'ora degli eventi cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, è possibile solo precisare che, nello spazio aereo sovrastante le località richiamate nell'atto in discussione, è stato, a suo tempo, individuato un settore di superficie aerea da adibire alle accelerazioni supersoniche di velivoli militari e, successivamente, è stata istituita un'apposita «zona di lavoro», denominata LITSA-76 «COSENZA».
  All'interno di tale area si svolge regolarmente attività di volo a quote superiori ai 35000 ft (circa 12.000 metri) che sono, generalmente, sufficienti ad evitare le conseguenze connesse a «bang sonici».
  È possibile, tuttavia, che tali fenomeni possano essere percepiti fino al suolo, ma solo – è il caso di sottolinearlo – in presenza di particolari condizioni meteorologiche di venti e di temperature.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05721 Mognato: Sulla pensione riconosciuta alla famiglia del Caporalmaggiore del Reggimento Lagunari Matteo Vanzan.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione a quanto rappresentato dall'interrogante, si rende noto, in primo luogo, che l'Amministrazione ha conferito tempestivamente ai genitori del 1o Caporale Maggiore M.V., riconosciuto vittima del terrorismo, ogni beneficio previsto dalla legge.
  Nello specifico, sono stati attribuiti:
   speciale elargizione, pari a 200.000 euro, concessa con decreto in data 26 maggio 2004;
   premio assicurativo, liquidato dalla Società ATI MARSH, per un importo di 226.000 euro (corrispondente a 10 volte la retribuzione annua lorda percepita dal militare al momento del decesso);
   assegno vitalizio (500 euro mensili) e speciale assegno vitalizio (1.033 euro mensili) concessi a ciascuno dei genitori con decreti, rispettivamente, in data 26 maggio 2004 e 28 febbraio 2005.

  Nel marzo 2014 è stato concesso anche l'equo indennizzo, pari a 27.987 euro, compresi gli interessi legali.
  Si osserva che è stato possibile attribuire quest'ultimo beneficio solo a seguito della sentenza n. 2069/13 del Consiglio di Stato che si è espresso in merito alla inapplicabilità dell'articolo 50 del d.P.R. n. 686/1957 che prevede la deduzione dall'equo indennizzo di quanto percepito in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.
  Il Consiglio di Stato ha stabilito, infatti, che il divieto di cumulo del premio assicurativo con l'equo indennizzo non si applica nei confronti degli eredi.
  Si aggiunge, in linea generale, che a domanda spetta a ciascuno dei genitori l'aumento figurativo di dieci anni contributivi ai fini della pensione e della buonuscita, l'esenzione dal ticket per ogni prestazione sanitaria/farmaceutica e il patrocinio a carico dello Stato nei procedimenti civili, penali e amministrativi riguardanti il proprio familiare e l'evento terroristico.
  Per quanto riguarda, il «riconoscimento del trattamento pensionistico agli stessi familiari», si osserva che la competente Direzione generale della previdenza militare e della leva ha provveduto a riconoscere il trattamento pensionistico ai genitori del compianto militare, solo a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012 che ha interpretato autenticamente quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge n. 206/2004.
  Questa norma, ai fini dell'attribuzione delle pensioni indirette e/o di reversibilità, prevede eccezionalmente che soltanto per i familiari delle vittime del terrorismo non si debba procedere all'accertamento dei requisiti soggettivi (come l'età anagrafica) e oggettivi (come il reddito) che sono richiesti, invece, dalla normativa di riferimento per la generalità dei casi.
  Si evidenzia, altresì, che la promozione al grado di 1o Caporale Maggiore del volontario in ferma breve, conferita post-mortem in via straordinaria e per meriti eccezionali – considerate le particolari circostanze del decesso – non modifica lo stato giuridico del militare, né può determinarne Pag. 91il passaggio dal ruolo dei volontari a quello dei militari in servizio permanente.
  Per tali motivi, la richiamata Direzione generale ha necessariamente attribuito ai genitori del militare una pensione in misura tabellare – come previsto nel caso di decesso di un militare volontario – e non quella in misura pari all'ultima retribuzione integralmente percepita al momento della cessazione prevista, invece, per il personale in servizio permanente.
  Corre l'obbligo di precisare che, nel caso in esame, non esiste alcun margine di discrezionalità per l'Amministrazione che è obbligata ad applicare le disposizioni vigenti in materia.
  Per quanto riguarda, infine, l'importo della pensione privilegiata tabellare di reversibilità spettante, in questo caso, al padre del militare, da notizie assunte presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia si è appreso che l'Ente ha dato corso alla pratica con lotto n. 90001 del 1o giugno 2015 sulla banca dati NOI-PA Pensioni di Guerra.
La stessa Ragioneria ha, altresì, comunicato che:
   è stato disposto, con le rate di luglio e di agosto 2015, il pagamento all'interessato degli arretrati, relativi al periodo dal 18 maggio 2004 al 31 luglio 2015, sia della pensione tabellare (Tabella M prevista per i genitori che abbiano perduto uno o più figli, di cui alla circolare del MEF n. 969/2015) e della tredicesima, sia della indennità integrativa speciale;
   l'importo mensile totale in pagamento è pari al minimo INPS (pensione base + integrazione minimo INPS);
   per l'eventuale corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura intera, ai sensi della circolare n. 968 del 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze, l'interessato deve presentare formale istanza e, comunque, sono necessari ulteriori chiarimenti da parte dell'INPS concernenti la pensione ordinaria diretta ex INPDAP, di cui il Signor E.V. è beneficiario.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05840 Rizzo: Sull'attività navale della Marina nel Mediterraneo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Prima di rispondere ai singoli quesiti posti dall'interrogante, si reputa opportuno precisare alcuni aspetti evidenziati in premessa all'atto.
  Innanzitutto, nell'ambito del contrasto all'immigrazione clandestina, le Unità della Marina Militare svolgono un'attività di presenza e di sorveglianza nell'area del Mediterraneo centrale, finalizzata alla deterrenza e al contrasto delle organizzazioni criminali dedite ai traffici illeciti di esseri umani, prevedendo anche specifiche misure per impedire il recupero dei natanti utilizzati, mentre quelle della Capitaneria di Porto intervengono per attività di Ricerca e Soccorso (Search and Resene – S.A.R.).
  In caso di emergenza, tuttavia, le Unità della Marina Militare sono chiamate a partecipare a operazioni di soccorso per la salvaguardia della vita umana in mare, come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).
  Fermo restando, poi, che le Unità della Marina Militare e quelle della Capitaneria di Porto non sono fra loro comparabili per le diverse missioni cui sono istituzionalmente destinate, per quanto concerne i costi delle «nuove navi dual use che la Marina militare ha recentemente commissionato», le nuove Unità vanno inquadrate in un processo di razionalizzazione delle risorse che porterà a conseguire una riduzione delle navi di prima linea in servizio di circa il 60 per cento nell'arco di un decennio, perseguendo ulteriori risparmi grazie all'efficientamento del correlato ciclo logistico e alla possibilità, propria delle nuove tecnologie, di impiegare equipaggi quantitativamente ridotti rispetto al passato.
  Queste nuove navi hanno un orizzonte d'impiego di 25/30 anni e saranno utilizzate in tutte le missioni istituzionalmente previste per la Marina Militare (tra le quali potranno rientrare anche quelle di soccorso) comprese quelle in alto mare, dove la Forza armata può operare per periodi prolungati, in condizioni meteorologiche avverse e garantendo, al contempo, una adeguata cornice di sicurezza.
  Per quanto riguarda, conclusivamente, gli specifici quesiti posti, le Unità della Squadra Navale hanno svolto, nel corso del 2013, 75.856 ore di moto, di cui 25.311 per attività addestrativa (pari al 33 per cento delle ore totali), mentre, nel 2014, le ore di moto sono state 100.466, di cui 15.533 per attività addestrativa (pari al 15,5 per cento delle ore totali).
  In merito, invece, alla possibilità di «ridurre al minimo» l'attività di soccorso da parte della Marina militare, si osserva che l'intervento della Forza armata si è reso necessario per la situazione di emergenza e di straordinarietà che, come noto, si protrae nel Mediterraneo centrale; al riguardo, sembra perfino superfluo evidenziare come, in caso di emergenza, risulti giuridicamente obbligatorio l'intervento delle Unità interessate dalla Capitaneria di Porto.
  L'immane flusso di migranti e il traffico di esseri umani è stato tale, infatti, da indurre l'Unione europea all'avvio della missione «Eunavformed», in aggiunta alla missione «Triton» che opera sotto la responsabilità Pag. 93dell'Agenzia Europea Frontex e al dispositivo di sorveglianza e sicurezza marittima «Mare Sicuro», il cui scopo è anche quello di garantire la protezione dei mezzi nazionali, inclusi quelli della Guardia Costiera, impegnati in attività di SAR nel Mediterraneo centrale, oltre che assicurare la salvaguardia degli interessi nazionali nell'area.
  Peraltro, anche le attività che non rientrano tra quelle addestrative, consentono di mantenere elevata la preparazione del personale, imprescindibile per conseguire il massimo stato di efficienza, requisito fondamentale per l'assolvimento dei compiti istituzionali.
  Relativamente al numero delle esercitazioni navali condotte negli anni 2013 e 2014, sono state effettuate, rispettivamente, 26 e 8 attività addestrative.
  È il caso di rilevare, infine, che sebbene la nostra flotta sia in parte obsoleta ciò non ha comunque impedito, di fatto, alla Marina Militare di svolgere i propri compiti istituzionali in modo pregevole, garantendo sempre la prontezza operativa richiesta.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06080 Rizzo: Sulla situazione di istanze presentate dal Caporalmaggiore capo VSP Marianna Di Luzio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla vicenda citata dall'interrogante, comunico innanzitutto che il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito su delega del Capo di Stato Maggiore della Difesa, in qualità di Commissario ad acta nominato dal TAR Puglia in data 26 giugno 2015, ha disposto l'assegnazione definitiva del caporal maggiore citato nell'atto presso il 10o reggimento trasporti di Bari a far data dal 7 agosto 2015.
  Tale movimento/trasferimento non ha ancora avuto corso in quanto, dal 4 agosto 2015, con ripetuti certificati medici, il militare risulta in riposo medico domiciliare fino al 27 ottobre 2015.
  Sul tema specifico, risulta opportuno evidenziare la narrativa complessiva dei fatti.
  Il militare, nel novembre 2010 – allora effettivo al Reparto Comando e Supporti Tattici «Friuli» in Bologna – presentava un'istanza di assegnazione temporanea nella sede di Bari ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 che prevede «il beneficio di assegnazione temporanea per 3 anni, anche non continuativi, nella provincia/regione ove lavora l'altro genitore del minore di anni 3, nell'ambito delle norme a tutela e sostegno della maternità e paternità».
  La richiesta veniva respinta, in applicazione di un consolidato orientamento del Consiglio di Stato che prevedeva la non applicabilità della citata norma ai militari ed agli appartenenti alle forze di polizia dello Stato (sentenza n. 7472/2005).
  Avverso il provvedimento di diniego, il graduato presentava ricorso davanti il TAR Emilia Romagna che, nell'accogliere la richiesta, disponeva la sospensione cautelare del provvedimento impugnato e, successivamente, ne annullava definitivamente la decisione amministrativa (n. 238/2012 del 22 marzo 2012. L'amministrazione militare, quindi prontamente assegnava il graduato, in via temporanea, al Comando Militare Esercito «Puglia» in Bari a far data dall'11 aprile 2012 e, contestualmente, proponeva appello al Consiglio di Stato.
  Il Giudice di ultima istanza, mutando il proprio orientamento sino ad allora consolidato, rigettava tale appello e estendeva, per la prima volta, i benefici di cui al citato articolo 42-bis anche al personale militare (sentenza n. 3683 in data 11 giugno 2013).
  Successivamente, il graduato nel periodo di assegnazione temporanea in Bari, presentava ulteriori due istanze, nel mese di marzo e di giugno 2014, tendenti ad ottenere l'assegnazione definitiva presso la sede di Bari, indicando a supporto, generiche motivazioni di natura personale.
  Il Comandante di corpo comunicava al militare, per le sole vie brevi, l'inammissibilità di dette istanze in quanto il dipendente assegnato presso una sede in via temporanea – ove interessato ad ottenere un'assegnazione definitiva presso la medesima sede – avrebbe dovuto presentare apposita istanza di trasferimento, ad avvenuto rientro al reparto di appartenenza, da esaminarsi dall'Amministrazione secondo i criteri ordinari prefissati.
  Il graduato, tuttavia, impugnava il silenzio-rigetto presso il TAR Puglia-Bari che, con sentenza n. 524/2015 del 1o aprile 2015, ordinava all'amministrazione di rendere un provvedimento espresso in Pag. 95merito alle due istanze. L'Amministrazione – con provvedimento del Comando Militare Esercito «Puglia» del 15 aprile 2015 – nel legittimo esercizio del proprio potere di valutazione ed in esecuzione della sentenza del TAR, respingeva le istanze presentate per inammissibilità, disponendo comunque e venendo incontro alle problematiche familiari prospettate dal graduato, la proroga dell'assegnazione provvisoria presso la sede di Bari.
  Inoltre, l'Amministrazione estendeva ulteriormente l'assegnazione del militare presso il Comando Militare Esercito in Bari di 60 giorni e, sulla base di quanto indicato dal caporal maggiore nella sua domanda di trasferimento, chiedeva l'esibizione della prevista documentazione sanitaria attestante il riconoscimento della condizione di disabilità grave della madre, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92.
  Il militare, però, non solo non produceva la documentazione prescritta dalla legge n. 104 del 1992, ma presentava un ulteriore ricorso per ottemperanza presso il TAR Puglia-Bari che disponeva la nomina del Commissario ad acta di cui si è fatto cenno nelle premesse dell'atto.
  Il comportamento conciliante adottato dall'Amministrazione si spiega alla luce della duplice necessità di trattare con particolare cura ed attenzione la vicenda citata e al tempo stesso evitare di adottare provvedimenti d'eccezione potenzialmente idonei a dare luogo a disparità di trattamento verso il personale dipendente, così moltiplicando il contenzioso.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06280 Piras: Su una fotografia apparsa sul social media Facebook nella pagina pubblica «Esercito Italiano-Comunità».

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito a quanto rappresentato con l'atto in discussione, si fa presente che l'amministrazione militare ha da tempo posto in essere tutte le misure cautelative volte a ottenere la rimozione della pagina «fake» ancor prima della pubblicazione del post oggetto dell'interrogazione parlamentare.
  In particolare, dopo reiterati tentativi e contattato nuovamente lo staff di Facebook Italia, in data 13 agosto 2015 la pagina «fake» in questione è stata rimossa.
  Nel merito dei quesiti posti, si precisa che dall'analisi dei post visualizzati sulla pagina in argomento, non è stato possibile accertare l'identità degli utenti che hanno condiviso i contenuti, né tantomeno accertarne l'appartenenza alla Forza armata, data l'impossibilità di controllare la veridicità degli account.
  Si assicura, ad ogni buon conto, che, ferme restando le limitazioni imposte dalla normativa sulla privacy, la Difesa effettua un costante monitoraggio di tutte le informazioni/notizie che appaiono sui siti web e social media.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-06334 Piras: Sui rifiuti militari rinvenuti nei territori circostanti il Poligono occasionale di S'Ena Ruggia situato nell'area comunale di Macomer (Nuoro).

TESTO DELLA RISPOSTA

  A seguito del ritrovamento nei poligono occasionale di S'Ena Ruggia, di materiale metallico derivante da esercitazioni a fuoco e costituito in prevalenza da residui inerti di bombe a mano da esercitazione, l'Esercito Italiano ha prontamente informato, per le vie brevi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano che ne ha autorizzato la rimozione immediata.
  Il 5o Reggimento genio guastatori, Ente gestore del poligono, ha provveduto, quindi, a rimuovere tale materiale e a stoccarlo presso il Reparto stesso, per procedere, poi, alla sua alienazione o all'invio presso apposite strutture per il successivo smaltimento, nel rispetto della normativa di riferimento.
  Sebbene il materiale fosse accumulato sul lato destro della strada che conduce alle postazioni di tiro per le esercitazioni, l'operazione di rimozione non ha interessato soltanto l'area dove è stato rinvenuto il materiale, ma l'intera superficie occupata dal poligono.

  Fin dal primo momento è stata data assicurazione sulla non pericolosità di tali materiali che sono, tra l'altro, tutti riconducibili ad attività addestrative svolte dai reparti presenti nel territorio della provincia di Nuoro, negli anni tra il 1983 e il 1996.
  La Forza armata, particolarmente attenta agli aspetti connessi alla tutela della salute umana e alla salvaguardia del territorio, lo scorso 6 ottobre ha inviato proprio personale specializzato per la rilevazione di determinati parametri chimici e fisici della matrice suolo presso i luoghi del ritrovamento, nell'ambito della programmazione annuale delle attività di monitoraggio ambientale chimico, biologico, radiologico e nucleare, al fine di escludere con certezza la presenza di qualsiasi elemento di rischio per l'incolumità della popolazione e del personale militare che opera presso il poligono al termine delle verifiche saranno resi noti i relativi risultati.