CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 ottobre 2015
522.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
C. 3169 approvata, in un testo unificato, dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Premettere il seguente:

Art. 1.
(Introduzione del reato per guida senza copertura assicurativa).

  1. Dopo l'articolo 585 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 585-bis. – (Guida senza copertura assicurativa). – Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con un'ammenda da euro 2.000 a euro 5.000».

  Conseguentemente, all'articolo 6, lettera a), premettere la seguente:
   Oa) all'articolo 193:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla pena di cui all'articolo 585-bis del codice penale e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 5.000.
01. 01. Rondini, Molteni.

  Sopprimerlo.
1. 1. Sisto.

  Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale inserire il seguente: «Art. 590-ter. – Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, l'accesso alla causa estintiva del reato, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, è possibile solo ove ricorra il risarcimento del danno».
1. 2. Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 589 del codice penale, il terzo comma e il quarto comma sono, sostituiti dai seguenti:
  «Si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla guida di altri mezzi di trasporto, di quelle per la prevenzione di infortuni sul lavoro, o nell'esercizio di altra attività pericolosa da:
   1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;Pag. 7
   2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  La pena di cui al comma precedente si applica altresì quando il fatto è commesso:
   1) dal conducente di un veicolo a motore che procede in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita;
   2) in caso di mancato arresto intimato con idonei segnali dagli organi di polizia giudiziaria a un posto di blocco e successiva fuga;
   3) partecipazione a una competizione sportiva non autorizzata.

  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione dei colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
  Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.
1. 3. Mazziotti Di Celso, Oliaro, Monchiero, Catalano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 589 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
   b) al secondo comma, le parole: «da due a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni»;
   c) al terzo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
   d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e terzo comma, se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e si è dato alla fuga, la pena è aumentata della metà».
1. 4. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 589, terzo comma, le parole: «tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni».
1. 32. Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis, dopo la parola: ponendosi , ovunque ricorra aggiungere la seguente: consapevolmente.
1. 5. Vezzali, Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma sostituire le parole: «o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» con le seguenti: «o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;
   b) al secondo comma sostituire le parole: «o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti Pag. 8o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992,» con le seguenti: «o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992,».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, capoverso Art. 590-bis, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, sostituire le parole: «o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» con le seguenti: «o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;
    2) al secondo comma, sostituire le parole: «o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992,» con le seguenti: «o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992,».
   b) all'articolo 2, capoverso Art. 590-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» con le seguenti: «o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
    2) al quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» con le seguenti: «o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope».
   c) all'articolo 4, comma 1, lettera b), comma 3-bis sostituire le parole: ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope con le seguenti: ovvero di stato di evidente alterazione psicofisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
   d) all'articolo 6, comma 1, lettera a) premettere la seguente:
  Oa) all'articolo 187:
   1) al comma 1, sostituire le parole: «Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito» con le seguenti: «Chiunque guida in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, previo accertamento finalizzato alla individuazione del grado di responsabilità del soggetto al momento dei compimento dei fatto, sulla base di criteri oggettivi e tecnicamente misurabili stabiliti con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e della giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è punito»;
   2) al comma 1-bis sostituire le parole: «Se il conducente in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,» con le seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 in materia di accertamento finalizzato alla Pag. 9individuazione del grado di responsabilità, se il conducente in evidente stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,»;
    3) al comma 3-bis sostituire le parole: «Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» con le seguenti: «Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo sulla base dei criteri obiettivi e tecnicamente misurabili stabiliti ai sensi di quanto previsto dal comma 1, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope».
1. 6. Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, primo comma, sostituire le parole: con la reclusione da otto a dodici anni con le seguenti: con la reclusione da cinque a dodici anni e, al terzo comma, sostituire le parole: con la reclusione da sette a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da quattro a dieci anni.
1. 7. Giuseppe Guerini, Bazoli.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, primo comma, sostituire le parole: da otto a dodici anni con le parole: da otto a diciotto anni.
1. 9. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, primo comma, sostituire le parole: con la reclusione da otto a dodici anni con le seguenti: con la reclusione da otto a diciotto anni.
1. 10. Vezzali, Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, primo comma, sostituire le parole: da otto a dodici anni con le seguenti: da sei a dieci anni.
1. 11. Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, primo comma, sostituire la parola: otto con la seguente: sei.
*1. 12. Sannicandro, Franco Bordo, Daniele Farina.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, primo comma, sostituire la parola: otto con la seguente: sei.
*1. 13. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, terzo comma, sostituire la parola: sette con la parola: tre.
1. 14. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, capoverso Art. 589-bis, terzo comma, sostituire la parola: sette con la seguente: quattro.
1. 15. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 2, capoverso Art. 589-bis, terzo comma, sostituire la parola: sette con la seguente: sei.
1. 16. Daniele Farina, Franco Bordo, Sannicandro.

Pag. 10

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, terzo comma, sostituire le parole: da sette a dieci anni con le seguenti: da sette a quattordici anni.
1. 8. Vezzali, Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, sopprimere il quarto comma.
1. 17. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 589-bis, sostituire il quarto comma con il seguente:
  «La stessa pena si applica se il fatto è commesso a seguito di:
   a) mancato arresto all'ordine intimato con idonei segnali dagli organi di polizia giudiziaria ad un posto di blocco e successiva fuga (articolo 43 codice della strada):
   b) partecipazione a competizione sportiva in velocità non autorizzata (articolo 9-bis codice della strada);
   c) velocità a marcia elevata in rapporto alle condizioni e stato dei luoghi e del veicolo (articolo 142 codice della strada);
  In particolare:
  se in un centro urbano si procede a una velocità pari o superiore ai 70 km/h;
  se su strade extraurbane si procede a una velocità superiore di almeno 40 km/h rispetto a quella massima consentita;
   d) attraversamento di intersezione regolata con impianto semaforico con luce scattata al rosso (articolo 146 codice della strada);
   e) manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi (articolo 154 codice della strada);
   f) guida distratta dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici (articolo 173 codice della strada);
   g) sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di strisce pedonali o di linea continua (articolo 148 codice della strada);
   h) guida del veicolo completamente all'interno di una corsia o carreggiata destinata all'opposto senso di marcia (articolo 143 codice della strada)».
1. 18. Mura.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis. sostituire il quarto comma con il seguente:
  La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
   1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
   2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
   3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
1. 19. Giuseppe Guerini, Bazoli.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, sostituire il quarto comma con il seguente:
  «La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
   a) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano Pag. 11ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
   b) al conducente di un veicolo a motore che, a causa del mancato rispetto di un blocco stradale, cagioni per colpa la morte di una persona;
   c) al conducente di un veicolo a motore che, partecipando a gare di velocità non autorizzate, cagioni per colpa la morte di una persona».
1. 20. Minnucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, quarto comma, sostituire le parole: La pena di cui al comma precedente si applica altresì al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona con le seguenti: La pena di cui al comma precedente si applica al conducente di un veicolo a motore che cagioni per colpa la morte di una persona se in un centro urbano procede a una velocità pari o superiore ai 70 km/h ovvero su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 40 Km/h rispetto a quella massima consentita».
1. 21. Mura.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, sopprimere il quinto comma.
1. 22. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, sostituire il quinto comma, con il seguente: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora la morte non sia conseguenza diretta dell'azione o della condotta omissiva del conducente di un veicolo a motore, tenuto conto anche delle circostanze, la pena è diminuita di un terzo. In caso di malore del conducente o di scarsa visibilità dovuta a cattive condizioni meteorologiche, la pena può essere diminuita fino alla metà».
1. 23. Mura.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, sostituire il quinto comma con il seguente: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.
1. 24. Giuseppe Guerini, Bazoli.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, quinto comma, sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a un terzo.
1. 25. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:
  «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore, durante la fase di marcia, utilizzi dispositivi mobili ovvero tutti quei dispositivi elettronici che sono pienamente utilizzabili seguendo la mobilità dell'utente quali telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, laptop, lettori MP3, ricevitori GPS (mobile computing), cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni».
1. 26. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, sesto comma, sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventuno.
*1. 27. Vezzali, Dambruoso.

Pag. 12

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, sesto comma, sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventuno.
*1. 28. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'accesso alla causa estintiva del reato, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, è possibile solo ove ricorra il risarcimento del danno.
1. 29. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-ter, sostituire le parole da: se il conducente fino alla fine del periodo con le seguenti: se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e si è dato alla fuga, la pena è aumentata della metà.
1. 30. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-ter, sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: da un terzo a due terzi.
1. 31. Giuseppe Guerini, Bazoli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 590 del codice penale).

  All'articolo 590 del codice penale, il terzo, quarto e quinto comma, sono sostituiti dai seguenti:
  «Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
  La pena è da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla guida di altri mezzi di trasporto, di quelle per la prevenzione di infortuni sul lavoro, o nell'esercizio di altra attività pericolosa da:
   1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
   2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  La pena di cui al comma precedente si applica altresì quando il fatto è commesso:
   1) dal conducente di un veicolo a motore che procede in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita;
   2) in caso di mancato arresto intimato con idonei segnali dagli organi di polizia giudiziaria a un posto di blocco e successiva fuga;
   3) nel corso della partecipazione a una competizione sportiva non autorizzata.

  Nelle ipotesi di cui al quarto comma, in caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.
  Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni sette.
  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle Pag. 13norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche all'articolo 590-bis del codice penale.
1. 01. Mazziotti Di Celso, Oliaro, Monchiero.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza per omicidio stradale).

  Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «m-bis) delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di alterazione psico-fisica per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso».

Art. 1-ter.
(Modifiche agli articoli 219 e 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida).

  1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
  «3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio colposo commesso a causa della guida in stato di alterazione psicofisica per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.
  Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale».

  2. All'articolo 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter.1».

Art. 1-quater.
(Modifiche all'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati).

  1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è da tre mesi fino a due anni, nel caso di lesioni stradali gravi o gravissime, di cui all'articolo 590, terzo comma, secondo periodo del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della Pag. 14revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Nel caso di cui al periodo precedente, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni, nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio commesso a causa della guida in stato psicofisico alterato per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato alla guida per ciclomotori».

Art. 1-quinquies.
(Modifiche all'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato).

  1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso».
1. 02. Mura.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da tre mesi a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni» e le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
   b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni» e le parole: «da un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;
   c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
  «Nei casi di cui al terzo comma, se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e si è dato alla fuga, la pena è aumentata della metà.;
   d) al quarto comma la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».
2. 2. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 589, terzo, quarto, quinto e sesto comma, ovvero quelle di cui all'articolo 590, quarto, quinto e sesto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse Pag. 15da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Modifiche all'articolo 590-bis del codice penale».
2. 3. Mazziotti Di Celso, Oliaro, Monchiero, Catalano.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, primo comma, sostituire le parole: con la reclusione da due a quattro anni con le seguenti: con la reclusione da sei mesi a tre anni e, al terzo comma sostituire le parole: con la reclusione da nove mesi con le seguenti: con la reclusione da tre mesi;.
2. 4. Giuseppe Guerini, Bazoli.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, dopo il terzo comma inserire il seguente:
  «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore, durante la fase di marcia, utilizzando dispositivi mobili ovvero tutti quei dispositivi elettronici che sono pienamente utilizzabili seguendo la mobilità dell'utente quali telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, laptop, lettori MP3, ricevitori GPS (mobile computing), cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da uno a tre anni».
2. 5. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, sopprimere il quarto comma.
2. 6. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, quarto comma, dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:
   4) al conducente di un veicolo a motore che, a causa del mancato rispetto di un blocco stradale, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;
   5) al conducente di un veicolo a motore che, partecipando a gare di velocità non autorizzate, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.
2. 7. Minnucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, sopprimere il quinto comma.
2. 8. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, sopprimere il sesto comma.
*2. 9. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, sopprimere il sesto comma.
*2. 10. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, sostituire il sesto comma con il seguente:
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.
2. 11. Giuseppe Guerini, Bazoli.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, sesto comma, sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a un terzo.
2. 12. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si procede d'ufficio, nei casi previsti ai commi precedenti, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del Pag. 16lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
2. 13. Vezzali, Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'accesso alla causa estintiva del reato, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, è possibile solo ove ricorra il risarcimento del danno.».
2. 14. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-ter, sostituire le parole da: se il conducente fino alla fine del periodo con le seguenti: se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e si è dato alla fuga, la pena è aumentata della metà.
2. 15. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-ter, sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: da un terzo a due terzi.
2. 16. Giuseppe Guerini, Bazoli.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi Art. 590-quinquies e Art. 590-sexies.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 222 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, primo periodo, le parole: «da quindici giorni a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a un anno»;
   b) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «la sospensione della patente è fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e l'interessato dal provvedimento non può conseguire una nuova patente di guida prima di quattro anni a decorrere dalla data di accertamento del reato»;
   c) al secondo comma, terzo periodo, le parole: «la sospensione è fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e l'interessato dal provvedimento non può conseguire una nuova patente di guida prima di sei anni a decorrere dalla data di accertamento del reato»;
   d) al secondo comma, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, i termini per conseguire una nuova patente di guida sono aumentati della metà. Quando il conducente, dopo aver commesso i fatti di cui al presente comma, non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189 comma 1 e si è dato alla fuga, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni a decorrere dalla data di accertamento del reato»;
   e) il comma 2-bis è abrogato;
   f) nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per i fatti di cui al secondo comma, il giudice può disporre che i termini connessi alla sanzione amministrativa accessoria applicata siano raddoppiati.

Pag. 17

Art. 2-ter.
(Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 2, terzo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».
2. 17. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, primo comma, sopprimere le parole: ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».
2. 18. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, primo comma, sostituire le parole: consegue la revoca della patente di guida con le seguenti: e per il concorso di reati di cui agli articoli 589 e 593, comma 2, consegue la revoca della patente e l'inibizione definitiva alla guida sul territorio nazionale.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 590-quinquies, sopprimere i commi terzo e quarto.
2. 19. Rondini, Molteni.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 589-bis, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno dieci anni dalla revoca e previa frequenza obbligatoria di un corso di guida sicura, secondo le disposizioni regolamentate mediante apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 590-quinquies:
   a) al terzo comma, secondo periodo sostituire le parole: venti anni con le seguenti: quindici anni;
   b) al terzo comma, terzo periodo sostituire le parole: trenta anni con le seguenti: venticinque anni;
   c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 590-quinquies, introdotto dal comma 1, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. 20. Biasotti, Squeri.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, terzo comma, sostituire le parole: quindici anni con le seguenti: sei anni.
2. 21. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, terzo comma, sostituire le parole: venti anni con le seguenti: dodici anni.
2. 22. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, terzo comma, sostituire le parole: sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga con le seguenti: sino a quindici anni nel caso in cui l'interessato dopo aver commesso i fatti di cui al presente comma, non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189 comma 1 e si sia dato alla fuga.
2. 23. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al Pag. 18primo comma, per i reati di cui all'articolo 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni dalla revoca, e previa frequenza obbligatoria di un corso di guida sicura, secondo le disposizioni regolamentate mediante apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, quarto comma, terzo periodo sostituire le parole: dodici anni con le seguenti: dieci anni;
   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto di cui al quarto comma dell'articolo 590-quinquies, introdotto dal comma 1 è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. 24. Biasotti, Squeri.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, quarto comma, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni e le parole: sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga con le seguenti: sino a quindici anni nel caso in cui l'interessato, dopo aver commesso i fatti di cui al presente comma, non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189 comma 1 e si sia dato alla fuga.
2. 40. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi in cui la patente sia stata revocata a seguito della condanna per il reato di cui agli articoli 589-bis, commi 1, 2 e 3 e 590-bis, commi 1, 2 e 3, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, ed il conducente venga sorpreso alla guida di veicoli a motore per i quali è necessaria la potente di guida e, ove richieste, le abilitazioni professionali ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, durante i periodi in cui non è possibile conseguire una nuova patente di guida ai sensi del commi precedenti, la durata residua dei medesimi periodi viene aumentata di ulteriori 10 anni. A tal fine, il verbale di accertamento della violazione di cui all'articolo 116, comma 15 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 viene trasmesso al Prefetto competente che aveva emesso l'originaria ordinanza di revoca, il quale procede ai sensi dell'articolo 219, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, emettendo una nuova ordinanza di revoca».
2. 25. Biasotti, Squeri.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi in cui la patente sia stata revocata a seguito della condanna per il reato di cui agli articoli 589-bis, commi 1, 2 e 3 e 590-bis, commi 1, 2 e 3, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, durante i periodi in cui non è possibile conseguire una nuova patente di guida ai sensi dei commi precedenti, il conducente viene sottoposto a verifiche annuali al fine di accertare la mancata assunzione di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali verifiche sono svolte presso le strutture ospedaliere all'uopo attrezzate, secondo le modalità previste da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute. Qualora il conducente, senza giustificato motivo, non effettui il controllo annuale alla data concordata o nei caso in cui dal medesimo controllo risulti l'uso di sostanze alcoliche o l'uso di sostanze stupefacenti, il decorso del periodo durante il quale non è possibile conseguire una nuova patente viene interrotto. In tal caso, la struttura ospedaliera ne da comunicazione al Prefetto competente che aveva Pag. 19emesso l'originaria ordinanza di revoca, il quale procede ai sensi dell'articolo 219, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 emettendo una nuova ordinanza di revoca della stessa durata».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto di cui al quinto comma dell'articolo 590-quinquies, introdotto dal comma 1, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. 26. Biasotti, Squeri.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, non può conseguirla.
2. 27. Rondini, Molteni.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 590-sexies.
2. 28. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 157 del codice penale).

  1. All'articolo 157 dei codice penale, sesto comma, dopo le parole: «449, 589, secondo, terzo e quarto comma,» sono inserite le seguenti: «590, terzo comma».
3. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi».
3. 2. Giuseppe Guerini, Bazoli.

  Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti articoli:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 215 del codice penale).

  1. All'articolo 215 del codice penale, al terzo comma è inserito il seguente numero:
   5) divieto di guidare veicoli a motore o di pilotare navi, galleggianti o unità da diporto.

Art. 3-ter.
(Introduzione dell'articolo 235-bis del codice penale).

  1. Dopo l'articolo 235 del codice penale è inferito il seguente:
  Art. 235-bis(Divieto di guidare veicoli a motore e pilotare navi galleggianti o unità da diporto e alcohol interlock).
  1. Il divieto di guida di un veicolo a motore e il divieto di pilotare navi, galleggianti o unità da diporto ha la durata minima di un anno.
  2. Il divieto è sempre aggiunto alla pena nei caso di condanna per i delitti previsti agli articoli 448-bis codice penale, 589-bis codice penale e 590-bis codice penale, nonché 186, 186-bis e 187 del Codice della strada.
  3. Il giudice, valutata ogni circostanza, può autorizzare la persona sottoposta a misura di sicurezza a condurre veicoli purché muniti di dispositivi di alcohol interlock conformi alle specifiche fissate dal regolamento dei Ministro delle infrastrutture Pag. 20e dei trasporti. L'installazione del dispositivo è a spese della persona sottoposta alla misura di sicurezza.

Art. 3-quater.
(Introduzione dell'articolo 448-bis del codice penale – Guida di autoveicolo privo di alcohol interlock).

  1. Dopo l'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente:
  Art. 448-bis(Guida di autoveicolo privo di alcohol interlock). – Se la persona sottoposta alla misura di sicurezza di cui all'articolo 235-bis, comma 3, manomette o tenta di manomettere il dispositivo alcohol interlock è punito con la pena da uno a cinque anni di reclusione.
  Se riesce nel proprio intento e si pone alla guida di un autoveicolo avendo preventivamente manomesso il dispositivo alcohol interlock la pena è aumentata.
  Se si pone alla guida di autoveicolo sprovvisto di dispositivo di sicurezza alcohol interlock è punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione.
3. 01. Minnucci.

  Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
  Art. 3-bis.(Introduzione dell'articolo 533-bis del codice di procedura penale, in materia di sanzioni accessorie conseguenti a reati in materia di circolazione stradale).

  Dopo l'articolo 533 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 533-bis.(Obblighi del condannato)1. Nel pronunciare la sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o associazioni di promozione sociale di assistenza sociale e di volontariato in favore delle vittime della strada o centri di riabilitazione psichica o fisica con l'osservanza di particolari prescrizioni dirette alla rieducazione, alla espiazione riconciliativa con le vittime e al reinserimento sociale del condannato, nonché nella partecipazione a un programma terapeutico e socio – riabilitativo del soggetto.
  2. La violazione delle prescrizioni relative a quanto previsto dal comma 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
  3. In caso di recidiva, il lavoro di pubblica utilità non può essere applicabile.
  4. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministero della giustizia con proprio decreto.
  5. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di 40 ore di lavoro settimanale.
  6. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
3. 02. Mura.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche si codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici).

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589, secondo e terzo comma, e 590, terzo comma, dei codice penale,» e Pag. 21dopo le parole: «profilo del DNA» sono inserite le seguenti: «o il prelievo di sangue, urina e fluido orale ai fini della determinazione tossicologico forense»;
   b) all'articolo 224-bis, comma 3, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un giorno»;
   c) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589, secondo e terzo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis, ed eseguite secondo le modalità previste da regolamento interministeriale.
4. 2. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) all'articolo 359, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del codice penale, il pubblico ministero si avvale di consulenti esperti nella ricostruzione di incidenti stradali, iscritti all'albo degli ingegneri o all'albo dei periti industriali.
4. 4. Giuseppe Guerini, Bazoli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 559-bis del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
  Art. 559-ter.(Ricostruzione dinamica e causale degli incidenti stradali). – Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma e 590-bis del codice penale, il pubblico ministero si avvale di consulenti, iscritti agli ordini professionali degli ingegneri e dei periti industriali, dotati della competenza tecnica specifica alla ricostruzione dinamica e causale dell'incidente stradale, nonché alla redazione dei relativi rilievi geometrici rappresentativi.
4. 3. Rondini, Molteni.

  Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quinto comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «le strutture sanitarie operano secondo quanto definito dal regolamento di attuazione in Pag. 22termini di modalità, conservazione e trasporto dei prelievi di campioni presso laboratori di riferimento regionali;
   b) al quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «In caso di soggetto incosciente ovvero incapace di fornire consenso al prelievo ematico, per il quale sia necessario l'accertamento del tasso alcolemico per finalità cliniche, il prelievo di sangue deve essere eseguito secondo modalità previste dal regolamento di attuazione».

Art. 4-ter.
(Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 187 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, le parole: «per uso» sono sostituite dalle seguenti: «derivante dall'assunzione»;
   b) al comma 1, le parole: «per uso» sono sostituite dalle seguenti: «derivante dall'assunzione»;
   c) al comma 1-bis, le parole: «per uso» sono sostituite dalle seguenti: «derivante dall'assunzione»;
   d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o a prove», sono inserite le seguenti: «su fluido orale»;
   e) al comma 2 è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi;
   f) il comma 2-bis è abrogato;
   g) il comma 3 è così sostituito: Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie pubbliche. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.»;
   h) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Presso la struttura sanitaria pubblica è sempre prevista la visita medica ovvero la valutazione clinica corredata da:
  a) prelievo di sangue in tutti i casi di esito positivo agli accertamenti qualitativi non invasivi o a prove sul fluido orale;
  b) prelievo di sangue e urina nei casi di rifiuto all'accertamento su fluido orale ovvero di impossibilità alla conduzione dell'accertamento qualitativo non invasivo o a prove su fluido orale e, comunque sempre in caso di incidente stradale, con specifiche come da decreto;
   i) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri delle strutture sanitarie sono definite da regolamento»;
   j) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Sulla base delle risultanze di tutti gli accertamenti, è prevista valutazione tossicologico-forense o medico-legale finale, come da decreto;
   k) al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 3,» sono inserite le seguenti: «e dei comma 5-bis».

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Art. 4-quater.
(Modifiche all'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «5 minuti» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed iniziate a distanza di almeno 15 minuti dai momento dell'arresto del veicolo»;
   b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «è fatto obbligo di riportare, nella redazione del verbale di Polizia, le condizioni ambientali (temperatura, pressione ed umidità) derivate dalla stazione meteorologica più vicina alla postazione di controllo;
   c) dopo il comma 9 è aggiunto in fine il seguente:
  9-bis. Accertamento con determinazione dell'alcolemia presso struttura sanitaria pubblica – Tutta la procedura (prelievo del sangue, trasporto, conservazione, stoccaggio, analisi, refertazione ed interpretazione del risultato) deve prevedere standard di attività di livello forense. Si precisa altresì che per la fattispecie deve essere impiegato sangue intero. Non sono ammesse analisi ottenute da siero/plasma. Rispetto alle modalità del prelievo e della gestione preanalitica debbono essere rispettati i seguenti criteri operativi:
   1. Verbale di prelievo: deve consentire l'identificazione univoca del soggetto esaminato e contenere: a) consenso informato all'accertamento; b) segni e sintomi mostrati dal soggetto; c) eventuali terapie farmacologiche (anche quelle somministrate in caso di cure urgenti); d) preciso riferimento temporale (data e ora) del prelievo; deve altresì essere prevista catena di custodia dei campioni (Allegato 1).
  2. Prelievo del campione ematico: deve essere condotto previa disinfezione della cute con prodotti non contenenti alcoli, le provette debbono contenere antifermentativo (NaF) e anticoagulante (es. K Oss.); debbono essere allestite aliquote multiple (in numero di 3 per analisi e controanalisi l'esecuzione di tutte le operazioni di suddivisione, confezionamento ed etichettatura dei campione e del contro campione devono essere effettuate alla presenza dell'interessato che controfirma il modulo di campionamento nonché l'etichetta del campione e dei controcampione; le provette debbono essere provviste di sistemi di antieffrazione e contenute all'interno di buste antimanomissione con chiusure di sicurezza e altresì dotate di apposita etichettatura corrispondente al verbale di prelievo. I campioni che non possono essere immediatamente processati debbono essere conservati tra i 4°C (refrigerazione per campioni in attesa di analisi a breve termine, ovvero entro 12 ore) e -20°C (conservazione più a lungo termine).
  3. Conservazione e trasporto dei campioni: deve avvenire unicamente: a) corredato da verbale di catena di custodia; b) mediante tracciabilità del campione. Il trasporto deve avvenire in tempi ridotti (massimo 12 ore) e a temperatura controllata (t = 4°C), La corretta preservazione del campione da qualsivoglia adulterazione, inquinamento, o dispersione di parte deve essere garantita mediante l'utilizzo di materiale idoneo, a perfetta chiusura, inviolabile o comunque sigillarle, non suscettibile di rotture in caso di urto durante il trasporto, o per shock termico durante il congelamento ove questo sia necessario; l’iter del campione in ogni fase analitica deve essere annotato sulla modulistica relativa alla catena di custodia.
  4. Tutti i campioni di sangue debbono essere analizzati mediante metodiche di Pag. 24conferma (HS-6C-FID; HS-GC-MS). Nel caso di accertamenti dei tasso alcolemico per finalità cliniche e di soggetti incoscienti ovvero incapaci di fornire consenso, le modalità operative sono quelle sopra riportate; una provetta di sangue, tuttavia, viene destinata a valutazione con metodica di screening su siero/plasma. I casi positivi debbono necessariamente essere confermati con le metodiche di conferma sopra-elencate.

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente allegato:

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ALLEGATO 1 – Art. 4-quater, comma 1, lettera c), numero 1.

(Modifiche all'articolo 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 283.)

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4. 01. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

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ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 380, secondo comma, le parole: «non colposi» sono soppresse e dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
  «m-quater) delitto previsto dall'articolo 589, secondo comma del codice penale»;
   b) all'articolo 381, secondo comma, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente: m-quinquies) delitto previsto dall'articolo 590, terzo comma del codice penale».
5. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5. 2. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16:
    1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie, o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti»;
   b) all'articolo 222:
    1) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;
    2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale»;
   c) all'articolo 223, comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;
    2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni».
6. 1. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 è inserito il seguente:
  «3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di Pag. 29sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio commesso a causa della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dagli articoli 589-bis e 589-ter del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione dei fatto non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale»;
   b) all'articolo 219-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter.1;
   c) il comma 2 dell'articolo 222 è sostituito dal seguente:
  2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590-bis, quinto comma, del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Nel caso di cui al periodo precedente, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento dei venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio commesso a causa della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dagli articoli 589-bis e 589-ter dei codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o dei certificato di idoneità alla guida per ciclomotori»;
   d) il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 223 è sostituito dai seguenti:
  «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di omicidio commesso a causa della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dagli articoli 589-bis e 589-ter del codice penale.

  Conseguentemente, sopprimere il terzo e il quarto comma dell'articolo 590-quinquies.
6. 2. Vezzali, Dambruoso.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   «0a) all'articolo 135, comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per il reato previsto all'articolo 589-bis del codice penale, il periodo di inibizione alla guida di cui al periodo precedente è pari a dieci anni. Per il reato di cui all'articolo 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni personali gravi o gravissime, il periodo di inibizione alla guida è determinato Pag. 30ai sensi del comma 4, dell'articolo 590-quinquies del codice penale».
6. 3. Biasotti, Squeri.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   «0a) all'articolo 186, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
6. 5. Biasotti, Squeri.

  Al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: cinque anni inserire il seguente periodo: Per i titolari di patenti di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto dispone l'inibizione provvisoria alla guida in Italia fino ad un massimo di 5 anni.

  Conseguentemente al comma 1, lettera b), numero 2) secondo periodo, dopo le parole validità della patente di guida aggiungere le seguenti: o l'inibizione provvisoria alla guida in Italia per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero,.
6. 4. Biasotti, Squeri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di indennizzo di usura delle strade).

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 34, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «3. I versamenti dell'indennizzo di usura di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2016, sono effettuati direttamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione all'iscrizione dei mezzi d'opera nei rispettivi pubblici registri delle province di ciascuna regione e provincia autonoma. Per tali indennizzi si applicano le rispettive modalità previste per la riscossione, l'accertamento, il recupero, il rimborso, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo delle tasse automobilistiche.
  4. I proventi delle somme di cui al comma 3, sono destinati ad esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.»;
   b) all'articolo 113, comma 2-bis, le parole: «I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera» sono sostituite dalle seguenti: «A tali indennizzi si applica la disciplina dei commi 3 e 4 dell'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera.».

  2. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 è abrogato.
  3. Delle disposizioni dei commi 1 e 2 si tiene conto nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2013 e per gli anni successivi, in fase di rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, al fine, di eliminare la corrispondente compensazione già introdotta dal comma 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo.
6. 01. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

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  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 45:
    1) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura».
   b) all'articolo 222:
    1) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;
    2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale;
   c) all'articolo 223, comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 584-bis e 590-bis del codice penale»;
    2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.
6. 02. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 201:
    1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di cui al comma 4»;
   b) all'articolo 222:
    1) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;
    2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale»;
   c) all'articolo 223, comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;
    2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni».
6. 03. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.