CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2015
521.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEI DEPUTATI LUIGI GALLO, VACCA, SIMONE VALENTE, DI BENEDETTO, D'UVA, BRESCIA E MARZANA

  La VII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legge recante «Misure urgenti per la fruizione del patrimonio artistico della nazione»;
   premesso che:
    Il Dl n. 146 del 20 settembre scorso interviene sulla legge n. 146 del 1990 inserendo «l'apertura di musei e luoghi della cultura» nell'elenco dei servizi pubblici essenziali sottoposti alla regolamentazione legislativa dello sciopero;
    il decreto in oggetto è stato emanato immediatamente a seguito dell'assemblea dei lavoratori svoltasi all'anfiteatro Flavio di Roma il 18 settembre scorso, regolarmente convocata e preventivamente autorizzata dal dirigente responsabile in applicazione del contratto collettivo nazionale;
    tale assemblea era finalizzata a discutere, tra le altre cose, della mancata corresponsione degli emolumenti accessori ai lavoratori, il cui pagamento ha subito ritardi per oltre un anno, nonché del reiterato blocco contrattuale del comparto;
    le tempistiche di emanazione del decreto e le dichiarazioni dei membri del Governo che l'hanno accompagnata non possono non lasciar presupporre un intento punitivo nei confronti di lavoratori che invece garantiscono, pur essendo sottodimensionati, la tutela e la salvaguardia e la fruizione dei beni culturali, dal momento che la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali vige da ormai venticinque anni;
    nel decreto in esame non può non contestarsi l'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza; la stessa relazione tecnica del Governo presenta ragioni idonee a supportare la presentazione di un disegno di legge ordinaria ma non indica alcuna situazione fattuale che giustifichi l'urgenza del provvedere;
    com’è noto il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione disciplina uno strumento legislativo eccezionale, derogatorio rispetto al generale divieto contenuto nel primo comma dello stesso articolo 77, che consente al Governo di adottare «in casi straordinari di necessità e d'urgenza (...) provvedimenti provvisori con forza di legge»;
    è continuamente rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale che l'utilizzo della decretazione d'urgenza abbia nella prassi superato le intenzioni dei costituenti e che rappresenti oggi una grave patologia che inficia il sistema delle fonti del nostro ordinamento e scardina le strutture portanti della nostra forma di governo;
    in merito giova ricordare che la Corte costituzionale nella sentenza 128 del 2008 ha stabilito che la sussistenza dei presupposti «non può essere sostenuta da apodittica enunciazione della sussistenza dei richiamati presupposti, né può esaurirsi nella eventuale constatazione della ragionevolezza della disciplina»;
    risulta di tutta evidenza che l'adozione del decreto legge all'esame sia stata giustificata con il verificarsi di eventi diversi Pag. 110ma accomunati dal fatto che i relativi effetti sono esauriti; a tal proposito si deve segnalare che la Corte costituzionale stessa sentenza ha chiarito che «la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto»;
    merita inoltre di essere rilevato che, nel caso in esame, il Governo è intervenuto in una materia, il diritto di sciopero, coperta da riserva di legge (articolo 40 Cost.);
   considerato che:
    la legge n. 146/1990, su cui interviene il decreto in esame, procede innanzitutto all'identificazione dei servizi pubblici essenziali (articolo 1, comma 1);
    l'elenco contenuto nell'articolo 1, comma 2, della Legge n. 146 e modificato dal recente decreto legge, rappresenta un elenco tassativo dei servizi pubblici per i quali il legislatore presume che il diritto di sciopero vada contemperato con altri diritti della persona di pari rango costituzionale. Secondo la legge in questione, possono essere considerati servizi pubblici essenziali solo quelli finalizzati a «garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati»: il diritto alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione;
    tale elencazione ha carattere tassativo, poiché in caso contrario risulterebbe consentita una deroga alla riserva di legge stabilita in materia di sciopero dall'articolo 40 della nostra carta costituzionale;
    la ratio della legge 146/1990 si fonda sulla rilevanza costituzionale del diritto di sciopero, sancita dalla sentenza n. 290 del 27/12/1974, in cui la Consulta stabilisce che «lo sciopero acquista rilievo costituzionale in una duplice direzione: come specifico strumento di tutela degli interessi che fanno capo ai lavoratori (...) e come manifestazione di una libertà che non può essere penalmente compromessa se non a tutela di interessi che abbiano rilievo costituzionale e siano inerenti alla difesa dell'assetto previsto dalla vigente Costituzione»;
    le modalità di esercizio del diritto di sciopero nel comparto oggetto della modifica apportata dal decreto in questione sono già state regolamentate da un accordo sindacale siglato l'8 marzo 2005. Tale accordo norma lo sciopero nel comparto dei Ministeri e già annovera, tra i servizi pubblici essenziali, quelli riferiti alla «protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali», riferendosi in particolare alla «custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale» e sancisce che in questo settore non vengano proclamati scioperi «nel mese di agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo»;
    il decreto legge in oggetto non fa altro che intervenire su una materia che è già oggetto di regolamentazione da parte di fonti legislative (la già citata legge n. 146 del 1990) e pattizie (l'accordo tra le organizzazioni sindacali e l'ARAN);
    qualora il decreto in oggetto venisse approvato, le limitazioni allo sciopero in questi settori non sarebbero più solo finalizzate alla conservazione del patrimonio ambientale e culturale tutelato dalla Costituzione e già prevista dall'accordo sindacale del 2005, ma si estenderebbero fino a includere l'interesse dei visitatori a godere di quel patrimonio, considerandolo come un diritto di pari rango costituzionale;
    ad avviso dei firmatari del presente parere, non si ritiene tuttavia che le prestazioni indispensabili, che la Legge n. 146 impone per il rispetto degli interessi di rango costituzionali contro i quali collide il diritto di sciopero debbano estendersi oltre i limiti della salvaguardia, della protezione e della tutela del nostro patrimonio Pag. 111artistico e culturale, fino a comprenderne la fruizione al pubblico e la conseguente apertura perenne;
   ritenuto infine che:
    la cultura e il patrimonio artistico del nostro Paese sono un settore strategico da valorizzare e rilanciare prima di tutto attraverso misure che vadano nella direzione di un incremento degli organici, dell'assunzione di personale dotato dello specifico profilo professionale indispensabile a fornire un servizio in linea con le esigenze del settore;
    la carenza degli organici, anche a fronte dell'altissimo afflusso turistico, deve essere fronteggiata con l'indizione di regolari concorsi pubblici che consentano di non ricorrere all'istituto dello straordinario e che interrompano l'ormai consueto affidamento a società in house o a società private di parte delle attività connesse;
    l'esternalizzazione dei servizi non garantisce il reclutamento trasparente dei lavoratori e costringe lo Stato a pagare i propri dipendenti una volta e mezzo in più di quanto avverrebbe se fossero assunti direttamente dal Ministero, secondo quanto riportato dalla Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche;
    secondo quanto riferito dalla Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche nel 2001 i dipendenti pubblici del MIBACT erano circa 27.500, mentre oggi sono ridotti a 17mila unità con un'età media di oltre 55 anni;
    il Governo ha finanziato società in house, interamente di proprietà pubblica, per un importo di 27 milioni di euro nel 2014, a fronte di 39 milioni complessivi disponibili per spese di investimento nel medesimo anno 2014;
    il patrimonio culturale italiano necessiterebbe, per essere rilanciato, della reinternalizzazione di attività come il restauro, la manutenzione e la didattica;
  esprime

PARERE CONTRARIO

Pag. 112

ALLEGATO 2

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 3315 Governo, di conversione del decreto-legge n. 146 del 2015, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione;
   ritenuto che il decreto-legge n. 146 del 2015 estende la particolare disciplina della vigilanza dei beni culturali, di cui all'articolo 101 del Codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, all'apertura dei siti;
   considerato che con tale modifica normativa si intende includere nei servizi essenziali, per un'ordinata e proficua convivenza civile e per una promozione consapevole e produttiva del patrimonio nazionale, la fruizione dei siti storico-archeologici, dei musei e delle opere d'arte ivi custodite;
   considerato che dal combinato disposto degli artt. 101 e 104 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), nonché dal tenore letterale del decreto – nella parte in cui fa riferimento all’«apertura al pubblico» – la disposizione sembrerebbe applicabile sia agli istituti e luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici, sia a quelli che appartengono a soggetti privati aperti al pubblico i quali, però, non esplicano un servizio pubblico, ma un servizio privato di utilità sociale;
   osservato che dalla relazione illustrativa si deduce che l'ambito di applicazione sembrerebbe esclusivamente volto agli istituti e luoghi della cultura appartenenti a soggetti pubblici;
   rilevato che il provvedimento in esame – che già inserisce i servizi culturali nel novero di quelli essenziali – rientra nella volontà di inserire la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale nei livelli essenziali delle prestazioni;
   considerato, inoltre, che l'inserimento dei servizi di fruizione dei beni culturali tra quelli da fornire in via prioritaria ed essenziale al pubblico dei cittadini – italiani e non – dimostra la consapevolezza legislativa dell'importanza economica e occupazionale dei beni culturali medesimi (quali, vale la pena di ripetere, siti archeologici, stazioni museali, biblioteche e archivi), anche ai fini dell'impiego delle enormi competenze accumulate dai giovani, che hanno anche superato concorsi, in seguito ai quali – tuttavia – non sono stati ancora assunti;
   ritenuto, a tale ultimo proposito, che occorre riavviare il circolo virtuoso tra fruizione e valorizzazione dei beni, accumulo e sedimentazione delle esperienze professionali di chi lavora nel settore, e reclutamento di quanti hanno svolto studi anche avvalendosi della citata fruizione e che, quindi, si apre la possibilità per lo Stato e per gli enti territoriali di attingere – ai sensi delle disposizioni vigenti – alle graduatorie aperte dei concorsi, per esempio, tra gli altri, per storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari;
   manifestato altresì l'auspicio che nel primo provvedimento utile sia inserita una Pag. 113disposizione volta a superare eventuali residui vincoli burocratici e finanziari per le assunzioni;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia premessa all'articolo 1 del decreto-legge – in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione – una disposizione che inserisca la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale nei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della stessa Costituzione;
   2) sia chiarita l'esatta portata dell'estensione prevista dal decreto-legge, aggiungendo all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «musei e» le seguenti: «altri istituti e» e dopo le parole «di cui all'articolo 101» la parola « , comma 3,».