CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2015
521.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-00720 Alberti: Fissazione al 30 novembre del termine di scadenza per la presentazione del modello 770 e riduzione dei dati richiesti in tale ambito.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

   La VI Commissione,
   premesso che:
    i sostituti d'imposta (datori di lavoro privati, pubbliche amministrazioni, enti pensionistici, condomini e altro) devono comunicare all'Agenzia delle entrate, mediante una dichiarazione annuale, i dati relativi alle ritenute effettuate nel periodo d'imposta precedente, nonché quelli relativi ai versamenti eseguiti, ai crediti, alle compensazioni operate e ai dati contributivi e assicurativi;
    la dichiarazione si compone di due modelli: il 770 Semplificato e il 770 ordinario;
    in relazione ai dati da comunicare e ai quadri del modello da compilare, i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, uno o entrambi i modelli;
    con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto ed, in particolare, l'articolo 4 del citato decreto n. 322 del 1998, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta, fissa al 31 luglio il termine ordinario di presentazione della stessa;
    con due separati provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, il 15 gennaio 2015 – pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate – sono stati approvati i modelli 770/2015 semplificato ed ordinario, concernenti le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta, successivamente modificati con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'11 maggio 2015;
    la versione 1.00 del software 770 semplificato 2015, indispensabile per procedere alla redazione e all'invio telematico del modello stesso, è stata resa disponibile, invece, solo in data 14 maggio 2015;
    ogni anno il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, proroga la suindicata scadenza anche a seguito delle esigenze manifestate dalle aziende e da numerose categorie di professionisti, fra cui i consulenti del lavoro, i ragionieri e i tributaristi, che ritengono impraticabile l'invio dei modelli 770 entro la data del 31 luglio, in quanto trattasi di dichiarativi complessi ed articolati da compilare in un periodo già intasato da altre importanti scadenze tributarie: calcolo e versamento delle imposte locali, versamenti a saldo e in acconto delle imposte sui redditi per le persone fisiche e giuridiche, applicazione ai medesimi redditi delle risultanze derivanti dagli studi di settore, versamento del saldo dell'IVA annuale e dei contributi previdenziali, deposito dei bilanci di esercizio, solo per citare i principali adempimenti ricadenti nel periodo immediatamente a ridosso della pausa estiva;
    per le suindicate ragioni, nel 2014 la scadenza per l'invio telematico dei modelli 770 è stata prorogata al 19 settembre; nel 2013 essa era stata rinviata al giorno 20 del medesimo mese e analogamente era accaduto nel 2012;Pag. 100
    l'articolo 6, comma 4, dello statuto del contribuente prevede che «al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria»;
    dal 2015 è previsto un nuovo adempimento fiscale, nonché una nuova scadenza; pertanto, entro il termine perentorio del 7 marzo (differito al 9 marzo solo perché cadente di sabato), i sostituti d'imposta e gli intermediari hanno dovuto provvedere alla redazione e trasmissione telematica della certificazione unica 2015 (CU);
    la certificazione unica contiene gran parte dei dati da indicare nel modello 770, consentendo così una utile semplificazione e riduzione delle complessità relative allo stesso;
    i continui differimenti degli ultimi anni evidenziano la necessità di modificare strutturalmente la scadenza dell'adempimento, collocandola stabilmente nei mesi autunnali affinché non interferiscano con le altre scadenze tributarie;
    vanno considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;
    un differimento di termini per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non comporta alcun onere erariale, atteso che la funzione di tale dichiarazione è soltanto riepilogativa e, pertanto, alla presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento delle imposte,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative, anche di carattere normativo, affinché, con decorrenza dall'anno 2016, la scadenza ultima per la presentazione del modello 770 sia stabilita in un termine congruo rispetto sia alla complessità degli adempimenti richiesti ai sostituti d'imposta e agli intermediari sia agli adempimenti che devono essere previamente svolti dall'Amministrazione finanziaria e affinché, tramite lo stesso modello, vengano richiesti esclusivamente i dati non ancora in possesso della pubblica amministrazione.
(8-00140) «Alberti, Villarosa, Pesco, Ruocco, Cancelleri».

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ALLEGATO 2

7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

   La VI Commissione,
   premesso che:
    la risoluzione in Commissione n. 7-00452, presentata dal firmatario del presente atto di indirizzo, ha già posto il tema di introdurre uno strumento legislativo innovativo, attraverso lo strumento degli sgravi fiscali, per incentivare il ritorno di forza lavoro altamente qualificata, basata sulle aspettative di lavoro e carriera di giovani cittadini italiani, i quali, avendo trascorso continuativamente un periodo di lavoro o di studio all'estero, decidano di fare rientro in Italia;
    rimangono tuttora valide le considerazioni che sono alla base della citata risoluzione, relative alla perdita di competenze causata dall'esodo di laureati, nota come «fuga dei cervelli», e al danno che ne consegue per il tessuto economico, per il capitale umano e per l'intera società italiana;
    tali elementi di fatto costituiscono la motivazione essenziale a fondamento delle norme della legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante «incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia» e delle relative disposizioni attuative;
    in questo contesto è emersa l'esigenza di prorogare, migliorare e rendere permanenti le disposizioni della legge n. 238 del 2010 ed estendere l'effetto di tale normativa sulla base del merito e del valore dei risultati conseguiti all'estero a quei cittadini italiani che si siano distinti in ambito scientifico, tecnico-gestionale e progettuale;
    a tale proposito appare inoltre necessario promuovere il rientro di capitali per la ricerca, lo sviluppo o l'imprenditoria assegnati o assegnabili a cittadini italiani residenti all'estero che si siano particolarmente distinti in ambito professionale e/o scientifico;
    il Governo ha già recepito in buona parte l'esigenza sottesa al presente atto di indirizzo, attraverso le previsioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, concernente disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, le quali stabiliscono che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la loro residenza nel territorio italiano concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 70 per cento del suo ammontare, in presenza di determinate condizioni, tra i quali il fatto che i lavoratori interessati rivestano ruoli direttivi o siano in possesso di requisiti di elevata o specializzazione;
    tali previsioni hanno esteso l'ambito di applicazione del beneficio tributario in materia già previsto dalla legge n. 238, rendendolo fruibile, oltre ai lavoratori già compresi dalla legge n. 238, anche ai lavoratori che rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, nonché eliminando, nel corpo della citata legge n. 238 del 2010 la previsione secondo cui l'agevolazione si applica solo ai soggetti nati dopo il 1o gennaio 1969;
    il predetto articolo 16 è stato introdotto nel corpo del predetto decreto Pag. 102legislativo n. 147 del 2015 in ottemperanza all'osservazione di cui al numero 1) del primo parere reso dalla Commissione Finanze della Camera nella seduta del 18 giugno 2015 sul relativo schema di decreto, ed è stato ulteriormente modificato e integrato in ottemperanza alla condizione contenuta nel secondo parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera sul medesimo provvedimento nella seduta del 5 agosto 2015;
    nel valutare positivamente l'introduzione della nuova normativa recata dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147, risulta comunque necessario evitare ogni disallineamento tra le misure recate dal predetto articolo 16 e il regime agevolativo di cui alla legge n. 238 del 2010, onde escludere il rischio di ingenerare confusione e difficoltà nella fruizione dei benefici da parte dei soggetti interessati;
    appare inoltre necessario prevedere che l'agevolazione fiscale abbia una particolare intensità per quei lavoratori che trasferiscano la propria residenza nelle aree più svantaggiate del Paese, atteso che il sostegno alla ripresa delle aree in ritardo di sviluppo non può prescindere da misure di potenziamento particolarmente incisive del capitale sociale in tali aree,

impegna il Governo:

   1) a coordinare il regime agevolativo di cui alla legge n. 238 del 2010 con quello di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, in particolare fissando con chiarezza al 31 dicembre 2015 la data fino a cui si può continuare a fruire della riduzione dell'imponibile a fini IRPEF nella misura prevista dalla predetta legge n. 238, ed evitando ogni confusione e incertezza circa il quadro normativo applicabile in materia;
   2) a definire in termini il più possibili semplici e rapidi, in sede di attuazione della citata normativa, gli adempimenti procedurali per accedere alle agevolazioni, evitando inutili complessità burocratiche che potrebbero scoraggiare i potenziali fruitori;
   3) ad integrare le previsioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147, prevedendo che l'agevolazione tributaria ivi prevista sia rafforzata nel caso in cui i soggetti che possono fruire dell'agevolazione stessa trasferiscano la loro residenza nelle aree più svantaggiate del Paese;
   4) a tenere in particolare conto, ai fini della definizione, prevista dal comma 2 del citato articolo 16, delle categorie dei soggetti che possono fruire delle agevolazioni medesime, nonché delle esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali che essi devono possedere a tali fini, anche delle seguenti classi di soggetti:
    a) cittadini italiani che abbiano ottenuto naturalizzazione presso un'altra nazione sulla base del valore scientifico raggiunto (ad esempio ottenimento della Carta verde USA nella categoria di «visa waiver based on research of national interest» e simile categoria in altri paesi stranieri), pur mantenendo la cittadinanza italiana;
    b) cittadini italiani che siano autori o coautori di un numero non inferiore a cinque pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di tipo «peer reviewed» (ovvero che includano un processo di selezione e accettazione del lavoro scientifico proposto per la pubblicazione da parte di comitato scientifico) con un impact factor (IF) complessivo medio non inferiore a 3.5 (con IF calcolato per l'anno di pubblicazione); tali pubblicazioni possono essere state prodotte sia prima sia dopo avere lasciato l'Italia per proseguire la carriera all'estero, purché i cittadini abbiano continuato a praticare all'estero l'attività per cui hanno ricevuto il training originale per almeno due anni continuativi;
    c) cittadini italiani con residenza estera i quali siano stati vincitori di bandi di finanziamento per la ricerca scientifica all'estero o siano stati parte integrante di un team di ricerca estero a cui sia conferito un finanziamento di ricerca che abbia impegnato lo stesso in attività di ricerca «full time» per un periodo non inferiore ai due anni;Pag. 103
    d) cittadini italiani che siano destinatari di finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo trasferibili nella nazione di origine, in presenza di un ente accademico ospitante in Italia che ne garantisca la continuità di attività sulla base di infrastrutture per la ricerca comparabili a quelle che hanno determinato il conferimento del finanziamento originale;
    e) cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero per almeno due anni consecutivi nel settore privato a livello gestionale (senior scientist, group leader, project manager, scientific director) in un campo affine a quello di formazione accademica e che possano fornire due referenze da parte di esperti nel settore (ovvero di professionisti italiani o stranieri che posseggano uno dei requisiti delle classi qui riportati), i quali attestino per iscritto la conoscenza personale del referenziato da almeno due a e ne testimonino l'eccellenza professionale;
    f) cittadini italiani residenti all'estero che siano detentori di brevetti nazionali o internazionali;
    g) cittadini italiani residenti all'estero che siano stati insigniti di onori al merito per ragioni scientifiche o professionali da parte di organizzazioni internazionali, albi professionali stranieri o agenzie di assegnazione fondi per la ricerca, dotati di comitati scientifici per la selezione dei vincitori riconosciuti nel settore professionale di specializzazione;
    h) cittadini italiani residenti all'estero con posizioni accademiche che siano già destinatari o vincitori di una «cattedra con dote» (endowed chair);
    i) cittadini italiani residenti all'estero che abbiano ricevuto una nomina per il premio Nobel da parte del comitato organizzatore, indipendentemente dal suo conseguimento, o che abbiano conseguito premi o riconoscimenti di analogo rilievo e prestigio, e che esprimano interesse nel ritorno in patria, purché siano integrati in programmi formativi in istituzioni accademiche interessate a conferire titoli di professore emerito o di lecturer nell'area di distinzione accademica.
(8-00139) «Pagano, Bernardo, Causi, Pelillo, Petrini, Gebhard, Laffranco, Colaninno, Sandra Savino, Busin, Sottanelli, Villarosa, Ruocco, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Ribaudo, Sanga, Zoggia».