CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 ottobre 2015
518.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (C. 3194 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3194 Governo, approvato dal Senato, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
   considerato che il criterio di delega di cui al comma bb) prevede l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera aa), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;
   valutato positivamente il criterio di delega di cui al comma ss), che prevede la valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, salvaguardia dei livelli occupazionali in essere, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta;
   auspicato al riguardo che il Governo italiano possa valorizzare i prodotti agroalimentari a filiera corta, dell'agricoltura biologica e dell'agricoltura sociale in base ai criteri sopra indicati,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 114

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi).

PROPOSTE EMENDATIVE DELLA RELATRICE APPROVATE DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: come modificato dalla presente legge.
1. 100. La Relatrice.

ART. 2.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
la produzione di alimenti e di cosmetici esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;.
2. 100. La Relatrice.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h);
2. 101. La Relatrice.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: e nel caso, fino a: dalla pianta.
2. 102. La Relatrice.

ART. 4.

  Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: o altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente.
4. 100. La Relatrice.

  Al comma 1 sostituire le parole: pubblica sicurezza con le seguenti: polizia giudiziaria.
4. 101. La Relatrice.

  Al comma 5 sostituire le parole: dell'1 per cento con le seguenti: dello 0,6 per cento.

  Conseguentemente al comma 7 sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: allo 0,6 per cento.
4. 102. La Relatrice.

  Al comma 5 sostituire la parola: conseguenza con la seguente: responsabilità.
4. 103. La Relatrice.

ART. 5.

  Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
  1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di Pag. 115entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.
5. 100. La Relatrice.

ART. 6.

  All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il, con le seguenti: Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al.
6. 100. La Relatrice.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 100. La Relatrice.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. 100. La Relatrice.