CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 ottobre 2015
518.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01736 Catalano: Gestione del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua «Fondimpresa».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'Onorevole Catalano ed altri con il quale si richiama all'attenzione del Governo la gestione del fondo per la formazione continua denominato Fondimpresa.
  Preliminarmente rappresento che Fondimpresa è un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua costituito, ai sensi dell'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in forma di associazione di diritto privato, riconosciuta con decreto ministeriale del 28 novembre 2002. Il Fondo non ha fini di lucro ed opera a favore di tutte le aziende che decidano di aderirvi, sulla base dello statuto, del regolamento e dell'accordo interconfederale sottoscritto dai soci che sono Confindustria, CGIL, CISL e UIL.
  Fondimpresa, per lo svolgimento del compito che la legge gli assegna, riceve, tramite l'INPS, i contributi dello 0,30 per cento sulle retribuzioni dei dipendenti delle aziende che hanno effettuato l'opzione di aderire al Fondo (articolo 25 della Legge n. 845 del 1978).
  Il regolamento di Fondimpresa prevede che, una volta detratte le spese di funzionamento del Fondo – pari nel massimo al 4 per cento del totale – e quelle propedeutiche alla formazione – non fissate percentualmente ma elencate rigidamente nelle linee guida dettate dal Ministero del lavoro –, le somme che le imprese aderenti versano periodicamente confluiscano in misura pari al 70 per cento in un conto aziendale individuale, denominato «Conto formazione». La restante percentuale e le eventuali economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse disponibili, confluiscono, invece, in un «Conto sistema», con il quale vengono finanziate altre iniziative.
  L'azione formativa di cui si fa menzione nell'interrogazione in parola è stata realizzata nell'ambito di un piano formativo di Poste Italiane, condiviso con le rappresentanze sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL di riferimento e finanziato con i fondi disponibili sul conto formazione di tale Società. Infatti, con le risorse del proprio conto formazione le imprese aderenti possono presentare piani formativi condivisi con le organizzazioni sindacali rivolti ai loro dipendenti, nell'ambito dei quali hanno piena autonomia nell'articolazione degli obiettivi formativi, degli argomenti oggetto della formazione, così come nell'individuazione delle docenze ritenute più consone al raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati.
  Fondimpresa effettua il monitoraggio sul regolare svolgimento delle azioni formative previste e verifica l'ammissibilità delle spese rendicontate a conclusione delle attività formative, in coerenza con i propri regolamenti e con il quadro legislativo di riferimento.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita, invece, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 289 del 2002, la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei Fondi e, così, di Fondimpresa.
  Nello specifico, il Ministero esegue: 1) verifiche sugli aspetti procedurali dei sistemi di gestione e controllo definiti da ciascun Fondo; 2) un controllo finanziario sulle tre tipologie di spesa definite da una specifica circolare; 3) controlli a campione su tutte le spese effettuate nell'ambito delle attività formative finanziate. Le verifiche Pag. 80sul sistema organizzativo procedurale e le attività formative sono svolte con il supporto dell'assistenza tecnica fornita dal personale di KPMG Advisor S.p.A.
  I controlli, tutt'ora in corso, coinvolgono tutti i Fondi interprofessionali ed hanno ad oggetto le spese sostenute nel triennio 2009/2011.
  Nel caso di specie, rappresento che si sono concluse le verifiche sul sistema organizzativo e sulle spese di gestione di Fondimpresa. All'esito di tali verifiche, sono stati formulati alcuni rilievi riferiti al controllo di sistema mentre non sono emerse anomalie significative sulle spese sostenute.
  Anche i controlli a campione sulle attività formative finanziate da Fondimpresa, riferite al periodo 2009-2011, si sono conclusi con alcuni rilievi, cui hanno fatto seguito una serie di controdeduzioni/osservazioni da parte del medesimo Fondo. Gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali stanno valutando tali controdeduzioni, all'esito delle quali si procederà all'invio della relazione conclusiva dell'intera verifica nella quale verranno riportate le disposizioni che il fondo è tenuto a rispettare.
  In riferimento al seminario di cui si fa menzione nel presente atto parlamentare, faccio presente che lo stesso, non essendosi svolto nel triennio 2009/2011, non è stato oggetto di verifica. Posso, comunque, assicurare che sarà inserito tra i piani formativi sottoposti a controlli.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05747 Cancelleri: Questioni inerenti le attività gestionali dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Cancelleri, unitamente ad altri colleghi, pone l'attenzione sulla questione ENIT.
   Preliminarmente, vorrei rammentare che l'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2014, cosiddetto «Art Bonus», al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche in occasione della Presidenza Italiana del semestre europeo e di EXPO 2015, ha trasformato l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  Il secondo comma del predetto articolo 16, prevede che, fino all'insediamento degli organi dell'Ente così come trasformato e al fine di accelerarne il processo di trasformazione, l'attività dell'ENIT prosegua nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione siano svolte da un Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Come è noto, in data 16 giugno 2014, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto alla nomina dell'ing. Cristiano Luigi Radaelli quale Commissario straordinario di ENIT.
  Il nuovo Statuto, adottato dal Commissario straordinario con delibera n. 6 del 2015 e approvato con DPCM 21 maggio 2015, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2015, definisce le funzioni e i compiti che l'ENIT è deputato a svolgere, nel perseguimento della mission di promozione del turismo.
  Il nuovo modello organizzativo dell'Ente si impernia su tre organi: Presidente, Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori dei conti, cui si affianca il Consiglio federale, rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo, in ambito regionale; il nuovo Statuto dell'Ente peraltro non contempla più la figura del Direttore generale quale organo,
  Al riguardo, vorrei precisare che con decreto del Ministro del 10 ottobre 2014, veniva istituita una Commissione di indagine amministrativa che, nell'arco temporale compreso tra il DPCM 21 ottobre 2013, concernente «termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», e il DPCM 16 giugno 2014, concernente la nomina del Commissario Straordinario dell'ENIT, ing. Cristiano Radaelli, effettuasse un'organica ricostruzione delle vicende amministrative, nella loro successione cronologica, relative, tra l'altro, anche alla nomina del Dott. Andrea Babbi, con specifico riferimento al corretto esercizio della funzione di vigilanza da parte dei competenti Uffici del Ministero.
  Gli esiti dei lavori della Commissione, consegnati l'8 maggio 2015, unitamente agli esiti di una indagine ispettiva appositamente disposta dal Segretario generale il 2 ottobre 2014 e conclusasi il 27 aprile 2015, sono stati oggetto di valutazione da Pag. 82parte delle competenti strutture ministeriali che hanno posto in essere ogni utile iniziativa sul piano dell'autotutela dell'Amministrazione, per la rimozione delle criticità rilevate, adottando gli atti ritenuti necessari e impartendo apposite direttive.
  In particolare, l'Amministrazione ha richiesto al Commissario Straordinario, il 9 giugno 2015, di adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutti gli atti necessari sul piano dell'autotutela amministrativa, incluse le eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli Organi in carica all'atto della nomina del Direttore Generale dell'ENIT e, con atto del 12 giugno 2015, di provvedere all'immediata rimozione dall'incarico del dott. Andrea Babbi, nonché alla ripetizione degli emolumenti erogati al medesimo, a qualunque titolo, dal momento della nomina, ivi comprese le quote relative al TFR.
  Il Commissario straordinario comunicava, il 17 giugno 2015, di aver accettato le dimissioni del dott. Andrea Babbi, presentate mentre era in corso il provvedimento di rimozione dall'incarico. Conseguentemente, nel pieno rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa, le attività di gestione svolte dal Direttore generale sono state assunte dal Commissario straordinario in quanto titolare delle funzioni dell'organo collegiale di amministrazione fino all'insediamento di quello nuovo che proprio oggi 8 ottobre 2015, si riunisce per la prima volta.
  Relativamente alla ripetizione degli emolumenti e all'avvio delle azioni di responsabilità, avendo il Commissario Straordinario richiesto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, l'Amministrazione ha sollecitato l'Ente a fornire tempestivi aggiornamenti sugli sviluppi della vicenda.
  Sono sin d'ora disponibile a riferire ulteriormente sulla vicenda, in questa Sede.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05917 Arlotti: Divieto dei patti cosiddetti di «parity rate» tra strutture ricettive turistico-alberghiere e agenzie turistiche online.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Arlotti pone l'attenzione su uno dei temi che, vorrei sottolineare, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha già in evidenza da tempo.
  Arriviamo a parlarne oggi, dopo che l'emendamento al disegno di legge Concorrenza che, sostanzialmente, elimina il cosiddetto parity rate è stato approvato con 434 voti favorevoli e 4 contrari alla Camera.
  Come l'onorevole Arlotti ben sa, il Ministero aveva sostenuto la proposta emendativa da lui stesso presentata anche in occasione della discussione dell'Atto Camera n. 3012 in Commissione.
   Vorrei ricordare che lo stesso contenuto dell'emendamento era stato già portato avanti dal Ministero in occasione della presentazione del decreto-legge «Art Bonus» (il n. 83 del 2014 convertito con modificazioni con la legge 29 luglio 2014, n. 106).
  La proposta, non andata a buon fine in quella occasione, si lega alle disposizioni contenute nell'articolo 9 dello stesso decreto-legge n. 83 del 2014, che prevedono la concessione di crediti di imposta per la realizzazione di progetti di digitalizzazione delle imprese alberghiere, ed in particolare per la creazione di siti web. Tale misura, già attuata mediante il decreto ministeriale 12 febbraio 2015, persegue l'obiettivo di rendere le nostre imprese ricettive in grado di agire autonomamente sul WEB, sottraendosi all'intermediazione delle On line Travel Agency aventi, quasi tutte stabilimento in altri Paesi europei ed extraeuropei.
  Eravamo quindi già sulla stessa lunghezza d'onda, ovvero colpire le clausole vessatorie che le OTA impongono ai nostri esercenti turistici vietando loro ogni margine di autonomia negoziale e in particolare la possibilità di praticare pezzi più vantaggiosi e riequilibrare la posizione delle parti interessate, in perfetta sintonia con la tutela della concorrenza e di contrasto all'abuso di posizione dominante delle OTA.
  L'emendamento introduce una regola valida per tutti gli operatori sul mercato, si applica infatti a tutti gli intermediari, e non solo alle piattaforme di prenotazione online. Con questa decisione, come ha avuto modo di commentare anche il Ministro Franceschini, gli albergatori italiani si riappropriano della loro libertà imprenditoriale e saranno in grado di offrire ai loro clienti qualunque accordo o tariffa vantaggiosa che considerino appropriata.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06164 Gribaudo: Possibilità di accesso dei professionisti ai bandi regionali per i progetti prioritari per lo sviluppo finanziati dall'Unione europea.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In coerenza con gli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020 e la programmazione 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo, il Programma Operativo Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG) e il Programma Operativo Sistemi di Politiche Attive per l'occupazione (PON SPAO) – dei quali il Ministero che rappresento è l'Autorità di gestione – prevedono specifiche azioni finalizzate a favorire l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità.
  In particolare, nell'ambito degli interventi di sostegno all'occupazione giovanile previsti dal Programma operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», sono previste attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa al fine di sostenere piccole iniziative imprenditoriali promosse da giovani che non studiano e non lavorano (cosiddetti Neet).
  Lo scopo della misura è di offrire servizi integrati e mirati e promuovere la realizzazione di progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali ovvero progetti che favoriscano l'individuazione e la crescita di prospettive occupazionali legate all'autoimpiego.
  In continuità con il Programma Operativo «Iniziativa Occupazione Giovani» il Programma Operativo «Sistemi di Politiche Attive per l'occupazione» prevede interventi volti ad agevolare e incoraggiare l'imprenditorialità, a partire dall'ambito educativo fino ai contesti della formazione professionale e continua.
  Nello specifico, il Programma Operativo «Sistemi di Politiche Attive per l'occupazione» prevede azioni finalizzate ad attivare percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) e misure per l'attivazione e l'accompagnamento di percorsi imprenditoriali per soggetti con difficoltà di inserimento lavorativo (es: accesso al credito, fondi di garanzia, micro-credito, forme di tutoraggio etc.).
  Riguardo la capacità di coinvolgimento del mondo imprenditoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inoltre avviato accordi di collaborazione con le associazioni e i gruppi imprenditoriali per favorire l'avvicinamento e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
  Ciò posto, le questioni sollevate dagli onorevoli interroganti sono già all'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, in qualità di Autorità di gestione, svolge attività di monitoraggio sulla corretta modalità di attuazione degli interventi da parte delle Regioni – individuate come organismi intermedi del Piano operativo nazionale, alle quali è delegata la definizione e la realizzazione delle misure.
  Da ultimo, voglio segnalare che nell'ambito dell'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive del lavoro siglato lo scorso 30 luglio, Governo e Regioni si sono impegnati a definire congiuntamente un Piano Generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi Operativi Nazionali e Regionali della programmazione UE 2014/2020, al fine di potenziarne l'efficacia e le sinergie.

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ALLEGATO 5

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),
   esaminato, per quanto di competenza, il testo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente, del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
   richiamate, in particolare, le disposizioni del comma 1 dell'articolo unico del provvedimento con cui si delega il Governo, entro il termine del 18 aprile 2016, all'adozione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, della direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, entro il termine del 31 luglio 2016, all'adozione del decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina concernente i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, secondo principi e criteri direttivi enucleati in 57 lettere da a) a iii-bis) e «tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea»;
   rammentato che le citate direttive di «quarta generazione» oggetto di recepimento sono volte sia a connettere il settore degli appalti alla Strategia Europa 2020, rendendolo funzionale allo sviluppo dell'economia della conoscenza e dell'innovazione, sia all'adeguamento di detto settore all'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia;
   rammentato, ancora, che conseguentemente la direttiva sugli appalti pubblici – 2014/24/UE – intende perseguire efficientamento della spesa pubblica, facilitazione della partecipazione delle PMI, conseguimento di obiettivi ambientali e sociali e ricerca di soluzioni innovative attraverso: semplificazione e flessibilità procedurale; preferenza per l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo un approccio costo/efficacia, che può includere il miglior rapporto qualità/prezzo valutato in relazione a criteri ambientali, qualitativi o sociali; possibilità di aggiudicazione di appalti secondo lotti separati e con requisiti di capacità economico finanziaria dei partecipanti attinenti e proporzionali all'oggetto dell'appalto; Pag. 86norme in favore dei subappaltatori e richiamo al «Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici»; rafforzamento del contrasto dei conflitti di interesse, della corruzione e dei favoritismi;
   sottolineato altresì che la direttiva 2014/23/UE reca, poi, una prima disciplina unitaria sull'aggiudicazione dei contratti di concessione di valore pari o superiore a 5.186.000 euro e ciò sulla scorta di una qualificazione della concessione, rispetto al contratto d'appalto, in cui rileva il trasferimento al concessionario di un «rischio operativo» legato alla gestione dei lavori o dei servizi, fermo restando, quanto alla durata, che le concessioni ultraquinquennali non superino il ciclo utile al recupero da parte del concessionario degli investimenti e del ritorno sul capitale investito;
   evidenziati, in particolare, tra i principi e criteri direttivi specifici di delega quelli di cui alle lettere: a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive (cosiddetto divieto di «gold plating»); b) adozione di un unico testo normativo denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», sostitutivo del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; d) semplificazione e riordino del quadro normativo, «anche contemplando l'espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie»; f) «progressiva digitalizzazione delle procedure..., anche al fine di facilitare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese»; i) «...criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e... maggior punteggio per i beni e i servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull'ambiente»; l) «armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione»; m) «definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa e professionale, attinenti e proporzionali all'oggetto dell'appalto... tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, da scegliere da parte delle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, e a favorire l'accesso alle micro, piccole e medie imprese»; o) «attribuzione all'ANAC di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza ...comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo...»; q) «...determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura»; s) e nn) in materia di qualificazione; t) «...riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti da indirizzare sulle fasi di programmazione e controllo...»; z) «introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera...»; pp) «razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale...»; qq) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dei contratti pubblici; ss) «valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale»; aaa) obbligo per i concessionari di affidamento di una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture – relativi a concessioni di importo superiore a 150.000 euro – mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato; ggg) dibattito pubblico delle comunità locali e acquisizione dei consensi; hhh) disciplina specifica per il subappalto; iii-bis) «espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443...»;
   segnalata altresì l'opportunità – in materia di «clausole sociali» – di un univoco riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni Pag. 87datoriali e dai sindacati dei lavoratori comparativamente maggiormente rappresentativi a livello nazionale,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) in riferimento ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettera q), concernenti «modalità e soggetti preposti alla rilevazione e determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura», valuti la Commissione di merito l'opportunità di un approfondimento delle modalità di coordinamento di tale previsione con i principi e criteri direttivi di cui, tra l'altro, alla lettera aa) concernente l'offerta economicamente più vantaggiosa, alla lettera bb) concernente servizi ad alta intensità di manodopera, alla lettera ss) concernente la premialità in favore della valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, alla lettera vv) in materia di clausole sociali;
   b) in riferimento ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettera s), concernenti la previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico europeo, o analogo documento predisposto dal MIT per l'autocertificazione del possesso dei requisiti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un approfondimento delle modalità di coordinamento di tale previsione con la revisione del sistema di qualificazione di cui alla lettera nn);
   c) in riferimento ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettera ggg), valuti la Commissione di merito l'opportunità di un approfondimento delle forme di dibattito pubblico e della procedura di partecipazione del pubblico;
   d) in riferimento ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettera iii-bis), valuti la Commissione di merito l'opportunità di un approfondimento del coordinamento tra il superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e l'aggiornamento e la revisione del Piano generale dei trasporti e della logistica, la riprogrammazione delle risorse di cui al Documento pluriennale di pianificazione, l'applicazione della valutazione ambientale strategica e della valutazione di impatto ambientale, le «norme di coordinamento e transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti».