CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 ottobre 2015
518.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06588 Pisano: Andamento delle richieste di adesione alla procedura di collaborazione volontaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, tenuto conto che il recente decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, attualmente in corso di conversione (A.S. 2070), ha prorogato al 30 novembre 2015 i termini di attivazione della procedura di collaborazione volontaria (cosiddetto voluntary disclosure) di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, chiede di conoscere il numero delle istanze presentate fino al 30 settembre 2015, l'ammontare degli imponibili dichiarati ed il gettito stimabile, distinto per regione, provincia e comune nonché i Paesi di detenzione dei capitali esteri.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente che sulla base degli elementi informativi allo stato a disposizione, alla data del 30 settembre 2015, il numero delle posizioni relative alle istanze di collaborazione volontaria nazionale ed internazionale complessivamente presentate era pari a 63.251.
  Le citate n. 63.251 istanze recano maggiori imponibili dichiarati per gli anni d'imposta dal 2010 al 2013 per circa 1 miliardo di euro per le imposte sui redditi, circa 4 miliardi di euro per le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, circa 284 milioni di euro di imposta regionale sulle attività produttive, circa 137 milioni di euro per l'imposta sul valore aggiunto, circa 4,9 milioni di euro per le maggiori ritenute a 43,6 milioni di euro per i contributi previdenziali.
  Si stima, utilizzando aliquote medie cautelative, che il gettito derivante dalle istanze di collaborazione volontaria presentate fino al 30 settembre 2015, possa ammontare a circa 1,9 miliardi di euro per imposte, interessi, sanzioni e contributi previdenziali.
  Con riferimento, infine, alla richiesta degli Onorevoli interroganti di conoscere anche i dettagli dei dati a livello regionale, provinciale e comunale, oltreché per Paese estero di detenzione dei capitali, si rappresenta però che gli stessi non sono al momento elaborabili.

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ALLEGATO 2

5-06589 Sottanelli: Iniziative per assicurare che il dato relativo al versamento dei tributi da parte dei contribuenti sia acquisito in tempo reale nei database dei concessionari della riscossione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante espone talune criticità in merito alla disciplina dei limiti alla possibilità di ricevere un rimborso o di utilizzare in compensazione i crediti o le eccedenze di imposta maturati da parte del contribuente, in presenza di ruoli e atti di accertamento notificati.
  L'Onorevole interrogante evidenzia, in particolare, che le menzionate limitazioni producono conseguenze negative sulle imprese di assicurazione che subiscono «sistematicamente le limitazioni all'utilizzo in compensazione e alla richiesta di rimborso dei crediti d'imposta», atteso che «l'acquisizione del pagamento nel patrimonio informativo del concessionario della riscossione è spesso non tempestiva» e che, comunque, vi è un ritardo nella presa in carico di tale informazione da parte dell'Agenzia delle entrate.
  A parere dell'Onorevole interrogante, la situazione suesposta è essenzialmente dovuta alla circostanza che i database dell'Agenzia delle entrare e di Equitalia non sono debitamente coordinati e sollecita iniziative volte ad allineare le procedure con cui si acquisisce e si comunica il dato dell'assolvimento del tributo nei database del concessionario della riscossione e dell'Agenzia delle entrate.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.
  Con riferimento al segnalato disallineamento, le tempistiche di rendicontazione dei pagamenti da parte degli Agenti della riscossione sono disciplinate dall'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le operazioni di riscossione e le tempistiche di trasmissione dei dati analitici relativi a ciascuna delle suddette operazioni sono regolate dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e dai relativi provvedimenti attuativi.
  L'Agenzia delle entrate, d'intesa con Equitalia, adotta tempistiche di aggiornamento con cadenze più ravvicinate rispetto a quelle indicate dalla legge.
  Ad ogni modo si rileva che, a prescindere da valutazioni circa la tempestività dell'aggiornamento, il diritto alla compensazione non risulta essere inibito dal punto di vista tecnico, permanendo in capo al contribuente qualora lo stesso abbia adempiuto tempestivamente agli obblighi di pagamento.
  Equitalia, infine, riferisce che l'estratto conto presso Equitalia, contenente l'elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita IVA, è consultabile sul sito di Equitalia www.gruppoequitalia.it (tramite user e password), e consente di verificare tutte le pendenze che uno stesso codice fiscale ha con Equitalia, senza alcuna limitazione d'ambito territoriale, senza pertanto che sia necessario consultare i siti di tutte delle più di cento agenzie locali di riscossione.
  Gli Uffici tecnici dell'Amministrazione finanziaria si sono dichiarati, comunque, disponibili, una volta verificata più approfonditamente la problematica segnalata, a risolvere le eventuali anomalie tecniche della procedura.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3194, approvato dal Senato, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   rilevata la notevole rilevanza del disegno di legge, il quale intende innovare la disciplina del codice degli appalti sotto numerosi punti di vista, in particolare favorendo una più ampia partecipazione agli appalti da parte delle piccole e medie imprese, superando il criterio dell'aggiudicazione in base al prezzo o al costo per passare al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rafforzando il contrasto ai fenomeni dei conflitti di interesse, della corruzione e dei favoritismi nel settore degli appalti, nonché fornendo importanti chiarimenti circa i criteri da seguire in occasione degli affidamenti in house;
   evidenziato, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, come il provvedimento intenda assicurare il pieno rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice, rafforzando a questo fine i presidi normativi già previsti in tale ambito,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.