CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 ottobre 2015
518.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

5-00930 Luigi Gallo: Sulle modalità di utilizzo della liquidità della Cassa depositi e prestiti per finanziare le pubbliche amministrazioni e il fabbisogno dello Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in Commissione n. 5-00930 l'onorevole Luigi Gallo pone quesiti in ordine alle risorse di Cassa Depositi e Prestiti giacenti sul conto corrente della Tesoreria centrale dello Stato.
  Al riguardo, si premette che la totalità delle risorse finanziarie depositate sulla Tesoreria dello Stato, rappresenta una forma di copertura del fabbisogno dello Stato. Pertanto, l'intera giacenza della gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. depositata presso la Tesoreria, che deriva principalmente dalla raccolta postale, concorre, insieme alle altre fonti, a finanziare il suddetto fabbisogno.
  In particolare, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. deposita una parte consistente delle proprie disponibilità liquide afferente alla Gestione Separata, presso il conto corrente fruttifero, denominato «Cassa DP SPA-Gestione Separata», aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le somme depositate sul citato conto corrente vengono impiegate per coprire il fabbisogno dello Stato, senza alcun coinvolgimento della società, ferma restando la disponibilità di tali fondi, che al 31 dicembre 2014 ammontavano a 146,8 miliardi di euro.
  Con riferimento alla remunerazione spettante sulle giacenze del citato conto corrente, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 maggio 2014, che ha modificato il precedente decreto del 5 dicembre 2003, viene corrisposto a CDP un interesse determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso pari alla media aritmetica semplice, arrotondata al centesimo di punto percentuale, tra:
   1) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi emessi nel semestre di riferimento;
   2) la media aritmetica semplice dell'indice mensile Rendistato, pubblicato dalla Banca d'Italia per il semestre di riferimento, moltiplicato per il coefficiente 360/365.

  E previsto inoltre che, qualora nel periodo di riferimento non vengano offerti all'asta buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, ovvero non sia stato pubblicato dalla Banca d'Italia l'indice mensile Rendistato, il tasso del conto corrente non subisce variazioni. Gli interessi sulle somme che affluiscono a detto conto corrente fruttifero intestato a CDP decorrono dal giorno dovuto per il versamento e cessano dal giorno dovuto per il prelevamento, e sono liquidati a semestralità maturate.
  Cassa Depositi e Prestiti ha precisato che, attualmente, tale remunerazione risulta inferiore al costo che la stessa sopporta sulla principale forma di provvista, costituita dal Risparmio Postale.
  Con riferimento al sostegno da parte di CDP in favore degli Enti locali, si precisa che CDP finanzia tali amministrazioni, nell'ambito della cosiddetta Gestione Separata, per la realizzazione di investimenti, la cui copertura necessita di Pag. 51fondi a medio/lungo termine, attraverso la concessione di prestiti di durata da 5 anni a 30 anni (nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 133 del 2008), a tasso di interesse fisso o variabile. Il livello di tali tassi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, deve essere non superiore, al momento della loro rilevazione, ai tassi indicati dall'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (per i mutui da stipulare con oneri a carico dello Stato). Pertanto, le condizioni praticate da CDP sui suddetti prestiti sono sostanzialmente allineate ai rendimenti di mercato dei titoli di Stato per durate finanziarie equivalenti a quelle dei prestiti stessi.
  Si soggiunge, infine, che CDP garantisce agli Enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, l'accessibilità alla concessione dei prestiti sulla base delle richieste degli Enti stessi, non ponendo limiti a tale accesso, nel rispetto, comunque, dei principi di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico della Gestione Separata.