CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 ottobre 2015
518.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale (C. 2874, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
   esaminata per le parti di competenza la proposta di legge C. 2874, già approvata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale»;
   apprezzata la finalità complessiva del provvedimento che, modificando la legge 13 ottobre 1975, n. 654, recante la Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, è volto alla introduzione di una specifica aggravante concernente il cosiddetto «negazionismo», con riferimento alle ipotesi delittuose legate alla istigazione a commettere atti di discriminazione o atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
   considerato il grande valore giuridico e culturale delle definizioni dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come esplicitati negli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia il 12 luglio 1999, legge n. 232, e nella piena consapevolezza che in particolare l'antisemitismo – e con esso il negazionismo riferito alla Shoah – sta riemergendo in forme tradizionali e nuove e che contro di esse è necessario condurre una forte battaglia politica e culturale, ma che, al contempo, occorre evitare di perseguire sul piano dei principi qualunque opinione;
   preso, quindi, atto positivamente che la nuova formulazione adottata rispetto al testo originario ha inteso ovviare sia alle perplessità e criticità emerse nel corso del dibattito sul rischio di introdurre un mero reato di opinione, sia alla necessità di elaborare un testo in grado di contemperare le esigenze poste dalle fonti internazionali ed europee in materia di contrasto del negazionismo con quelle della tutela della libertà di espressione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione;
   richiamate le numerose norme che in ambito internazionale, pur affermando il diritto alla libera manifestazione del pensiero, allo stesso tempo vietano la discriminazione ed in particolare la forma della propaganda razzista, permettendo una deroga o una limitazione della libertà di opinione;
   richiamato che tra gli obblighi internazionali cui l'Italia è tenuta a dare attuazione in materia, particolare importanza rivestono la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/RES/61/255 del 26 gennaio 2007 la cui parte dispositiva «condanna senza alcuna riserva qualunque negazione dell'Olocausto» e «chiede a tutti gli Stati membri di respingere senza riserve ogni negazione, totale o parziale, dell'Olocausto Pag. 38come fatto storico e tutte le attività che hanno questo fine», e la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (ora Decisione quadro 2008/913/GAI), che mira all'estensione a tutti gli Stati membri della punizione del razzismo e della negazione dei genocidi, in particolare della negazione della Shoah, già reato in altri Paesi membri,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.