CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2015
517.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega recepimento direttive appalti e concessioni
(Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 3194, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   richiamato il proprio parere espresso in data 18 marzo 2015 nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
   ricordato che l'articolo 4 del vigente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) ha delineato in via legislativa il riparto di competenze tra Stato e Regioni, definendo gli ambiti sui quali si esplicano la potestà legislativa concorrente (comma 3) ed esclusiva (comma 2) dello Stato, a prescindere dall'oggetto del singolo contratto pubblico di lavori, servizi e forniture e che il suddetto riparto di competenze è stato chiarito nella sua portata effettiva dalla Corte costituzionale con le sentenze 23 novembre 2007, n. 401 e 14 dicembre 2007, n. 431, con orientamento sempre confermato (Cfr., ad esempio, sentt. 320/2008, 322/2008, 160/2009, 283/2009, 221/2010, 7/2011, 43/2011, 53/2011 e 52/2012);
   rammentato, in particolare, che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto la disciplina della procedura di evidenza pubblica alla materia «tutela della concorrenza», la disciplina della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici alla materia dell’«ordinamento civile» e, infine, la disciplina del contenzioso in materia di contratti pubblici alla materia della «giurisdizione e giustizia amministrativa», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione;
   ricordato inoltre che – ferma restando la riconducibilità della disciplina della programmazione dei lavori pubblici e dell'approvazione dei progetti a fini urbanistici ed espropriativi alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni – gli spazi che residuano alla competenza legislativa regionale (concorrente o residuale) investono alcuni aspetti della normativa (e, in particolare, profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale e possibilità di introdurre – a determinate condizioni – norme produttive di «effetti proconcorrenziali»);
   rilevato altresì che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato inserito all'articolo 1, comma 1, il criterio di delega di cui alla lettera iii-bis), che prevede, fra l'altro, il superamento delle disposizioni Pag. 254della cosiddetta «legge-obiettivo» (legge n. 443 del 2001) e l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica;
   rilevato che l'articolo 1, comma 4, prevede l'applicazione dei principi della legge nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, risultando così lesivo delle competenze legislative in materia di «lavori pubblici» garantite a questi enti dai rispettivi statuti,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera iii-bis), che prevede, fra l'altro, il superamento delle disposizioni della cosiddetta «legge-obiettivo» (legge n. 443 del 2001) e l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, sia integrato con la previsione che il livello di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nelle procedure previste non deve essere inferiore a quello stabilito dalla normativa vigente;
   2) all'articolo 1, sia soppresso il comma 4;
  e con la seguente osservazione:
   verifichi altresì la Commissione l'opportunità di inserire nel disegno di legge in oggetto un autonomo principio e criterio direttivo di delega volto a prevedere che il nuovo testo unico normativo debba delineare espressamente il riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia.

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ALLEGATO 2

Delega recepimento direttive appalti e concessioni

(Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 3194, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   richiamato il proprio parere espresso in data 18 marzo 2015 nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
   ricordato che l'articolo 4 del vigente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) ha delineato in via legislativa il riparto di competenze tra Stato e Regioni, definendo gli ambiti sui quali si esplicano la potestà legislativa concorrente (comma 3) ed esclusiva (comma 2) dello Stato, a prescindere dall'oggetto del singolo contratto pubblico di lavori, servizi e forniture e che il suddetto riparto di competenze è stato chiarito nella sua portata effettiva dalla Corte costituzionale con le sentenze 23 novembre 2007, n. 401 e 14 dicembre 2007, n. 431, con orientamento sempre confermato (Cfr., ad esempio, sentt. 320/2008, 322/2008, 160/2009, 283/2009, 221/2010, 7/2011, 43/2011, 53/2011 e 52/2012);
   rammentato, in particolare, che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto la disciplina della procedura di evidenza pubblica alla materia «tutela della concorrenza», la disciplina della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici alla materia dell’«ordinamento civile» e, infine, la disciplina del contenzioso in materia di contratti pubblici alla materia della «giurisdizione e giustizia amministrativa», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione;
   ricordato inoltre che – ferma restando la riconducibilità della disciplina della programmazione dei lavori pubblici e dell'approvazione dei progetti a fini urbanistici ed espropriativi alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni – gli spazi che residuano alla competenza legislativa regionale (concorrente o residuale) investono alcuni aspetti della normativa (e, in particolare, profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale e possibilità di introdurre – a determinate condizioni – norme produttive di «effetti proconcorrenziali»);
   rilevato altresì che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato inserito all'articolo 1, comma 1, il criterio di delega di cui alla lettera iii-bis), che prevede, fra l'altro, il superamento Pag. 256delle disposizioni della cosiddetta «legge-obiettivo» (legge n. 443 del 2001) e l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica;
   rilevato che l'articolo 1, comma 4, prevede l'applicazione dei principi della legge nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, risultando così lesivo delle competenze legislative in materia di «lavori pubblici» garantite a questi enti dai rispettivi statuti,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera iii-bis), che prevede, fra l'altro, il superamento delle disposizioni della cosiddetta «legge-obiettivo» (legge n. 443 del 2001) e l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, sia integrato con la previsione che il livello di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nelle procedure previste non deve essere inferiore a quello stabilito dalla normativa vigente;
   2) all'articolo 1, sia soppresso il comma 4;
   3) sia inserito nel disegno di legge in oggetto un autonomo principio e criterio direttivo di delega volto a prevedere che il nuovo testo unico normativo debba delineare espressamente il riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia.