CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2015
517.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,
  premesso che:
   la risoluzione in Commissione n. 7-00452, presentata dal firmatario del presente atto di indirizzo, ha già posto il tema di introdurre uno strumento legislativo innovativo, attraverso lo strumento degli sgravi fiscali, per incentivare il ritorno di forza lavoro altamente qualificata, basata sulle aspettative di lavoro e carriera di giovani cittadini italiani, i quali, avendo trascorso continuativamente un periodo di lavoro o di studio all'estero, decidano di fare rientro in Italia;
   rimangono tuttora valide le considerazioni che sono alla base della citata risoluzione, relative alla perdita di competenze causata dall'esodo di laureati, nota come «fuga dei cervelli», e al danno che ne consegue per il tessuto economico, per il capitale umano e per l'intera società italiana;
   tali elementi di fatto costituiscono la motivazione essenziale a fondamento delle norme della legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante «incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia» e delle relative disposizioni attuative;
   in questo contesto è emersa l'esigenza di prorogare, migliorare e rendere permanenti le disposizioni della legge n. 238 del 2010 ed estendere l'effetto di tale normativa sulla base del merito e del valore dei risultati conseguiti all'estero a quei cittadini italiani che si siano distinti in ambito scientifico, tecnico-gestionale e progettuale;
   a tale proposito appare inoltre necessario promuovere il rientro di capitali per la ricerca, lo sviluppo o l'imprenditoria assegnati o assegnabili a cittadini italiani residenti all'estero che si siano particolarmente distinti in ambito professionale e/o scientifico;
   il Governo ha già recepito in buona parte l'esigenza sottesa al presente atto di indirizzo, attraverso le previsioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, concernente disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, le quali stabiliscono che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la loro residenza nel territorio italiano concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 70 per cento del suo ammontare, in presenza di determinate condizioni, tra i quali il fatto che i lavoratori interessati rivestano ruoli direttivi o siano in possesso di requisiti di elevata o specializzazione;
   tali previsioni hanno esteso l'ambito di applicazione del beneficio tributario in materia già previsto dalla legge n. 238, rendendolo fruibile, oltre ai lavoratori già compresi dalla legge n. 238, anche ai lavoratori che rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, nonché eliminando, nel corpo della citata legge n. 238 del 2010 la previsione secondo cui l'agevolazione si applica solo ai soggetti nati dopo il 1o gennaio 1969;
   il predetto articolo 16 è stato introdotto nel corpo del predetto decreto legislativo Pag. 186n. 147 del 2015 in ottemperanza all'osservazione di cui al numero 1) del primo parere reso dalla Commissione Finanze della Camera nella seduta del 18 giugno 2015 sul relativo schema di decreto, ed è stato ulteriormente modificato e integrato in ottemperanza alla condizione contenuta nel secondo parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera sul medesimo provvedimento nella seduta del 5 agosto 2015;
   nel valutare positivamente l'introduzione della nuova normativa recata dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147, risulta comunque necessario evitare ogni disallineamento tra le misure recate dal predetto articolo 16 e il regime agevolativo di cui alla legge n. 238 del 2010, onde escludere il rischio di ingenerare confusione e difficoltà nella fruizione dei benefici da parte dei soggetti interessati;
   appare inoltre necessario prevedere che l'agevolazione fiscale abbia una particolare intensità per quei lavoratori che trasferiscano la propria residenza nelle aree più svantaggiate del Paese, atteso che il sostegno alla ripresa delle aree in ritardo di sviluppo non può prescindere da misure di potenziamento particolarmente incisive del capitale sociale in tali aree,

impegna il Governo:

   1) a coordinare il regime agevolativo di cui alla legge n. 238 del 2010 con quello di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, in particolare fissando con chiarezza al 31 dicembre 2015 la data fino a cui si può continuare a fruire della riduzione dell'imponibile a fini IRPEF nella misura prevista dalla predetta legge n. 238, ed evitando ogni confusione e incertezza circa il quadro normativo applicabile in materia;
   2) a definire in termini il più possibili semplici e rapidi, in sede di attuazione della citata normativa, gli adempimenti procedurali per accedere alle agevolazioni, evitando inutili complessità burocratiche che potrebbero scoraggiare i potenziali fruitori;
   3) ad integrare le previsioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147, prevedendo che l'agevolazione tributaria ivi prevista sia rafforzata nel caso in cui i soggetti che possono fruire dell'agevolazione stessa trasferiscano la loro residenza nelle aree più svantaggiate del Paese;
   4) a tenere in particolare conto, ai fini della definizione, prevista dal comma 2 del citato articolo 16, delle categorie dei soggetti che possono fruire delle agevolazioni medesime, nonché delle esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali che essi devono possedere a tali fini, anche delle seguenti classi di soggetti:
    a) cittadini italiani che abbiano ottenuto naturalizzazione presso un'altra nazione sulla base del valore scientifico raggiunto (ad esempio ottenimento della Carta verde USA nella categoria di «visa waiver based on research of national interest» e simile categoria in altri paesi stranieri), pur mantenendo la cittadinanza italiana;
    b) cittadini italiani che siano autori o coautori di un numero non inferiore a cinque pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di tipo «peer reviewed» (ovvero che includano un processo di selezione e accettazione del lavoro scientifico proposto per la pubblicazione da parte di comitato scientifico) con un impact factor (IF) complessivo medio non inferiore a 3.5 (con IF calcolato per l'anno di pubblicazione); tali pubblicazioni possono essere state prodotte sia prima sia dopo avere lasciato l'Italia per proseguire la carriera all'estero, purché i cittadini abbiano continuato a praticare all'estero l'attività per cui hanno ricevuto il training originale per almeno due anni continuativi;
    c) cittadini italiani con residenza estera i quali siano stati vincitori di bandi di finanziamento per la ricerca scientifica all'estero o siano stati parte integrante di un team di ricerca estero a cui sia conferito un finanziamento di ricerca che abbia impegnato lo stesso in attività di ricerca «full time» per un periodo non inferiore ai due anni;Pag. 187
    d) cittadini italiani che siano destinatari di finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo trasferibili nella nazione di origine, in presenza di un ente accademico ospitante in Italia che ne garantisca la continuità di attività sulla base di infrastrutture per la ricerca comparabili a quelle che hanno determinato il conferimento del finanziamento originale;
    e) cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero per almeno due anni consecutivi nel settore privato a livello gestionale (senior scientist, group leader, project manager, scientific director) in un campo affine a quello di formazione accademica e che possano fornire due referenze da parte di esperti nel settore (ovvero di professionisti italiani o stranieri che posseggano uno dei requisiti delle classi qui riportati), i quali attestino per iscritto la conoscenza personale del referenziato da almeno due a e ne testimonino l'eccellenza professionale;
    f) cittadini italiani residenti all'estero che siano detentori di brevetti nazionali o internazionali;
    g) cittadini italiani residenti all'estero che siano stati insigniti di onori al merito per ragioni scientifiche o professionali da parte di organizzazioni internazionali, albi professionali stranieri o agenzie di assegnazione fondi per la ricerca, dotati di comitati scientifici per la selezione dei vincitori riconosciuti nel settore professionale di specializzazione;
    h) cittadini italiani residenti all'estero con posizioni accademiche che siano già destinatari o vincitori di una «cattedra con dote» (endowed chair);
    i) cittadini italiani residenti all'estero che abbiano ricevuto una nomina per il premio Nobel da parte del comitato organizzatore, indipendentemente dal suo conseguimento, o che abbiano conseguito premi o riconoscimenti di analogo rilievo e prestigio, e che esprimano interesse nel ritorno in patria, purché siano integrati in programmi formativi in istituzioni accademiche interessate a conferire titoli di professore emerito o di lecturer nell'area di distinzione accademica.
(7-00746)
«Pagano, Bernardo, Causi, Gebhard, Laffranco, Colaninno, Sandra Savino, Busin, Sottanelli, Villarosa, Ruocco, Barbanti».