CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2015
509.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 (C. 3304 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3304, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014;
   considerato che le risultanze contabili registrate dal disegno di legge riflettono in modo fedele le tendenze in atto nelle politiche di competenza della Commissione, con particolare riferimento a quelle di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   osservato, in particolare, che, con riferimento alle spese riferibili alla missione «Politiche per il lavoro», i dati riferiti all'esercizio finanziario 2014 testimoniano il crescente rilievo dei relativi interventi nel quadro delle diverse politiche pubbliche, in linea con l'andamento del processo di revisione delle politiche attive e passive del lavoro, che sarà ulteriormente sviluppato nel corso dell'anno 2015 in attuazione della delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183;
   rilevato che, anche con riferimento all'esercizio 2014, si evidenzia la presenza di capitoli con ricorrenti e rilevanti economie sia in conto competenza sia in conto residui, distribuiti nelle diverse missioni dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   verificata la presenza di un ammontare significativo di risorse non spese nell'ambito dei capitoli di bilancio relativi alla tutela dei lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
   segnalata, in questo contesto, l'opportunità di una puntuale verifica in ordine all'effettivo utilizzo degli stanziamenti di bilancio, con particolare riferimento a quelli destinati a interventi in materia previdenziale, al fine di promuovere ogni opportuna iniziativa per un loro integrale impiego per le finalità per le quali essi sono legislativamente preordinati,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015 (C. 3305 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge Atto Camera n. 3305, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015, con riferimento alla Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 148

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015 (C. 3305 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge Atto Camera n. 3305, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015, con riferimento alla Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza;
   osservato come le variazioni alle previsioni di competenza e alle autorizzazioni di cassa proposte dal disegno di legge siano essenzialmente riconducibili all'adeguamento delle dotazioni finanziarie della missione «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali» per effetto del decreto-legge n. 65 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2015, adottato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 4

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche (Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnecchi e C. 3002 Fedriga).

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole:
5.000 soggetti con le seguenti: 5.300 soggetti;
   b) al primo periodo sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi;
   c) al terzo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi;

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi;
   b) al comma 5, primo periodo:
    1) sostituire le parole: 26.000 soggetti con le seguenti: 26.300 soggetti;
    2) sostituire le parole: di 35 milioni di euro per l'anno 2015, di 177 milioni di euro per l'anno 2016, di 306 milioni di euro per l'anno 2017, di 287 milioni di euro per l'anno 2018, di 245 milioni di euro per l'anno 2019, di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 104 milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: di 35,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 178,1 milioni di euro per l'anno 2016, di 309,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 291,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 248 milioni di euro per l'anno 2019, di 166,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 105,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 40,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3,1 milioni di euro per l'anno 2023.
2. 8. La Relatrice.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
2. 9. La Relatrice.