CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 settembre 2015
508.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. (Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnecchi e C. 3002 Fedriga).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 2, sostituire le parole: nel limite massimo di 4.000 soggetti e nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni per il 2016, di 58,8 milioni per il 2017 di 50,7 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 1. Ciprini, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Tripiedi.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: nel limite massimo di spesa di 103,63 milioni di euro per l'anno 2015, di 261,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 234,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 101,9 milioni di euro per l'anno 2018, 87,8 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:
In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai predetti lavoratori il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal comma 23 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2014, n. 148;
   b) all'articolo 2, comma 5, sostituire le parole: nel limite massimo di 35 milioni di euro per l'anno 2015 di 177 milioni di euro per l'anno 2016, di 306 milioni di euro per l'anno 2017, di 287 milioni di euro per l'anno 2018, di 245 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: nel limite massimo di 103,63 milioni di euro per l'anno 2015, di 337,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 446 milioni di euro per l'anno 2017, di 307,9 milioni di euro per l'anno 2018, di 332,8 milioni di euro per l'anno 2019;
   c) all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché con riferimento agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 2. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Dall'Osso, Tripiedi.

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  Al comma 3, sopprimere le parole da: assumendo fino alla fine del comma.
1. 3. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre 2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2013.
2. 1. Simonetti, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro il sessantesimo mese successivo alla con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla.

  Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera
c), sostituire le parole: entro il sessantesimo mese successivo alla con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla;
   b) alla lettera d), sostituire le parole: entro il sessantesimo mese successivo alla con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla;
   c) alla lettera e), sostituire le parole: entro il sessantesimo mese successivo alla con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla.
2. 2. Simonetti, Fedriga.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) nel limite di ulteriori 5.000 soggetti e nel limite di spesa di 33 milioni di euro annui, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora possano far valere almeno quindici anni di contributi versati, anche senza contribuzione volontaria né iscrizione a contribuzione volontaria, rientranti nelle deroghe sancite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a 33 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),
2. 3. Rizzetto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) ai soggetti rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni e che risultano occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a cinquantadue settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) n. 16 del 1o febbraio 2013, e a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
2. 4. Simonetti, Fedriga.

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  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro in ragione della risoluzione unilaterale sottoscritta alla data del 6 dicembre 2011 e che avrebbero maturato l'accesso al pensionamento, secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro la data del 31 dicembre 2022.
2. 5. Simonetti, Fedriga.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili; che non abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino i requisiti entro il 6 gennaio 2019.
2. 6. Rizzetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono altresì ammessi al beneficio di cui al presente articolo tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora possano far valere almeno 15 anni di contributi versati, anche senza contribuzione volontaria né iscrizione a contribuzione volontaria, già rientranti nelle deroghe di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, senza limiti di maturazione.
2. 7. Simonetti, Fedriga.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. I soggetti iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria che non possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono chiedere ai predetti Fondi, al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.
2. 01. Palese, Bianconi, Mottola.
(Inammissibile)

ART. 4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge si provvede fino a concorrenza del fabbisogno con le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3.
  2. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;Pag. 111
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  3. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
4. 1. Placido, Airaudo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge si provvede fino a concorrenza del fabbisogno con le maggiori entrate derivanti dal comma 2.
  2. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:
  «1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   l) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   m) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   n) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   o) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
   p) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.

  2. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».
4. 2. Placido, Airaudo.