CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 settembre 2015
505.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182-bis.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;
   preso atto delle valutazioni del Governo in merito alle osservazioni formulate nel parere espresso dalla Commissione in occasione del precedente esame dello schema di decreto;
   evidenziata l'esigenza di favorire la tempestiva conclusione dell’iter di attuazione della delega legislativa in tale importante materia,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-bis.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;
   rilevato positivamente come il Governo abbia accolto buona parte delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze sullo schema decreto il 4 agosto 2015,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto, recante la disciplina transitoria, si ribadisce l'opportunità che il Governo valuti di consentire un ulteriore piano di rateazione delle somme dovute dal contribuente in caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, in modo da agevolare i contribuenti che virtuosamente sono addivenuti ad un accordo con l'Amministrazione Finanziaria; sempre con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di non vincolare il contribuente al pagamento delle rate scadute in una unica soluzione come condizione per l'accesso ad una nuova rateazione;
   b) con riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, novellato dall'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere i riferimenti, ivi contenuti, al comma 3 del medesimo articolo 17 con quello al comma 2 dello stesso articolo;
   c) con riferimento all'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112, con quello al comma 3 del medesimo articolo 17;
   d) con riferimento all'articolo 9, comma 3, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112, con quello al comma 2 del medesimo articolo 17.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-bis.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;
   rilevato positivamente come il Governo abbia accolto buona parte delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze sullo schema decreto il 4 agosto 2015,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, alla lettera b) del comma 4, la quale stabilisce il termine temporale fino al quale il tardivo versamento della rata non comporta la decadenza dalla rateazione dell'imposta di successione, le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «sette giorni», al fine di coordinare il tenore della disposizione con la formulazione dell'articolo 15-ter, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3 dello schema, che fissa in sette giorni il termine di tardivo versamento della prima rata fino al quale è esclusa la decadenza dalla rateazione in caso di lieve inadempimento relativamente alle somme dovute a seguito di attività di controllo dell'Agenzia delle entrate;
   b) con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto, recante la disciplina transitoria, si ribadisce l'opportunità che il Governo valuti di consentire un ulteriore piano di rateazione delle somme dovute dal contribuente in caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, in modo da agevolare i contribuenti che virtuosamente sono addivenuti ad un accordo con l'Amministrazione Finanziaria; sempre con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di non vincolare il contribuente al pagamento delle rate scadute in una unica soluzione come condizione per l'accesso ad una nuova rateazione;
   c) con riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, novellato dall'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere i riferimenti, ivi contenuti, al comma 3 del medesimo articolo 17 con quello al comma 2 dello stesso articolo;
   d) con riferimento all'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112, con quello al comma 3 del medesimo articolo 17;
   e) con riferimento all'articolo 9, comma 3, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112, con quello al comma 2 del medesimo articolo 17.