CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 settembre 2015
502.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. (Atto n. 190).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (Atto n. 190);
   rilevato che:
    al comma 1 dell'articolo 1, la lettera d), modificando l'articolo 78 del decreto legislativo n. 152 del 2006, innova la disciplina degli Standard di Qualità Ambientale (SQA) per le acque superficiali, definendo le modalità di applicazione degli SQA per le diverse matrici e gli obblighi a carico di regioni e province autonome inerenti all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e alle prestazione delle metodiche analitiche utilizzate;
    il novellato articolo 78, al comma 2, lettera a), aggiorna la tempistica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per corpi idrici superficiali, in particolare prevedendo che gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, par. A.2.6 dell'Allegato I, si applicano dal 22 dicembre 2015, mediante programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati entro il 2015;
    al comma 1 dell'articolo 1, la lettera f) introduce l'articolo 78-nonies nel decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina i contenuti dell'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 78 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, valuti il Governo la necessità di prevedere, nel caso in cui le acque ricadano nei territori di più Regioni, un coordinamento tecnico tra le regioni interessate al fine di adottare un comune metodo di analisi; inoltre, al comma 2, lettera a), del richiamato articolo 78, valuti il Governo l'opportunità di definire, rispetto alla data ivi indicata del 22 dicembre 2015, un termine più congruo in relazione alla pubblicazione del decreto legislativo;
   b) all'articolo 78-nonies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le alternative previste siano validate da ISPRA;
   c) si preveda, all'articolo 78, comma 9, l'inserimento, oltre ai siti contaminati da bonificare, dei siti «potenzialmente contaminati», che rappresentano la parte quantitativamente più rilevante;
   d) si prevedano ulteriori forme di partecipazione rispetto a quelle già previste dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, valutando l'opportunità di Pag. 76aggiungere una lettera d) al comma 7 del citato articolo 66 che faccia uno specifico riferimento agli aggiornamenti;
   e) si introducano nel corpo normativo specifici riferimenti ai bacini idrografici quando viene trattato il tema del coordinamento delle competenze regionali.
Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. (Atto n. 190).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (Atto n. 190);
   rilevato che:
    al comma 1 dell'articolo 1, la lettera d), modificando l'articolo 78 del decreto legislativo n. 152 del 2006, innova la disciplina degli Standard di Qualità Ambientale (SQA) per le acque superficiali, definendo le modalità di applicazione degli SQA per le diverse matrici e gli obblighi a carico di regioni e province autonome inerenti all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e alle prestazione delle metodiche analitiche utilizzate;
    al comma 1 dell'articolo 1, la lettera f) introduce l'articolo 78-nonies nel decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina i contenuti dell'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 78 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, valuti il Governo la necessità di prevedere, nel caso in cui le acque ricadano nei territori di più Regioni, un coordinamento tecnico tra le regioni interessate al fine di adottare un comune metodo di analisi;
   b) all'articolo 78-nonies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, fermi restando gli standard definiti a livello nazionale, valuti il Governo la possibilità di introdurre un coinvolgimento delle Agenzie ambientali delle regioni interessate e/o dell'ISPRA nel procedimento di aggiornamento dei piani di gestione.