CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 settembre 2015
501.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

  1. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti da realizzarsi, in attuazione dei principi di cui al Capo V del Codice dell'amministrazione digitale, entro dicembre 2016, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1o febbraio 2016, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le Regioni, l'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa Conguaglio G.P.L. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla Delibera CIP 12 settembre 1989, n. 18, riducendo il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle Regioni e di un rappresentante dell'ANCI.
  2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti, hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti in regolare sospensiva, con l'evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima.
  3. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 i titolari degli impianti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e come meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto Pag. 17di notorietà, ai successivi commi 12 e 13, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegna al relativo adeguamento, da completare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.
  4. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'Amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1, alla Regione ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.
  5. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione carburanti siano iscritti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle Regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 1, 4 e 7, verranno inoltrate allo stesso Ministero dalle Amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 3 da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per ciascuna mancata dichiarazione, e diffida il titolare dell'autorizzazione o concessione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
  7. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico da prontamente comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla Regione ed all'Amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso, essendo l'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.
  8. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, accedendo all'anagrafe di cui al comma 1, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 3.
  9. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o concessione abbia dichiarato Pag. 18che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3, e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione o concessione la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.
  10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 3, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 4, l'Amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandolo alla Regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 9.
  11. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alle date di cui al comma 4, sono inviate all'Amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla Regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.
  12. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale nei seguenti casi:
   a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  13. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale nei seguenti casi:
   a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
   b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
   c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza Pag. 19quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  14. Le regioni e i comuni, anche attraverso lo strumento dell'anagrafe degli impianti di cui al comma 1, verificano che gli impianti di distribuzione carburanti in sospensione dell'attività rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.
  15. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 346, è abrogato. Sono fatte salve le autorizzazioni per l'installazione di impianti di carburanti già rilasciate, le istanze presentate per le quali il relativo procedimento sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e gli interventi relativi a modifiche o ristrutturazioni degli impianti. In relazione a queste ultime fattispecie gli impianti di distribuzione sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione di zona, salvo l'esistenza di particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di limitazioni derivanti dalla disciplina delle zone territoriali omogenee A.
  16. Fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, sono consentite le installazioni degli impianti di carburanti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto delle strade come definite all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della strada, nonché nelle zone definite nei PRG vigenti a destinazione commerciale, artigianale e industriale.
  17. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che chiuderanno definitivamente alle vendite entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 19, salvo i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica Amministrazione in merito al loro ripristino.
  18. Entro 30 giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita i titolari di impianti di distribuzione carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione secondo quanto riportato al comma 19, eseguendole nei successivi 120 giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 17. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da produrre all'amministrazione comunale competente con formula di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  19. Le attività di dismissione di cui al comma 17, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato con decreto 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procederanno alla rimozione delle strutture interrate.
  20. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato con decreto 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari di impianti di distribuzione carburanti di cui al comma 17, qualora individuassero delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma contemplati all'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
*22. 0. 21. (ex 22.15) (Nuova formulazione) Benamati, Senaldi, Tidei, Bargero.
(Approvato)

Pag. 20

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

  1. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti da realizzarsi, in attuazione dei principi di cui al Capo V del Codice dell'amministrazione digitale, entro dicembre 2016, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1o febbraio 2016, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le Regioni, l'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa Conguaglio G.P.L. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla Delibera CIP 12 settembre 1989, n. 18, riducendo il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle Regioni e di un rappresentante dell'ANCI.
  2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti, hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti in regolare sospensiva, con l'evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima.
  3. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 i titolari degli impianti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e come meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai successivi commi 12 e 13, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegna al relativo adeguamento, da completare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.
  4. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, Pag. 21l'Amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1, alla Regione ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.
  5. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione carburanti siano iscritti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle Regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 1, 4 e 7, verranno inoltrate allo stesso Ministero dalle Amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 3 da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per ciascuna mancata dichiarazione, e diffida il titolare dell'autorizzazione o concessione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
  7. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico da prontamente comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla Regione ed all'Amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso, essendo l'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.
  8. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, accedendo all'anagrafe di cui al comma 1, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 3.
  9. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3, e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione o concessione la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio Pag. 22rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.
  10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 3, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 4, l'Amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandolo alla Regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 9.
  11. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alle date di cui al comma 4, sono inviate all'Amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla Regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.
  12. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale nei seguenti casi:
   a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  13. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale nei seguenti casi:
   a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
   b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
   c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  14. Le regioni e i comuni, anche attraverso lo strumento dell'anagrafe degli impianti di cui al comma 1, verificano che gli impianti di distribuzione carburanti in sospensione dell'attività rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.
  15. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 346, è abrogato. Sono fatte salve le autorizzazioni per l'installazione di impianti di carburanti già rilasciate, le istanze presentate per le quali il relativo procedimento sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e gli interventi relativi a modifiche o ristrutturazioni degli impianti. In relazione a queste ultime fattispecie gli impianti di distribuzione sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione di zona, salvo l'esistenza di particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di limitazioni derivanti dalla disciplina delle zone territoriali omogenee A.Pag. 23
  16. Fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, sono consentite le installazioni degli impianti di carburanti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto delle strade come definite all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della strada, nonché nelle zone definite nei PRG vigenti a destinazione commerciale, artigianale e industriale.
  17. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che chiuderanno definitivamente alle vendite entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 19, salvo i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica Amministrazione in merito al loro ripristino.
  18. Entro 30 giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita i titolari di impianti di distribuzione carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione secondo quanto riportato al comma 19, eseguendole nei successivi 120 giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 17. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da produrre all'amministrazione comunale competente con formula di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  19. Le attività di dismissione di cui al comma 17, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato con decreto 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procederanno alla rimozione delle strutture interrate.
  20. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato con decreto 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari di impianti di distribuzione carburanti di cui al comma 17, qualora individuassero delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma contemplati all'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
*22. 0. 22. (ex 22.16 e ex 22.17) (Nuova formulazione) Piso, Vignali.
(Approvato)

ART. 25.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento inserire le seguenti: se la concessione di quest'ultimo è subordinata o no alla stipula della polizza nonché.
25. 1. (Nuova formulazione) Polidori, Sandra Savino.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: contestuale con le seguenti: connessa o accessoria.
*25. 3. (Nuova formulazione) Donati, Galperti.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: contestuale con le seguenti: connessa o accessoria.
*25. 4. (Nuova formulazione) Polidori, Sandra Savino.
(Approvato)

Pag. 24

  Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. In ogni caso le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1, sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della possibilità, prevista dal medesimo comma 1, di reperire sul mercato la polizza richiesta. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, sia in termini assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo.».
25. 9. Sottanelli, Galgano.
(Approvato)

ART. 26.

  Alla lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole da: il numero dei soci professionisti fino a: o decisione dei soci con le seguenti: i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni.
0. 26. 38. 6. (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:, presso la quale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Nelle società di cui al comma 1:
   a) il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
   b) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.»;
   c) al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o di incompatibilità, iniziali o sopravvenute;
   d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.
26. 38. I Relatori.
(Approvato)

ART. 31.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, Pag. 25n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del Titolo V del libro V del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I, Titolo VI, del libro V del codice civile, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società anzidette risultino in possesso dei requisiti prescritti dal comma 4, lettere c), c-bis) e d), nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dal relativo decreto del Ministero della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34.
31. 7. Senaldi.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni sulle professioni regolamentate).

  1. All'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono aggiunte le seguenti: «obbligatoriamente in forma scritta o digitale» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono aggiunte le seguenti: «obbligatoriamente in forma scritta o digitale».
31. 03. Crippa, Manlio Di Stefano, Di Vita, Alberti, Busto, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.
(Approvato)