CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 settembre 2015
500.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 22.

  Al comma 1, dopo le parole: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato inserire le seguenti: e la Conferenza Stato-Regioni.
0. 22. 28. 1. (Nuova formulazione). Vignali.
(Approvato)

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della Direttiva 2014/94/UE».
22. 28. I Relatori.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi).

  1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)», sono soppresse.
  2. Al medesimo articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio» e prima delle parole: «Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare» è inserito il seguente periodo: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio».
22. 015. Cani.
(Approvato)

ART. 23.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai clienti inserire le seguenti:, anche attraverso chiamata da mobile,.
23. 3. Busin, Allasia.
(Approvato)

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  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro inflitta dall'Autorità di vigilanza ed un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.
23. 11. Villarosa.
(Approvato)

ART. 24.

  Al comma 1, dopo le parole: spese addebitate inserire le seguenti: a chiunque.
24. 3. (Nuova formulazione). Villarosa.
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
0. 24. 011. 1. Taranto.
(Approvato)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea).

  1. I concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto usufruito, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità.
  2. I soggetti di cui al comma 1 adeguano o integrano le proprie carte di servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma. A decorrere dal predetto termine ogni violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 costituisce pratica commerciale scorretta a danno dei consumatori ai sensi degli articoli da 21 a 26 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionata in quanto tale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del medesimo Codice».
24. 011. I Relatori.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI BENAMATI 22.15, PISO 22.16 E PISO 22.17.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

  1. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti da realizzarsi in attuazione dei principi di cui al Capo V del Codice dell'amministrazione digitale, entro dicembre 2016, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1o febbraio 2016, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le Regioni, l'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa Conguaglio G.P.L. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla Delibera CIP 12 settembre 1989, n. 18, riducendo il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle Regioni e di un rappresentante dell'ANCI.
  2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti, hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti in regolare sospensiva, con l'evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima.
  3. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 i titolari degli impianti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e come meglio precisate, ai soli fini della presentazione Pag. 15della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai successivi commi 12 e 13, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegna al relativo adeguamento, da completare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.
  4. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'Amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1, alla Regione ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.
  5. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione carburanti siano iscritti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle Regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 1, 4 e 7, verranno inoltrate allo stesso Ministero dalle Amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 3 da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per ciascuna mancata dichiarazione, e diffida il titolare dell'autorizzazione o concessione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
  7. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico dà prontamente comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla Regione ed all'Amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso, essendo l'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.
  8. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, accedendo all'anagrafe di cui al comma 1, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 3.
  9. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o concessione abbia dichiarato Pag. 16che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3, e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione o concessione la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.
  10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 3, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 4, l'Amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandolo alla Regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 9.
  11. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alle date di cui al comma 4, sono inviate all'Amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla Regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.
  12. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale nei seguenti casi:
   a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  13. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale nei seguenti casi:
   a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
   b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
   c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza Pag. 17quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  14. Le regioni e i comuni, anche attraverso lo strumento dell'anagrafe degli impianti di cui al comma 1, verificano che gli impianti di distribuzione carburanti in sospensione dell'attività rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.
  15. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 346, è abrogato. Sono fatte salve le autorizzazioni per l'installazione di impianti di carburanti già rilasciate, le istanze presentate per le quali il relativo procedimento sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e gli interventi relativi a modifiche o ristrutturazioni degli impianti. In relazione a queste ultime fattispecie gli impianti di distribuzione sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione di zona, salvo l'esistenza di particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di limitazioni derivanti dalla disciplina delle zone territoriali omogenee A.
  16. Fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, sono consentite le installazioni degli impianti di carburanti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto delle strade come definite all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della strada e successive modificazioni, nonché nelle zone definite nei PRG vigenti a destinazione commerciale, artigianale e industriale.
  17. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che chiuderanno definitivamente alle vendite entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 19, salvo i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica Amministrazione in merito al loro ripristino.
  18. Entro 30 giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita i titolari di impianti di distribuzione carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione secondo quanto riportato al comma 19, eseguendole nei successivi 120 giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 17. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da produrre all'amministrazione comunale competente con formula di autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  19. Le attività di dismissione di cui al comma 17, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato con decreto 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procederanno alla rimozione delle strutture interrate.
  20. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato con decreto 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari di impianti di distribuzione carburanti di cui al comma 17, qualora individuassero delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma contemplati all'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.