CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 agosto 2015
498.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00718 Da Villa: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE

  La X Commissione,
   premesso che:
    il decreto 6 aprile 1994 del Ministro dell'interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, riprendendo e sviluppando gli indirizzi contenuti nella «Raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti» (86/666/CEE), fissava la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;
    la regola in oggetto poneva, in particolare a carico delle strutture ricettive turistico-alberghiere con capacità superiore a venticinque posti letto, richieste in parte ancor più esigenti di quelle contenute nella citata raccomandazione 86/666/CEE, imponendo talora interventi di adeguamento materialmente poco o per nulla praticabili, in particolare per quelle più piccole e situate nei centri storici, ovvero comportanti oneri dalla sostenibilità economica prevedibilmente molto problematica; tale regola, inoltre, dovendosi applicare in modo retroattivo, e richiedendo quindi il completo adeguamento anche per gli alberghi già conformatisi alle norme antincendio previgenti, prefigurava l'annullamento di tutte le autorizzazioni allora in essere;
    i principali ostacoli incontrati dalle strutture ricettive turistico-alberghiere per completare l'adeguamento, storicamente risultano riconducibili a:
     a) difficoltà inerenti la realizzazione dei progetti di adeguamento, stante il fatto che la norma prevede provvedimenti ad hoc per ogni complesso alberghiero, secondo la situazione in cui versa la struttura, la sua posizione nel contesto urbano, l'altezza dell'immobile, la possibilità di spazi che permettano la posa in opera di manufatti esterni alla struttura stessa;
     b) difformità nelle normative urbanistiche comunali legate alla pianificazione del territorio;
     c) asserita eccessiva onerosità degli adempimenti, soprattutto per quelle strutture (e sono la maggior parte) con redditività esclusivamente stagionale, per le quali risulta problematica la sovrapposizione tra l'attuazione degli obblighi inerenti la sicurezza e le necessità di aggiornare strutturalmente gli alberghi, a livello di arredi e di servizi vari, in un mercato che impone standard qualitativi elevati per poter competere;
     d) mancata identità tra proprietà dell'immobile e attività di gestione della struttura turistico-ricettiva; specialmente nei contratti di affitto di azienda, la responsabilità ricade quasi esclusivamente in capo all'affittuario e, sottostando questi già all'incombenza di onerosi canoni di affitto, si determina la situazione in cui l'affittuario non può provvedere per motivi economici, e la proprietà raramente interviene in quanto non responsabile di sanzioni dirette;Pag. 182
     e) assenza di qualsivoglia forma di incentivo di carattere finanziario, soprattutto in considerazione dei tempi di ammortamento generalmente troppo brevi proposti dal sistema bancario negli ordinari sistemi di finanziamento, situazione modificatasi solo con il credito d'imposta previsto dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, disciplinato e reso accessibile solo dal recentissimo decreto 7 maggio 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    la situazione determinata dalle predette circostanze, nota al Legislatore, fu verosimilmente tra le principali ragioni che lo indussero a prevedere, con l'articolo 3-bis del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, come convertito dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, una proroga al 31 dicembre 2004 dei termini previsti alle lettere b) e c) del punto 21.2 del citato decreto ministeriale del 9 aprile 1994, nonché, con lo stesso articolo, a incaricare il Ministro dell'interno di aggiornare le disposizioni del medesimo decreto relative alle attività ricettive esistenti, «avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici»;
    in attuazione della suddetta norma, il decreto 6 ottobre 2003 del Ministro dell'interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, provvedeva all'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al citato decreto 9 aprile 1994, integrando quelle riguardanti le attività ricettive turistico-alberghiere già esistenti; tali modifiche, tuttavia, non risolsero la situazione, in quanto, almeno a parere della platea interessata dal provvedimento, non rimuovevano molti degli elementi più problematici in misura sufficiente a dissipare le gravi criticità incontrate dagli operatori per il completamento delle opere di adeguamento;
    l'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, come convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, rinviava di un anno, cioè al 31 dicembre 2005, il termine previsto dal citato decreto-legge n. 411 del 2001, specificando, in un secondo comma aggiunto in fase di conversione del provvedimento, che «la proroga del termine [...] per il completamento dell'adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37»;
    il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, all'articolo 5 posticipava il medesimo termine «al 31 dicembre 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005»;
    con l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, come convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, il termine veniva «ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005»;
    il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, con l'articolo 3 disponeva che l'anzidetto termine «per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno [...] 9 aprile 1994 [...] è prorogato al 30 giugno 2008», specificando che tale prescrizione si applicava «alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37». Il medesimo termine veniva ulteriormente Pag. 183rinviato al 30 giugno 2009 dall'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
    l'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, interveniva non solo per posporre il termine di cui sopra al 31 dicembre 2010, ma ne estendeva l'applicazione «anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37»;
    il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al comma 1 dell'articolo 1 disponeva la proroga del termine anzidetto al 31 marzo 2011, prevedendo altresì la facoltà di ulteriore rinvio al 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rinvio che effettivamente si ebbe con provvedimento del 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011;
    il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, all'articolo 15, comma 7, procrastinava di ulteriori due anni, cioè fino al 31 dicembre 2013, il termine «per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 [...] che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
    l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, introduceva, al comma 1, una nuova posticipazione del termine in parola al 31 dicembre 2014, e disponeva altresì, al comma 2, che «con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto»;
    da ultimo, l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 1, estendeva la proroga di cui al punto precedente fino al 31 ottobre 2015, termine a tutt'oggi in vigore;
    la lunghissima catena di proroghe appena descritta costituisce una prova difficilmente rifiutabile che la disciplina specifica è stata delineata non tenendo in adeguata considerazione la sua effettiva applicabilità; il fatto che le proroghe siano un espediente deplorevole per aggirare una difficoltà non significa che essa non sussista, significa solo che essa merita una nuova soluzione organica che tenga conto nella giusta misura di tutti i fattori oggettivi rilevanti;
    la tempestività del menzionato decreto, da adottarsi da parte del Ministro dell'interno, per la semplificazione dei requisiti in particolare per le strutture fino a cinquanta posti letto, la cui scadenza di termine ordinatorio è superata da oltre tredici mesi al momento del deposito della presente risoluzione, risulta evidentemente determinante per approntare per tempo gli interventi di adeguamento da parte delle strutture ricettive, nonché per consentire agli operatori di effettuare le valutazioni circa fattibilità, costi e tempi di tali interventi, volte a determinare se ricorrano, caso per caso, le condizioni per proseguire l'attività, o invece non risulti conveniente ovvero materialmente obbligata la cessazione dell'attività stessa;Pag. 184
    tale decreto, quand'anche la sua emanazione fosse molto prossima, non lascerebbe a gran parte delle strutture ricettive turistico-alberghiere interessate il tempo materiale per provvedere all'adeguamento nel termine di legge;
    nella «Relazione della Commissione sull'applicazione della Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (86/666/CEE)» [COM(2001) 348 definitivo], si riferiscono le parole contenute nel rapporto conclusivo di uno studio svolto su incarico della Commissione, scritte dieci anni dopo l'emanazione della raccomandazione: «la metà dei Paesi della comunità non ha accettato misure con effetto retroattivo. Queste disposizioni sono prese in conto solo al momento dei lavori di risistemazione di modifica o di ampliamento». Aggiunge inoltre la relazione: «l'impatto che la raccomandazione ha avuto sulle regolamentazioni nazionali dipende in gran parte dal livello di protezione già esistente al momento dell'approvazione della raccomandazione. Taluni Stati membri (Germania, Austria, Spagna, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno scelto di limitare l'applicazione delle disposizioni della raccomandazione agli alberghi di nuova costruzione o al momento dell'esecuzione di lavori di risistemazione, di modifica o di ampliamento dei vecchi»;
    da quanto testé riportato, risulta che l'orientamento «pro retroattivo» dell'Italia (e della Francia, a quanto si legge nella relazione in parola) di prevedere un rapido adeguamento a requisiti ancor più restrittivi di quelli minimi contenuti nella raccomandazione anche per le strutture già in attività, indipendentemente dalla circostanza che esse intraprendano o meno lavori di risistemazione, modifica o ampliamento, non è l'unico seguito dagli Stati membri. Inoltre, la lunghissima catena di proroghe susseguitesi, con prassi improntata a una mentalità in sé disdicevole, rappresenta un implicito riconoscimento del Legislatore che l'approccio inizialmente imposto non fosse probabilmente idoneo a un territorio contraddistinto da una proliferazione unica di città e borghi storici con centri di alto valore artistico e paesaggistico, ma dall'impianto urbanistico morfologicamente refrattario a stravolgimenti e superfetazioni degli edifici che incidano oltre una misura piuttosto limitata, soprattutto in considerazione del denso e non sempre coerente apparato normativo dei vincoli storico paesistici, sovente contraddittori ma ineludibili;
    ad oggi, non consta ai firmatari della presente risoluzione l'esistenza di un documento ufficiale che rappresenti con certezza la situazione statistica in merito all'adeguamento degli alberghi esistenti, giacché, alle richieste specifiche indirizzate da svariati soggetti alle competenti Direzioni e ai Comandi dei vigili del fuoco, non avrebbe, a quanto ci consta, fatto riscontro la presentazione di alcun dato organico in merito;
    i pochi dati pubblici in materia, ci risultano derivare da un rilievo effettuato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Rimini, risalente al 19 ottobre 2013 (circa 10 anni dopo l'aggiornamento della disciplina operato con il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003), e presentato in occasione di un convegno nazionale sulla prevenzione incendi, svoltosi durante l'edizione 2013 della manifestazione «ECOMONDO», dal quale si desumeva che, nella provincia di Rimini (una provincia, notoriamente, con grande e avanzata vocazione alberghiera): a) le strutture alberghiere (nuove ed esistenti) pienamente conformi alle disposizioni del decreto 9 aprile 1994 (quindi in possesso di certificato di prevenzione incendi, o che avessero presentato la SCIA) erano circa il 17 per cento del totale; b) gli alberghi in regola ai fini dell'esercizio (quelli di cui al punto precedente più quelli ammessi al piano straordinario di adeguamento) risultavano circa il 54,1 per cento del totale; c) gli alberghi che avevano presentato domanda al piano straordinario di adeguamento, ma non vi erano ancora stati ammessi, costituivano il 34,9 per cento del Pag. 185totale; d) gli alberghi che non risultavano in alcun modo in regola, cioè che non avevano neppure presentato domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento, rappresentavano circa l'11,8 per cento del totale;
    in uno studio statistico del dipartimento dei vigili del fuoco del 19 luglio 2009, denominato «Aggiornamento dello Studio sugli incendi negli alberghi in Italia e raffronto con la Gran Bretagna (U.K.)», curato dal dirigente superiore ingegner Maurizio D'Addato, si afferma che «l'incidenza della mortalità nell'ambito degli esercizi alberghieri è nell'ordine di 10-9, mentre l'incidenza dei feriti è nell'ordine di 10-7»; le statistiche dei vigili del fuoco, pertanto, mostrano che, nel periodo del decennio dal 1999 al 2008, la mortalità per incendio negli alberghi italiani è mediamente pari al valore di una persona ogni miliardo di presenze, che risulta nettamente inferiore alla frequenza di 10-6 (uno su un milione) che, in paesi evoluti come l'Olanda, è considerata la soglia di accettabilità (o meglio, il limite per considerare trascurabile il rischio) anche per elementi ritenuti vulnerabili;
    in base alle risultanze di tale studio, e tenendo conto che una elevatissima percentuale di alberghi non si era adeguata alle disposizioni di prevenzione incendi, se ne arguisce che l'applicazione integrale delle disposizioni del decreto 9 aprile 1994 con ogni probabilità causerebbe una ulteriore riduzione di frequenze di accadimento che sono tuttavia già ben inferiori alle frequenze incidentali rilevate in altre attività che pur si ritengono adeguatamente regolamentate sotto il profilo delle misure antincendio;
    qualsiasi incremento di sicurezza rappresenta in se stesso un obiettivo auspicabile ma, ad avviso dei firmatari, in questo ambito è mancato un confronto che consentisse allo Stato, udite le parti interessate con modalità trasparenti, di compiere un esame attento e obiettivo volto a determinare, sulla base di dati certi e completi che consentano di effettuare accurate valutazioni di impatto, il punto ottimale di contemperamento tra incrementi di sicurezza da richiedersi a partire da livelli già soddisfacenti e loro sostenibilità in rapporto sia ai valori di conto economico dei soggetti obbligati, sia in riferimento ai vincoli materiali e giuridici eventualmente posti dalla ubicazione delle rispettive strutture turistico-ricettive;
    secondo una comunicazione diramata nel giugno 2012 dall'ufficio B3, «Product and service safety», della Direzione generale salute e consumatori della Commissione europea, risulterebbe esplicito il proposito di valutare la possibilità di una revisione della raccomandazione 86/666/CEE. Ciò, oltre a offrire all'Italia una occasione che non va sprecata di mettere parola sull'opportunità di tale revisione e sulla sua auspicabile direzione, prefigurerebbe un perlomeno parziale scostamento dagli indirizzi della raccomandazione 86/666/CEE, con il rischio aver fatto impegnare gli operatori del settore alberghiero in pesanti opere di adeguamento che potrebbero entro breve termine o perdere il loro carattere di perentoria necessità ovvero, più probabilmente, conoscere variazioni o incrementi tali che, se il conseguente adeguamento fosse stato programmabile fin dal principio congiuntamente a quelli già preventivati o in loro parziale modifica, la sua gravosità organizzativa o economica sarebbe potuta essere complessivamente inferiore;
    da quanto risulta ai firmatari della presente risoluzione, nella fin troppo lunga fase di gestazione del tuttora mancante decreto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, come convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, inteso a semplificare i requisiti prescritti nella disciplina vigente, «in particolare» (e quindi non solo) «per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto», non è stata promossa dalle strutture dell'amministrazione competente alcuna consultazione con le organizzazioni che rappresentano le parti interessate, né tanto meno si è mai aperto un tavolo tecnico che Pag. 186potesse vagliare le misure in oggetto mediante un confronto su comparazione dei livelli di rischio e valutazioni di impatto, argomentate in base a dati il più possibile sicuri, ufficiali e completi,

impegna il Governo:

   a promuovere, nell'ambito delle ordinarie procedure di legge, un confronto con le rappresentanze delle categorie interessate volto ad esaminare la normativa antincendi relativa alle strutture ricettive turistico-alberghiere descritte dal presente atto di indirizzo;
   a sottoporre le risultanze dei lavori del tavolo tecnico sopra menzionato alle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, consentendo una discussione con formulazione di suggerimenti non vincolanti da parte di esse.
(8-00133) «Da Villa, Crippa».

Pag. 187

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00738 Arlotti: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE

  La X Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, modificando l'articolo 11, comma 1, del decreto- legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.15, stabilisce una nuova proroga, fino al 31 ottobre 2015, del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere che siano dotate di almeno 25 posti letto e siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale interno 16 marzo 2012;
    la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha rilevato che tale adeguamento, se non sostenuto da mirati interventi, rischia di compromettere l'esercizio di numerose attività (circa 14 mila strutture) in un settore di assoluto rilievo per il Paese;
    la Commissione europea ha avviato il 29 settembre 2011 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE, censurando, tra l'altro, le proroghe susseguitesi dal 2001 che stanno procrastinando l'applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio, con rischi anche per la sicurezza dei lavoratori, alla cui tutela mira la citata direttiva;
    l'articolo 11, comma 2, del citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, ha previsto l'emanazione, entro il mese di aprile del 2014, di un decreto del Ministro dell'interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione delle disposizioni della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. Tale decreto non è al momento ancora stato emanato;
    l'aggiornamento e la semplificazione dei requisiti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto, che devono essere disposti con il citato decreto, risultano determinanti per predisporre un'adeguata pianificazione degli interventi di adeguamento da parte delle strutture ricettive interessate;
    nel mese di dicembre 2014 è stato presentato lo schema di decreto ministeriale recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», conosciuto come «nuovo codice di prevenzione incendi», volto a conseguire gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo relativo alla prevenzione incendi attualmente in vigore anche attraverso Pag. 188un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali;
    a norma della direttiva 98/34/CE, gli Stati membri devono informare la Commissione europea – pena l'inapplicabilità della regolamentazione alle singole persone dichiarata dai tribunali nazionali – di qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica prima della sua adozione. A partire dalla data di notifica del progetto, un periodo di status quo di tre mesi – durante il quale lo Stato membro notificante non può adottare la regolamentazione tecnica in questione – consente alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare il testo notificato e rispondere adeguatamente;
    a seguito della citata notifica (avvenuta il 18 dicembre 2014 – 2014/641/I), è stato presentato dalla Commissione europea un parere circostanziato legato alla possibilità che tale regolamento possa creare ostacoli alla libera circolazione delle merci con il conseguente effetto di prorogare il periodo di status quo per altri tre mesi, al 19 giugno 2015; termine entro il quale lo Stato membro interessato è tenuto a spiegare l'intervento che intende compiere in risposta a tale parere,

impegna il Governo:
   a) ad intervenire urgentemente in sede comunitaria al fine di agevolare l'entrata in vigore del nuovo Codice di prevenzione incendi;
   b) ad assumere iniziative per prevedere specifici sgravi fiscali per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture turistico-alberghiere;
   c) a sostenere un intervento legislativo volto a fissare al 30 giugno 2016 il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere da 25 a 50 posti letto;
   d) a valutare l'opportunità di emanare con priorità una regola tecnica verticale da inserire nella nuova regola tecnica orizzontale di cui al Codice di prevenzione incendi.
(8-00135) «Arlotti, Benamati, Taranto, Senaldi, Basso, Cani, Montroni, Bargero, Bini, Camani».

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ALLEGATO 3

Risoluzione n. 7-00740 Ricciatti: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE

  La X Commissione,
   premesso che:
    il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, come convertito dalla legge febbraio 2015, n. 1 ha stabilito la proroga fino al 31 ottobre 2015 del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 – che come noto ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere – e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale interno 16 marzo 2012;
    il punto 21.2 del decreto ministeriale 9 aprile 1994, con cui è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, ha previsto l'adeguamento delle attività ricettive esistenti, alle nuove disposizioni dettate dalla regola tecnica, entro otto anni «per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi» alla prescrizioni dettate dalla regola tecnica in materia di reazione al fuoco dei materiali. Per le altre prescrizioni (ad eccezione di quelle di carattere gestionale, per le quali veniva fissato un termine di 2 anni per l'adeguamento) il termine previsto era invece il 31 dicembre 1999;
    l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 411 del 2001 ha prorogato il previsto termine di 8 anni e quello del 31 dicembre 1999 fino al 31 dicembre 2004. Tale termine è stato, poi, ulteriormente prorogato e poi differito al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge n. 216 del 2011. L'articolo 11 del decreto-legge n. 150 del 2013 ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2014;
    la limitazione della proroga alle sole strutture ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, poi successivamente approvato con il decreto ministeriale interno 16 marzo 2012, è stata introdotta dal citato comma 7 del decreto-legge n. 216 del 2011;
    l'articolo 11 del decreto-legge n. 150 del 2013 ha precisato, nel prorogare il termine, che il possesso dei requisiti per l'ammissione al piano citato deve verificarsi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge;
    il comma 8 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 216 del 2011 ha previsto l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 (provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti) in caso di: omessa presentazione dell'istanza; mancata ammissione al piano straordinario; mancato completamento dell'adeguamento antincendio al 31 dicembre 2013;Pag. 190
    la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011 aveva all'epoca rilevato che tale adeguamento, se non sostenuto da mirati interventi, rischiava di compromettere l'esercizio di numerose attività (circa 14 mila strutture) in un settore di assoluto rilievo per il Paese;
    tale relazione ricordava, inoltre, la procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE, avviata il 29 settembre 2011 dalla Commissione europea che, tra l'altro, ha censurato le proroghe che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando all'infinito l'applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio, rilevando che l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo il sistema della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e connesse verifiche in tempi stretti, rischiava di determinare ulteriori difficoltà nell'adeguamento antincendio con chiusura di numerosissime attività. Di qui la necessità di pervenire ad una soluzione «ponte», individuata nel piano straordinario, che accompagnasse, con la gradualità necessaria, le strutture verso il vigente regime di semplificazione antincendio per tutti gli adempimenti relativi ai successivi rinnovi e alle verifiche periodiche;
    successivamente, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2013 ha previsto l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, di un decreto ministeriale interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione (in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto) delle disposizioni della regola tecnica approvata con decreto ministeriale 9 aprile 1994 che, pur tuttavia ad oggi non risulta ancora emanato, giustificando la proroga in esame alla luce del fatto che l'emanazione di tale decreto sarebbe stata preventivabile per i primi mesi del 2015;
    quello della prevenzione incendi rappresenta un tema di particolare importanza e complessità che coinvolge non solo la sicurezza dei clienti delle strutture turistiche, ma anche di tutti gli operatori che vi svolgono la loro attività;
    occorre trovare al più presto una soluzione concretamente percorribile in modo da risolvere l'annosa problematica dell'adeguamento alle disposizioni antincendio che si protrae da oltre 20 anni;
    le proroghe succedutesi in questi ultimi anni non hanno consentito un'efficace programmazione degli investimenti e degli interventi, considerato che gli oneri per l'adeguamento sono molto rilevanti, in particolare per le piccole attività. Inoltre, la realizzazione dei dispositivi antincendio nelle strutture situate nei centri storici spesso contrasta con la normativa per la tutela dei beni artistici e architettonici, risultando di fatto impossibile ottenere i relativi permessi;
    occorre, quindi, individuare soluzioni che non penalizzino ulteriormente il settore turistico, già gravemente colpito dalla pesante crisi economica in atto;
    l'attuale situazione deriva dal fatto che l'Italia, a suo tempo, ha recepito in toto la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti, di per sé non cogente, senza porsi il problema delle effettive modalità di applicazione;
    molti altri Paesi hanno recepito la medesima raccomandazione solo per le nuove strutture, permettendo a quelle esistenti di adeguarsi solo in occasione di ristrutturazioni, modifiche o ampliamenti che sono periodicamente necessari;
    la normativa italiana non ha peraltro tenuto conto dell'intrinseca sicurezza della stragrande maggioranza dei nostri alberghi, i quali, diversamente da quelli di molti. Paesi europei, dove il problema è sicuramente maggiore e più Pag. 191impellente, sono realizzati in muratura e non in legno e non fanno largo uso di moquette o simili;
    da quanto premesso si deduce che il decreto ministeriale 9 aprile 1994, da un lato, ha stabilito obiettivi troppo ambiziosi e difficilmente attuabili, tanto da essere successivamente modificato per gli alberghi esistenti con il decreto ministeriale 6 ottobre 2003, dall'altro, non ha previsto norme transitorie, facendo tabula-rasa delle situazioni preesistenti, al punto che, anche gli adeguamenti effettuati dalle strutture in regola in base alla previgente legislazione, sono stati annullati;
    le proroghe che si sono succedute, in conseguenza di tale situazione, sono state sempre troppo brevi, al massimo due o tre anni, o di anno in anno, e non hanno consentito una effettiva programmazione degli investimenti e degli interventi, considerando che gli interventi di adeguamento implicano altre autorizzazioni che hanno tempistiche a loro volta molto lunghe e, in alcuni casi, possono contrastare con le stesse scadenze delle normative antincendio;
    in Europa l'applicazione della raccomandazione che in Italia ha portato all'emanazione del decreto ministeriale 9 aprile 1994, è stata, quasi ovunque più cauta, secondo la relazione della Commissione sull'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (86/666/CEE) del 2001 nella quale sono state analizzate, a livello europeo, le modalità di applicazione dei vari stati della raccomandazione e gli interventi da attuare ai fini di una effettiva sicurezza antincendio delle strutture alberghiere;
    dalla predetta relazione si evince che: numerosi stati membri (Germania, Austria, Spagna, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno scelto di limitare l'applicazione delle disposizioni della raccomandazione agli alberghi di nuova costruzione o al momento dell'esecuzione di lavori di risistemazione, di modifica o di ampliamento dei vecchi alberghi;
   la Commissione ritiene che le specificità del settore (complessità, varietà delle situazioni e dei contesti regolamentari nazionali) che avevano motivato la scelta di una raccomandazione come strumento giuridico, giustifichino il mantenimento di un approccio flessibile. Un'armonizzazione rigida delle prescrizioni tecniche applicabili in tutti gli alberghi esistenti nella comunità non rappresenterebbe evidentemente una soluzione realizzabile;
    infine, la stessa Unione europea si è posta il problema della disapplicazione della propria raccomandazione per gli alberghi esistenti ed ha incaricato l'HOTREC – associazione che rappresenta gli alberghi, i ristoranti e i bar europei – di sviluppare «linee guida» più flessibili che consentano, con interventi differenziati a seconda delle caratteristiche dell'albergo, di raggiungere il medesimo livello di sicurezza;
    recentissimamente Assohotel-Confesercenti ha lanciato un allarme relativo al termine di completamento dei lavori di adeguamento antincendio per gli alberghi fissato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 al 31 ottobre 2015;
    detta scadenza sembrerebbe mettere a in serio rischio la sopravvivenza di oltre 10.000 imprese alberghiere italiane, nonostante ad oggi non sia ancora stata data attuazione ai provvedimenti che prevedevano la semplificazione dei requisiti, in particolare per le strutture ricettive turistico alberghiere fino a cinquanta posti letto;
    ad avviso di Assohotel-Confesercenti ad oggi, pur rimanendo fermi i termini di adeguamento, invece di provvedere all'effettiva semplificazione dei requisiti (e quindi alla riduzione degli oneri di adeguamento connessi) è stata unicamente predisposta una bozza di normativa, per gli alberghi esistenti da 26 a 50 Pag. 192posti letto che, lasciando ancora un grandissimo divario nei confronti degli alberghi fino a 25 posti letto, non aggiorna le disposizioni antincendio con la «particolare semplificazione» richiesta. La circostanza che migliaia di albergatori non siano ancora riusciti ad adeguare le proprie attività alle disposizioni del decreto ministeriale 9 aprile 1994 e rende inevitabilmente palese quanto questa norma antincendio fosse, per gli alberghi esistenti, sbagliata e non sostanzialmente attuabile. Oltretutto, non è possibile sapere quale sia la situazione statistica in merito all'adeguamento degli alberghi esistenti in quanto le richieste specifiche, dai pochi dati pubblici disponibili, risalenti al 19 ottobre 2013, risulta che:
     1) le strutture alberghiere (nuove ed esistenti) conformi alle disposizioni del decreto ministeriale 9 aprile 1994 erano circa il 17,0 per cento di quelli totali (e, quindi, l'83,0 per cento del totale degli alberghi non risulta ancora adeguato completamente);
     2) gli alberghi in regola ai fini dell'esercizio risultavano circa il 54,1 per cento di quelli totali;
     3) gli alberghi che non risultavano in alcun modo in regola, ovvero che non avevano neppure presentato domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento risultavano circa l'11,8 per cento di quelli totali;
   inoltre, le statistiche dei vigili del fuoco, mostrano che, nel periodo 1999-2008, la mortalità per incendio negli alberghi italiani è mediamente pari ad una persona ogni miliardo di presenze: valore questo che risulterebbe nettamente inferiore alla frequenza di uno su un milione che, in Paesi evoluti come l'Olanda, la Spagna, la Francia e la Germania è considerata la soglia di accettabilità. Ma nonostante gli studi dei vigili del fuoco mostrino che non è necessario ridurre il rischio d'incendio per gli alberghi esistenti perché risultano già praticamente sicuri, si impone ugualmente di sostenere costi per interventi che non sono giustificati dai benefici in termini di sicurezza che ne scaturirebbero. Nonostante la Commissione europea abbia annunciato l'intenzione di rivedere la raccomandazione europea del 1986 sulla sicurezza antincendio negli alberghi – sempre secondo Assohotel-Confesercenti – viceversa, in Italia, in questo periodo di stagnazione economica, si continua ad imporre agli alberghi esistenti la realizzazione di lavori che potrebbero risultare inutili, senza verificare se tali interventi siano effettivamente necessari e, soprattutto, senza cercare di capire quali siano le ragioni per le quali dopo oltre vent'anni dall'emanazione del decreto ministeriale 9 aprile 1994 e le modifiche del decreto ministeriale 6 ottobre 2003, una percentuale ancora elevata di albergatori non sia ancora riuscita ad adeguarsi alle sue disposizioni,

impegna il Governo:

   a promuovere, nell'ambito delle ordinarie procedure di legge, un confronto con le rappresentanze delle categorie interessate volto ad esaminare la normativa antincendi relativa alle strutture ricettive turistico-alberghiere descritte dal presente atto di indirizzo;
   ad effettuare uno studio comparato a livello europeo dell'applicazione della normativa antincendio nelle strutture ricettive turistico alberghiere al fine di valutare l'opportunità di promuovere nelle competenti sedi comunitarie iniziative volte alla formulazione di una nuova raccomandazione in tema di prevenzione incendi nelle predette strutture;
   ad assumere iniziative normative per introdurre, se del caso con l'intesa e la partecipazione delle regioni interessate, a favore dei gestori delle strutture ricettive interessate, agevolazioni o sistemi di incentivazione volti a facilitare, ove realmente opportuno e necessario, le operazioni di adeguamento alle norme di prevenzione incendi. Tali misure devono tuttavia risultare compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e seguenti del Pag. 193trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e con la disciplina armonizzata del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 113 del medesimo trattato.
(8-00134) «Ricciatti, Ferrara, Scotto, Zaratti, Pellegrino, Quaranta, Airaudo, Placido, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Melilla, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Zaccagnini, Sannicandro».