CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 agosto 2015
497.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. (Atto n. 169)

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite VIII e X,
   esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/ (Atto 169);
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega al Governo, di cui alla legge 7 ottobre 2014, n. 154, per il recepimento della direttiva 2013/30/UE, relativa alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE, già recepita in Italia con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    in ottemperanza ai principi di azione preventiva e correttiva, nonché al principio «chi inquina paga», la direttiva 20013/30/UE ha come obiettivo la tutela della sicurezza ambientale delle installazioni industriali per l'estrazione degli idrocarburi in mare (piattaforme off-shore): tema evidenziatosi con urgenza – a livello europeo – in seguito all'incidente della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, il 20 aprile 2010;
    le norme europee mirano a garantire la sicurezza nei processi di estrazione nelle operazioni off-shore, per prevenire incidenti gravi, o limitarne gli effetti nelle ipotesi in cui si verifichino, mantenendo sempre la piena efficienza dei dispositivi di controllo;
    gli interessi di matrice ambientale declinati nella direttiva 2013/30/UE assegnano al Ministero dell'ambiente un ruolo fondamentale per la tutela della sicurezza delle operazioni di estrazione in mare di idrocarburi;
    il coinvolgimento del Ministero dell'ambiente è previsto – al momento dell'avvio progettuale delle strutture estrattive – per la valutazione e il giudizio di fattibilità nelle fasi di valutazione incidentale ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) e prosegue – nel corso della operatività degli impianti e in caso di incidente – per le competenze del dicastero con riferimento all'attuazione delle procedure previste dai piani locali e nazionali per le emergenze in caso di inquinamento, attivati anche attraverso le Capitanerie di porto che operano per conto dello stesso Ministero per la tutela delle acque marine;
    in Italia l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) ha contribuito, attraverso la funzione di controllo ispettivo e di vigilanza, all'eccellente livello di sicurezza e tutela ambientale delle operazione di indagine e di perforazione in mare;
    con decreto ministeriale 17 luglio 2014 si è concretizzata la separazione tra funzioni legate al conferimento dei titoli minerari e alle royalty e funzioni che Pag. 33riguardano la gestione tecnica, il controllo e la vigilanza delle attività in questione;
    lo schema di decreto legislativo, seppur in molti aspetti conforme alla direttiva 2013/30/UE, presenta alcuni profili che necessitano di maggiore approfondimento e specificazione, emersi anche in occasione delle audizioni svolte dalla Commissione;
    andrebbero valutate modifiche al testo dello schema di decreto legislativo, al fine di garantire il pieno rispetto dei contenuti della direttiva e l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale che ne discende allo svolgimento dei compiti delle amministrazioni coinvolte;
   considerato che:
    all'articolo 4, comma 2, lettera c), sono stabiliti gli elementi da considerare nella valutazione della capacità tecnica, finanziaria ed economica del soggetto che richiede il titolo minerario in mare, e in particolare le capacità finanziarie del richiedente, comprese le eventuali garanzie finanziarie per coprire le responsabilità potenzialmente derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, inclusa la responsabilità per danni economici potenziali, da rilasciare al momento dell'autorizzazione all'esecuzione dell'opera;
    all'articolo 4, comma 7, si prevede che, nel valutare le capacità tecniche, economiche e finanziarie di un richiedente una licenza, si accorda particolare attenzione a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale, soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento allo stesso;
    il citato comma 7 dell'articolo 4 omette il riferimento alle zone protette, espressamente richiamate invece dal paragrafo 6 dell'articolo 4 della direttiva 2013/30/UE, che indica, quali ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento allo stesso, le paludi salmastre, le praterie di erba marina, le zone marine protette, quali: le zone speciali di conservazione (direttiva 92/43/CEE, c.d. direttiva habitat); le zone di protezione speciale (direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici); le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall'Unione Europea o dagli Stati membri interessati nel quadro di accordi internazionali o regionali di cui sono parte;
    l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo istituisce l'autorità competente a svolgere le funzioni indicate nel provvedimento, individuandola nel Comitato per la sicurezza in mare, la cui composizione non sembra perfettamente aderente al dettato della citata direttiva 2013/30/UE;
    il citato articolo 8 prevede come membro del Comitato un rappresentante di un'amministrazione, quale quella della Difesa, che non sembra avere alcuna competenza nel settore della sicurezza in mare;
    l'articolo 8 affida la presidenza del Comitato a un esperto nominato dal Presidente del Consiglio scelto nell'ambito di professionalità provenienti dal settore privato o pubblico, compresi università, istituti scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare; nulla si prevede invece sulla verifica preventiva della sussistenza di eventuali incompatibilità;
    tra i componenti del Comitato non figura alcun rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il cui Direttore del Servizio Emergenze Ambientali in mare compare tra i componenti delle articolazioni territoriali del Comitato, in evidente discrasia con la natura e le funzioni dell'ISPRA che ha il ruolo di struttura operativa centrale, oltre che di componente del Comitato operativo del Servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge n. 225 del 1992;Pag. 34
    il paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva recita che «Gli Stati membri obbligano i richiedenti a fornire in modo appropriato le prove della capacità finanziaria e tecnica, nonché qualsiasi altra informazione pertinente alla zona coperta dalla licenza e alla particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi»,
   deliberano di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 4, comma 2, lettera c), si precisi che, per far fronte alle conseguenze di eventuali incidenti che possono causare danni all'ambiente marino, le garanzie finanziarie per coprire le responsabilità potenzialmente derivanti dalle operazioni in mare nel settore idrocarburi, non devono essere «eventuali» ma devono essere sempre fornite e verificate già all'atto della richiesta e non al momento dell'autorizzazione all'esecuzione dell'opera;
   2) all'articolo 8, comma 2, lettera a), siano espunte le parole «valutare le comunicazioni di nuovo progetto e di operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo tipo ad esso sottoposti» in quanto necessitano di specifiche e celeri valutazioni tecniche a salvaguardia della diminuzione dei rischi per la sicurezza e la tutela ambientale;
   3) all'articolo 8, comma 2, lettera a), sia inserita tra i compiti del Comitato la verifica dell'attività svolta dall'UNMIG relativa alla valutazione di nuovi progetti e alle operazioni di pozzo o combinate;
   4) all'articolo 4, comma 7, si preveda un riferimento espresso alle aree marine protette, al fine di un corretto e completo recepimento della direttiva, di assicurare l'effettiva tutela degli ecosistemi marini e costieri e al fine di garantire l'effettiva valutazione delle capacità tecnico-finanziarie degli operatori in caso di grave inquinamento delle aree più sensibili;
   5) all'articolo 8, si riveda la composizione del Comitato con particolare riferimento alla presenza in esso del rappresentante della Difesa, per le ragioni esposte in premessa; si preveda altresì tra i componenti del Comitato anche un rappresentante dell'ISPRA;
   6) all'articolo 8, con riferimento all'esperto nominato dal Presidente del Consiglio che assume la presidenza del Comitato, si preveda il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sulla proposta di nomina, anche al fine della verifica delle situazione di incompatibilità;
   7) all'articolo 4, si preveda, in linea con quanto stabilito dalla direttiva, che i richiedenti forniscano in modo appropriato, oltre alle prove della capacità finanziaria e tecnica, ogni altra informazione relativa alla particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
   8) si preveda da parte del Ministero dell'ambiente, anche avvalendosi di ISPRA, la predisposizione di un rapporto annuale, da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti, sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell’airgun;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'effettiva opportunità delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e all'articolo 21, comma 2, a norma delle quali gli operatori assicurano al Comitato le risorse per le spese di funzionamento, nonché le spese per il trasporto, il vitto, l'alloggio e altre prestazioni connesse alle visite agli impianti;
   b) si chiarisca nell'allegato Disposizioni riguardanti il funzionamento del Comitato se il riferimento alle spese sostenute riguardi le amministrazioni di provenienza dei rappresentanti del Comitato o il Comitato come organismo con propria dotazione organica;
   c) si valuti l'opportunità di integrare la composizione del Comitato di cui all'articolo 8 con un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  Le Commissioni riunite VIII e X,
   premesso che:
    in merito all'Atto 169 del Governo, sul recepimento della Direttiva 30/2013, relativa al rischio di incidenti gravi in materia di idrocarburi, si evidenziano le seguenti criticità:
    nel decreto vengono «coperti» gli incidenti che riguardano i «permessi di ricerca» e le «concessioni di coltivazione» ma non i «permessi di prospezione», quando la direttiva concerne non solo le estrazioni ma tutte le attività in mare che possono comportare incidenti gravi;
    è vero che i permessi di prospezione non comportano la perforazione di pozzi ma possono verificarsi incidenti di altro tipo (perdita di materiali in mare dalle navi oceanografiche eccetera);
    come già segnalato da ANCI e da altri soggetti auditi, nel decreto si prevede di attivare le garanzie finanziarie solo al momento dell'avvio delle operazioni mentre la direttiva è molto chiara nel prevedere che siano attive al momento della valutazione del rilascio delle licenze (articolo 4, paragrafo 1, lettera c));
    emerge chiaramente una violazione della direttiva per quanto riguarda la composizione del Comitato per la sicurezza (articolo 8). Non possono assolutamente esserci rappresentanti dell'UNMIG visto che è l'autorità che concede la licenza;
    grandi perplessità riguardano poi le procedure di nomina del Presidente del Comitato, scelto dal Consiglio dei Ministri tra persone che operano nel privato o nel pubblico. Non sono esplicitate forme di selezione pubblica e trasparente, non sono citati criteri selettivi. Potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere che la scelta cada, prioritariamente, tra gli organismi pubblici deputati al monitoraggio e alla prevenzione dei danni ambientali (ISPRA, CNR, ISS, JRC);
    si evidenzia comunque che fra i membri del Comitato non compare alcuna rappresentanza della Dipartimento della Presidenza del Consiglio, né negli articoli successivi si ravvede alcun strumento di raccordo con il servizio nazionale di Protezione civile;
    sempre in merito alla figura del presidente del Comitato (e degli altri membri) non sono previste chiaramente le modalità per evitare conflitti di interesse (ad esempio, quella di non poter operare per almeno tre anni con gli operatori del settore dopo la fine dell'incarico di presidente come sarà d'ora in avanti per i membri della Commissione VIA);
    il decreto prevede che i membri del Comitato siano sollevati da qualsiasi responsabilità su eventuali incidenti gravi. Questo non è invece previsto dalla direttiva. È pur vero che i membri debbano sentirsi liberi di operare ma devono necessariamente prevedersi responsabilità Pag. 36per eventuali gravi omissioni, conflitti di interesse, eccetera;
    nella procedura per il rilascio delle licenze, mentre all'articoli 4, comma 3, si prevede che chi concede le licenze «può richiedere il parere» del Comitato, il successivo comma 5 prevede che si concede la licenza «sentito il comitato». Riteniamo opportuno indicare, nel comma 3 il parere obbligatorio del comitato;
    nella valutazione del grado di rischio, connesso all'esame delle capacità finanziarie, riteniamo debba essere incluso specificatamente il tema della protezione delle aree particolarmente importanti per la biodiversità (Siti Natura2000; aree protette eccetera);
    la direttiva prevede che il regime delle sanzioni sia dissuasivo. A tal proposito riteniamo opportuno inasprire tali sanzioni, prevedendo multe proporzionali al valore del giacimento (collegandolo all'entità dello stesso, certificato dall'UNMIG) e, comunque, la revoca della licenza in caso di plurime violazioni;
    nel provvedimento in esame si omettono completamente disposizioni contenute al paragrafo 6 dell'articolo 4 della direttiva «offhsore» che riguardano, non a caso, il chiaro riferimento alla necessità di considerare, tra i criteri per valutare i requisiti tecnico-finanziari di coloro che chiedono le licenze, una particolare attenzione a chi opererà in aree protette nazionali e comunitarie o «sensibili» dal punto di vista ambientale per la tutela degli ecosistemi;
    nel paragrafo 6 dell'articolo 4 della direttiva «offshore», che vale la pena di riportare integralmente, nel valutare le capacità tecniche e finanziarie, si fanno espliciti riferimenti alle aree protette nazionali e tutelate ai sensi delle direttive «Habitat e Uccelli» e «a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale, soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento a quest'ultimo;
    sarebbe opportuno che le capacità tecnico-finanziarie siano parametrate non per rispondere ad un generico danno ambientale, ma devono tener conto dei valori che possono essere danneggiati o distrutti tra quelli sottoposti a tutele comunitarie o nazionali o comunque considerati «sensibili» per il loro valore naturalistico o in relazione ai cambiamenti climatici e all'adattamento a questi;
    l'articolo 5 pone un errata trasposizione della direttiva, quando, al comma 2, prevede che la Valutazione d'Impatto Ambientale non si applichi alle aree già concesse prima del 2013, rischiando così un'interpretazione che elimina l'obbligo della VIA per i procedimenti di scavo di pozzi relativi ad aree la cui licenza sia stata data prima del 2013, ricomprendendo così la maggioranza dei nostri titoli;
    come, in parte, rilevato anche dal Servizio studi, il decreto lascia all'operatore (il licenziatario) tutta la responsabilità per eventuali incidenti, mentre la direttiva coinvolge anche il proprietario delle strutture (ad esempio, la piattaforma di perforazione potrebbe essere di un proprietario diverso dal licenziatario);
    emerge un grave problema di coordinamento in materia di sicurezza;
    nel decreto dovrebbe prevedersi come tutta la documentazione (piano interno di prevenzione; piano esterno; atti del verificatore ecc.) debba essere messa, per tempo a conoscenza del contraente da parte dell'operatore nella sua versione definitiva;
    si ritiene opportuno inserire un numero minimo di ispezioni, da raggiungere ogni anno, da parte del comitato sugli impianti (almeno il 5 per cento degli impianti);
    si ritiene opportuno inserire momenti di confronto pubblico sulle attività del Comitato (audizioni su richiesta di associazioni ambientaliste/enti locali interessati, pubblicità dell'ordine del giorno dei lavori del comitato); Pag. 37
  considerato, infine, che:
    il Rapporto dell'ISPRA (2012) «Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani», afferma «sono considerati la dinamite del nuovo millennio» e come «ogni 9-12 secondi un'esplosione è trasmessa in mare, ininterrottamente, per intervalli di tempo anche piuttosto lunghi»; antropica può produrre un'ampia gamma di effetti sugli organismi acquatici, in particolare sui mammiferi marini...(omissis)... L'esposizione a rumori molto forti, come le esplosioni a breve distanza, può addirittura produrre danni fisici permanenti ad altri organi oltre a quelli uditivi e può in alcuni casi portare al decesso del soggetto colpito...(omissis)... Tuttavia, l'esposizione al rumore può esercitare un effetto negativo sui cetacei anche se al di sotto dei livelli che provocano perdita di sensibilità uditiva. La continua esposizione a rumori di basso livello può avere ripercussioni sul comportamento e sul benessere psicofisico dei mammiferi marini provocando un impatto a lungo termine sulle popolazioni.»;
      il decreto legislativo avrebbe dovuto recepire la norma del divieto della tecnica di airgun e l'esplorazione geosismica,
   esprimono:

PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MISTO-AL

  Le Commissioni riunite VIII e X,
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2013/30/UE «Offshore» (Atto di Governo n. 169), sottoposto al parere del Parlamento, è un recepimento del tutto parziale e improprio della normativa comunitaria perché appare parziale nei contenuti, omette parti fondamentali delle disposizioni europee, risulta improprio nella sostanza e, soprattutto, perché, ancora una volta, il Governo (come già con l'articolo 38 del cosiddetto decreto legge Sblocca Italia, dl 133/2014, convertito nella legge 164/2014) sceglie di far prevalere gli interessi economici di alcuni, a discapito della salute dei cittadini, della sicurezza e della tutela ambientale;
    nel presente schema di decreto legislativo, sottoposto al parere del Parlamento, si palesa l'assenza di un quadro di garanzie ambientali e di controlli-monitoraggi indipendenti, in grado di evitare che le attività connesse al settore dell'estrazione degli idrocarburi (i «permessi di ricerca» e le «concessioni di coltivazione») mettano a rischio l'ambiente dei nostri mari e delle nostre coste: se non verranno colmate, tali carenze faranno correre all'Italia, oltre a rischi sanitari e ambientali, anche il rischio concreto dell'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea (si ricorda che gli incidenti relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi possono avere conseguenze devastanti e irreversibili sull'ambiente marino e costiero, nonché rilevanti impatti negativi sulle economie costiere, senza dimenticare i gravi rischi connessi a fenomeni di pericolosità geologica naturale, come terremoti, instabilità dei versanti sottomarini, tsunami, erosione accelerata, fuoriuscite di fluidi dal fondo-mare e sismicità indotta o innescata da attività antropica connessa all'attività estrattiva);
    nel documento in oggetto i rischi da valutare sia in fase di progettazione che di controllo e monitoraggio non vengono definiti nel dettaglio, così come i concetti fondamentali di rischio, rischio grave e grande rischio;
    rispetto a quanto espresso dall'articolo4, si ritiene necessario che le garanzie siano prestate nella fase di progettazione e non già «al momento dell'esecuzione dell'opera», come ora previsto dallo schema di decreto, realizzato per «coprire i danni derivanti da errata progettazione» e non solo quelli dovuti ad errori nella fase di realizzazione delle opere o di gestione delle attività;
    nel corso delle audizioni, tutte estremamente critiche nei confronti dell'atto AG n. 169, si è palesata la violazione della Direttiva per quanto riguarda la composizione del Comitato per la sicurezza (articolo8) ed è risultata essere estremamente preoccupante la procedura di nomina del Presidente del Comitato, scelto dal Consiglio dei Ministri tra persone Pag. 39che operano nel privato o nel pubblico senza prevedere una specifica procedura di selezione pubblica e trasparente che garantisca professionalità e indipendenza dell'esperto;
    in un testo quale quello dell'AG n. 169, che per la stragrande maggioranza delle sue parti è una pedissequa trasposizione nell'ordinamento nazionale delle norme comunitarie, si omettono completamente all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo le disposizioni contenute al paragrafo 6 dell'articolo 4 della direttiva «offhsore» che riguardano, non a caso, il chiaro riferimento alla necessità di considerare, tra i criteri per valutare i requisiti tecnico-finanziari di coloro che chiedono le licenze, una particolare attenzione a chi opererà in aree protette nazionali e comunitarie o «sensibili» dal punto di vista ambientale per la tutela degli ecosistemi (il paragrafo 6 dell'articolo 4 della Direttiva offshore recita: «nel valutare le capacità tecniche e finanziarie di un richiedente licenza, si accorda particolare attenzione a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale, soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento a quest'ultimo, quali le paludi salmastre e le praterie di erba marina, nonché alle zone marine protette, tra cui le zone speciali di conservazione a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, le zone di protezione speciale a norma della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall'Unione o dagli Stati membri interessati nel quadro di accordi internazionali o regionali di cui sono parte»);
   esprimono:

PARERE CONTRARIO

Segoni, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Turco.