CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 agosto 2015
497.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181);
   rilevato come l'evoluzione del complesso delle Agenzie fiscali è tuttora in corso, rendendo ancora non valutabile nei suoi esiti il processo di accorpamento disposto con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
   valutata con favore la conferma del modello di amministrazione per Agenzie che caratterizza il settore tributario,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   al fine di garantire la funzionalità dell'assetto operativo delle agenzie fiscali, l'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto sia integrato al fine di prevedere che, a fronte della riduzione del loro organico dirigenziale, le stesse agenzie fiscali siano autorizzate a istituire posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in aggiunta a quelle già previste dal decreto-legge n. 95 del 2012, finanziate con il risparmio di spesa derivante dalla soppressione delle posizioni dirigenziali – ferma restando una determinata quota da destinare in ogni caso a economia di bilancio – in numero non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse, da attribuirsi mediante specifiche procedure selettive conformi a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito e riservate a personale laureato inquadrato da almeno cinque anni nella III area, tenendo conto, ai fini della retribuzione, del livello di rilevanza e responsabilità delle posizioni organizzative di nuova istituzione; gli incarichi dovrebbero avere durata definita ed essere soggetti a valutazione annuale;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) per procedere nella riorganizzazione e nel rilancio del modello di amministrazione per agenzie iniziata meritoriamente dal decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di predisporre un'analisi valutativa – che si avvalga anche di una comparazione fra il modello attuato nel nostro Paese e i migliori standard internazionali – degli aspetti istituzionali, organizzativi, strategici e operativi delle amministrazioni fiscali, anche ricorrendo alle professionalità e competenze di organismi terzi, di rilievo internazionale, fra cui prioritariamente l'OCSE;
   b) è opportuno collegare le modalità con cui devono essere effettuati il monitoraggio e le valutazioni richieste al Dipartimento delle Finanze dall'articolo 1, comma 7, dello schema di decreto legislativo, per quanto riguarda il maggior gettito derivante dall'attività svolta dalle agenzie fiscali per favorire la tax compliance, così come quello derivante dalle attività di controllo, con quelle previste dallo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione Pag. 129fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182);
   c) con riferimento al comma 9 dell'articolo 1 dello schema, recante una riduzione almeno del 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, sarebbe utile specificare che il parametro indicato si riferisce al complesso delle Agenzie e non a ciascuna di esse;
   d) con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello schema, la richiesta valorizzazione della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi ivi previsti potrebbe essere meglio raggiunta:
    innalzando al 50 per cento la percentuale massima dei posti messi a concorso riservati al personale dipendente dalle agenzie fiscali;
    sostituendo alla valutazione per esami una valutazione basata sulla verifica dell'esperienza acquisita e della preparazione tecnica relativa non solo al diritto tributario ma anche alle procedure effettivamente utilizzate nel funzionamento degli uffici dell'Amministrazione, o, quanto meno, affiancando alla valutazione per esami una valutazione dei curricula dei candidati, che permetta di tenere conto della loro esperienza lavorativa/operativa;
   e) valuti il Governo la possibilità di integrare l'articolo 2 dello schema con una previsione atta a consentire ai dirigenti delle Agenzie fiscali di delegare, per esigenze di funzionalità operativa, funzionari della terza area provvisti di esperienza almeno quinquennale nell'area stessa, e previa procedura selettiva con adeguate caratteristiche di oggettività e trasparenza, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali di cui al medesimo articolo e di quelle già bandite e non successivamente annullate, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate per legge alla dirigenza, in ragione della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste in relazione alle diverse tipologie di compiti, della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi summenzionati e comunque non oltre il 31 dicembre 2016; ai funzionari delegati potrebbero essere temporaneamente attribuite nuove posizioni organizzative da remunerare in relazione al livello di rilevanza e responsabilità delle funzioni delegate; le risorse derivanti dal risparmio di spesa ottenuto fino all'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti dovrebbero essere destinate al finanziamento delle posizioni organizzative temporaneamente istituite e, in misura pari almeno al 15 per cento, a economia di bilancio.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL DEPUTATO PESCO E ALTRI

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181);
   premesso che:
    rispetto all'osservazione di cui alla condizione contenuta nella proposta di parere del relatore, non si condivide la valutazione rimessa al Governo in quanto l'attribuzione alle agenzie fiscali della possibilità di istituire posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in aggiunta a quelle già previste dal decreto-legge n. 95 del 2012, peraltro finanziate con il risparmio di spesa derivante dalla soppressione delle attuali posizioni dirigenziali, rappresenta un aggiramento della sentenza della Corte Costituzionale 37/2015 che ha dichiarato l'illegittimità delle nomine dirigenziali senza concorso. Inoltre, la stessa istituzione di nuove posizioni organizzative si pone in contrasto con la previsione di cui all'articolo 1, comma 8, finalizzata al «contenimento dei costi»;
    non si condivide altresì l'osservazione di cui alla lettera d), con la quale si chiede al Governo di innalzare al 50 per cento la percentuale massima dei posti messi a concorso riservati al personale dipendente dalle agenzie fiscali nonché di sostituire la valutazione per esami con una valutazione basata sulla verifica dell'esperienza acquisita e della preparazione tecnica relativa non solo al diritto tributario ma anche alle procedure effettivamente utilizzate nel funzionamento degli uffici dell'Amministrazione; quanto alla prima richiesta, non è in linea con le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di accesso alla Dirigenza; quanto alla seconda, invece, le modalità selettive previste sembrano di fatto aggirare la previsione normativa di bandire un concorso per soli esami, introducendo peraltro criteri selettivi non oggettivamente valutabili;
    in merito all'osservazione di cui alla lettera e), si evidenzia anzitutto come la stessa sia in pratica già stata attuata nel decreto-legge n. 78 del 2015 (in corso di conversione): in ogni caso, anche in relazione a tale osservazione si esprime posizione contraria in quanto nuovamente si ipotizza l'istituzione di nuove posizioni delegate per esigenze di funzionalità operativa; anche in questo caso, quindi, vi sarebbe un aggiramento dei principi stabiliti della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, comportando di fatto l'assegnazione di deleghe «ad personam» senza lo svolgimento di concorsi pubblici;
    in sostanza, quindi, le osservazioni di cui alla proposta di parere del relatore (di fatto già attuate dall'articolo 4-bis del predetto decreto-legge n. 78 del 2015 in corso di esame alla Camera) si pongono in netto contrasto con i principi di recente sanciti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 37/2015, che vanno qui nuovamente ribaditi: «Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il Pag. 131conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009). L'attribuzione di deleghe temporanee così come la stessa istituzione di nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziali (ma con l'attribuzione di analoghe funzioni e retribuzioni, se non addirittura in misura superiore) si traducono nell'elusione dell'obbligo d'indizione del pubblico concorso, costituzionalmente garantito. Né può giustificarsi la detta temporanea attribuzione di funzioni con la necessità di far fronte, in attesa del concorso, alle vacanze negli uffici conseguenti alla pronuncia della Corte Costituzionale, ben potendo ricorrere all'istituto della reggenza così come precisato dalla stessa Consulta: «Invero – si legge nelle motivazioni della sentenza 37/2015 – l'assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario può avvenire solo ricorrendo al secondo modello, cioè all'istituto della reggenza, regolato in generale dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri). La reggenza si differenzia dal primo modello perché serve a colmare vacanze nell'ufficio determinate da cause imprevedibili, e viceversa si avvicina ad esso perché è possibile farvi ricorso a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante, e nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Straordinarietà e temporaneità sono perciò caratteristiche essenziali dell'istituto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 22 febbraio 2010, n. 4063, 16 febbraio 2011, n. 3814, 14 maggio 2014, n. 10413)»;
   ritenuto che:
    nel corso degli ultimi anni l'Agenzia delle entrate ha subito un processo di riorganizzazione finalizzato al miglioramento dell'azione nella lotta all'evasione, ma che purtroppo non ha condotto ai risultati sperati; da ultimo, l'accorpamento all'Agenzia delle entrate dell'Agenzia del territorio disposto con il decreto – legge n. 95 del 2012;
    in particolare, si è cercato di ottimizzare i controlli fiscali sia attraverso una redistribuzione dei ruoli e delle funzioni all'interno degli Uffici dell'Agenzia delle entrate (suddivisi in «Ufficio controlli», «Ufficio Territoriale» e «Ufficio Legale») sia mediante la differenziazione dell'attività di accertamento in base al tipo di contribuente, distinguendo a tal fine diverse macro tipologie di contribuenti (grandi contribuenti, medie e piccole imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, persone fisiche);
    gli obiettivi programmati con le misure di cui allo schema di decreto non sono al contempo supportati dalla revisione dei criteri di determinazione dei compensi incentivanti, basati sul raggiungimento di obiettivi quantitativi in tema di controlli e riscossione e non sulla qualità dell'attività ispettiva e di accertamento a tutela del contribuente;
    gli incentivi di cui ogni ufficio gode ogni qual volta il proprio personale raggiunge il budget quantitativo fissato dalle convenzioni non fanno altro che inasprire l'attività del fisco, sempre più indirizzata a garantire l'emersione di quanta più base imponibile possibile, con buona pace dello Statuto dei diritti del Contribuente, che all'articolo 10 sancisce il principio di collaborazione e buona fede tra Stato e contribuente;
    l'interesse fiscale, nonché la frenetica ricerca del gettito programmato sulla base di budget predefiniti di imposte da Pag. 132recuperare, spesso dettati anche da impegni di spesa già assunti, finisce addirittura per prevalere sul principio della «giusta imposizione fiscale» dettato dall'articolo 53 della Costituzione, oltre a compromettere l'affidabilità ed efficacia degli stessi strumenti preventivi di controllo che il legislatore, soprattutto degli ultimi anni, ha introdotto e che intende introdurre al fine di favorire il confronto preventivo con il contribuente e la riduzione del contenzioso;
    di contro si ritiene che il miglioramento dei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti al fine di incentivare l'adempimento spontaneo, può essere adeguatamente perseguito solo attraverso la revisione dei criteri di determinazione dei compensi incentivanti, non più ancorati al perseguimento di meri budget quantitativi di riscossione e controlli;
    è da considerare poi che al raggiungimento del budget fissato concorrono indistintamente tutte le entrate riscosse a seguito dei controlli previsti per le diverse categorie di contribuenti; il che di fatto potrebbe disincentivare i controlli verso l'una o l'altra categoria di contribuenti una volta raggiunto l'obiettivo programmato: ad esempio, in proporzione al numero di accertamenti eseguiti nei confronti di grandi contribuenti, le maggiori imposte accertate sembrerebbero di gran lunga superiori rispetto a quelle derivanti da accertamenti condotti sulle altre categorie di contribuenti: con soli 3.011 accertamenti condotti su grandi contribuenti, infatti, l'Agenzia ha accertato maggiori imposte per 4.987 milioni di euro; viceversa, per l'accertamento delle maggiori imposte di 13.424 milioni di euro (nei confronti di imprese di piccole dimensioni e lavoratori autonomi) è stato necessario eseguire ben 176.540 controlli; ciò significa che l'intensificazione dei controlli sui grandi contribuenti potrebbe garantire allo Stato un maggior gettito annuale;
    inoltre, sempre ai fini del miglioramento dell'efficacia dei controlli, sarebbe opportuna l'introduzione di criteri incentivanti che tengano conto del corretto esercizio dei poteri di controllo, accertamento e riscossione, semmai attraverso l'introduzione di specifici parametri di valutazione basati sul rapporto tra ammontare della maggiore imposta accertata complessivamente ed imposta complessivamente definita per acquiescenza, adesione o all'esito di procedure conciliative e contenziose; in tal senso, sarebbe senz'altro proficua l'attivazione e lo sviluppo di attività ispettiva interna, tesa alla verifica della corretta applicazione delle leggi d'imposta da parte dei dipendenti uffici esecutivi;
    quanto, infine, al concorso per esame di cui all'articolo 2, al fine di meglio tutelare e garantire la trasparenza ed imparzialità delle procedure selettive, andrebbero definite nella norma primaria le modalità ed i criteri delle procedure selettive nonché i requisiti di partecipazione;
    evidenziata la necessità di espungere la condizione e le osservazioni di cui alle lettere d) ed e) della proposta di parere del relatore,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) preveda il Governo misure volte facilitare gli adempimenti tributari tramite forme di comunicazione e cooperazione rafforzata tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria, anche mediante definizione di nuovi istituti che consentano di coniugare, nella stretta osservanza del principio della collaborazione e della buona fede, il rispetto delle norme d'imposta con l'esigenza di preservare la certezza del diritto;
   2) per i soggetti di maggiori dimensioni, introduca sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo interno del rischio fiscale, definendo procedure che ne incentivino la realizzazione, anche soltanto in termini di minori adempimenti, in tal modo contribuendo a una maggiore Pag. 133competitività delle imprese italiane e favorendo l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale;
   3) introduca il Governo misure volte a sviluppare attività ispettiva interna alle Agenzie fiscali, tesa alla verifica della corretta applicazione delle leggi d'imposta da parte dei dipendenti uffici esecutivi;
   4) in funzione del miglioramento dell'efficacia e qualità dei controlli fiscali, preveda che le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 determinino gli obiettivi e i compensi incentivanti dell'area strategica controlli fissando il numero totale dei controlli per tipologia di contribuenti, distinti per attività e classificati per fascia di reddito grande, media e piccola, ferma in ogni caso la libertà di scelta delle strutture territoriali in relazione alla tipologia di accertamento da effettuare;
   5) introduca criteri incentivanti che tengano conto del corretto esercizio dei poteri di controllo, accertamento e riscossione, individuando il parametro di valutazione nel rapporto tra ammontare della maggiore imposta accertata complessivamente ed imposta complessivamente definita per acquiescenza, adesione o all'esito di procedure conciliative e contenziose;
   6) introduca criteri incentivanti che sulla base dei principi di equità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa, costituzionalmente garantiti, mirino a premiare il buon lavoro, il migliore rapporto con il contribuente, il livello di compliance raggiunto sulla base degli strumenti vigenti;
   7) all'articolo 2, indichi il Governo le modalità ed i criteri di svolgimento delle prove selettive nonché i requisiti minimi di ammissione;
   8) in funzione dell'introduzione della nuova normativa in materia di abuso del diritto e di elusione fiscale, prevedere l'istituzione all'interno delle agenzie fiscali di unità operative specializzate nelle verifiche ed accertamenti in materia elusiva o quantomeno il rafforzamento delle risorse operative attualmente impiegate.
Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Villarosa, Fico.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182);
   rilevato come il provvedimento realizzi le finalità, pienamente condivisibili, di introdurre strumenti di monitoraggio delle spese fiscali (tax expenditures), di coordinare i medesimi strumenti con le procedure di bilancio, di compiere finalmente un decisivo passo avanti per quanto riguarda la realizzazione di un vero e proprio sistema ufficiale di quantificazione e monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di migliorare il meccanismo di pubblicizzazione dei risultati connessi alle strategie e alle azioni di contrasto del fenomeno evasivo e di rendere conseguentemente più efficienti e mirate tali azioni;
   evidenziato come le modifiche recate dall'intervento normativo assicureranno al Parlamento elementi di informazione analitici fondamentali per assumere in modo consapevole le decisioni legislative in ordine alla struttura del sistema tributario e agli interventi di riforma da realizzare in tale ambito, rendendo inoltre più fondato e trasparente il dibattito pubblico su queste fondamentali tematiche;
   evidenziato come la revisione delle spese fiscali costituisca uno strumento cruciale per la revisione dell'intera strategia di politica tributaria, nonché un elemento fondamentale per modernizzare la leva di politica economica costituita dall'ordinamento tributario e per renderla più adeguata all'attuale realtà economica e sociale e alle nuove esigenze del Paese,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale, inserendo un nuovo comma 5-bis nell'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009 (cosiddetta legge di contabilità), prevede che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze sia corredata da un rapporto programmatico volto a ridurre o riformare le spese fiscali ingiustificate, superate dalla nuova situazione sociale ed economica, ovvero le spese fiscali che risultino avere le medesime finalità di programmi di spesa esistenti, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione del predetto nuovo comma 5-bis, specificando che, nel quadro del programma annuale di riordino delle spese fiscali da attuare con la manovra di finanza pubblica, resta ferma, oltre alla priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione Pag. 135tecnologica, anche la priorità della tutela del patrimonio editoriale, musicale, cinematografico: tale specificazione appare infatti necessaria per evitare dubbi interpretativi, che potrebbero indurre ad annoverare all'interno della definizione di «patrimonio artistico e culturale» soltanto i beni culturali in senso stretto e il fondo unico sullo spettacolo (FUS), specificando invece che in tale categoria rientrano anche gli interventi a favore dei settori dell'industria culturale/creativa (editoria, musica, cinema, audiovisivi, spettacolo dal vivo) che sono chiaramente un tratto distintivo del nostro Paese e che pertanto devono essere considerati prioritari per lo Stato;
   b) con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 2 del nuovo articolo 10-bis.1, che una percentuale fissa di maggiori entrate provenienti dal contrasto dell'evasione fiscale sia destinata, inderogabilmente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, in quanto dare evidenza, nella legge di stabilità, alle misure di riduzione della pressione fiscale attuate grazie a questo principio, potrebbe fungere da stimolo per una maggiore «compliance» tributaria;
   c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 e al comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto, i quali, rispettivamente, modificano il comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, relativo ai contenuti della stessa legge di stabilità, inserendovi le disposizioni finalizzate all'eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali, e aggiungono una nuova lettera m-bis) all'articolo 11, comma 3, della predetta legge n. 196, anche in questo caso per integrare il «contenuto proprio» della legge, inserendovi anche le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva e quelle dirette a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi, valuti il Governo se tali previsioni risultino congruenti con i principi e criteri di delega di cui alla legge n. 23 del 2014, i quali, pur facendo riferimento espresso alla predetta legge di contabilità, non prevedono espressamente di intervenire sulla disciplina del contenuto proprio della legge di stabilità.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185.

RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185);
   sottolineata la rilevanza del provvedimento, il quale intende realizzare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento dei tributi;
   evidenziato quindi come lo schema di decreto si inserisca in un quadro più complessivo di misure volte a innovare l'ordinamento tributario, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire sempre più la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione;
   rilevato in particolare come l'intervento normativo consenta di ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, che ha rappresentato uno degli strumenti più efficaci per contemperare l'esigenza di tutela degli interessi erariali con quella di non aggravare in modo definitivo le posizione di molti contribuenti, persone fisiche e imprenditori, posti in condizione di drammatica difficoltà dalla crisi economica;
   sottolineato inoltre come il provvedimento ampli la possibilità di accedere al beneficio della dilazione delle somme iscritte a ruolo, chiarendo che per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, rendendo in tal caso vincolata la concessione della dilazione da parte l'agente della riscossione e specificando inoltre che la presentazione della richiesta di dilazione preclude l'avvio di nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa;
   segnalato altresì come il provvedimento operi un'opportuna revisione della disciplina sanzionatoria in materia di rateizzazione dei debiti tributari, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione, differenziando gli inadempimenti relativi al pagamento rateale, nonché introducendo l'ipotesi di «lieve inadempimento» che consente al contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso;
   rilevato come lo schema di decreto operi una significativa semplificazione di taluni aspetti della disciplina della riscossione tributaria;
   evidenziato in particolare come lo schema modifichi la disciplina dell'annullamento o della revoca in autotutela degli atti dell'amministrazione finanziaria, consentendo al contribuente cui sia stato comunicato un provvedimento di autotutela parziale di avvalersi dei benefici previsti dalle singole leggi di imposta;
   sottolineato come le previsioni dell'articolo 6 dello schema vengano incontro alla situazione di difficoltà in cui versa il contribuente truffato in caso di omesso, Pag. 137ritardato o insufficiente versamento da parte dell'intermediario, in particolare eliminando la norma che subordina la sospensione del pagamento del tributo, oltre che alla dimostrazione di aver fornito opportuna provvista al professionista, al pagamento dell'imposta ancora dovuta;
   condivisa l'esigenza, perseguita dallo schema di decreto, di razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni della riscossione dei tributi disposte in occasione di eventi eccezionali, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, nell'ottica di operare una complessiva sistematizzazione della disciplina sull'accertamento relativa alla generalità dei tributi;
   segnalato come l'intervento normativo riformi radicalmente i criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione, sancendo il principio generale secondo cui è riconosciuto agli agenti della riscossione il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, nella prospettiva di favorire la massima efficienza dell'attività di riscossione;
   valutato altresì positivamente l'obiettivo dello schema di decreto di operare una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, con l'obiettivo di ridurre nel limite del possibile gli oneri a carico del debitore, al fine di evitare penalizzazioni troppo gravose a carico del contribuente, che rischiano di pregiudicare lo stesso obiettivo della riscossione;
   rilevato, in linea generale, come l'intervento normativo costituisca un ulteriore tassello della strategia volta a instaurare un rapporto più sereno e collaborativo tra fisco e contribuenti, che punta a incentivare il più possibile l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale novella in più parti la vigente disciplina dell'istituto della sospensione legale della riscossione, valuti il Governo l'opportunità di rivedere il termine entro il quale il debitore può presentare la domanda di sospensione della riscossione, a pena di decadenza;
   b) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale intende rendere omogenea la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti e di alcuni istituti definitori dell'accertamento, valuti il Governo l'opportunità di uniformare i termini di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamenti bonari con i termini di rateazione previsti per gli istituti deflattivi dell'acquiescenza e delle accertamento con adesione;
   c) con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettera b), dello schema di decreto, la quale, nell'ambito della disciplina del cosiddetto «inadempimento lieve», in base alla quale esso non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme dovute se è dovuto a tardivo versamento della prima rata, non superiore a cinque giorni, valuti il Governo l'opportunità di ampliare da cinque a dieci giorni il predetto termine;
   d) con riferimento all'articolo 9 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di inserire:
    una norma transitoria che, analogamente a quanto accaduto in sede di precedenti modifiche apportate in materia di remunerazione degli agenti della riscossione, consenta di mantenere fermo il precedente regime, limitatamente ai ruoli affidati agli agenti stessi prima del 1o gennaio 2016;
    una norma transitoria che, compatibilmente con le esigenze di bilancio dello Stato, preveda forme di integrazione dei ricavi degli agenti della riscossione nel caso in cui non sia possibile garantirne Pag. 138l'equilibrio economico e finanziario nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di remunerazione, fermo restando, per gli agenti stessi, l'obbligo di proseguire e intensificare i percorsi di efficientamento intrapresi;
    una previsione che confermi la regola, attualmente vigente, in base alla quale, in caso di annullamento del ruolo, per effetto di provvedimento di sgravio, o in caso di inesigibilità, le spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica sono poste a carico degli enti, nonché la norma che stabilisce l'anticipazione di tali spese nell'anno successivo a quello di maturazione delle stesse;
    una norma che disponga l'attualizzazione degli importi relativi ai rimborsi per le spese di esecuzione, le cui tipologie e i cui valori sono stati fissati, da ultimo, con il decreto ministeriale 21 novembre 2000, prevedendo altresì l'ampliamento delle tipologie di atti per i quali tali rimborsi possono essere richiesti, in relazione alle nuove attività richieste agli agenti della riscossione;
   e) sempre con riferimento all'articolo 9 dello schema, valuti il Governo la possibilità di meglio graduare, anche sotto forma di rimborsi spese o di sanzioni, gli oneri posti a carico dei debitori soggetti a procedure di riscossione coattiva in relazione all'attività svolta dall'agente della riscossione, anche al fine di tenere conto dei principi contenuti nell'ordinanza n. 147/2015 della Corte Costituzionale;
   f) con riferimento all'articolo 10 dello schema, recante modifiche alla vigente disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo, il quale, al comma 1, lettera a), numero 3), prevede, tra l'altro, che, in caso di decadenza dai piani di ammortamento concessi a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione, i contribuenti possano ottenere comunque un nuovo piano di rateazione, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del precedente piano, già scadute alla data di tale presentazione, vengano integralmente saldate, valuti il Governo l'opportunità di estendere la possibilità, per il contribuente, di chiedere un ulteriore piano di rateazione, nel caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche con riferimento ai piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, limitatamente a quelli decaduti a partire dai 24 mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo, alle medesime condizioni previste dal predetto comma 1, lettera a), numero 3);
   g) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 13 dello schema di decreto, il quale ripristina la previsione secondo cui gli interessi di mora si producono anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi, ora esclusi dalla normativa vigente;
   h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere la possibilità, per il contribuente, di chiedere la rateizzazione delle somme dovute a titolo di secondo acconto ai fini IRPEF e IRES, nonché di prevedere in tale ambito anche la possibilità di chiedere una rateizzazione parziale, al fine di potenziare gli strumenti di flessibilità in tale ambito;
   i) con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, il quale prevede che l'accertamento diventa esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, in luogo di sessanta giorni dalla notifica, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'esecutività della cartella di pagamento dopo centoventi giorni dalla notifica della cartella stessa;
   l) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'esecutività dell'avviso di intimazione dopo trenta giorni dalla notifica, nonché di prolungare la sua validità ad un anno;
   m) con riferimento all'ipotesi di sospensione cautelare della cartella o della intimazione di pagamento disposta dal giudice tributario, valuti il Governo l'opportunità Pag. 139di prevedere che, al termine di tale sospensione, il pagamento delle rate dovute si riavvii senza considerare scaduti i pagamenti non effettuati per effetto della sospensione stessa, riprendendo i pagamenti dalla prima rata non pagata, con conseguente modifica del piano di rateazione, mantenendo inalterati la numerazione e il numero totale delle rate previste, fatti peraltro salvi gli interessi maturati durante il periodo di sospensione cautelare;
   n) valuti il Governo l'opportunità di introdurre la possibilità di effettuare il pagamento della cartella di pagamento anche attraverso il modello F24, al fine di semplificare l'adempimento per i contribuenti;
   o) valuti il Governo l'opportunità di introdurre la possibilità che il pagamento delle rate, nel caso di rateazione del debito, sia effettuato anche mediante domiciliazione su conto corrente indicato dal debitore, anche in questo caso per semplificare l'adempimento per i contribuenti e assicurare maggiore certezza e puntualità all'Erario in ordine al pagamento delle rate.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL DEPUTATO PESCO E ALTRI

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185);
   premesso che:
    quanto all'articolo 1, che ridefinisce la disciplina di cui alla legge n. 228 del 2012 in materia di sospensione legale della riscossione, non può condividersi l'eliminazione della lettera f) del vigente comma 538 dell'articolo 1 della predetta legge n. 228 («qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito»), recante la disciplina della sospensione legale della riscossione; la soppressione della disposizione infatti penalizza i contribuenti impedendogli di ottenere la tutela prevista;
    l'intero impianto normativo che disciplina la sospensione legale della riscossione di cui alla legge n. 228 del 2012 andava senz'altro rivisto ed adeguato al fine di meglio tutelare gli interessi del contribuente; prima di tutto, sarebbe necessaria l'uniformazione del termine per proporre la dichiarazione di cui al comma 538 al termine di sessanta giorni per l'impugnazione dell'atto, al fine di garantire al contribuente la necessaria tutela giudiziaria. L'attuale termine di presentazione della dichiarazione (90 giorni dalla notifica dell'atto della riscossione) rischia di «ingannare» il contribuente precludendogli la strada della tutela giudiziaria; al riguardo, quindi, la norma dovrebbe prevedere l'impugnazione del provvedimento di rigetto ovvero quantomeno la sospensione del termine per impugnare in attesa della definizione della procedura amministrativa; la stessa lettera f), anziché soppressa, poteva essere sostituita con la tipizzazione di ipotesi frequenti di illegittimità del ruolo, facilmente verificabili dall'ente creditore; la procedura in esame andava poi estesa anche a casi di inesigibilità del credito successivi alla formazione del ruolo, imputabili direttamente al concessionario della riscossione;
    le modifiche apportate con lo schema di decreto legislativo, invece, non solo non migliorano la normativa vigente, ma soprattutto limitano l'applicazione dello strumento di tutela più utilizzato negli ultimi anni dai contribuenti;
    in relazione all'articolo 2, la disposizione non attua le indicazioni contenute nella legge delega (articolo 6, comma 5, lettera c); invero, non viene colmato il divario esistente tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione dei carichi iscritti a ruolo (fino a settantadue mensili, numero confermato anche dall'articolo 10 del presente schema di decreto legislativo) e numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateizzazione (in specie di quelle, previste all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, relative alle comunicazioni di irregolarità inviate dall'Agenzia delle entrate e di quelle previste da taluni istituti definitori dell'accertamento): il decreto in esame, infatti, si limita ad ampliare il numero di rate trimestrali nel secondo caso (fino a venti rate per debiti superiori a 50.000 euro nei Pag. 141casi di controlli automatici e formali; fino a 16 rate invece per i casi di adesione) ma non realizza l'equiparazione prevista dalla delega;
    in relazione all'articolo 3, appare eccessiva la prevista decadenza dalla rateazione nel caso omesso pagamento di una sola rata; allo stesso modo non può confermarsi la previsione che prevede la decadenza dalla rateazione in caso di tardivo versamento non superiore a 15 giorni;
    in relazione all'articolo 4, appare irrazionale la previsione di cui alla nuova lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, poiché fa decorrere il termine triennale per la notifica della cartella di pagamento, in caso di inadempimento di cui al nuovo articolo 15-ter dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, dalla scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione e non, come dovrebbe, dall'intervenuta decadenza prevista dalla legge;
    in relazione all'articolo 9, recante la disciplina degli oneri di funzionamento del servizio di riscossione nazionale, seppure esso comporti la riduzione degli aggi attualmente applicabili, non può in nessun modo accettarsi la commisurazione dell'onere di riscossione a carico del debitore alle «somme iscritte a ruolo», peraltro in un contesto nel quale il costo dell'attività di riscossione non è a sua volta parametrato al valore del credito da riscuotere, dovendosi invece preferire un parametro che tenga conto dell'onere economico effettivamente sostenuto dall'Agente per lo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva;
    quanto all'articolo 10, anche in questo caso la modifica apportata dalla disposizione al comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 appare eccessivamente gravosa per il contribuente: la riduzione, da «otto» a «cinque», del numero di rate impagate che fa scattare la decadenza dalla rateazione non è in linea con l'ottica di ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, come disposto dall'articolo 6, comma 5, della legge delega; anzi in attuazione della delega andrebbero previste ipotesi di sospensione della rateazione in casi di comprovato stato di indigenza o difficoltà economica tale da garantire il cosiddetto minimo vitale;
    incomprensibile e inaccettabile è invece la scelta di sopprimere il riferimento a sanzioni e interessi nell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, consentendo pertanto l'applicazione di interessi su sanzioni e, soprattutto, sugli interessi già maturati alla data di notifica della cartella di pagamento, in spregio al divieto di anatocismo;
    in sostanza dunque, le misure adottate non realizzano di fatto alcun miglioramento della procedura di riscossione ma, al contrario finiscono per incidere negativamente sul contribuente, limitando per un verso i mezzi di tutela previsti dalle vigenti norme e, per l'altro, rendendo più gravosa l'osservanza delle disposizioni in materia di pagamenti in forma rateale;
    inoltre, la normativa apprestata con lo schema di decreto in esame non affronta e, dunque, non risolve molteplici problematiche connesse alla riscossione tra cui:
     1) la possibilità di richiedere rateazioni parziali dei debiti iscritti a ruolo, al fine di escludere eventuali crediti non più esigibili;
     2) la soppressione del limite dell'unicità dell'immobile oggetto di espropriazione immobiliare e l'introduzione del principio della impignorabilità da parte del concessionario della riscossione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salva la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile.Pag. 142
     3) l'estensione del principio della impignorabilità anche al caso in cui l'unità immobiliare costituisca l'unico bene del debitore adibito anche all'esercizio dell'attività professionale o d'impresa;
   sottolineato come lo schema di decreto debba essere integralmente riscritto apportandovi le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 1:
     1) sopprimere il comma 1, lettera a), il quale sopprime la vigente lettera f) del comma 538 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, ovvero prevedere la tipizzazione di ipotesi frequenti di illegittimità del ruolo, facilmente verificabili dall'ente creditore, tra cui:
   a) omessa notifica del titolo presupposto dell'iscrizione a ruolo;
   b) prescrizione o decadenza sopravvenuta alla formazione del ruolo;
   c) illegittimità formale del ruolo e degli atti della riscossione e di esecuzione.
     2) estendere la presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 anche a casi di inesigibilità del credito successivi alla formazione del ruolo, imputabili direttamente al concessionario della riscossione;
     3) specificare che la procedura prevista dalle disposizioni in commento non preclude la successiva proposizione del ricorso alle competenti autorità giudiziarie; al riguardo, sarebbe opportuna la uniformazione del termine per presentare la dichiarazione al termine di 60 giorni per proporre il ricorso e la sospensione del termine per impugnare in caso di presentazione della dichiarazione di cui al predetto comma 538;
     4) in alternativa, al numero 3), prevedere la impugnabilità del provvedimento di rigetto della dichiarazione innanzi alla competenti autorità giudiziarie, non limitando in tal modo il diritto di difesa del contribuente: al riguardo si potrebbe anche valutare l'opportunità di estendere alle controversie contro gli atti della riscossione dell'istituto del reclamo, già previsto per l'impugnazione degli atti impositivi di valore non superiore a 20.000 euro;
    b) all'articolo 2, uniformare la rateazione conseguente all'iscrizione a ruolo alla rateazione in caso adesione all'avviso bonario ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1972, nonché a seguito di accertamento con adesione o definizione per acquiescenza dell'accertamento;
    c) all'articolo 3:
     1) ampliare il numero di rate non pagate, almeno tre, a cui far conseguire la decadenza dalla rateazione;
     2) ampliare a 30 giorni il termine per il pagamento delle rate scadute;
    d) all'articolo 4:
     1) far decorrere il termine triennale per la notifica della cartella di pagamento, in caso di inadempimento di cui al nuovo articolo 15-ter dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, dall'intervenuta decadenza prevista dalla legge e non dalla scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione;
     2) prevedere che la notifica dell'avviso di presa in carico del ruolo venga trasmesso a mezzo posta raccomandata a/r ovvero strumenti alternativi che garantiscano maggiormente la ricezione da parte del contribuente;
     3) sempre in relazione all'avviso di presa in carico, valutare l'opportunità di disciplinare casi di impugnabilità dell'avviso, come ad esempio le ipotesi in cui lo stesso non sia stato preceduto dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento;
    e) all'articolo 5, in materia di accertamento esecutivo, escludere l'applicazione degli interessi di mora e l'applicazione degli aggi di riscossione durante il periodo di sospensione di 180 giorni previsto dalla legge o in caso di sospensione giudiziaria o amministrativa del ruolo;Pag. 143
    f) all'articolo 9:
     1) quantificare il costo dell'attività di riscossione non in proporzione del credito da riscuotere ma in relazione all'onere economico effettivamente sostenuto dall'Agente per lo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva;
     2) prevedere che la cartella di pagamento, a pena di nullità, specifichi in maniera analitica gli interessi applicati, la percentuale ed il calcolo ed il periodo di riferimento;
     3) prevedere l'applicazione, in caso di ritardo nel pagamento, dei soli interessi al tasso legale e non degli interessi moratori;
    g) all'articolo 10:
     1) sopprimere la prevista riduzione da «otto» a «cinque», del numero di rate impagate che fa scattare la decadenza dalla rateazione;
     2) introdurre ipotesi di sospensione della rateazione in casi di comprovato stato di indigenza o difficoltà economica tale da garantire il solo minimo vitale;
    h) all'articolo 13, sopprimere il comma 5 che reintroduce la possibilità di applicare interessi su sanzioni e su interessi iscritti a ruolo, derogando al divieto di anatocismo;
    i) in materia di rateazioni, prevedere normativamente la possibilità di richiedere rateazioni parziali dei debiti iscritti a ruolo, al fine di escludere eventuali crediti non più esigibili;
    j) riformare la disciplina in materia di espropriazione immobiliare sulla prima casa, escludendo il limite dell'unicità dell'immobile oggetto di espropriazione ed introducendo il principio della impignorabilità da parte del concessionario della riscossione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salva la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile;
   k) sempre in materia di espropriazione immobiliare, estendere il principio della impignorabilità anche al caso in cui l'unità immobiliare costituisca l'unico bene del debitore adibito anche all'esercizio dell'attività professionale o d'impresa;
    l) introdurre una disposizione di interpretazione autentica che attribuisca alle disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.602, come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera g), del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n.98, efficacia retroattiva, recependo l'interpretazione giurisprudenziale formatasi al riguardo;
   rilevata comunque la necessità di trasformare almeno in condizioni le osservazioni di cui alla proposta di parere del relatore,
  esprime

PARERE CONTRARIO

Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Villarosa, Fico.

Pag. 144

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185);
   sottolineata la rilevanza del provvedimento, il quale intende realizzare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento dei tributi;
   evidenziato quindi come lo schema di decreto si inserisca in un quadro più complessivo di misure volte a innovare l'ordinamento tributario, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire sempre più la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione;
   rilevato in particolare come l'intervento normativo consenta di ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, che ha rappresentato uno degli strumenti più efficaci per contemperare l'esigenza di tutela degli interessi erariali con quella di non aggravare in modo definitivo la posizione di molti contribuenti, persone fisiche e imprenditori, posti in condizione di drammatica difficoltà dalla crisi economica;
   sottolineato inoltre come il provvedimento ampli la possibilità di accedere al beneficio della dilazione delle somme iscritte a ruolo, chiarendo che per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, rendendo in tal caso vincolata la concessione della dilazione da parte l'agente della riscossione e specificando inoltre che la presentazione della richiesta di dilazione preclude l'avvio di nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa;
   segnalato altresì come il provvedimento operi un'opportuna revisione della disciplina sanzionatoria in materia di rateizzazione dei debiti tributari, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione, differenziando gli inadempimenti relativi al pagamento rateale, nonché introducendo l'ipotesi di «lieve inadempimento» che consente al contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso;
   rilevato come lo schema di decreto operi una significativa semplificazione di taluni aspetti della disciplina della riscossione tributaria;
   evidenziato in particolare come lo schema modifichi la disciplina dell'annullamento o della revoca in autotutela degli atti dell'amministrazione finanziaria, consentendo al contribuente cui sia stato comunicato un provvedimento di autotutela parziale di avvalersi dei benefici previsti dalle singole leggi di imposta;
   sottolineato come le previsioni dell'articolo 6 dello schema vengano incontro alla situazione di difficoltà in cui versa il contribuente truffato in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento da parte dell'intermediario, in particolare eliminando Pag. 145la norma che subordina la sospensione del pagamento del tributo, oltre che alla dimostrazione di aver fornito opportuna provvista al professionista, al pagamento dell'imposta ancora dovuta;
   condivisa l'esigenza, perseguita dallo schema di decreto, di razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni della riscossione dei tributi disposte in occasione di eventi eccezionali, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, nell'ottica di operare una complessiva sistematizzazione della disciplina sull'accertamento relativa alla generalità dei tributi;
   segnalato come l'intervento normativo riformi radicalmente i criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione, sancendo il principio generale secondo cui è riconosciuto agli agenti della riscossione il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, nella prospettiva di favorire la massima efficienza dell'attività di riscossione;
   valutato altresì positivamente l'obiettivo dello schema di decreto di operare una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, con l'obiettivo di ridurre nel limite del possibile gli oneri a carico del debitore, al fine di evitare penalizzazioni troppo gravose a carico del contribuente, che rischiano di pregiudicare lo stesso obiettivo della riscossione;
   rilevato, in linea generale, come l'intervento normativo costituisca un ulteriore tassello della strategia volta a instaurare un rapporto più sereno e collaborativo tra fisco e contribuenti, che punta a incentivare il più possibile l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale novella in più parti la vigente disciplina dell'istituto della sospensione legale della riscossione, valuti il Governo l'opportunità di rivedere il termine entro il quale il debitore può presentare la domanda di sospensione della riscossione, a pena di decadenza, e di non precludere la successiva proposizione del ricorso, da parte del debitore stesso, alle competenti autorità giudiziarie;
   b) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale intende rendere omogenea la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti e di alcuni istituti definitori dell'accertamento, valuti il Governo l'opportunità di uniformare i termini di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamenti bonari con i termini di rateazione previsti per gli istituti deflattivi dell'acquiescenza e dell'accertamento con adesione;
   c) con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettera b), dello schema di decreto, la quale, nell'ambito della disciplina del cosiddetto «inadempimento lieve», in base alla quale esso non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme dovute se è dovuto a tardivo versamento della prima rata, non superiore a cinque giorni, valuti il Governo l'opportunità di ampliare da cinque a dieci giorni il predetto termine;
   d) con riferimento all'articolo 9 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di inserire:
    una norma transitoria che, analogamente a quanto accaduto in sede di precedenti modifiche apportate in materia di remunerazione degli agenti della riscossione, consenta di mantenere fermo il precedente regime, limitatamente ai ruoli affidati agli agenti stessi prima del 1o gennaio 2016;
    una norma transitoria che, compatibilmente con le esigenze di bilancio dello Pag. 146Stato, preveda forme di integrazione dei ricavi degli agenti della riscossione nel caso in cui non sia possibile garantirne l'equilibrio economico e finanziario nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di remunerazione, fermo restando, per gli agenti stessi, l'obbligo di proseguire e intensificare i percorsi di efficientamento intrapresi;
    una norma che confermi la regola, attualmente vigente, in base alla quale, in caso di annullamento del ruolo, per effetto di provvedimento di sgravio, o in caso di inesigibilità, le spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica sono poste a carico degli enti, nonché la norma che stabilisce l'anticipazione di tali spese nell'anno successivo a quello di maturazione delle stesse;
    una norma che disponga l'attualizzazione degli importi relativi ai rimborsi per le spese di esecuzione, le cui tipologie e i cui valori sono stati fissati, da ultimo, con il decreto ministeriale 21 novembre 2000, prevedendo altresì l'ampliamento delle tipologie di atti per i quali tali rimborsi possono essere richiesti, in relazione alle nuove attività richieste agli agenti della riscossione;
   e) sempre con riferimento all'articolo 9 dello schema, valuti il Governo la possibilità di meglio graduare, anche sotto forma di rimborsi spese o di sanzioni, gli oneri posti a carico dei debitori soggetti a procedure di riscossione coattiva in relazione all'attività svolta dall'agente della riscossione, anche al fine di tenere conto dei principi contenuti nell'ordinanza n. 147/2015 della Corte Costituzionale;
   f) con riferimento all'articolo 10 dello schema, recante modifiche alla vigente disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo, il quale, al comma 1, lettera a), numero 3), prevede, tra l'altro, che, in caso di decadenza dai piani di ammortamento concessi a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione, i contribuenti possano ottenere comunque un nuovo piano di rateazione, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del precedente piano, già scadute alla data di tale presentazione, vengano integralmente saldate, valuti il Governo l'opportunità di estendere la possibilità, per il contribuente, di chiedere un ulteriore piano di rateazione, nel caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche con riferimento ai piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, limitatamente a quelli decaduti a partire dai 24 mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo, alle medesime condizioni previste dal predetto comma 1, lettera a), numero 3);
   g) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 13 dello schema di decreto, il quale ripristina la previsione secondo cui gli interessi di mora si producono anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi, ora esclusi dalla normativa vigente;
   h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere la possibilità, per il contribuente, di chiedere la rateizzazione delle somme dovute a titolo di secondo acconto ai fini IRPEF e IRES, nonché di prevedere in tale ambito anche la possibilità di chiedere una rateizzazione parziale, al fine di potenziare gli strumenti di flessibilità in tale ambito;
   i) con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, il quale prevede che l'accertamento diventa esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, in luogo di sessanta giorni dalla notifica, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'esecutività della cartella di pagamento dopo centoventi giorni dalla notifica della cartella stessa;
   l) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'esecutività dell'avviso di intimazione dopo trenta giorni dalla notifica, nonché di prolungare la sua validità ad un anno;
   m) con riferimento all'ipotesi di sospensione cautelare della cartella o della Pag. 147intimazione di pagamento disposta dal giudice tributario, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, al termine di tale sospensione, il pagamento delle rate dovute si riavvii senza considerare scaduti i pagamenti non effettuati per effetto della sospensione stessa, riprendendo i pagamenti dalla prima rata non pagata, con conseguente modifica del piano di rateazione, mantenendo inalterati la numerazione e il numero totale delle rate previste, fatti peraltro salvi gli interessi maturati durante il periodo di sospensione cautelare;
   n) valuti il Governo l'opportunità di introdurre la possibilità di effettuare il pagamento della cartella di pagamento anche attraverso il modello F24, al fine di semplificare l'adempimento per i contribuenti;
   o) valuti il Governo l'opportunità di introdurre la possibilità che il pagamento delle rate, nel caso di rateazione del debito, sia effettuato anche mediante domiciliazione su conto corrente indicato dal debitore, anche in questo caso per semplificare l'adempimento per i contribuenti e assicurare maggiore certezza e puntualità all'Erario in ordine al pagamento delle rate.