CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 31 luglio 2015
494.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali» (C. 3262 Governo, approvato dal Senato);
   apprezzate le misure le misure di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, concernenti la riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987 a copertura degli oneri degli sgravi contributivi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato;
   richiamate le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 9-septiesdecies, con le quali si demanda alle Regioni la ricognizione delle rispettive fasce costiere, anche con finalità di proposta – nella prospettiva dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime – di revisione organica delle zone di demanio marittimo;
   sottolineata la necessità e l'urgenza delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-bis, volte ad uniformare, nell'ambito della disciplina nazionale, le definizioni di produttore, di raccolta e di deposito temporaneo di rifiuti con quanto stabilito dalla direttiva 2008/98/UE, nonché della disciplina transitoria di cui all'articolo 11, comma 16-ter, finalizzata a consentire la prosecuzione dell'esercizio dell'attività – nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi per il conseguimento delle autorizzazioni regionali – da parte delle installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE, e già operanti nel rispetto dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
    rammentato, in particolare, che:
    con le disposizioni di cui all'articolo all'articolo 11, comma 16-bis, lettera a), si opera l'ampliamento della portata dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del «codice dell'ambiente» (decreto legislativo n. 152 del 2006), risultando così ora ricompresi nel novero dei produttori di rifiuti anche i soggetti ai quali sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti e ciò in coerenza con gli indirizzi della giurisprudenza da ultimo ribaditi nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5916 del 2015;
    con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-bis, lettera b), si amplia la definizione di «raccolta» di cui all'articolo 183, comma 1, lettera o), del «codice dell'ambiente» (decreto legislativo n. 152 del 2006), ora ricomprendendovi anche il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti (ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento);
    con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-bis, lettera c), si modifica la lettera bb) dell'articolo 183, comma 1, del «codice dell'ambiente», ricomprendendo nella definizione di «deposito temporaneo» anche «il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di Pag. 133trattamento...» e precisando che per «luogo ove i rifiuti sono prodotti» debba intendersi «l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti»;
    con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-ter, si novella l'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, confermando il termine del 7 luglio 2015 per la conclusione dei procedimenti di AIA per gli impianti ad essi sottoposti ai sensi del recepimento della direttiva 2010/75/UE, ma consentendo, nelle more della conclusione dei procedimenti, la prosecuzione dell'esercizio oltre tale data «in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate» e «a condizione di dare piena attuazione agli adeguamenti proposti... in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;
   sottolineata – in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-bis – la rilevanza del più attento monitoraggio del rispetto dei limiti quantitativi e temporali previsti per la fattispecie del «deposito temporaneo», nonché dell'osservanza delle norme concernenti imballaggio ed etichettatura dei rifiuti pericolosi;
   sottolineata ancora – in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-ter, la rilevanza del più attento monitoraggio dell'attuazione degli adeguamenti e del rispetto delle connesse tempistiche di cui alle istanze per l'esercizio delle installazioni in conformità con il Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   richiamate altresì le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 16 concernenti l'esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali e con cui si dispone che le determinazioni volte a vietare usi non compatibili dei beni, nonché i procedimenti di riesame di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico non più compatibili siano avviati dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo d'intesa anche con la Regione e non solo – come nella vigente formulazione – con i Comuni, giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2015 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di modifica dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono l'intesa a garanzia della leale collaborazione fra Stato e Regioni»,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.