CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 31 luglio 2015
494.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (C. 3262 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla lettera c), del medesimo comma, sostituire le parole: 30 milioni, con le seguenti: 20 milioni.
1. 2. Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: contaminati dall'amianto aggiungere le seguenti: nonché per interventi di efficientamento energetico degli edifici mediante installazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo dell'energia e/o unità di micro cogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;.
1. 3. Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 2,5 milioni con le seguenti: 5 milioni.
1. 4. Brugnerotto, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di ottimizzare le risorse da utilizzare secondo una scala di priorità di intervento che abbia come parametro la più significativa ed efficace tutela degli effetti delle possibili fibre aerodisperse sulla salute delle popolazioni esposte, sulle richieste dei comuni per le bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, l'attribuzione delle risorse relative è subordinata all'acquisizione del parere di una Commissione regionale, istituita senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e composta da almeno quattro esperti, di cui un igienista industriale esperto in tossicologia ambientale, un medico specialista in medicina del lavoro, un medico specialista in igiene e medicina preventiva, un direttore responsabile di laboratorio autorizzato preferibilmente di enti pubblici. La Commissione raccoglie, valuta e risponde alle osservazioni, ai quesiti e alle problematiche esposte da cittadini, singoli o organizzati in comitati, nonché segnalazioni di associazioni ambientaliste, ordini professionali e società scientifiche.
1. 5. Castelli, Brugnerotto, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni, nonché, al secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1. 6. Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.
1. 7. Di Benedetto, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

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  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle maggiori risorse di cui al comma 2 lettera b), è autorizza la spesa aggiuntiva di 500 milioni di euro finalizzati alle spese per interventi di messa in sicurezza e di bonifica dall'amianto degli edifici scolastici. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello Stato di previsione del Ministero della Difesa, missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari spese per costruzione e acquisizioni di impianti e sistemi (capitolo 7120) a valere sulle risorse destinate all'acquisto degli aerei caccia denominati F35.
1. 8. Marcon, Giancarlo Giordano, Pannarale, Duranti, Melilla, Piras.

  Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, articolo 31 della legge n. 183/2011.
1. 9. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia.

  Al comma 7, sostituire le parole da: a condizione fino alla fine del comma con le seguenti: consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.
1. 1. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per l'anno 2015, sono escluse dal patto di stabilità interno dei comuni, le spese sostenute per la formazione del personale, con frequenza di corsi autorizzati a livello centrale, finalizzati ad incrementare la capacita di analisi sull'efficienza di spesa dei servizi, quali efficienza energetica, ricaduta socioeconomica di indotto delle azioni, digitalizzazione.
  8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-quater.
  8-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
1. 26. Luigi Di Maio, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
  9-bis. Per gli anni 2015 e 2016, agli enti locali per i quali sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere in ogni caso garantiti i trasferimenti necessari all'espletamento dei servizi sociali essenziali, con particolare riferimento a quelli relativi all'assistenza ai cittadini disabili.Pag. 73
  9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 9-quater.
  9-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
1. 10. Luigi Di Maio, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 10-bis con il seguente:
  10-bis. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è inserito il seguente:
  122-bis. Per gli anni 2015-2016 e 2017, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata. Per gli anni 2015-2016 e 2017 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni.
1. 11. Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 10-bis, inserire i seguenti:
  10-ter. Al fine di garantire l'espletamento dei servizi essenziali ai cittadini, nelle more dell'entrata in vigore dell'imposta comunale unica (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripristinato il trasferimento integrativo di 325 milioni di euro nell'anno 2015 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2016, a favore degli enti locali.
  10-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10-bis, valutato in 325 milioni di euro nell'anno 2015 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma successivo.
  10-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;Pag. 74
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
1. 12. Luigi Di Maio, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 10-bis inserire i seguenti:
  10-ter. – (Fondo per il ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015). – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2015, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità previste dal presente comma. Su proposta dei Sindaci dei Comuni di Dolo Pianiga e Mira, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. Ai Sindaci dei comuni interessati è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al presente comma destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente comma. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla Regione Veneto ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi calamitosi. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi nel territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015. Le risorse che confluiranno sul Fondo di cui al presente comma non rilevano ai fini del patto di stabilità. I Sindaci dei Comuni interessati, a valere sulle risorse di cui al Fondo per il ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015, autorizzano interventi su opere pubbliche e beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subito danni dalla tromba d'aria.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  10-quater. – (Assistenza alla popolazione). – 1. Al fine di garantire adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso si autorizzano i Sindaci dei Comuni interessati ad erogare ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata interessata dalla tromba d'aria i contributi per l'autonoma sistemazione. Per fronteggiare l'emergenza e garantire l'assistenza alla popolazione, per gli interventi previsti dal presente comma si farà fronte a valere sulle risorse rinvenienti nel Fondo per il ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015 di cui al comma 10-ter.
1. 13. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
  10-ter. Nell'anno 2015, le spese sostenute dai comuni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, per far fronte alla pressione migratoria ed alla connessa accoglienza, ivi comprese quelle per il personale adibito alla sorveglianza e alla pulizia, entro Pag. 75il tetto massimo di cui al comma 10-quater, sono escluse dal patto di stabilità interno. Entro il 15 ottobre 2015, con decreto del Ministero dell'interno è definito per ciascun comune interessato l'importo della esclusione di cui al primo periodo, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.
  10-quater. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 10-ter, pari ad un totale di 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti «nei limiti del 95,7 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,9 per cento»;
   all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,9 per cento»;
   all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,9 per cento».
1. 14. Nuti, Lupo, Castelli, Caso.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui al comma 122-bis del presente articolo, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2016, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.
1. 15. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 10-bis inserire i seguenti:
  10-ter. Nei comuni, di Dolo, Pianiga e Mira interessati dalla tromba d'aria dell'8 luglio il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, di zone franche urbane, della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dalla tromba d'aria sul tessuto economico e produttivo. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di Pag. 76cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche e integrazioni. Per il finanziamento delle Zone franche urbane individuate, e per il periodo di vigenza degli incentivi, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di 150 milioni di euro.
  10-quater. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 16. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, è assegnato un contributo di 91,4 milioni di euro, così ripartiti: 31,4 milioni di euro per l'anno 2015, 40 milioni di euro per l'anno 2016, 20 milioni di euro per l'anno 2017, ripartiti proporzionalmente tra gli stessi comuni in modo tale da assegnare il 70 per cento delle risorse al comune di Dolo e il 15 per cento delle stesse rispettivamente a ciascuno dei comuni di Pianiga e Mira. Il contributo di cui al presente comma non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 91,4 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
1. 17. Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 10-bis inserire il seguente:
  10-ter. Per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, è assegnato un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2015, ripartito proporzionalmente tra gli stessi comuni in modo tale da assegnare il 70 per cento delle risorse al comune di Dolo e il 15 per cento delle stesse rispettivamente a ciascuno dei comuni di Pianiga e Mira. Il contributo di cui al presente comma non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 80 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
1. 18. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Dopo il comma 10-bis inserire il seguente:
  10-ter. I soggetti che alla data dell'8 luglio 2015 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nei comuni di Dolo, Pianiga e Mira interessati dalla tromba d'aria che per effetto dell'evento calamitoso, hanno subìto la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, sono Pag. 77esonerati dal pagamento delle imposte calcolate per i contributi a fondo perduto, ricevuti a qualsiasi titolo ovvero con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per gli anni 2015 e 2016. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante l'individuazione nella legge di stabilità 2016 nella quale dovranno essere individuate idonee risorse per finanziare le misure di cui al precedente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 19. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili, pubblici e privati, appartenenti al patrimonio culturale, artistico e architettonico delle Ville venete, danneggiate dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio; è autorizzata per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 20. Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:
  10-ter. Per l'anno 2015 è attribuito al comune di Matera un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione degli eventi connessi all'anno 2019, della città Capitale europea della cultura. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2015. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 21. Latronico.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2016 e per il successivo biennio, in coerenza con quanto disposto per EXPO 2015, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno, le spese sostenute dal comune di Matera designata Capitale europea della Cultura 2019, per la realizzazione degli interventi necessari, inclusi quelli di manutenzione straordinaria, nonché in materia di comunicazione e promozione.
1. 22. Latronico.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Al fine di garantire agli enti locali i tempi necessari per una adeguata programmazione finanziaria, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, provvede a definire l'esatto ammontare delle risorse di cui potranno disporre gli enti locali nell'anno Pag. 782016, in modo da permettere agli enti locali stessi di approvare i bilanci previsionali entro il 31 dicembre.
1. 23. Luigi Di Maio, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Ai comuni assegnatari nell'anno 2015 di posti nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è riconosciuta, per il medesimo anno, una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per complessivi 100 milioni di euro. Il riparto della riduzione è stabilito, sulla base di criteri che tengano conto dei posti assicurati in rapporto alla dimensione demografica del comune ospitante, con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 15 ottobre 2015.
1. 24. Marcon, Palazzotto, Melilla.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in Legge 11 agosto 2014, n. 114, sono soppresse le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti».
1. 25. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Castelli, Caso.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: «decreto legislativo n. 504 del 1992» sono inserite le seguenti: «, sono escluse dall'esenzione le istituzioni scolastiche paritarie, ad eccezione di quelle degli enti locali, che richiedano il pagamento di rette per la frequenza».
1. 01. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il comma 271 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.
1. 02. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

ART. 1-quinquies.

  Sopprimerlo.
1-quinquies. 1. Tripiedi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo l'articolo 1-quinquies inserire il seguente:

Art. 1-sexies.
(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali nei comuni di Dolo, Pianiga e Mira).

  1. Al fine di agevolare le popolazioni dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira a seguito dei danni provocati dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data dell'8 luglio 2015, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei suddetti comuni Pag. 79sono sospesi fino al 30 novembre 2015:
   1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
   2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive modificazioni;
   3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
   4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
   5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
   6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
   7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2015, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
   8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
   10) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

  2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dall'8 luglio 2015, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati Pag. 80dalla tromba d'aria di cui al presente articolo. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
  3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma della tromba d'aria dell'8 luglio 2015, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2015, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2016. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nonché dall'applicazione della Tasi, di cui all'articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 a decorrere dall'anno 2015 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2015, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
  4. Sono inoltre prorogati sino al 30 novembre 2015, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dalla tromba d'aria dell'8 luglio 201, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
  5. Sono altresì sospese per i soggetti che alla data dell'8 luglio 2015 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.
  6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui al presente articolo sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
  7. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (decreto del Presidente della Repubblica n. 317/96, decreto ministeriale 31 gennaio 2002 e succ. modificazioni, decreto ministeriale 16 maggio 2007), nonché registrazioni dell'impiego del farmaco (D.Lgs. n. 158/2006 e D.Lgs. n. 193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 30 novembre 2012.
  8. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE del Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.
  9. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito Pag. 81della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento (CE) n. 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, le aziende agricole ricadenti nei Comuni interessati dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 – ai sensi dell'articolo 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009 – possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.
  10. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dalla tromba d'aria, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
  11. In relazione a quanto stabilito nei commi 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.
  12. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma della tromba d'aria dell'8 luglio 2015 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2015.
  13. Al fine di provvedere agli oneri di cui ai commi 3 e 12 del presente articolo, calcolati nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2015 e 5 milioni di euro per l'anno 2016 il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone per gli anni 2015 e 2016 la riduzione del 0,1 per cento della quota percentuale destinata alla restituzione delle vincite, applicata alla data di entrata in vigore della presente legge ai giochi di cui al decreto direttoriale AAMS prot. 2011/666/Giochi/Gad del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2011.
1-quinquies. 01. Cozzolino, Da Villa, Spessotto, D'Incà, Businarolo, Benedetti, Brugnerotto, Fantinati, Castelli.

  Dopo l'articolo 1-quinquies inserire il seguente:

Art. 1-sexies.
(Istituzione del fondo per la ricostruzione dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2015, il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, colpite dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 90 milioni di euro.
  2. Su proposta del Presidente della Regione Veneto, sentiti i sindaci dei comuni interessati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, per la ricostruzione dei danni provocati dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, nonché sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati della Regione Veneto e dai singoli comuni.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Pag. 82speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quinquies. 02. Cozzolino, Da Villa, Spessotto, D'Incà, Businarolo, Benedetti, Brugnerotto, Fantinati, Castelli, Caso.

  Dopo l'articolo 1-quinquies inserire il seguente:

Art. 1-sexies.
(Istituzione fondo speciale per la ricostruzione dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira)
.

  1. Per il solo anno 2015 le somme non utilizzate del fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, confluiscono in un fondo speciale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato alla ricostruzione dei danni provocati dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 nei comuni di Dolo, Pianiga e Mira.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quinquies. 03. Cozzolino, Da Villa, Spessotto, D'Incà, Businarolo, Benedetti, Brugnerotto, Fantinati, Castelli, Caso.

ART. 2.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Dall'anno 2011, per i comuni interessati dalla pressione migratoria e dalla realizzazione delle relativi politiche di accoglienza, le spese connesse alla predetta pressione migratoria sono escluse ai fini della verifica del patto di stabilità. Entro il 15 settembre 2015 con decreto del Ministero dell'interno è definito per ciascun comune interessato l'importo della esclusione di cui al primo periodo, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.
  3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis pari a un totale di 70 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti «nei limiti del 95,7 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,7 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,7 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,7 per cento».
2. 1. Lorefice, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Colonnese, Brescia.

Pag. 83

  Sopprimere il comma 6.
2. 2. Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. L'erogazione delle risorse finanziarie da parte dello Stato a favore delle Province al raggiungimento di determinati limiti di giacenza in tesoreria, in cui la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha eliminato con decorrenza dal primo gennaio, il vincolo normativo, contenuto nell'articolo 47, comma 1 della legge n. 449 del 1997 – Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, Disposizioni generali in tema di «Finanza decentrata» e successive modifiche e integrazioni, verranno erogate agli enti destinatari.
  6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-ter pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti «nei limiti del 94,3 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94,3 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94,3 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94,3 per cento».
2. 3. Cancelleri, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

ART. 4.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunta la seguente lettera:
   f-bis) con lavoratori titolari di contratti di lavoro stipulati in forza della speciale disciplina prevista dall'articolo 4, comma 9 e 9-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».
4. 1. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Colonnese, Dadone.

  Dopo il comma 4-ter aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-quater. Gli enti locali di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno graduatorie di concorso pubblicate con relativi vincitori in attesa di assunzione, procedono alle assunzioni di personale a tempo indeterminato dall'anno 2016 nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari all'80 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dalle finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-quater.
  4-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono Pag. 84sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
4. 2. Ciprini, Cominardi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
  4-quater. Al fine di garantire il pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente delle province in dissesto finanziario, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alle medesime è attribuita una anticipazione di liquidità delle quote di competenza spettanti per il 2015 a valere sulle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio non inferiore al 90 per cento della spettanza attribuita per il 2014. L'anticipazione è concessa previa apposita istanza dell'ente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
4. 3. Nesci, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 4-ter aggiungere, in fine, il seguente:
  4-quater. All'articolo 1, comma 268, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza della deroga, per l'esercizio 2015 e fino allo scadere del termine di cui all'articolo 1, comma 426, e anche per le fattispecie ivi contemplate, non si applica l'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
4. 4. Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Caso, Colonnese.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4.1.

  1. Per l'anno 2015, nelle more del riordino delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è istituito, presso il ministero dell'interno, il «Fondo speciale di finanziamento delle province per il regime ordinario», con acronimo «FOSFORO», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 100 milioni di euro, finalizzato al sostegno economico delle province le cui condizioni di bilancio non consentano l'esercizio delle funzioni di loro competenza, l'erogazione dei servizi connessi, la corresponsione dei trattamenti economici al personale in organico a qualunque titolo impiegato.
  2. L'erogazione dal Fondo è disposta una tantum per ciascuna provincia, nelle condizioni di cui al comma 1, che ne faccia richiesta alla Sezione regionale della Corte dei conti competente per territorio, che invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale sono certificate le condizioni di bilancio e delle specifiche necessità.
  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Ministero dell'interno, sulla base delle risultanze delle suddette relazioni, d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze e con gli organi rappresentativi delle province interessate, è definito l'importo da erogare a ciascuna provincia, dando priorità alle esigenze di regolare corresponsione dei trattamenti economici di cui al comma 1.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad un totale di 100 milioni per l'anno 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi Pag. 85approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti «nei limiti del 95,7 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,7 per cento»;
   all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,7 per cento»;
   all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,7 per cento».
4. 01. Nesci, Castelli, Caso.

ART. 4-bis.

  Sopprimerlo.
4-bis. 1. Pesco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e possono delegare funzioni dirigenziali a funzionari appartenenti alla terza area nel rispetto dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 2667.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
4-bis. 2. Pesco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. In relazione alla straordinaria e imprescindibile esigenza di garantire in modo diffuso su tutto il territorio nazionale ed in via immediata, ancor prima delle procedure selettive per la delega di funzioni di cui al comma 2, il corretto funzionamento della macchina fiscale, anche in considerazione delle rilevanti attività di sinergica cooperazione con gli Enti locali, viene riconosciuto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ruolo dirigenziale, con conseguente rimodulazione delle vacanze nell'organico dei dirigenti, esclusivamente a quei funzionari delle agenzie fiscali, attualmente inquadrati nella terza area funzionale da almeno dieci anni ed in possesso di diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'agenzia fiscale di appartenenza, che abbiano avuto accesso alla pubblica amministrazione a seguito di pubblico concorso e che siano altresì in possesso di uno dei requisiti sotto indicati:
   a) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 36 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza quale, a titolo esemplificativo, l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista, ovvero di avvocato, ovvero di ingegnere, ovvero di architetto;
   b) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 60 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di specchiata professionalità comprovabile con pubblicazioni di carattere scientifico nelle materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero con lo svolgimento, nell'ambito delle stesse materie, di attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e Pag. 86delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione.
4-bis. 3. Paglia, Marcon, Melilla, Scotto.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5. 1. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia.

  Sopprimerlo.
*5. 2. Massimiliano Bernini, Terzoni, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1o gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77, degli articoli 19, 27 e 29 legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96o, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.
  2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.
  3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
5. 3. Di Lello, Di Gioia.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – (Misure in materia di Polizia provinciale). – 1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 Pag. 87comma 89, e commi 92 e 96 lettera a) della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi e Servizi di Polizia provinciale comunque denominati, anche al fine di garantire le attività di polizia ambientale e di tutela del territorio, di controllo dei ciclo dei rifiuti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle attività faunistico venatorie di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157; è inquadrato previa domanda, presso il Corpo forestale dello Stato, in specifico ruolo speciale ad esaurimento in aggiunta alla dotazione organica esistente, dove possono confluire i soggetti che svolgono le funzioni di cui, all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il personale interessato presenta apposita domanda di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento secondo criteri e modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il personale continua a mantenere il trattamento economico e giuridico del CCNL «Regioni e Autonomie locali».
  2. Il personale che non presenta domanda ai sensi del comma 1 e quello non idoneo allo specifico servizio, transita:
   a) tenuto conto delle specifiche esigenze, nei ruoli regionali in apposito servizio di vigilanza organizzato in ambiti territoriali sub regionali. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni nelle materie di competenza regionale il personale suddetto, continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, all'articolo 5 della legge 7 marzo – 1986, n. 65 e dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
   b) nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e le procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, nei limiti della dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del presente decreto.

  3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al comma 2 lettera b), è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di polizia locale, fatta eccezione per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.
  4. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. 4. Russo, Palese.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – (Misure in materia di polizia provinciale). – 1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 può optare per la permanenza nei rispettivi corpi o servizi per lo svolgimento delle funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali attribuite all'ente di appartenenza o a questo delegate, ovvero accedere in via prioritaria ai bandi di mobilità per altre polizie degli enti locali o servizi ispettivi delle amministrazioni centrali, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e Pag. 88ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, secondo le modalità e procedure definite dalle Regioni e dal decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1.
5. 5. Russo, Palese.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – (Misure in materia di polizia provinciale). – In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, in coerenza con le correlate funzioni fondamentali di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, di competenza degli enti di area vasta, svolge le proprie funzioni negli enti di relativa appartenenza alla data di pubblicazione della presente disposizione.
5. 6. Russo, Palese.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – (Misure in materia di polizia provinciale). – 1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1 comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale transita nei ruoli delle Regioni, per lo svolgimento delle funzioni di polizia provinciale e metropolitana per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
5. 7. Russo, Palese.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – (Misure in materia di polizia provinciale) – 1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1o gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli 19, 27 e 29 della legge 157 del 1992 e dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.
  2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di Pag. 89destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.
  3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.
5. 8. Russo, Palese.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5 – (Misure in materia di polizia-provinciale). – 1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1o gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica; di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli n. 99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli n. 19, 27 e 29 legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, fermo restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.
  2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.
  3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.
5. 9. Terzoni, Bernini, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial, Nesci.

Pag. 90

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – (Misure in materia di polizia provinciale). – 1. Le Regioni si avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, di presidio del territorio rurale ed extraurbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale.
  2. L'attuazione del presente articolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.
5. 10. Massimiliano Bernini, Terzoni, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial, Nesci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e fermi restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza nei parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, presso ciascuna regione, la Polizia Ambientale Regionale.
*5. 11. Terzoni, Bernini, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial, Nesci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e fermi restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza nei parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, presso ciascuna regione, la Polizia Ambientale Regionale.
*5. 17. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5 – (Misure in materia di polizia provinciale) – 1. Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e fermi restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale e metropolitana relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente e sorveglianza nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo le Regioni istituiscono, con legge regionale, corpi di polizia ambientale regionale.
  2. L'attuazione del presente articolo avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.
5. 12. Terzoni, Bernini, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial, Nesci.

Pag. 91

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – (Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56). – 1. All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente.

  2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente».
5. 13. Bernini, Terzoni, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial, Nesci.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le Regioni si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, e di presidio del territorio rurale ed extra-urbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale.
5. 14. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia.

  Sopprimere i commi 1, 4, 5 e 6.
5. 15. Terzoni, Bernini, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial, Nesci.

  Sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente: 1. Previo accordo in Conferenza unificata, gli enti di area vasta e le città metropolitane, ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge 56/2014, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali; le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.»;»

  Conseguentemente:
   al comma 5, sopprimere la parola: relativa;
   al comma 6, aggiungere infine le parole: , fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1o gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.»
5. 16. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia.

  Al comma 1, sostituire le parole da: transita nei ruoli degli fino alla fine del comma, con le seguenti: continuerà a svolgere le funzioni previste dalle vigenti norme nazionali e regionali fino al completo processo di riordino.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.
5. 18. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia.

ART. 5-bis.

  Sopprimerlo.
5-bis. 1. Duranti, Piras, Marcon, Melilla.

ART. 6.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al fine esclusivo di garantire il rispetto dei tempi di pagamento, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto Pag. 92risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, da utilizzarsi dando la precedenza ai pagamenti alle piccole e medie imprese.
6. 1. Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, dopo le parole: Al fine inserire la seguente: esclusivo.
6. 2. Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'anno 2015 aggiungere le seguenti: , da utilizzarsi dando la precedenza ai pagamenti alle piccole e medie imprese.
6. 3. Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere il comma 7.
6. 4. Guidesi.

  Al comma 7 sostituire le parole da: gli enti locali che versino fino a: per tali enti con le seguenti: agli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. 5. Dieni, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso.

  Al comma 7, dopo le parole: in vigore del presente decreto inserire le seguenti: e che non dispongano di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici in posizione di comando o distacco ai sensi dell'articolo 145, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26
6. 6. Dieni, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso.

  Al comma 7, dopo le parole: a tempo determinato inserire le seguenti: per un periodo non superiore a diciotto mesi.
6. 7. Dieni, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso.

ART. 7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli enti locali di cui al comma 1 che hanno deliberato entro gli ultimi 5 anni la procedura di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono realizzare le operazioni di rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2015.
7. 1. Palazzotto, Melilla, Marcon.

  Al comma 2-bis, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
* 7. 2. Latronico.

  Al comma 2-bis, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
* 7. 3. Rizzo, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Per i comuni capoluogo di regione situati in regioni che rientrano nell'obiettivo 1, nell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000, Pag. 93entro il quale l'ente può raggiungere l'equilibrio di bilancio, è fissato in cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.
7. 4. Latronico.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015.
7. 5. Placido, Melilla, Marcon.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali possono utilizzare per spesa corrente il 50 per cento dei proventi per alienazioni patrimoniali.
7. 6. Guidesi.

  Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
  8-ter. All'articolo 32, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  6-bis. I Comuni all'atto costitutivo della Unione dei Comuni non devono avere pendenze debitorie maturate nel corso di ex Unione di Comuni o convenzioni precedentemente costituite tra Comuni. Pertanto ai fini dell'efficacia dell'adesione ad una nuova Unione di Comuni i sindaci presentano, contestualmente al Segretario Comunale, un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di attestazione di assenza di pendenze debitorie nei confronti di ex Unione di Comuni o Convenzioni tra Comuni pena la nullità dell'atto costitutivo. Ove viceversa all'atto costitutivo risulti la presenza di pendenze debitorie il Comune o i Comuni interessati sono tenuti a presentare un piano economico-finanziario di rientro nel termine stabilito nell'atto costitutivo medesimo.
7. 7. Paolo Nicolò Romano, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
  8-ter. Al comma 23, articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», inserire le seguenti: «che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionale idonee nell'ambito dei dipendenti».
7. 8. Colonnese, Brugnerotto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello.

  Sopprimere il comma 9.
7. 9. Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 9-quater.
7. 10. Caso, Carinelli, De Rosa, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sostituire il comma 9-quater, con il seguente:
  9-quater. Le somme assegnate all'opera «Collegamento SS 11-SS 233 » dall'Allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dall'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, articolo 9, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014 sono da intendersi integralmente e indistintamente assegnate all'opera «Collegamento SS 11-SS 233».
7. 11. Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Pag. 94

  Al comma 9-quater sostituire il primo periodo con il seguente: Il Comune di Milano è autorizzato ad utilizzare la parte non spesa dell'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, esclusivamente per interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale.
7. 12. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 9 sexies, capoverso, le parole: All'articolo 1. comma 122, della legge 23 dicembre 2014. n. 190 sono sostituite dalle seguenti: All'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in fine è aggiunto il seguente periodo: Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dell'esonero contributivo di cui al presente comma, per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, incluso, al termine del periodo di fruizione del beneficio contributivo, il successivo licenziamento, l'INPS procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate di interessi e sanzioni previste dalla normativa vigente, ed al successivo comma 122.
7. 13. Marcon, Airaudo, Melilla, Placido.

  Al comma 9-septiesdecies, sostituire le parole: anche alla proposta di revisione organica con le seguenti: ad una maggiore tutela, sostituire le parole: La proposta di delimitazione è inoltrata con le seguenti: L'esito della ricognizione è inoltrato, e sostituire le parole: dagli articoli 32 e 35 con le seguenti: dall'articolo 33.
7. 14. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 9-duodevicies.
7. 15. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 9-duodevicies aggiungere il seguente:
  9-undevicies. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 90 del 2014 le parole: «con popolazione superiore ai 10.000 abitanti» sono soppresse.
7. 16. Guidesi.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7.1.
(Limite all'aliquota Imu e Tasi per i contratti a canone concordato).

  1. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a un totale di 70 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: nei limiti del 96 per cento con le seguenti: «nei limiti del 95,8 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,8 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,8 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95.8 per cento».
7. 01. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Pag. 95

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7.1.
(Deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione).

  1. All'articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 147, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 70 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 95,8 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. sono apportate le seguenti modifiche:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,8 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,8 per cento»;
   3) all'articolo 7. comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,8 per cento».
7. 02. Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli.

ART. 7-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito con modificazione con la legge 20 dicembre 1996, n. 639 si interpreta nel senso che il diritto al rimborso delle spese legali è parimenti riconosciuto agli amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e assolti in via definitiva con sentenza emessa in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543.
7-bis. 1. Melilla, Marcon.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Limite all'aliquota IMU per i contratti a canone concordato).

  1. All'articolo 13. comma 7. primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998. n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 percento».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212. a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 3 1 dicembre 2014. al decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
7-bis. 01. Sorial, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, Brugnerotto, D'Incà.

Pag. 96

ART. 8.

  Al comma 4-ter, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: il piano, prima della presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze, è sottoposto alle competenti commissioni parlamentari ai fini dell'espressione di un parere vincolante.
8. 1. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 10, sostituire le parole: una quota pari a 472,5 milioni di euro con le seguenti: una quota pari a 310 milioni di euro.
8. 2. Placido, Marcon, Melilla.

  Al comma 10, sostituire le parole: è ripartita con le seguenti; nonché ulteriori 163 milioni di euro sono ripartiti.

  Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 163 milioni di euro per l'anno 2015. si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 3. Marcon, Placido, Melilla.

  Al comma 13-bis, sostituire le parole: 30 ottobre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
8. 4. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 13-bis, sostituire le parole: 30 ottobre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
8. 5. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 13-bis, sostituire le parole: 30 ottobre 2013 con le seguenti: 31 dicembre.
8. 6. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:
  13-ter. Il comma 3, dell'articolo 35, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dai seguenti:
  «3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'assunzione del maso chiuso, nonché relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari aventi ad oggetto controversie in materia di mesi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.
  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, Pag. 97con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
8. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 13-quater, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 90 milioni.

  Conseguentemente, al comma 13-quinquies sostituire le parole: 1.500.400 euro con le seguenti: 1.520.700 euro.
8. 8. Guidesi.

  Al comma 13-quater sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 60 milioni e all'ultimo periodo dopo le parole: si provvede inserire le seguenti: entro il 30 settembre 2015.

  Conseguentemente,
   al comma 13-quinquies aggiungere, infine, il seguente periodo:
  Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-quater pari a un totale di 30 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 95,9 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,9 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,9 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,9 per cento».
8. 9. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 13-sexies.
8. 10. Guidesi.

  Sopprimere i commi da 13-octies a 13-undecies.
8. 11. Guidesi.

ART. 8-bis.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

  1. Al fine di assicurare i necessari collegamenti marittimi tra la Sardegna e i comuni delle isole de La Maddalena, San Pietro – Calasetta e Carloforte, con le frequenze e il medesimo numero di corse garantite nel corso del 2015, nelle more della ridefinizione del contratto di servizio e della attuazione delle procedure relative al Concordato preventivo in continuità aziendale a cui è stata ammessa in data 15 gennaio 2015 dal Tribunale di Cagliari la Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A, la Regione è autorizzata a provvedere ai predetti collegamenti, senza oneri Pag. 98aggiuntivi per il Bilancio dello Stato, con la medesima società Saremar, le navi e il personale attualmente impiegato, fino al 31 dicembre 2016.
8-bis. 01. Piras, Franco Bordo, Marcon, Melilla.

ART. 9.

  Sopprimere i commi 10 e 11.
* 9. 1. Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial.

  Sopprimere i commi 10 e 11.
* 9. 2. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere il comma 10.
9. 3. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 10 sostituire le parole: si applicano anche con le seguenti: non si applicano.
9. 4. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 10, capoverso 1-bis, sostituire le parole: attraverso la nomina della maggioranza dei componenti con le seguenti: attraverso la nomina della totalità dei componenti.
9. 5. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere il comma 11-bis.
9. 6. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 11-bis sopprimere le parole: o private.
9. 7. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 11-ter.
9. 8. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 11-quater.
9. 9. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 11-quater sopprimere le parole: anche con personalità giuridica di diritto privato.
9. 10. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

ART. 9-ter.

  Sopprimerlo.
9-ter. 1. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Pag. 99

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
9-ter. 2. Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), dopo le parole: di fornitura e/o aggiungere la seguente: rimodulare;
   b) alla lettera b), dopo le parole: di fornitura e/o aggiungere la seguente: rimodulare.
9-ter. 3. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), dopo le parole: di fornitura e/o i volumi di acquisto, aggiungere i seguenti: nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza,;
   b) alla lettera b), dopo le parole: di fornitura e/o i volumi di acquisto, aggiungere le seguenti: nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza,.
9-ter. 4. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9-ter. 5. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere i commi da 3 a 8.
9-ter. 6. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere il comma 5.
9-ter. 7. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 5, sopprimere le parole: o tramite affidamento diretto.
* 9-ter. 8. Nicchi, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, sopprimere le parole: o tramite affidamento diretto.
* 9-ter. 9. Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: L'Osservatorio di cui al periodo precedente è composto da non più di dieci componenti di cui almeno uno in rappresentanza delle Regioni a statuto speciale.
9-ter. 10. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: fornitrici con la seguente: produttrici e al secondo periodo sostituire la parola: fornitrice con la seguente: produttrice.
9-ter. 11. Palese.

  Al comma 10, lettera b) punto 1, sostituire le parole: separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale con le seguenti: comprensivi sia dei medicinali a brevetto scaduto, sia di quelli ancora soggetti a tutela brevettuale.
9-ter. 12. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 10 lettera b), le parole: separando i medicinali a brevetto scaduto, da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, sono sostituite dalle seguenti: considerando i soli medicinali a brevetto scaduto.
9-ter. 13. Palese.

  Al comma 10, lettera b), capoverso 1, sostituire le parole: il prezzo più basso con le seguenti: un prezzo di riferimento.
9-ter. 14. Palese.

Pag. 100

  Al comma 10, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-bis.
9-ter. 15. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 10, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere la parola: non.
9-ter. 16. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 11, capoverso 33-bis, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: di almeno il 20 per cento.
9-ter. 17. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 11, capoverso 33-ter, dopo le parole: avvia una nuova procedura aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dal termine di cui al presente comma.
9-ter. 18. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 11, capoverso 33-ter, dopo le parole: ai sensi del comma 33, aggiungere le seguenti: con un obiettivo di risparmio dalla nuova procedura di contrattazione del prezzo di cui al presente comma che sia rapportato percentualmente al grado di inefficacia del medicinale rispetto ai benefici attesi.
9-ter. 19. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 11, dopo il capoverso 33-ter, aggiungere il seguente:
  33-quater. Tutti i trattamenti effettuati con medicinali innovativi, sottoposti a rimborso come previsto dal comma 593 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, che si dimostrano inefficaci secondo i registri di monitoraggio istituiti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco, non sono soggetti a rimborso.
9-ter. 20. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni».

  11-ter. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
   «c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i princìpi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione».

  11-quater. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente:
   «c-ter) gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni, individuano le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera e-bis) da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale e ne stabiliscono la remunerazione, disciplinandone modalità e tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime per la fornitura da parte delle farmacie dei servizi di secondo livello. Le prestazioni e funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo Pag. 101decreto legislativo di attuazione, erogate dalle farmacie con oneri a carico del cittadino, dovranno essere rese conformi ai requisiti previsti dai suddetti accordi regionali entro 90 giorni dall'entrata in vigore degli accordi stessi».
9-ter. 21. Palese.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Nelle more dell'implementazione del FSE, per garantire in ogni caso i servizi di cui al comma precedente e in particolare il monitoraggio di particolari categorie di pazienti cronici individuati dal Ministero della salute al fine di garantire l'aderenza alle terapie, il dossier farmaceutico può essere comunque attivato dalle farmacie, in rete tra di loro, anche mediante le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. A tal fine, il Ministero della salute sottoscrive un protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che stabilisca i contenuti del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al dossier farmaceutico, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del dossier a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività».
9-ter. 22. Palese.

   Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 102.

  1. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie eccettuato l'esercizio della farmacia, che non può essere cumulato con quello di altre professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie, ad eccezione degli abilitati alla prescrizione di medicinali, possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia.
  2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino convenzioni di qualunque genere con farmacisti in ordine alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro».
9-ter. 23. Palese.

   Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Nelle more della definitiva risoluzione delle irregolarità relative alla definizione del budget provvisorio sulla spesa farmaceutica ospedaliera 2013, di cui all'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni 7 agosto 2012, n. 135, contestualmente all'entrata in vigore della presente legge di conversione, viene previsto il rimborso alle regioni del 90 per cento del versamento a carico delle Pag. 102case farmaceutiche, per gli anni 2013 e 2014, per una somma pari al 90 per cento del rimborso previsto a carico delle case farmaceutiche, il rimanente 10 per cento dovrà essere versato entro i dieci giorni successivi alla firma dell'accordo risolutivo della controversia.
9-ter. 24. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

   Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. È consentito al farmacista iscritto all'albo effettuare professionalmente in farmacia o a domicilio del paziente, anche nell'ambito di campagne di vaccinazione rivolte alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzate a livello nazionale e regionale, iniezioni intramuscolari o ipodermiche nonché piccole medicazioni e interventi di primo soccorso».
9-ter. 25. Palese.

   Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Nell'ambito dell'erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi decreti attuativi, le regioni possono concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque dei soggetti di età superiore a 75 anni».
9-ter. 26. Palese.

ART. 9-quater.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 106 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
9-quater. 1. Nicchi, Marcon, Melilla.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
9-quater. 2. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   al comma 5, sopprimere il secondo periodo;
   sopprimere il comma 6.
9-quater. 3. Nicchi, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 2.
* 9-quater. 4. Nicchi, Marcon, Melilla.

Pag. 103

  Sopprimere il comma 2.
* 9-quater. 5. Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 7, sostituire le parole: di almeno l'1 per cento con le seguenti: di almeno il 10 per cento.
9-quater. 6. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 7, sostituire le parole: di almeno l'1 per cento con le seguenti: di almeno il 5 per cento.
9-quater. 7. Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 7, sostituire le parole: di almeno l'1 per cento con le seguenti: di almeno il 3 per cento.
9-quater. 8. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere i commi 8 e 9.
9-quater. 9. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le regioni garantiscono la massima trasparenza dei dati di bilancio e di performance delle strutture sanitarie accreditate, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito internet di rapporti periodici che indichino le attività svolte e il livello di qualità del servizio erogato, con particolare riferimento ai volumi di attività clinica, ai tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni.
9-quater. 10. Nicchi, Marcon, Melilla.

ART. 9-quinquies.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 68 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
9-quinquies. 1. Nicchi, Marcon, Melilla.

  Sopprimerlo.
9-quinquies. 2. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di contenere sensibilmente la spesa per il personale dirigente sanitario del Servizio sanitario nazionale, la quota di retribuzione destinata a remunerare l'esclusività di rapporto, viene ridotta del 50 per cento a partire dal 1o gennaio 2016. Le economie così conseguite, confluiscono in apposito fondo nazionale gestito dal Ministero della salute, per finanziare sia l'adeguamento Pag. 104e l'allestimento strutturale di spazi, materiali e tecnologie destinati all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sia la riduzione delle liste di attesa ambulatoriali, diagnostiche, riabilitative e di ricovero.
9-quinquies. 3. Nicchi, Marcon, Melilla.

ART. 9-septies.

  Sostituire l'articolo 9-septies con il seguente:

Art. 9-septies.
(Risparmio di spese mediante la centralizzazione degli acquisti).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui alla presente lettera, entro il 30 ottobre di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 dicembre di ogni anno, a partire dal 2015, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
  2. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, gli enti di cui al presente articolo, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario; i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente articolo, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo nell'anno precedente; Pag. 105l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
9-septies. 1. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Garantire i livelli essenziali di assistenza è obbligo inderogabile. Nelle regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario, in particolare, in sostituzione del personale in quiescenza si dovrà procedere immediatamente a nuove assunzioni al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, con priorità per le aree critiche della emergenza urgenza. La realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica prevista dalle norme in vigore è sempre subordinata alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

  Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole seguenti: a decorrere dall'effettivo adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma 01.
9-septies. 2. Nesci, Castelli, Caso.

  Sopprimere i commi 3 e 4.

  Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: 2.352 milioni di euro con le seguenti: 2.352 milioni sottratti 137,571 milioni di euro.
9-septies. 3. Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

ART. 9-octies.

  Sopprimerlo.
9-octies. 1. Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-octies.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
9-octies. 2. Sandra Savino.

Art. 9-novies.

  Al comma 1, sopprimere le parole: dello svolgimento di Expo 2015 e.

  Conseguentemente al medesimo comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'ulteriore spesa prevista dal presente comma è destinata per una quota del 70 per cento alle emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori in area mediterranea e per una quota del 30 per cento al Giubileo straordinario del 2015 e Pag. 1062016. L'erogazione delle somme di cui al presente comma è effettuata per stati di avanzamento delle attività svolte e dietro apposita rendicontazione attestante l'effettivo utilizzo delle risorse.
9-novies. 1. Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Colonnese, Brescia.

  Al comma 1, sopprimere parole: dello svolgimento di Expo 2015.
9-novies. 2. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'erogazione delle somme di cui al presente comma è effettuata per stati di avanzamento delle attività svolte e dietro apposita rendicontazione attestante l'effettivo utilizzo delle risorse.
9-novies. 3. Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Colonnese, Brescia.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, dopo l’Art. 9-nonies, inserire il seguente:
  Art. 9-nonies bis. – (Fondo nazionale per il disturbo dello spettro autistico). – 1. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale delle persone affette da disturbo dello spettro autistico nell'ambito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della Salute, un «Fondo per la cura della persona con Disturbo dello spettro artistico.
  2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, in modo da prevedere:
   a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un «budget personale di cura» annuale, con una componente fissa che contempli un ticket terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;
   b) la libertà di scelta alla persona, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del ticket terapeutico;
   c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno delle persone con disturbo dello spettro autistico.

  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a un totale di 50 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti «nei limiti del 95,8 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,8 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,8 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,8 per cento».
9-novies. 4. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

Pag. 107

ART. 9-decies.

  Sopprimere il comma 1.
9-decies. 1. Guidesi.

  Al comma 1, dopo le parole: un contributo di euro 33.512.338,00 per il 2016, inserire le seguenti: destinato esclusivamente per il potenziamento delle strutture di pronto soccorso;

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 3 a 8.
9-decies. 2. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo le parole: nel programma approvato aggiungere le seguenti: che prevede il potenziamento delle strutture di pronto soccorso e delle unità dedicate alla cura dell’ictus – stroke unit – dove sono disponibili le tecnologie più avanzate;
9-decies. 3. Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'erogazione delle somme di cui al presente comma è effettuata per stati di avanzamento delle attività svolte e dietro apposita rendicontazione attestante l'effettivo utilizzo delle risorse per ogni singolo intervento del programma approvato.
9-decies. 4. Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Sopprimere il comma 2.
9-decies. 5. Guidesi.

  Sopprimere i commi da 3 a 8.
9-decies. 6. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di consentire al Comune di Roma Capitale l'attuazione di un programma straordinario per il Giubileo 2015-2016 per fronteggiare l'esigenza di potenziare i servizi pubblici, con particolare riferimento all'emergenza relativa ai trasporti, in previsione della grande affluenza di pellegrini, a favore del medesimo comune di Roma Capitale, è autorizzato un contributo di 500 milioni di euro per il 2015 a valere, per un importo pari a 250 milioni di euro, sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma dell'articolo 8 e per il restante importo di 250 milioni di euro mediante utilizzo delle somme iscritte in conto residui della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato per essere trasferite al Comune di Roma Capitale.
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis pari a 3.800.000 euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9-decies. 7. Marcon, Melilla, Zaratti.

ART. 9-duodecies.

  Sopprimerlo.
9-duodecies. 1. Guidesi.

Pag. 108

  Al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso, rispetto alle procedure concorsuali di cui al presente comma, deve sempre essere data priorità alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, ovvero, in base alle professionalità richieste, al riassorbimento del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche.
9-duodecies. 2. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 9-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 9-terdecies.

  1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2014, n. 186, sostituire il comma 186 con il seguente:
  186. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi, erogati o da erogare dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a decorrere dal 1o gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione, alle medesime regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un contributo di 300 milioni di euro per l'anno 2015, di 400 di euro per l'anno 2016, di 489 milioni di euro per l'anno 2017 e di 346 milioni di euro per l'anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzioni al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti o da corrispondere dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come comunicati (dalla Conferenza delle Regioni e delle Province entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.
  All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a un totale di 200 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti «nei limiti del 95,3 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,3 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,3 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,3 per cento».
9-duodecies. 01. Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

Pag. 109

  Dopo l'articolo 9-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 9-terdecies.

  1. All'articolo 5, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «anche se esenti da imposizione fiscale» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un totale di 100 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti «nei limiti del 95,7 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,7 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,7 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,7 per cento».
9-duodecies. 02. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 9-duodecies, inserire il seguente:

Art. 9-terdecies.

  1. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche nelle regioni in piano di rientro, in particolare per la carenza di personale nelle strutture ospedaliere nei reparti di Anestesia, Cardiochirurgia, Oncologia, Pronto soccorso, Neonatologia e Ortopedia, non operano le misure di blocco automatico del turn-over.
9-duodecies. 03. Nesci, Castelli, Caso.

ART. 11.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
11. 1. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
premettere le seguenti parole «il progettista e»;
   b) sostituire le parole «non può» con le seguenti «non possono»;
   c) aggiungere in fine le seguenti parole «ai fini del rispetto del presente comma, si applica articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 845».
11. 2. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 3, dopo la parola: preliminari inserire le seguenti: e comunque entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 3. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 11-quater aggiungere il seguente:
  11-quinquies. Sono sospesi i termini dei versamenti, degli adempimenti tributari, Pag. 110inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra l'8 luglio 2015 e il 30 settembre 2015, nei confronti delle persone fisiche anche in qualità di sostituti d'imposta, nonché dei soggetti che svolgono attività d'impresa artigianale e commerciale, anche in qualità di sostituti d'imposta, aventi la sede legale o la sede operativa nel territori della Riviera del Brenta, che hanno subito danni alle abitazioni private, agli studi professionali e alle strutture aziendali, a seguito della tromba d'aria verificatasi nella giornata dell'8 luglio 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti previsti dal medesimo comma.
11. 4. Brunetta.

  Sopprimere il comma 14-ter.
11. 5. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono estese agli anni 2016 e 2017 anche in deroga al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Per gli anni 2016 e 2017, il limite massimo di spesa annuo previsto dal citato comma 14 viene stabilito in due milioni di euro.
  15-ter. Nei limiti delle risorse già trasferiteci sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, e dell'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al Comune de L'Aquila è consentito utilizzare la quota destinata all'incremento del fondo delle risorse decentrate riservata agli assunti dal concorso Ripam per la remunerazione del trattamento accessorio e per tutti gli istituti contrattuali finanziati dal fondo medesimo.
11. 6. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città de L'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune de L'Aquila è autorizzato a realizzare progetti di intervento educativo e sociale finalizzati a mantenere l'attuale livello qualitativo e quantitativo dei servizi a valere sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale della Città de L'Aquila di cui alla deliberazione CIPE n.23 del 2014 per le annualità 2015, 2016 e 2017. I progetti di intervento sono preventivamente approvati e successivamente rendicontati al Titolare dell'Ufficio Speciale della Città de L'Aquila.
11. 7. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo per la ricostruzione, le cantine e/o cavità di pertinenza delle abitazioni, sono computate come superfici lorde complessive (SLC) dell'aggregato, quale superficie non residenziale, anche qualora la loro estensione fuoriesca dalla proiezione in pianta del fabbricato soprastante.
11. 8. Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Qualora, ai fini della ricostruzione degli immobili danneggiati, l'intero aggregato, o porzione di esso, vada obbligatoriamente completamente abbattuto, i costi sostenuti per la demolizione, lo smaltimento Pag. 111delle macerie, il recupero e il ripristino degli eventuali elementi di pregio, vanno sommati al contributo necessario per la ricostruzione.
11. 9. Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. I fondi destinati alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché quelli assegnati a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), f), g), h) ed i) del decreto-legge 28 aprile 2009. n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti, fondi sono nulli.
11. 10. Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 16-bis, lettera e), sostituire le parole:, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione con le seguenti: da intendersi quale l'area in cui insiste l'insediamento industriale che ha determinato la produzione.
11. 11. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater sostituire la parola: anche con la seguente: non.
11. 12. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), sostituire le parole: di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti: aventi comprovata esperienza gestionale e amministrativa in materia, alta qualificazione scientifica o istituzionale, indubbie capacità di merito e adeguate competenze e professionalità nei settori ambientali.
11. 13. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, sostituire la parola: sentito con le seguenti: di concerto.
11. 14. Scotto, Melilla, Marcon.

  Al comma 16-quater, lettera a) dopo le parole: «della Regione interessata» aggiungere le seguenti: «, del Sindaco della città di Napoli e dei rappresentanti dei comitati e delle associazioni locali interessate».
11. 15. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non può essere nominato commissario straordinario chi è privo dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:
   a) si trova in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
   b) è sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   c) è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano Pag. 112l'attività bancaria, finanziarla, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    3) alla reclusione non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    4) alla reclusione non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
11. 16. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario invia al Parlamento, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
11. 17. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il commissario straordinario è scelto tra soggetti che abbiano presentato la propria candidatura nell'ambito di una apposita procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet istituzionali della Presidenza del Consiglio e del Comune di Napoli. I curricula pervenuti devono essere pubblicati nei medesimi siti internet».
11. 18. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il commissario straordinario è scelto, secondo criteri di professionalità e di competenza, tra persone che hanno maturato una specifica competenza nel settore del riutilizzo di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale e in quello della riqualificazione delle aree urbane.
11. 19. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine le seguenti parole: Il Commissario straordinario viene scelto mediante procedure ad evidenza pubblica.
11. 20. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il commissario straordinario non riceve alcun compenso per le attività svolte.
11. 21. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Pag. 113

  Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le eventuali dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo revoca. 
11. 22. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.
11. 23. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, apportare le seguenti modifiche:

   alla lettera b) sostituire le parole: nell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti S.p.a., quale società in house dello Stato con le seguenti: con delibera del consiglio comunale;

   alla lettera b) sopprimere le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare;

   alla lettera c), capoverso sopprimere le parole: «Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la società di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilità economica-finanziaria;

   alla lettera c), capoverso 13.2, sostituire le parole: Commissario straordinario con le seguenti: dalla Cabina di regia;  

   alla lettera c), capoverso 13.2, sostituire le parole: e alla sua sostenibilità economico-finanziaria con le seguenti: in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, e i vincoli esistenti;

   alla lettera c), capoverso 13.2, sopprimere le parole: In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.

  Sopprimere la lettera d).
11. 24. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera c), sostituire i capoversi da 13 a 13.2 con il seguente:
  13. Per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana e della preventiva partecipazione delle popolazioni territorialmente interessate, secondo quanto previsto dalla legge 108 del 2001. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, Pag. 114realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.
  Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, nonché la partecipazione dei cittadini, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
  Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate ed i Sindaci dei Comuni interessati. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:
   a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
   b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
   c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
   d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

  La competenza per la formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, e attribuita, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Nell'esercizio di tale competenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si avvale dell'ISPRA dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di un Comitato di Controllo cittadino supportato da una commissione tecnico-scientifica di periti scelti dalle associazioni cittadine e dai movimenti territoriali interessati.
  Le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti dovranno seguire i principi e le norme comunitarie.
  La proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico devono contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione, e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione Pag. 115degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.
  La conferenza di servizi è convocata al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, non può superare il termine di 60 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale.
  Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, è adottato entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'approvazione del programma sottende l'avvenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.
  Non costituisce variante urbanistica. Nella dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori è assicurato il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli esistenti, ambientali e non.
  Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'articolo 114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.
  In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 è trasferita al comune di Napoli, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento, il Comune di Napoli costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Comitato cittadino di controllo; alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita un indennizzo di esproprio per pubblica utilità delle aree e degli immobili trasferiti.
  Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Comune di Napoli partecipa alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione.   
11. 25. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16-quater, lettera c), capoverso 13.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il soggetto attuatore è tenuto, in ogni caso, al rispetto dei piani urbanistici vigenti.
11. 26. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

ART. 12.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e nei comuni colpiti dal sisma con le seguenti: e in tutti i comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma e sopprimere le parole da: , con zone fino a: storici.

Pag. 116

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
12. 1. Guidesi.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La perimetrazione della zona franca comprende il territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di La Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici o centri abitati nei rimanenti comuni con zona rossa a seguito del sisma.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le parole: e Lombardia.
12. 2. Ferraresi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Sant'Agostino aggiungere le seguenti: Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia.

  Conseguentemente, modificare la rubrica come segue: (Zone Franche Urbane – Emilia e Lombardia).
12. 3. Guidesi.

  Al comma 1, dopo le parole: Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, aggiungere le seguenti: S. Giovanni, del Dosso, S. Benedetto Po, Gonzaga, Moglia, S. Giacomo delle Segnate, Quistello, Suzzara, Poggio Rusco,.

  Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire la rubrica: Zone franche urbane – Emilia con la seguente rubrica: Zone franche urbane.
12. 4. Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, la perimetrazione della zona franca ricomprende tutto il territorio comunale.
12. 5. D'Incà, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: le imprese con le seguenti: tutte le imprese, comprese quelle agricole.

  Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera a).
12. 6. Guidesi.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5.
12. 7. Ferraresi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque.
12. 8. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo i titolari di partita IVA.  
12. 9. Guidesi.

Pag. 117

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) esenzione dai versamenti previdenziali per dipendenti e titolari.
12. 10. Guidesi.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 6, in fine, sostituire le parole: e per quello successivo con le seguenti: e per i due successivi;
   b) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7 pari a un totale di 70 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 95,7 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,7 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,7 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,7 per cento».
12. 11. Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli.

  Al comma 6, sostituire le parole: quello successivo con le seguenti: per i due successivi.
12. 12. Ferraresi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 7, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. 
12. 13. Ferraresi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nel luglio 2015 è attribuito alla Regione del Veneto un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8- bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
12. 14. Busin, Guidesi.

ART. 13.

  Al comma 01, sostituire le parole: al 31 dicembre 2016 con le seguenti: al 31 dicembre 2017.
* 13. 1. Dell'Orco, Ferraresi, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

Pag. 118

  Al comma 01, sostituire le parole: al 31 dicembre 2016 con le seguenti: al 31 dicembre 2017.
* 13. 2. Ferraresi, Dell'Orco, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2016, delle spese sostenute dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna comunicando al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
13. 3. Dell'Orco, Ferraresi, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2016, delle spese sostenute dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna comunicando al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
13. 4. Ferraresi, Dell'Orco, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Pag. 119

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a partire dall'anno 2016 e fino al permanere dello stato di emergenza, almeno il 5 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata alla Chiesa Cattolica dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è destinata ad interventi per il ripristino di danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al patrimonio di chiese ed edifici ecclesiastici vincolati dalle Soprintendenze.
13. 5. Ferraresi, Dell'Orco, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a partire dall'anno 2016 e fino al permanere dello stato di emergenza, almeno il 5 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è destinata ad interventi per il ripristino di danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al patrimonio di chiese ed edifici ecclesiastici vincolati dalle Soprintendenze.
13. 6. Dell'Orco, Ferraresi, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a partire dall'anno 2016 e fino al permanere dello stato di emergenza, almeno il 5 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata alla Chiesa Cattolica dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è destinata ad interventi per il ripristino di danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al patrimonio di chiese ed edifici ecclesiastici vincolati dalle Soprintendenze.
13. 7. Dell'Orco, Ferraresi, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, così come convertito dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sostituire le parole: «fino all'anno di imposta 2013» con le seguenti: «fino all'anno di imposta 2013» con le seguenti: «fino all'anno di imposta 2016.
  4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a un totale di 100 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 95,7 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,7 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,7 per cento»;Pag. 120
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,7 per cento».
13. 8. Dell'Orco, Ferraresi, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, così come convertito dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sostituire le parole: «fino all'anno di imposta 2013» con le seguenti: «fino all'anno di imposta 2016».
13. 9. Ferraresi, Dell'Orco, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli edifici danneggiati dal sisma già classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria A) possono accedere alle procedure semplificate di asseverazione dei danni e di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le risorse già stanziate di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2012, n. 122.
13. 10. Ferraresi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dopo le parole: «senza applicazione delle sanzioni», sono inserite le seguenti: «e dei relativi interessi».
13. 11. Ferraresi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

ART. 13-bis.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 22 novembre 2013, aggiungere le seguenti: e dal nubifragio del 18 giugno 2014,.
13-bis. 1. Nicola Bianchi, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 13-bis inserire il seguente:

Art. 13-bis.1.
(Interventi a favore del territorio della provincia di Foggia colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 1° al 6 settembre 2014).

  1. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1o al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2014, n. 252, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni Pag. 121dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'Intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con lo stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.
13-bis. 01. Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

ART. 13-ter.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
13-ter. 1. Spessotto, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
13-ter. 2. Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

ART. 13-quater.

  Sopprimerlo.
13-quater. 1. Spessotto, Liuzzi, De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15. 1. Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial.

  Ai commi 3 e 4, sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 210 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 140 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
15. 2. Melilla, Airaudo, Marcon, Placido.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro in itinere, sono prorogati i contratti di lavoro a tempo determinato Pag. 122del personale in organico alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nel rispetto della direttiva europea n. 70/1999, al fine di procedere alla stabilizzazione del medesimo.
  3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è indetta entro il 31 dicembre 2016 una prova concorsuale finalizzata all'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la stabilizzazione del personale assunto a tempo non indeterminato.
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutato nel limite massimo di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-quinquies.
  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
15. 3. Cominardi, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 5, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 ottobre.
15. 4. Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso.

  Sostituire il comma 6-bis, con i seguenti:
  6-bis. Per garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la continuità e il rafforzamento dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono incrementare, a decorrere dal 2016, la dotazione organica, prevedendo l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori degli idonei dei concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge.
  6-ter. Al personale assunto alle dipendenze dei centri per l'impiego sono garantiti adeguati percorsi formativi. Per le finalità di cui al presente comma, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuate e attribuite le quote parte di risorse derivanti dal fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1 a), decreto legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, e dal fondo sull'obbligo di frequenza delle attività formative, di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a, della legge 144/1999.
  6-quater. Per le finalità derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 6-bis, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 6-quinquies.
  6-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;Pag. 123
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

  6-sexies. Al fine di far fronte alle esigenze di incremento di personale dei servizi per l'impiego, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, monitora, previo accordo in sede di Conferenza unificata, la dotazione organica dei centri per l'impiego e degli enti strumentali, certificando i costi del personale in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché derivante dall'assunzione di personale aggiuntivo.
15. 5. Nesci, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16. 1. Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

  1. Le procedure di gara di cui all'articolo 117 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, per l'affidamento in concessione dei servizi negli istituti e luoghi della cultura di cui alle lettere d), e) e f) dell'articolo 101 del suddetto decreto, devono dettare necessariamente la condizione dell'ecosostenibilità e valutare le offerte anche in ordine al requisito dell'impatto ambientale più basso al fine di tutelare le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
16. 2. Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

Art. 115.

  1. Le attività concernenti la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica nonché i servizi aggiuntivi quali:
   a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altra materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
   b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
   c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
   d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
   e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
   f) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali, sono gestiti esclusivamente nella sola forma a gestione diretta, fatta eccezione per i servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba che sono svolti secondo la procedura a gestione indiretta.

  2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
  3. La gestione indiretta dei summenzionati servizi di caffetteria, di ristorazione e Pag. 124di guardaroba è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica che vengono gestite e monitorate costantemente da Consip spa, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.
  4. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.
  5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
  6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.
  7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
  8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.
  9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
16. 3. Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, dopo le parole: allo scopo di razionalizzare inserire le seguenti: nonché ottimizzare.
16. 4. Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: tali procedure devono essere improntate su meccanismi trasparenti ed efficienti nell'affidamento a terzi dei servizi aggiuntivi.
16. 5. Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Pag. 125

  Sopprimere il comma 1-bis.
16. 6. Guidesi.

  Al comma 1-quinquies sopprimere il secondo periodo.
16. 7. Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1-sexies aggiungere i seguenti:
  1-septies. Il processo di razionalizzazione e statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è avviato e completato entro il 31 dicembre 2016.
  1-octies. All'articolo 1, comma 54 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
  1-novies. Agli oneri derivanti dal comma 1-octies, pari a 3,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
16. 8. Duranti, Melilla, Marcon, Giancarlo Giordano, Pannarale.

ART. 16-bis.

  Sopprimerlo.
16-bis. 1. Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

ART. 16-quater.

  Sopprimerlo.
16-quater. 1. Guidesi.

  Dopo l'articolo 16-quater aggiungere il seguente:

Art. 16-quinquies.

  1. Il comma 6-bis dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 è soppresso.
  2. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è soppresso.
  3. La regione Campania adegua la propria pianificazione regionale, predisponendo l'annullamento di ogni eventuale atto già adottato finalizzato alla realizzazione dell'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio di Giugliano.
  4. Al comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole: «della popolazione e dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione del trattamento termico dei rifiuti».
16-quater. 01. Micillo, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Pag. 126

  Dopo l'articolo 16-quater aggiungere il seguente:

Art. 16-quinquies.

  1. Il comma 6-bis dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, è soppresso.
  2. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è soppresso.
  3. La regione Campania adegua la propria pianificazione regionale, predisponendo l'annullamento di ogni eventuale atto già adottato finalizzato alla realizzazione dell'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio di Giugliano.
16-quater. 02. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 16-quater, aggiungere il seguente:

Art. 16-quinquies.
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili della regione Sicilia).

  1. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i lavoratori della regione Sicilia per le categorie che hanno ricevuto la proroga del contratto di lavoro di cui al comma 268 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207 anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La regione Sicilia dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria delle finalità indicate dalla presente disposizione a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui ai commi da 13-octies a 13-duodecies dell'articolo 8 del presente decreto.
16-quater. 03. Riccardo Gallo.

  Dopo l'articolo 16-quater, aggiungere il seguente:

Art. 16-quinquies.
(Misure relative al Corpo della Guardia di finanza).

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, il Corpo della Guardia di finanza, per l'alimentazione del Ruolo speciale e del Ruolo tecnico logistico amministrativo, è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, esclusivamente mediante scorrimento di graduatoria, gli Ufficiali in ferma prefissata ausiliari del Ruolo speciale e del Ruolo tecnico logistico amministrativo, risultati vincitori dei concorsi banditi rispettivamente nel 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008) e nel 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 agosto 2010), che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio negli ultimi cinque anni e che, seppur in congedo, siano utilmente collocati quali «idonei non vincitori» nelle rispettive graduatorie 2011, 2012, 2013 per il transito nel servizio permanente effettivo.
16-quater. 04. Fauttilli.