CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2015
493.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Revisione della Parte II della Costituzione. S. 1429-B Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni Regionali,
   esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo S. 1429-B, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», limitatamente alle modificazioni ad esso apportate dalla Camera dei deputati;
   ricordato che la Commissione si è già espressa sul testo del disegno di legge in oggetto in occasione del suo esame in prima deliberazione presso il Senato della Repubblica e, indi, presso la Camera dei deputati;
   richiamati i pareri espressi dalla Commissione, rispettivamente, in data 11 giugno 2014 e in data 11 dicembre 2014;
   ribadito, come già osservato in tali occasioni, che la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, ai sensi del nuovo articolo 55, quinto comma, della Costituzione, costituisce un passaggio fondamentale della riforma ed è essenziale per assicurare un equilibrato rapporto di cooperazione tra lo Stato e le Regioni nella cornice di uno Stato regionale compiuto;
   osservato in proposito che, al fine della piena realizzazione del valore costituzionale dell'unità della Repubblica nel rispetto delle autonomie (articolo 5 Cost.), oltre che di un migliore funzionamento del riparto di competenze tra Stato e Regioni e quindi di un più efficace e ordinato esercizio delle rispettive funzioni (così da favorire anche una riduzione del relativo contenzioso costituzionale), è necessario che la trasformazione del Senato, tanto sotto il profilo della sua composizione quanto sotto quello dei suoi poteri, sia tale da assicurare alle autonomie territoriali un ruolo effettivo e rilevante nella legislazione nazionale e nella elaborazione e verifica delle politiche pubbliche che interessano le autonomie territoriali stesse;
   considerato, in proposito, che il quinto comma dell'articolo 55, come modificato dalla Camera dei deputati, ha privato il Senato di competenze da esercitare in via esclusiva (tale disposizione, con l'uso dei verbi «concorre» e «partecipa» stabilisce infatti che tutte le funzioni assegnate a tale ramo del Parlamento vadano esercitate in concorso con la Camera dei deputati), spogliandolo inoltre del tutto – anche in concorso – di alcune funzioni di cui risultava titolare in via esclusiva;
   osservato, in particolare, che la Camera dei deputati:
    ha soppresso l'attribuzione espressa al Senato della funzione di controllo delle politiche pubbliche;
    ha soppresso l'attribuzione in via esclusiva al Senato della funzione di raccordo Pag. 235tra «l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica»;
    ha soppresso l'attribuzione al Senato della valutazione di impatto delle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea;
   ritenuto che l'assenza, in capo al Senato della Repubblica, di competenze da esercitare in via esclusiva – neppure in relazione alle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica – determini un'attenuazione del ruolo del Senato quale organo di raccordo tra le istanze dei diversi livelli di governo, che potrebbe ridurne il ruolo di Camera di compensazione tra le esigenze dei territori dei quali è espressione;
   sottolineata la particolare rilevanza della funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, in considerazione del fatto che la riforma della composizione e delle funzioni del Senato dovrà necessariamente comportare la revisione del sistema delle conferenze;
   rilevato inoltre che a tali misure si somma la delimitazione del campo di applicazione della procedura di approvazione rafforzata delle leggi ai soli casi di esercizio, da parte dello Stato, di competenze legislative in forza della così detta clausola di supremazia e la riconduzione della disciplina di alcuni ambiti materiali di interesse delle Regioni e degli enti locali (come, ad esempio, le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile e le forme di coordinamento per la tutela dei beni culturali e paesaggistici) nell'ambito del procedimento legislativo ordinario, nel quale il Senato dispone della sola facoltà di proporre modificazioni al testo del progetto di legge, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva;
   rilevato che la soppressione del riferimento costituzionale alle Province comporta l'esigenza di ridefinire i poteri e le funzioni delle Regioni e delle Città metropolitane e di individuare le dimensioni territoriali ottimali di Regioni e Città metropolitane;
   ribadito inoltre, in relazione al nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione:
   quanto alla modifica del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione operata dall'articolo 31 (che ha eliminato il modulo della legislazione concorrente, riportando alla legislazione esclusiva dello Stato la maggior parte delle materie attualmente elencate nel terzo comma dell'articolo citato) che oggi, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza della Corte costituzionale sul nuovo Titolo V, il contenzioso costituzionale si è fortemente attenuato e riguarda ormai prevalentemente il coordinamento della finanza pubblica;
   che la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi oggettivamente indivisibili e di rilevanza nazionale (quali, ad esempio, «infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e navigazione», «ordinamento della comunicazione» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia») appare largamente condivisibile ed è del resto in linea con l'interpretazione dell'articolo 117 elaborata dalla Corte costituzionale, la quale si è adoperata per riportare ad una logica di sistema il dettato dell'articolo come novellato dalla revisione costituzionale del 2001;
   che, peraltro, la completa sottrazione alle Regioni di materie che, per quanto di rilevanza nazionale, sono state fino ad oggi attribuite alla loro potestà legislativa concorrente o residuale implica una forte compressione dell'autonomia normativa delle Regioni stesse quale risultante dalla prima riforma del titolo V della parte II della Costituzione;
   che tale compressione avrebbe potuto essere attenuata, in modo da salvaguardare Pag. 236nel contempo le esigenze di unità nazionale, garantendo alle Regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione, anche sulle materie in questione, in relazione ai soli profili di interesse regionale (ad esempio, con riferimento a porti e aeroporti civili di interesse regionale o a produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale), peraltro, anche in questo caso, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale;
   preso peraltro atto favorevolmente delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 117, secondo comma, lettera o), integrato – in sintonia con un rilievo espresso dalla Commissione per le questioni regionali – con l'espressa previsione di un ampliamento della sfera di intervento dello Stato in materia di politiche attive del lavoro e di istruzione e formazione professionale (queste ultime limitatamente all'individuazione di disposizioni generali e comuni), in modo da rafforzare la cornice unitaria all'interno della quale le Regioni svolgeranno gli interventi di loro competenza;
   osservato, in relazione alle modificazioni approvate dalla Camera dei deputati all'articolo 38, comma 9, (Disposizioni consequenziali e di coordinamento), che la modifica ivi proposta all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sembrerebbe prefigurare la possibilità che il Governo eserciti il potere sostitutivo anche sugli organi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome;
   rilevato, peraltro, che l'articolo 39, comma 12, (Disposizioni transitorie), al secondo periodo stabilisce che, sino alla revisione degli Statuti, rimanga comunque ferma la disciplina recata dagli stessi e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;
   rilevata altresì l'opportunità che il disposto del comma 12 dell'articolo 39 sia integrato con una norma che, riproducendo la ratio della clausola di maggior favore recata dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, precisi che, sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, trovino comunque applicazione alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni della riforma costituzionale in discussione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dai rispettivi Statuti e dal vigente Titolo V della Parte seconda della Costituzione, salvo quelle espressamente riferite alle sole Regioni a Statuto ordinario;
   ritenuto infine che la disposizione contenuta all'articolo 39, comma 12, debba essere integrata con l'indicazione –fermo il principio dell'intesa – di un termine per l'adeguamento degli Statuti alle nuove disposizioni e con l'individuazione del percorso, possibilmente comune alle diverse autonomie territoriali, che a tale adeguamento deve condurre ed assicurando tempi certi per le relative procedure di attuazione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) considerato lo stretto legame che le scelte sulla composizione e sui poteri attribuiti al Senato intrattengono con la finalità di assegnare al medesimo un effettivo potere di rappresentare il sistema delle istituzioni territoriali, verifichi la Commissione di merito la possibilità di modificare l'articolo 1, capoverso ART. 55, quinto comma, della proposta di legge costituzionale all'oggetto al fine di: ripristinare l'attribuzione espressa al Senato della Repubblica della funzione di controllo delle politiche pubbliche, della funzione di raccordo tra «l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica» e della funzione di valutazione di impatto delle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea, che il testo approvato in prima deliberazione da tale ramo del Parlamento gli assegnava;Pag. 237
   b) al medesimo fine di rafforzare il ruolo del Senato quale organo di raccordo tra le istanze dei diversi livelli di governo, verifichi la Commissione l'opportunità di modificare l'articolo 10, capoverso ART. 70, quarto comma, della Costituzione, allo scopo di ricondurre nell'alveo del procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Senato la disciplina di ambiti materiali di interesse delle Regioni e degli enti locali che il testo licenziato da tale ramo del Parlamento vi ricomprendeva;
   c) si garantisca alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione e in relazione ai soli profili di interesse regionale, anche nelle materie che, per fondate esigenze di unità nazionale, vengono sottratte alla attuale potestà legislativa concorrente o residuale e riportate alla legislazione esclusiva dello Stato;
   d) verifichi la Commissione di merito la possibilità di modificare il comma 9 dell'articolo 38 al fine di ripristinare il testo approvato dal Senato che, per mere finalità di coordinamento, si limitava ad espungere, dall'articolo 120 della Costituzione, il riferimento agli organi delle Province;
   e) per quanto detto in premessa, si integri il disposto dell'articolo 39, comma 12, allo scopo di precisare che, sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, trovino comunque applicazione alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni della presente proposta di legge per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dai rispettivi Statuti e dal vigente Titolo V della Parte seconda della Costituzione, salvo quelle espressamente riferite alle sole Regioni a Statuto ordinario;
   f) si provveda infine ad integrare la medesima disposizione di cui all'articolo 39, comma 12, con l'indicazione di un termine entro il quale – ferma restando la necessità dell'intesa – le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome devono adeguare i rispettivi Statuti alle nuove disposizioni costituzionali, definendo al contempo il percorso, possibilmente comune alle diverse autonomie territoriali, che a tale adeguamento deve condurre ed assicurando tempi certi per le relative procedure di attuazione.

Pag. 238

ALLEGATO 2

DL 78/2015 Misure finanziarie enti territoriali
(C. 3262 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 3262 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 78 del 2015, recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», approvato dal Senato della Repubblica»;
   richiamato il parere espresso dalla Commissione in data 8 luglio 2015, nel corso del suo esame in prima deliberazione presso il Senato della Repubblica;
   rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso riconducibili ad ambiti di competenza riservati in via esclusiva allo Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione, in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie» e di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», nonché all'ambito di competenza concorrente «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», a norma dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione;
   valutata favorevolmente la disposizione dell'articolo 1-ter, introdotta nel corso dell'esame al Senato, che prevede che, per l'esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario predispongono il bilancio per la sola annualità 2015, in deroga alle vigenti norme di contabilità, e che possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato, così recependo una condizione posta dalla Commissione nel parere espresso in data 8 luglio 2015, volta ad ovviare alle difficoltà finanziarie in cui versano i predetti enti territoriali;
   preso atto favorevolmente che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 4-ter dell'articolo 4 che stabilisce che, ove le leggi regionali prevedano ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata delle funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e di intesa con le regioni, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni, anche in tal caso recependo un rilievo della Commissione nel parere reso in data 8 luglio 2015;
   valutata positivamente la previsione, introdotta nel corso dell'esame al Senato, dell'articolo 5, che dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale ed attribuisce alle leggi regionali la definizione della riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali, in tal modo recependo una condizione posta dalla Commissione nel parere reso in data 8 luglio 2015;
   considerato che il contributo previsto dall'articolo 8, comma 13-octies, costituisce diretto riconoscimento di importi spettanti alla Regione siciliana sulla base delle Pag. 239disposizioni dell'articolo 37 dello Statuto speciale ed auspicando una celere definizione del contenzioso finanziario tra la Regione e lo Stato;
   valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 16, commi 1-quater e 1-quinquies, introdotte dal Senato, che prevedono la definizione di un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province e che risultano anch'esse in linea con un rilievo formulato dalla Commissione nel parere dell'8 luglio 2015;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 240

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile (Testo unificato C. 2607 Braga e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato della proposta di legge Braga C. 2607 e abb., recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile», come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente;
   rilevato che il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alla materia «protezione civile», ascritta dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione alla competenza concorrente tra Stato e Regioni;
   considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera b) prevede l'organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, e che preveda la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale;
   preso atto che il testo unificato prevede il coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di approvazione dei decreti delegati nella forma dell'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.