CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2015
493.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (C. 3262 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», come modificato nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica;
   preso atto che la parte di competenza della XIII Commissione è limitata alle norme di cui: all'articolo 8, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, relativi alle anticipazioni di liquidità garantite a favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); all'articolo 8, comma 13-bis, contenente la proroga del versamento della prima rata dell'IMU agricola; all'articolo 13, comma 5, relativa ai finanziamenti concessi alle imprese agricole ubicate nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
   assunto che i commi da 4-bis a 4-quater dell'articolo 8, introdotti al Senato, consentono al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – ente derivante dall'incorporazione nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) – l'accesso ad anticipazioni di liquidità nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
   considerato che, per le finalità di cui sopra è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e che all'erogazione della somma si provvede a seguito della: presentazione da parte dell'ente di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014; di misure idonee e congrue a copertura annuale del rimborso dell'anticipazione, maggiorata degli interessi, e della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze nel quale devono essere definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni;
   valutato, inoltre, positivamente che sempre all'articolo 8, è stato introdotto dal Senato il comma 13-bis con il quale si dispone una proroga per il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli dovuta per il 2015, prorogando il versamento di detta rata, il cui termine è scaduto il 16 giugno 2015, al 30 ottobre 2015, senza che siano dovuti sanzioni e interessi;
   considerato infine che il comma 5 dell'articolo 13 estende la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati da parte delle imprese agricole ubicate nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio Pag. 2112012 anche in caso di danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio;
   valutato quindi con favore il complesso delle norme riferite al settore agricolo ed agroalimentare contenute nel testo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.