CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2015
493.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (Nuovo testo C. 2799).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2799, recante modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici;
   considerato che, al fine di garantire la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 consente a detta Commissione di avvalersi, oltre che del personale di segreteria messo a disposizione dalle due Camere, di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione e di due unità, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile, prevedendo che detto personale sia collocato fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e benefici del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza;
   rilevato che il comma 4 dell'articolo 1 introduce limitati correttivi alle disposizioni del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, che hanno esteso ai partiti e ai movimenti politici le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, anche al fine di superare problematiche applicative insorte in sede di attuazione delle medesime disposizioni;
   segnalata l'opportunità di un migliore coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 1, comma 4, primo periodo, del provvedimento in esame e quelle dell'articolo 20, comma 3, lettera b), dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, (Atto n. 179), attualmente all'esame di questa Commissione, che, nell'ambito del consolidamento della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni, include i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali tra i soggetti beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie;
   ravvisata l'opportunità di prevedere una modifica dell'articolo 4, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, al fine di coordinarne le disposizioni con le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 4, primo periodo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, secondo periodo, valuti la Pag. 183Commissione di merito l'opportunità di modificare anche l'articolo 4, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimendo le parole: «del beneficio di cui all'articolo 16, nonché» e le parole: «in tale ultimo caso».

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ALLEGATO 2

DL 78/15: Disposizioni urgenti di materia di enti territoriali (C. 3262 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (Atto Camera n. 3262 Governo, approvato dal Senato);
   rilevato che il provvedimento reca numerose disposizioni in materia di personale delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, degli enti territoriali, tese a superare situazioni di criticità e di incertezza giuridica, nonché a favorire la gestione del processo di transizione conseguente alla revisione dei compiti delle province, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56;
   valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 1, comma 7, ultimo periodo, volte a consentire alle province e alle città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015, nonché le disposizioni dell'articolo 4, volte a promuovere la ricollocazione di personale delle Province;
   apprezzata l'attenzione riservata agli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ai quali l'articolo 6 concede di procedere ad assunzioni a tempo determinato, in deroga a limiti previsti dalla legislazione vigente, al fine di fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità;
   valutate positivamente le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, che prevedono l'adozione di un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei;
   considerate favorevolmente le norme di cui all'articolo 15, comma 3, che prevedono la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concorrere al funzionamento dei servizi per l'impiego nei limiti di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in vista della definizione del nuovo assetto del sistema di tali servizi, in attuazione della revisione della disciplina delle politiche attive del lavoro, in corso di definizione in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, e della riforma delle province, di cui alla legge n. 56 del 2014;
   rilevata, in tale contesto, l'opportunità di un adeguato coordinamento tra le disposizioni recate dall'articolo 15 in materia di servizi per l'impiego e quelle contenute nello schema di decreto legislativo sul riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), attualmente all'esame della Commissione, tenendo conto anche dell'interlocuzione in corso nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in vista dell'espressione dell'intesa su tale provvedimento;
   giudicata positivamente la previsione del comma 6-bis dell'articolo 15, introdotto Pag. 185dal Senato della Repubblica, che, al fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, permette alle province e alle città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, superando limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

DL 78/15: Disposizioni urgenti di materia di enti territoriali (C. 3262 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI COMINARDI, CIPRINI, TRIPIEDI, LOMBARDI, DALL'OSSO E CHIMIENTI

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 4, prevede la disapplicazione, al solo fine della ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014, della sanzione del divieto da parte delle pubbliche amministrazioni di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno;
    l'articolo 5 dispone che le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali e che gli enti di area vasta e le città metropolitane siano tenuti a individuare il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali e quello non individuato o non ricollocato entro il 31 ottobre 2015 sarà trasferito ai comuni, singoli o associati;
    l'articolo 15 riproduce l'articolo 11 dello schema di decreto legislativo recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive» (Atto n. 177), attualmente all'esame delle Commissioni lavoro di Camera e Senato, per l'espressione del relativo parere; in particolare, il comma 1, prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. Tale disposizione non ha efficacia immediata, necessitando di un iter di consultazione tra le parti finalizzato alla conclusione dell'accordo;
    l'articolo 16-ter prevede l'assunzione straordinaria nelle forze di Polizia e nei Vigili del fuoco di 1.750 lavoratori;
   considerato che:
    a decorrere dal 2015, le Province e le Città metropolitane, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge di stabilità per il 2015, hanno ridotto le spese relative alle loro dotazioni organiche del 50 per cento e del 30 per cento nel caso di province montane o Città metropolitane;
    con riferimento all'articolo 4, l'efficacia della disposizione di cui al comma 1 non è immediata, necessitando comunque di un iter amministrativo complesso tra soggetto richiedente e amministrazione presso la quale il dipendente della provincia chiede di essere trasferito;
    con riferimento all'articolo 5, il trasferimento della polizia provinciale Pag. 187presso i comuni a svolgere funzioni di polizia municipale rischia di creare incongruenze relativamente ai compiti e ruoli della polizia provinciale. Tale incongruenza di carattere «funzionale» può generare problemi alla necessità di garantire la continuità dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni fondamentali che ancora restano assegnate alle Province su materie quali l'ambiente, la caccia, la pesca e l'agricoltura, la gestione delle strade provinciali. In tal modo si violano i principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione nell'accezione più ampia della tutela dell'ambiente e del territorio;
    la mancanza di un regolamento sul trasferimento del personale delle polizie provinciali ai Comuni, rende, al momento, inapplicabile tale passaggio; in specie, in alcuni casi, ad esempio nelle Regioni a statuto speciale e nelle province una normativa regionale. Il passaggio del personale di Polizia provinciale dagli enti di area vasta ai Comuni diventerebbe poi difficile, qualora si superasse la soglia massima di cinquanta chilometri fissata dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per gli spostamenti dei dipendenti pubblici dalla sede cui sono adibiti;
    tale disposizione appesantisce gli equilibri economico-finanziari e organizzativi già precari di molti enti locali che non possono assumere vigili stagionali dopo l'entrata in vigore del decreto-legge: per questa necessità infatti le amministrazioni locali devono fare ricorso esclusivamente al personale della polizia provinciale, pena, come sanzione, la nullità del rapporto, vanificando conseguentemente anche la validità dei contratti di lavoro previsti (con chiamata delle persone interessate) e redatti dagli enti locali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, ma non ancora resi esecutivi;
    con riferimento all'articolo 16 ter, il Gruppo M5S ha presentato in vari provvedimenti proposte emendative che sollecitavano le assunzioni di cui all'articolo in commento. Tuttavia, la disposizione con cui si autorizza l'assunzione straordinaria nelle forze di Polizia e nei Vigili del fuoco di 1.750 lavoratori, prevedendo una copertura finanziaria per soli due anni, laddove l'assunzione a tempo indeterminato necessita di una copertura di carattere permanente, viola di fatto il terzo comma dell'articolo 81 e 36 della Costituzione, in quanto trascorsi i due anni, i lavoratori interessati possono essere licenziati o riassunti alle stesse condizioni iniziali a differenza dei lavoratori dello stesso comparto con pari mansioni;
    con riferimento all'articolo 15 e ai servizi per l'impiego, non può essere affrontare la materia dell'occupazione senza un collegamento organico con i decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e con la riforma del Titolo V della Costituzione;
    se da una parte la disposizione in oggetto mira, secondo l'enunciazione, a un rafforzamento dei servizi per l'impiego, dall'altra, riducendo le risorse rischia di compromettere sia la politica attiva del lavoro sia i livelli occupazionali. Il decreto-legge, non recepisce l'accordo della Conferenza Stato-Regioni sulla proroga dei precari dei centri per l'impiego, con conseguenze disastrose per la tenuta dei servizi a partire dal 1o settembre del 2015. Le risorse finanziarie pari a 70 milioni annui previsti dalle convenzioni tra Regioni e Ministero del lavoro e delle politiche sociali risultano insufficienti a garantire la continuità del servizio, in un momento in cui i centri per l'impiego sono impegnati a dare attuazione al Programma Garanzia giovani;
    l'entità delle risorse economiche stanziate appare ben lontana dal livello necessario ad assicurare il corretto funzionamento dei centri per l'impiego garantendo le prestazioni essenziali richieste dalla normativa vigente e in conseguenza di ciò i costi dell'implementazione di quanto disposto dall'articolo in commento di fatto saranno per la maggior parte a carico delle Regioni;Pag. 188
    appare peraltro censurabile la scelta di attingere alle risorse previste dal Fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale, le cui finalità certamente non corrispondono agli interventi di cui all'articolo 15;
    non viene infine prevista alcuna norma di salvaguardia per i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego e degli enti strumentali, circa 5.000 lavoratori, spesso con una lunga carriera e con ampie competenze acquisite nel corso degli anni,
   esprime

PARERE CONTRARIO.

«Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti».