CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2015
493.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo originario del disegno di legge C. 3262 Governo, approvato dal Senato, recante: decreto-legge 78/15: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
   premesso che i commi 16-bis e 16-ter dell'articolo 11 recano un contenuto identico a quello degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, sui quali le Commissioni riunite VIII (ambiente) e X (attività produttive) hanno svolto un'istruttoria approfondita, anche con lo svolgimento di audizioni;
   valutato positivamente che il decreto contenga, all'articolo 1, misure di allentamento del patto di stabilità interno consentendo ai comuni spazi finanziari per effettuare, tra l'altro, spese per eventi calamitosi, la messa in sicurezza del territorio e degli edifici scolastici nonché del territorio, connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto;
   rilevato che l'articolo 5 dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai «servizi» di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale attribuendo agli enti di area vasta e alle città metropolitane l'individuazione del personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali tra le quali rileva la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, nell'attuazione della disciplina riguardante la polizia provinciale di cui all'articolo 5, sia salvaguardata l'esigenza di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di vigilanza in materia ambientale e nell'ambito faunistico e venatorio.

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ALLEGATO 2

Decreto-legge n. 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo originario del disegno di legge C. 3262 Governo, approvato dal Senato, recante: decreto-legge 78/15: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
   premesso che i commi 16-bis e 16-ter dell'articolo 11 recano un contenuto identico a quello degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, sui quali le Commissioni riunite VIII (ambiente) e X (attività produttive) hanno svolto un'istruttoria approfondita, anche con lo svolgimento di audizioni;
   valutato positivamente che il decreto contenga, all'articolo 1, misure di allentamento del patto di stabilità interno consentendo ai comuni spazi finanziari per effettuare, tra l'altro, spese per eventi calamitosi, la messa in sicurezza del territorio e degli edifici scolastici nonché del territorio, connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto;
   rilevato che l'articolo 5 dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai «servizi» di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale attribuendo agli enti di area vasta e alle città metropolitane l'individuazione del personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali tra le quali rileva la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, nell'attuazione della disciplina riguardante la polizia provinciale di cui all'articolo 5, sia salvaguardata l'esigenza di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di vigilanza in materia ambientale, idraulica e nell'ambito faunistico e venatorio.

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ALLEGATO 3

Decreto-legge n. 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La VIII Commissione,
   premesso che:
    il decreto in oggetto si compone di disposizioni che risultano essere eterogenee e non ricomprese nell'ambito di un disegno organico di interventi in favore degli enti locali, violando pertanto l'articolo 77 della Costituzione laddove si prevede che il Governo possa adottare provvedimenti aventi forza di legge in casi di necessità ed urgenza, requisiti che nella fattispecie non ricorrono;
    l'articolo 5 prevede che il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transiti nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    tale disposizione produce un grave danno nella misura in cui si disperde l’asset di conoscenze e di capacità di intervento locale strettamente connesso alle esigenze dei territorio in un'ottica di prossimità e sussidiarietà di rilievo costituzionale, in grave pregiudizio delle esigenze dei cittadini e delle comunità locali, peraltro non risultando chiaro quale sia il disegno dell'Esecutivo in ordine alla destinazione di tali fondamentali risorse sottratte al territorio;
    suscita, inoltre, perplessità, l'articolo 7, comma 9 in cui si aggiunge il comma 654-bis alla legge 27 dicembre 2013, n. 147: su tale punto, il gruppo Movimento 5 Stelle ritiene non corretto aggiungere ulteriori voci di costo, atteso che il rischio d'impresa ricorre per tutti e atteso che ad oggi le tasse sui rifiuti coprono il 102 per cento dei costi. Pertanto, la disposizione de quo potrebbe consentire incrementi di oltre il 100 per cento dei costi a fronte peraltro dell'assenza ancor oggi di sistemi puntuali di tariffazione, i soli in grado di intervenire sulla prevenzione e sulla corretta gestione dei rifiuti;
    il comma 9-ter dell'articolo 7, inserito nel corso dell'esame al Senato, detta una disposizione transitoria per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 «ecotossico» (rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali) nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti di tale caratteristica;
    l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 2/2012 ha sostituito il punto 5 del citato Allegato D prevedendo, tra l'altro, che, nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. Nel caso specifico, dunque, sarebbe stato opportuno un sollecito provvedimento da parte del Ministero dell'Ambiente Pag. 153che individuasse le procedure tecniche per l'assegnazione delle caratteristiche di pericolosità H14 piuttosto che intervenire con una norma ponte per tali casi, sebbene motivata con la finalità di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino;
    in relazione agli interventi in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 11 analoghe considerazioni negative debbono essere svolte a partire dal contrasto tra le predette disposizioni che novellano il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ed il rispetto del principio di separazione dei poteri. Nel caso de quo infatti, si è trattato di norma «salva imprese» che, pur di garantire la prosecuzione del cantiere di Monfalcone, come più volte auspicato da Confindustria, nei confronti delle ordinanze di sequestro di aree dello stabilimento Fincantieri disposte dalla magistratura, ha messo mano all'articolo 183 del decreto legislativo n.152 del 2006 con pericolose ricadute per tutti. Tali modifiche, segnatamente quelle che incidono sulla definizione di deposito temporaneo dei rifiuti appaiono in contrasto con l'articolo 32 in tema di tutela della salute e con l'articolo 117, lettera s) in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Come noto, infatti, il deposito temporaneo è istituto che a determinate e rigorose condizioni consente all'imprenditore di non dover avviare a recupero o smaltimento i rifiuti presenti nel luogo ove essi sono stati prodotti. L'ampliamento del perimetro della norma operato nell'articolo 1 fa sì che per rimediare ad una interpretazione della legge da parte di una Procura e di un tribunale si ledano o comunque si possano determinare le condizioni per mettere in pericolo i beni costituzionali richiamati legati alla salute e all'ambiente, subordinandoli all'iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione. Il Gruppo Movimento 5 Stelle ha ripetutamente ribadito la necessità di una rivisitazione organica dell'intero decreto legislativo 152/2006 anziché modifiche puntuali ed episodiche, anche in relazione alla violazione costituzionale della delega data dal Parlamento al Governo di cui all'articolo 76 della Costituzione;
    in relazione all'articolo 11, viene inoltre, introdotto un complesso disorganico di misure per la per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dagli eventi sismici del 2009. Le disposizioni, oggetto di modifica durante l'esame al Senato, definiscono in modo frammentato il procedimento per la realizzazione dei lavori di riparazione e ricostruzione degli edifici e per la concessione del relativo contributo. Si interviene sulla disciplina dei contratti stipulati tra privati per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori rispetto alla quale si segnala che le garanzie di regolarità del contratto stipulato tra le parti, del rispetto del procedimento di avanzamento dei lavori e di ripristino dell'agibilità sismica, della documentazione antimafia è demandata al privato. Sulla base di una modifica inserita al Senato, si prevede, infatti la sostituzione della certificazione antimafia con il meccanismo dell'autocertificazione. Inoltre si dispone che il committente (nel testo originario si faceva riferimento in modo più corretto anche al direttore dei lavori) garantisce, trasmettendo copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità formale dei contratti stipulati. Tale sistema complessivo incentrato prevalentemente sull'autoresponsabilità del privato non può che essere stigmatizzato, in considerazione del fatto che il ricorso a tale istituto non appare bilanciato da un efficace sistema di vigilanza e controllo;
   esprime

PARERE CONTRARIO
«Terzoni, Micillo, Busto».

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ALLEGATO 4

5-06193 Borghi: Chiarimenti in merito alla qualità delle acque del lago di Bolsena.

TESTO DELLA RISPOSTA

  I comuni che circondano il lago di Bolsena, costituenti l'agglomerato di 35.000 abitanti circa di MARTA-COBALB, sono asserviti dalla rete fognaria afferente al depuratore COBALB che sversa i reflui nel fiume Marta emissario del lago di Bolsena e quindi, a valle del bacino drenante l’«area sensibile» del lago di Bolsena.
  Il depuratore, progettato per una capacità organica di 48.500 abitanti, è gestito dalla COBALB spa (Comunità bacino lago di Bolsena), società addetta alla depurazione delle acque reflue a tutela del bacino idropotabile del lago stesso.
  I problemi di inquinamento connessi al lago di Bolsena sono di natura occasionale e discendono da una presunta inadeguatezza del sistema fognario-depurativo a servizio degli agglomerati urbani che circondano il bacino, e sono oggetto del recente Caso EU Pilot (6800/14/ENVI) avviato dalla Commissione europea.
  Infatti, la rete e l'impianto di depurazione risalgono agli anni ’70 e fino al 2009 sono stati garantiti i finanziamenti annuali necessari per il suo corretto funzionamento. Successivamente, è stata garantita solo la manutenzione ordinaria. Nel 2011 e 2012 la COBALB spa ha ottenuto 2 finanziamenti dalla regione Lazio per manutenzione straordinaria riferita alla sostituzione di alcune elettropompe e l'adeguamento di quadri elettrici e gruppi elettrogeni. La manutenzione ordinaria garantisce il suo corretto funzionamento e i rapporti analitici mensili mostrano la conformità dei reflui nei limiti di legge. Inoltre la regione Lazio ha previsto lo stanziamento di ulteriori 2.000.000 di euro per la sostituzione di alcune parti vetuste, progetto in fase autorizzativa.
  Ciò nondimeno, il lago di Bolsena non risulta ad oggi in una condizione di eutrofia, come dimostrato dai dati del monitoraggio delle acque, che segnalano un decremento del fosforo totale rispetto ai valori medi del quadriennio precedente, mentre è stato rilevato un incremento di azoto ammoniacale rispetto ai livelli del 2013, probabilmente a causa di sversamenti accidentali di reflui urbani riconducibili a saltuari malfunzionamenti delle stazioni di sollevamento circumlacuali o a seguito di forti eventi piovosi occorsi.
  L'Arpa Lazio, in base ai risultati del monitoraggio 2011-2013, definisce «buono» lo stato di qualità delle acque di Bolsena. Conseguentemente, il buono stato ecologico del lago è mantenuto grazie a una corretta gestione degli scarichi di acque reflue all'interno dello stesso e dalla progressiva riduzione della somministrazione di fertilizzanti a base di azoto e fosforo, destinati alle colture agricole che insistono nelle vicinanze del lago medesimo.
  Da ultimo, per quanto concerne lo sfruttamento idropotabile delle acque del lago, dotate di maggior concentrazione di arsenico poiché di natura vulcanica, la valutazione circa l'opportunità di utilizzo è rimessa in capo alla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 31 del 2001. Allo stato, consta che solo il comune di Montefiascone utilizzi a tale scopo le acque del lago opportunamente miscelate con acque indenni.

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ALLEGATO 5

5-06194 Castiello: Sulla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI).

TESTO DELLA RISPOSTA

  La procedura e la relativa tempistica per giungere alla individuazione, al termine di un lungo percorso condiviso e trasparente, di un sito idoneo a ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 45 del 2014, il quale regolamenta finanche i soggetti che parteciperanno al processo partecipativo successivo alla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, in sigla CNAPI.
  Dallo scorso 20 luglio la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) è all'esame delle competenti strutture ministeriali che si sono immediatamente messe al lavoro, con l'obiettivo di completare con la massima celerità l'istruttoria finalizzata ad autorizzare la pubblicazione della CNAPI, a seguito della quale inizierà la fase di consultazione pubblica nell'ambito della quale tutti i soggetti coinvolti e/o interessati potranno formulare osservazioni e proposte.
  Il processo partecipativo che avrà inizio dalla pubblicazione della CNAPI culminerà con il «seminario nazionale», nel corso del quale verranno approfonditi tutte le problematiche e gli aspetti tecnici relativi al deposito nazionale e al parco tecnologico che lo ospiterà per poi giungere alla istruttoria finale di approvazione della «Carta», sulla cui base potranno essere formulate le dichiarazioni di interesse da parte delle amministrazioni regionali propedeutiche agli approfondimenti di dettaglio e alla individuazione del sito definitivo, secondo le dettagliate e tassative procedure definite con il già citato articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010.
  Qualsiasi indicazione o supposizione in merito alla notorietà di aree potenzialmente idonee è, al momento, da ritenersi prematura nonché infondata.
  Si evidenzia, inoltre, che soltanto a conclusione di tale iter amministrativo è prevista la manifestazione di interesse ad ospitare il Deposito nazionale, da parte delle regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee.
  Pertanto, qualora nella regione Basilicata risultassero presenti aree individuate come «aree idonee» alla localizzazione del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, la medesima potrà comunicare il proprio non interesse ad ospitare il suddetto deposito e l'annesso Parco Tecnologico, così come previsto dall'articolo 27, comma 7 del decreto legislativo n. 31 del 2010.

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ALLEGATO 6

5-06195 Segoni: Iniziative per tutelare le risorse idriche della piana di Scarlino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'Accordo di Programma per la bonifica ed il recupero ambientale dei siti ex estrattivi minerari delle colline metallifere e dell'area industriale ex metallurgica di Scarlino, siglato il 28 febbraio 2005 tra il Ministero dell'ambiente e la regione Toscana, il comune di Scarlino e altri enti territoriali, è stato previsto un quadro programmatico tecnico-finanziario finalizzato a contenere la diffusione degli inquinanti e a ridurne la presenza ai valori limite consentiti nell'ottica del risanamento e del recupero del territorio.
  L'Accordo prevedeva, la redazione del Piano di caratterizzazione dell'area e l'esecuzione delle indagini geognostiche-ambientali previste dal Piano medesimo, nonché l'eventuale progettazione degli interventi di bonifica sulla base delle risultanze derivanti dal Piano e dalle indagini effettuate.
  L'ente attuatore dell'intervento è stato individuato nella provincia di Grosseto.
  Per la realizzazione del suddetto intervento sono stati stanziati euro 205.000,00 a valere sulle risorse della legge n. 388 del 2000 di competenza del Ministero dell'ambiente (interamente trasferiti alla regione Toscana).
  Ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo di Programma, il monitoraggio sull'attuazione degli interventi è affidato alla regione Toscana.
  La regione Toscana provvede a trasmettere annualmente al Ministero dell'ambiente una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate. Si precisa che il Ministero ha puntualmente esaminato, nel corso degli anni, le predette relazioni formulando osservazioni e impartendo specifiche disposizioni alla regione, allo scopo di superare le criticità connesse all'attuazione degli interventi per il pieno conseguimento degli obiettivi programmati nell'ambito dell'Accordo di Programma.
  Ad oggi risultano erogate dalla regione Toscana alla provincia di Grosseto somme per complessivi euro 7.860,00 per la realizzazione del Piano di Caratterizzazione, sebbene il Ministero dell'ambiente abbia più volte sollecitato un aggiornamento rispetto all'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma.
  La normativa vigente in materia di acque sotterranee (decreto legislativo n. 152 del 2006 e decreto legislativo n. 30 del 2009) assegna alle regioni le responsabilità in materia di monitoraggio dei corpi idrici, nonché l'individuazione degli obiettivi di qualità degli stessi. Analogamente, per la qualità dell'acqua destinata al consumo umano.
  Tenuto conto che le questioni problematiche poste nel quesito – specificamente relative alla «tutela delle risorse idriche e della filiera alimentare della piana di Scarlino» – non possono intendersi in alcun modo ricomprese nelle finalità delle Task Force di cui al decreto ministeriale n. 358 del 13 dicembre 2013, non mancherà comunque l'impegno del Ministero dell'ambiente a vigilare sulle attività di bonifica, secondo le competenze che la legge assegna, affinché si addivenga alla bonifica delle aree in questione.

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ALLEGATO 7

5-06196 Matarrese: Chiarimenti sulla violazione della normativa in materia di salvaguardia degli habitat naturali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In considerazione dell'ampia tematica posta, si riferisce sinteticamente sui diversi argomenti.
  Molte delle segnalazioni trasmesse ai Servizi della Commissione europea afferiscono a situazioni particolarmente datate e ormai concluse, in quanto da tempo a conoscenza di questo Ministero che è intervenuto nelle varie sedi per un superamento delle criticità.
  Altre problematiche afferiscono invece a casi di illeciti, e come tali oggetto di azioni giudiziarie.
  Relativamente alla segnalazione di progetti approvati in assenza della procedura di Valutazione di Incidenza, di cui all'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE Habitat, le risposte fornite dalle autorità territorialmente competenti hanno invece documentato l'ottemperanza a tale procedura.
  Lo scopo della segnalazione all'origine dell'EU PILOT 6730/14 è principalmente quello di far emergere alcune criticità che questo Ministero ha comunque rilevato da tempo e sulla base delle quali ha indirizzato le proprie strategie.
  Un aspetto riguarda i casi nei quali emerge la necessità di una maggiore specializzazione tecnico scientifica, sia da parte degli estensori degli Studi di Incidenza e sia da parte di componenti le Commissioni valutatrici.
  Pertanto, la problematica principale non afferisce al rispetto procedurale, ormai inequivocabile, bensì alla qualità delle documentazioni.
  A seguito delle risposte fornite dal Ministero ai Servizi della Commissione europea, sono pervenuti i ventuno «suggerimenti» citati nell'interrogazione, finalizzati alla condivisione di azioni migliorative per le quali i rappresentanti della CE sono disponibili ad un confronto costruttivo.
  Per quanto espresso, allo stato non sussiste alcun elemento che possa preludere all'avvio di una nuova procedura d'infrazione.
  Riguardo ai presunti casi di inottemperanza, sono pervenute le risposte delle regioni Abruzzo, Lazio (PdG Rifiuti), Lombardia (Cave Danesi), Sardegna (Aeroporto di Cagliari assoggettato a VIA Statale), Campania (Eolici), Toscana (Cave nelle Alpi Apuane e comune di Monticiano), che hanno chiarito i livelli procedurali svolti e il rispetto della Valutazione di Incidenza che, se inclusa in iter endoprocedimentale, non risulta adeguatamente comprensibile da parte dei denuncianti, in assenza di approfondimenti.
  In relazione ai poligoni militari all'interno dei siti Natura 2000, sono in corso di approvazione specifici disciplinari d'uso, tra il Ministero della difesa e le regioni interessate, fondati su puntuali prescrizioni riguardanti il rispetto delle Direttive Habitat e Uccelli, mediante Valutazione di Incidenza.
  Tra le ultime iniziative avviate dal Ministero dell'ambiente si segnala il confronto con i rappresentanti della Conferenza Stato regioni per un perfezionamento normativo dell'articolo 6 della Direttiva Habitat.

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ALLEGATO 8

5-06197 Pellegrino: Iniziative urgenti per avviare un programma di bonifica del territorio di Trieste.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Lo stabilimento siderurgico denominato «Ferriera di Servola» è provvisto, secondo la normativa vigente, di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata nel 2008 all'allora proprietario degli impianti Lucchini dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia. L'Autorizzazione, attualmente, si trova in condizioni di proroga tecnica.
  Nel procedimento relativo al rinnovo, richiesto dalla Siderurgica Triestina, attuale proprietario, l'autorità competente al rilascio – ossia la regione – terrà debitamente conto dei monitoraggi eseguiti dall'Arpa e degli effetti prodotti da eventuali agenti. Ne consegue che solo la regione può emettere provvedimenti di diffide, sospensioni e revoche dell'autorizzazione.
  Per quanto attiene allo stato delle bonifiche, si rappresenta che in data 25 maggio 2012 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma «Interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Trieste», tra il Ministero dell'ambiente, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la provincia di Trieste, il comune di Trieste, per un valore complessivo di quasi 13,5 milioni di euro, a valere su risorse del Ministero dell'ambiente. L'Accordo è finalizzato alla riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Trieste.
  Al riguardo, si fa presente che, relativamente all'intervento di «caratterizzazione delle aree a terra», la regione ha conferito l'incarico all'EZIT (Ente Zona Industriale di Trieste), già individuato quale soggetto attuatore dell'intervento.
  Per quanto concerne, invece, l'intervento di «caratterizzazione delle aree a mare», ad oggi risulta in corso di definizione un Atto convenzionale tra la regione Friuli Venezia Giulia e l'Autorità portuale di Trieste.
  Inoltre, il 30 gennaio 2014 è stato sottoscritto dai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente, dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla provincia e dal comune di Trieste, l'Accordo di Programma avente ad oggetto la «disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste».
  Ulteriore accordo di programma è stato sottoscritto il 21 novembre 2014, tra i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, e la Siderurgica Triestina S.r.l., per l’«attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area della Ferriera di Servola».
  Il Ministero dell'ambiente vigilerà con grande attenzione fino al termine delle operazioni.

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ALLEGATO 9

5-06198 Micillo: Sull'attuazione della direttiva rifiuti in Campania.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In data 16 luglio 2015, la Corte di giustizia UE ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C-653/13 relativa al mancato adempimento da parte dell'Italia di tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010, nella causa C-297/08.
  La sentenza, condanna l'Italia al pagamento di una somma forfettaria di 20.000.000 euro e di una penalità di 120.000 euro per ciascun giorno di ritardo.
  La sentenza verte sulla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania e prende in considerazione il numero insufficiente di impianti aventi capacità e caratteristiche idonee a soddisfare il fabbisogno regionale. Tocca solo marginalmente, invece, la questione delle cosiddette «ecoballe» stoccate nella regione Campania.
  Occorre precisare che la questione del ciclo dei rifiuti è materia di competenza regionale. Il Ministero dell'ambiente ha, quindi, immediatamente provveduto a sollecitare alla regione Campania i dati richiesti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea al punto 84 della sentenza. Tali dati, necessari per la determinazione della sanzione su base giornaliera, consentiranno alla Commissione europea di valutare lo stato di avanzamento delle misure di esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C-297/08) rispetto alla capacità di trattamento dei rifiuti reputata ancora necessaria dalla Commissione per ciascuna categoria di impianti sulla base dei dati oggettivi messi a disposizione, a tal fine, dalla Repubblica italiana. La trasmissione dei dati richiesti avverrà nei termini indicati dalla Corte di giustizia.
  Per quanto attiene alla questione dello smaltimento delle cosiddette «ecoballe», pur a fronte di una situazione di incertezza circa la titolarità delle stesse, si tratta di una emergenza ambientale che, si ritiene, non possa che essere affrontata a livello nazionale e nel minor tempo possibile.
  Le ipotesi tecniche per lo smaltimento delle ecoballe, attualmente oggetto di un confronto con gli uffici della regione Campania e dell'Unione europea, sono:
   1) realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dedicato nel comune di Giugliano (NA), già oggetto della procedura di gara indetta dal Commissario ex articolo 1, comma 2, della legge n. 1 del 2011, e DPGR della regione Campania n. 55 del 27 febbraio 2012;
   2) smaltimento presso impianti di termovalorizzazione esistenti in Italia e all'estero;
   3) un approccio diversificato in rapporto alla dimensione del sito di stoccaggio. Per il sito più grande di Taverna del Re-Villa Literno, si ipotizza la messa in sicurezza permanente dei rifiuti in situ così come già avviene in Germania. Per i siti più piccoli, invece, si ipotizza la termovalorizzazione delle ecoballe in impianti già esistenti.