CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2015
493.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 2.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis.
All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   «3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a comminare le sanzioni di cui all'articolo 314».
   1-ter. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».
2. 15. Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas.

ART. 3.

  All'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-bis, al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali i preventivi ottenuti sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, possono consentire la conclusione del contratto contestualmente all'esito della comparazione, ovvero, attraverso un link di collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione, la possibilità di perfezionare l'acquisto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle contenute nel preventivo.»
3.200. (ex 1.0.15). (Nuova formulazione). Luigi Di Maio.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.
3. 117. (Nuova formulazone) Sottanelli, Galgano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, alinea, sostituire le parole: «sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato» con le seguenti: «sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 1-bis:»;
   b) al comma 1, capoverso Art. 132-ter, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
   «1-bis. Lo sconto di cui al comma 1 non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS, sulla base del Pag. 30prezzo della polizza altrimenti applicato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La percentuale di cui al periodo precedente è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.
  1-ter. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.»;
   c) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Il decreto di cui all'articolo 132-ter, comma 1-bis, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
3. 99. (Nuova formulazione). Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Cani, Tidei, Peluffo, Scuvera, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudo, Moretto, De Maria, Montroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, lettera a), dopo le parole: nel caso in cui, inserire le seguenti: su proposta dell'impresa di assicurazione;
3. 7. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera a), inserire, infine, le parole: da eseguirsi a spese dell'impresa di assicurazione;
3. 109. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), e), f) e conseguentemente sopprimere il comma 4;
   b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
    1-bis. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
    11-bis. Resta ferma la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
    1-ter. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, condividono apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come introdotto dalla presente legge. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero Pag. 31dello sviluppo economico che assicura le necessarie forme di pubblicità.
3. 66. (Nuova formulazione). Benamati, Causi, Taranto, Senaldi, Tidei, Cani, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Moretto, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudo, De Maria, Montroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sostituire il comma 3 con il seguente:
  
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La proprietà delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
3. 149. Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Cani, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudo, Moretto, De Maria.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis.
Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ogni singola polizza una clausola di guida esclusiva.
3. 112. Pesco, Ruocco.