CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2015
493.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Atto n. 161-bis.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Risposta alle Osservazioni del Servizio Bilancio della Camera

Articolo 3.
Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

  In merito alla disposizione in esame, il Servizio Bilancio chiede conferma della compensatività finanziaria tra i crediti d'imposta riconosciuti per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente con le imposte derivanti dal rientro dei dividendi attualmente non distribuiti in considerazione del regime di tassazione applicato a normativa vigente.
  Al riguardo si conferma la neutralità finanziaria della disposizione considerata nel suo complesso.

Articolo 4.
Interessi passivi.

  In merito alla disposizione in esame, la Commissione chiede chiarimenti in merito agli effetti derivanti dall'ampliamento dell'ambito applicativo della norma e in particolare dall'estensione della disciplina in esame alle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione.
  Al riguardo, si evidenzia che la stima degli effetti finanziari contenuta nella relazione tecnica al provvedimento originario già includeva anche tale categoria di soggetti, avendo preso a riferimento l'intero comparto immobiliare.
  Per quanto riguarda la modifica al comma 1, lettera a), si conferma la stima contenuta nella relazione tecnica anche a seguito della modifica introdotta in relazione alla concorrenza dei dividendi riscossi ai fini della determinazione del ROL.

Articolo 5.
Regime di deducibilità dei costi Black list.

  In merito alla disposizione in esame, il Servizio Bilancio chiede se l'esclusione dalle disposizioni antielusive delle operazioni effettuate tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato sia suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito. Tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione degli effetti retroattivi della norma, configurata come norma interpretativa.
  Al riguardo, si conferma quanto indicato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, ovvero che le disposizioni in materia di accertamento hanno carattere interpretativo e, pertanto, non si ascrivono effetti in quanto le direttive dell'Agenzia già dispongono in senso analogo.

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Articolo 11.
Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero mediante operazioni straordinarie.

  Il Servizio Bilancio, tenuto conto dell'effetto retroattivo della norma che presenta natura interpretativa, chiede chiarimenti in merito ai relativi effetti finanziari.
  Al riguardo, si conferma la trascurabilità degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, in considerazione dell'esiguità delle fattispecie interessate dalla norma.

Articolo 13.
Perdite su crediti.

  In merito alla disposizione in esame, il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito ai possibili effetti attribuibili alla retroattività della modifica concernente la deducibilità automatica di alcune perdite su crediti.
  Al riguardo, si conferma la neutralità finanziaria della norma in oggetto.

Articolo 14.
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti.

  In merito alla disposizione in esame, la Commissione chiede di confermare che la stima operata in sede di relazione tecnica non includa effetti finanziari attribuibili al regime transitorio modificato dalla norma in esame.
  Al riguardo, si conferma che la stima effettuata in sede di relazione tecnica non include i suddetti effetti.

Articolo 16.
Regime speciale per i lavoratori rimpatriati.

  In merito alla disposizione in esame, il Servizio Bilancio chiede conferma in merito al fatto che, per i lavoratori aventi i requisiti previsti dalle norme in esame, che sarebbero comunque rientrati in Italia, la norma configura un'agevolazione fiscale, da cui discende una perdita di gettito. La neutralità finanziaria asserita dalla RT presuppone, quindi, che detta perdita sia compensata comunque dal gettito aggiuntivo imputabile all'effetto incentivante di rientro in Italia, derivante dalla norma.
  Al riguardo, si conferma che la neutralità finanziaria è garantita dal fatto che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione agevolata dei redditi dei soggetti che decidono per il rientro in Italia in conseguenza della norma risultano più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi che si determinerebbero relativamente all'esiguo numero di lavoratori che sarebbero comunque rientrati in Italia.