CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2015
492.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematiche delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. (Atto n. 162-bis).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;
   ribadita la notevole rilevanza dello schema di decreto, il quale consentirà di rafforzare, attraverso il riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, l'efficacia dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria, di ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, nonché di rendere più snello, rapido e immediato il rapporto tra fisco e gli stessi contribuenti;
   rilevato positivamente come il Governo abbia recepito larga parte delle osservazioni contenute nel parere espresso il 18 giugno 2015 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;
   evidenziata l'opportunità di favorire l'approvazione nei tempi più rapidi possibili del provvedimento, attuando uno degli aspetti della delega per la riforma del sistema fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014 che non solo costituisce un elemento di modernizzazione dell'ordinamento tributario, ma che può anche rappresentare un significativo fattore di innovazione del Paese, nonché un volano per lo sviluppo della dotazione tecnologica dell'intero tessuto produttivo e imprenditoriale italiano,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. (Atto n. 163-bis).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;
   ribadita la grande rilevanza dello schema di decreto, il quale consentirà di migliorare notevolmente il livello di chiarezza e di stabilità dell'ordinamento tributario, nonché di semplificare il quadro normativo in materia e di migliorare i rapporti tra fisco e contribuenti;
   rilevato positivamente come il Governo abbia recepito tutte le condizioni e larga parte delle osservazioni contenute nel parere espresso l'11 giugno 2015 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;
   evidenziata l'opportunità di favorire l'approvazione nei tempi più rapidi possibili del provvedimento, attuando una delle parti più rilevanti della delega per la riforma del sistema fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014 e completando un importante intervento su un aspetto particolarmente delicato dell'ordinamento tributario,

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PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento al comma 4 dell'articolo 2 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di apportare una correzione di carattere formale al testo, sostituendo il riferimento al comma 2 dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 167 del 1990, con il riferimento al comma 1 del medesimo articolo 5-quinquies.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. (Atto n. 181).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181);
   rilevato come l'evoluzione del complesso delle Agenzie fiscali è tuttora in corso, rendendo ancora non valutabile nei suoi esiti il processo di accorpamento disposto con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
   valutata con favore la conferma del modello di amministrazione per Agenzie che caratterizza il settore tributario,

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PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) è opportuno collegare le modalità con cui devono essere effettuati il monitoraggio e le valutazioni richieste al Dipartimento delle Finanze dall'articolo 1, comma 7, dello schema di decreto legislativo per quanto riguarda il maggior gettito derivante dall'attività svolta dalle agenzie fiscali per favorire la tax compliance, così come quello derivante dalle attività di controllo, con quelle previste dallo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182), attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti;
   b) al fine di garantire la funzionalità dell'assetto operativo delle agenzie fiscali, l'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto dovrebbe essere integrato al fine di prevedere che, a fronte della riduzione del loro organico dirigenziale, le stesse agenzie fiscali siano autorizzate a istituire posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in aggiunta a quelle già previste dal decreto – legge n. 95 del 2012, finanziate con la corrispondente riduzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigenziale – ferma restando una determinata quota da destinare in ogni caso a risparmio – in numero non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse, da attribuirsi mediante specifiche procedure selettive conformi a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito e riservate a personale laureato inquadrato da almeno cinque anni nella III area; gli incarichi dovrebbero avere durata definita ed essere soggetti a valutazione annuale;
   c) con riferimento al comma 9 dell'articolo 1 dello schema, recante una riduzione almeno del 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, sarebbe utile specificare che il parametro indicato si riferisce al complesso delle Agenzie e non a ciascuna di esse;
   d) con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello schema, la richiesta valorizzazione della peculiare professionalità Pag. 120alla cui verifica sono finalizzati i concorsi ivi previsti potrebbe essere meglio raggiunta:
    innalzando al 50 per cento la percentuale massima dei posti messi a concorso riservati al personale dipendente dalle agenzie fiscali;
    affiancando alla valutazione per esami una valutazione dei curricula dei candidati, che permetta di tenere conto della loro esperienza lavorativa/operativa;
   e) valuti il Governo la possibilità di integrare l'articolo 2 dello schema con una previsione atta a consentire ai dirigenti delle Agenzie fiscali di delegare, per esigenze di funzionalità operativa, funzionari della terza area provvisti di esperienza almeno quinquennale nell'area stessa, e previa procedura selettiva con adeguate caratteristiche di oggettività e trasparenza, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali di cui al medesimo articolo e di quelle già bandite e non successivamente annullate, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate per legge alla dirigenza, in ragione della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste in relazione alle diverse tipologie di compiti, della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi summenzionati e comunque non oltre il 31 dicembre 2016; ai funzionari delegati potrebbero essere temporaneamente attribuite nuove posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012; le risorse derivanti dal risparmio di spesa ottenuto fino all'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti dovrebbero essere destinate al finanziamento delle posizioni organizzative temporaneamente istituite e, in misura pari almeno al 15 per cento, a economia di bilancio.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182);
   rilevato come il provvedimento realizzi le finalità, pienamente condivisibili, di introdurre strumenti di monitoraggio delle spese fiscali (tax expenditures), di coordinare i medesimi strumenti con le procedure di bilancio, di compiere finalmente un decisivo passo avanti per quanto riguarda la realizzazione di un vero e proprio sistema ufficiale di quantificazione e monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di migliorare il meccanismo di pubblicizzazione dei risultati connessi alle strategie e alle azioni di contrasto del fenomeno evasivo e di rendere conseguentemente più efficienti e mirate tali azioni;
   evidenziato come le modifiche recate dall'intervento normativo assicureranno al Parlamento elementi di informazione analitici fondamentali per assumere in modo consapevole le decisioni legislative in ordine alla struttura del sistema tributario e agli interventi di riforma da realizzare in tale ambito, rendendo inoltre più fondato e trasparente il dibattito pubblico su queste fondamentali tematiche;
   evidenziato come la revisione delle spese fiscali costituisca uno strumento cruciale per la revisione dell'intera strategia di politica tributaria, nonché un elemento fondamentale per modernizzare la leva di politica economica costituita dall'ordinamento tributario e per renderla più adeguata all'attuale realtà economica e sociale e alle nuove esigenze del Paese,

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PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale, inserendo un nuovo comma 5-bis nell'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009 (cosiddetta legge di contabilità), prevede che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze sia corredata da un rapporto programmatico volto a ridurre o riformare le spese fiscali ingiustificate, superate dalla nuova situazione sociale ed economica, ovvero le spese fiscali che risultino avere le medesime finalità di programmi di spesa esistenti, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione del predetto nuovo comma 5-bis, specificando che, nel quadro del programma annuale di riordino delle spese fiscali da attuare con la manovra di finanza pubblica, resta ferma, oltre alla priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico Pag. 122e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, anche la priorità della tutela del patrimonio editoriale, musicale, cinematografico: tale specificazione appare infatti necessaria per evitare dubbi interpretativi, che potrebbero indurre ad annoverare all'interno della definizione di «patrimonio artistico e culturale» soltanto i beni culturali in senso stretto e il fondo unico sullo spettacolo (FUS), specificando invece che in tale categoria rientrano anche gli interventi a favore dei settori dell'industria culturale/creativa (editoria, musica, cinema, audiovisivi, spettacolo dal vivo) che sono chiaramente un tratto distintivo del nostro Paese e che pertanto devono essere considerati prioritari per lo Stato;
   b) con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 2 del nuovo articolo 10-bis.1, che una percentuale fissa di maggiori entrate provenienti dal contrasto dell'evasione fiscale sia destinata, inderogabilmente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, in quanto dare evidenza, nella legge di stabilità, alle misure di riduzione della pressione fiscale attuate grazie a questo principio, potrebbe fungere da stimolo per una maggiore «compliance» tributaria;
   c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 e al comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto, i quali, rispettivamente, modificano il comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, relativo ai contenuti della stessa legge di stabilità, inserendovi le disposizioni finalizzate all'eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali, e aggiungono una nuova lettera m-bis) all'articolo 11, comma 3, della predetta legge n. 196, anche in questo caso per integrare il «contenuto proprio» della legge, inserendovi anche le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva e quelle dirette a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi, valuti il Governo se tali previsioni risultino congruenti con i principi e criteri di delega di cui alla legge n. 23 del 2014, i quali, pur facendo riferimento espresso alla predetta legge di contabilità, non prevedono espressamente di intervenire sulla disciplina del contenuto proprio della legge di stabilità.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. (Atto n. 185).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185);
   sottolineata la rilevanza del provvedimento, il quale intende realizzare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento dei tributi;
   evidenziato quindi come lo schema di decreto si inserisca in un quadro più complessivo di misure volte a innovare l'ordinamento tributario, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire sempre più la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione;
   rilevato in particolare come l'intervento normativo consenta di ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, che ha rappresentato uno degli strumenti più efficaci per contemperare l'esigenza di tutela degli interessi erariali con quella di non aggravare in modo definitivo la posizione di molti contribuenti, persone fisiche e imprenditori, posti in condizione di drammatica difficoltà dalla crisi economica;
   sottolineato inoltre come il provvedimento ampli la possibilità di accedere al beneficio della dilazione delle somme iscritte a ruolo, chiarendo che per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, rendendo in tal caso vincolata la concessione della dilazione da parte l'agente della riscossione e specificando inoltre che la presentazione della richiesta di dilazione preclude l'avvio di nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa;
   segnalato altresì come il provvedimento operi un'opportuna revisione della disciplina sanzionatoria in materia di rateizzazione dei debiti tributari, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione, differenziando gli inadempimenti relativi al pagamento rateale, nonché introducendo l'ipotesi di «lieve inadempimento» che consente al contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso;
   rilevato come lo schema di decreto operi una significativa semplificazione di taluni aspetti della disciplina della riscossione tributaria;
   evidenziato in particolare come lo schema modifichi la disciplina dell'annullamento o della revoca in autotutela degli atti dell'amministrazione finanziaria, consentendo al contribuente cui sia stato comunicato un provvedimento di autotutela parziale di avvalersi dei benefici previsti dalle singole leggi di imposta;
   sottolineato come le previsioni dell'articolo 6 dello schema vengano incontro alla situazione di difficoltà in cui versa il contribuente truffato in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento da Pag. 124parte dell'intermediario, in particolare eliminando la norma che subordina la sospensione del pagamento del tributo, oltre che alla dimostrazione di aver fornito opportuna provvista al professionista, al pagamento dell'imposta ancora dovuta;
   condivisa l'esigenza, perseguita dallo schema di decreto, di razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni della riscossione dei tributi disposte in occasione di eventi eccezionali, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, nell'ottica di operare una complessiva sistematizzazione della disciplina sull'accertamento relativa alla generalità dei tributi;
   segnalato come l'intervento normativo riformi radicalmente i criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione, sancendo il principio generale secondo cui è riconosciuto agli agenti della riscossione il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, nella prospettiva di favorire la massima efficienza dell'attività di riscossione;
   valutato altresì positivamente l'obiettivo dello schema di decreto di operare una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, con l'obiettivo di ridurre nel limite del possibile gli oneri a carico del debitore, al fine di evitare penalizzazioni troppo gravose a carico del contribuente che rischiano di pregiudicare lo stesso obiettivo della riscossione;
   rilevato, in linea generale, come l'intervento normativo costituisca un ulteriore tassello della strategia volta a instaurare un rapporto più sereno e collaborativo tra fisco e contribuenti, che punta a incentivare il più possibile l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale novella in più parti la vigente disciplina dell'istituto della sospensione legale della riscossione, valuti il Governo l'opportunità di rivedere il termine entro il quale il debitore può presentare la domanda di sospensione della riscossione, a pena di decadenza;
   b) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale intende rendere omogenea la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti e di alcuni istituti definitori dell'accertamento, valuti il Governo l'opportunità di uniformare i termini di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamenti bonari con i termini di rateazione previsti per gli istituti deflattivi dell'acquiescenza e delle accertamento con adesione;
   c) con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettera b), dello schema di decreto, la quale, nell'ambito della disciplina del cosiddetto «inadempimento lieve», in base alla quale esso non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme dovute se è dovuto a tardivo versamento della prima rata, non superiore a cinque giorni, valuti il Governo l'opportunità di ampliare da cinque a dieci termini il predetto termine;
   d) con riferimento all'articolo 10 dello schema, recante modifiche alla vigente disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo, il quale, al comma 3, lettera a), prevede, tra l'altro, che, in caso di decadenza dai piani di ammortamento concessi a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione, i contribuenti possano ottenere comunque un nuovo piano di rateazione, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del precedente piano, già scadute alla data di tale presentazione, vengano integralmente saldate, valuti il Governo l'opportunità di estendere la possibilità, per il contribuente, di chiedere un ulteriore piano di rateazione, nel caso di decadenza del primo piano di rateazione Pag. 125concesso, anche con riferimento ai piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, concessi a partire dai 24 mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo, alle medesime condizioni previste dal predetto comma 3, lettera a);
   e) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 13 dello schema di decreto, il quale ripristina la previsione secondo cui gli interessi di mora si producono anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi, ora esclusi dalla normativa vigente;
   f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere la possibilità, per il contribuente, di chiedere la rateizzazione delle somme dovute a titolo di secondo acconto ai fini IRPEF e IRES, nonché di prevedere in tale ambito anche la possibilità di chiedere una rateizzazione parziale, al fine di potenziare gli strumenti di flessibilità in tale ambito;
   g) con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, il quale prevede che l'accertamento diventa esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, in luogo di sessanta giorni dalla notifica, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'esecutività della cartella di pagamento dopo centoventi giorni dalla notifica della cartella stessa;
   h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'esecutività dell'avviso di intimazione dopo trenta giorni dalla notifica, nonché di prolungare la sua validità ad un anno;
   i) con riferimento all'ipotesi di sospensione cautelare della cartella o della intimazione di pagamento disposta dal giudice tributario, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, al termine di tale sospensione, il pagamento delle rate dovute si riavvii senza considerare scaduti i pagamenti non effettuati per effetto della sospensione stessa, riprendendo i pagamenti dalla prima rata non pagata, con conseguente modifica del piano di rateazione, mantenendo inalterati la numerazione e il numero totale delle rate previste, fatti peraltro salvi gli interessi maturati durante il periodo di sospensione cautelare;
   l) valuti il Governo l'opportunità di introdurre la possibilità di effettuare il pagamento della cartella di pagamento anche attraverso il modello F24, al fine di semplificare l'adempimento per i contribuenti;
   m) valuti il Governo l'opportunità di introdurre la possibilità che il pagamento delle rate, nel caso di rateazione del debito, sia effettuato anche mediante domiciliazione su conto corrente indicato dal debitore, anche in questo caso per semplificare l'adempimento per i contribuenti e assicurare maggiore certezza e puntualità all'Erario in ordine al pagamento delle rate.