CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 luglio 2015
491.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: come coltura da rotazione aggiungere le seguenti: viste le capacità di rigenerare la fertilità dei terreni. Inoltre anche il settore manifatturiero, alimentare ed edilizio possono ridurre i relativi impatti ambientali attraverso l'uso di prodotti a base di canapa.
1. 1. Tentori, Oliverio.

  Al comma 2 dopo le parole: piante agricole inserire le seguenti:, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali.
1. 100. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e alla trasformazione.
1. 2. Zaccagnini.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: alla coltivazione e sostituire le parole: alla trasformazione con le seguenti: ai processi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione.
1. 3. Zaccagnini.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) alla incentivazione dell'impiego e consumo finale di semilavorati di canapa di produzione agricola locale e provenienti da filiere coerenti e possibilmente locali;.
1. 4. Tentori, Oliverio.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) alla incentivazione dell'impiego e consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;.
1. 4. (Nuova formulazione) Tentori.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: locale.
1. 5. Massimiliano Bernini.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) a sostenere lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale.
1. 103. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera f):
   f) alla ricerca e sviluppo di metodi, processi e metodologie adeguati per migliorare Pag. 275i risultati, l'integrazione locale e la reale sostenibilità delle filiere.
1. 6. Tentori, Oliverio.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La coltivazione in Italia delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.
2. 100. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di cosmetici aggiungere le seguenti: e di prodotti e composti utili per l'ambito nutraceutico.
2. 1. Tentori.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: polveri aggiungere la seguente:, cippato
2. 101. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera b) dopo le parole: alle industrie aggiungere le seguenti: e alle attività artigianali.
2. 102. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera c) dopo la parola: pratica sopprimere la parola: agrodinamica.
2. 103. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera d) dopo le parole: bioingegneria aggiungere le seguenti: o diversi prodotti utili per la bioedilizia.
2. 2. Tentori.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera e) dopo le parole: finalizzate alla inserire le seguenti parole: fitodepurazione per la.
2. 104. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 2 lettera f) dopo le parole: attività didattiche inserire le parole: e dimostrative nonché.
2. 105. Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   g) Coltivazioni destinate al florovivaismo e alla reintroduzione nel paesaggio del territorio italiano di una coltura tipica e tradizionale.
2. 3. Zaccagnini.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   g) Coltivazioni destinate al florovivaismo.
2. 3. (Nuova formulazione) Zaccagnini.
(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g) la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate.
2. 4. Gallinella.

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  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g) la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico.
2. 4. (Nuova formulazione) Gallinella.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: negli impianti non superiori a 150 kW,.
2. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dopo aver verificato la impossibilità di impiego delle biomasse provenienti da fitodepurazione dei siti inquinati per tutti gli utilizzi alternativi alla valorizzazione energetica, possono autorizzarne l'utilizzo solo in impianti a biomasse già esistenti e provvisti di specifici sistemi di filtraggio per evitare la emissione in atmosfera degli inquinanti accumulati dalla pianta.
2. 106. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome.
2. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sopprimere il comma 4.
*2. 7. Massimiliano Bernini.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 4.
*2. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Approvato)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. La superficie minima coltivata deve essere pari almeno a 1.000 (mille) metri quadrati a meno che non si tratti di coltivazioni indoor destinate alla nutraceutica e agli impieghi farmaceutici o cosmetici e ad eccezione di progetti di ricerca autorizzati.
2. 9. Zanin.

  Al comma 4, alla fine del periodo, dopo la parola autorizzati aggiungere le seguenti parole:, e di 1000 (mille) piante per il settore florovivaistico ad uso estetico e ornamentale.
2. 10. Zaccagnini.

ART. 3.

  Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Obblighi del coltivatore).

  1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.
3. 100. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 5, dopo le parole: alle regioni aggiungere le seguenti: e alle province autonome.
3. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Pag. 277

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato con le seguenti: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individua l'autorità competente autorizzata.
4. 100. La Relatrice.

  Al comma 1, dopo le parole: Il Corpo forestale dello Stato aggiungere le seguenti: o altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente.
4. 100. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 1, alla fine del periodo, dopo le parole: attività giudiziarie; aggiungere le seguenti: le modalità operative con cui eseguire i controlli sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, di seguito denominato «regolamento». Tuttavia è consentito, durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima, la raccolta della canapa, purché gli ispettori, indichino, entro 30 giorni dalla data di semina, per ogni parcella interessata le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di eventuale ispezione nei dieci giorni successivi alla fine della fioritura.
4. 1. Zaccagnini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La percentuale annua dei controlli è stabilita nel rispetto della normativa vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e l'elenco della aziende estratte a campione è trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. 101. La Relatrice.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
4. 101. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto identificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
4. 102. La Relatrice.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto identificato dal soggetto di cui al comma 1 le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
4. 102. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)

Pag. 278

  Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.
4. 105. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: seguendo comunque il protocollo di prelievo.
4. 2. Massimiliano Bernini.

  Al comma 5, sostituire le parole: a carico del coltivatore che ha rispettato le prescrizione di cui all'articolo 3 con le seguenti: a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizione di cui alla presente legge.
4. 106. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: e che non abbia modificato la genetica della pianta;

  Conseguentemente al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e vi sia stata manomissione della genetica della pianta.
4. 3. Massimiliano Bernini.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
4. 103. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 6, sostituire le seguenti parole: dal già citato decreto ministeriale n. 7588 del 5 aprile 2011 e successive modificazioni con le seguenti parole: dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.
4. 107. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 7 sopprimere le seguenti parole: Le forze dell'ordine e i magistrati possono disporre.

  Conseguentemente, al comma 7 dopo le parole: presente legge inserire le parole: possono essere disposte dall'autorità giudiziaria.
4. 109. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 7 sostituire le parole: alla normativa comunitaria con le seguenti: di cui al precedente comma 3.
4. 108. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.
4. 110. La Relatrice.
(Approvato)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  8. Se le indagini poste in atto non verificano alterazioni condotte dal coltivatore, ma l'assoluta regolarità dell'attuazione del protocollo nulla potrà imputarsi al coltivatore che dovrà essere in parte risarcito dei danni subiti rivalendosi sul produttore delle sementi.
4. 4. Zaccagnini.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le seguenti parole: 1. Il Ministero della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, tenuto Pag. 279conto dei valori individuati e approvati dal Consiglio superiore di Sanità, aggiorna il con le seguenti: 1. Il Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'aggiornamento del.
5. 100. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: definendo in inserire la parola: apposita.
5. 102. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: derivati alimentari aggiungere, nei preparati erboristici e fitoterapici.
5. 101. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 6.

  Sostituire gli articoli 6, 7 e 8 con il seguente:

Art. 6.
(Incentivi per la filiera della canapa).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.
   2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e alla individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 10 e l'articolo 13.
6. 100. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: che producono blocchi di canapa e calce o canapa, terra cruda, aggiungere le seguenti: o argilla.
6. 1. Tentori, Oliverio.

  Al comma 1 dopo le parole: per promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici aggiungere le seguenti: e potrebbero considerare ulteriori bonus qualora vengano soddisfatti altri criteri di sostenibilità, quali la reale riduzione dell'impatto ambientale o la creazione di nuovi posti di lavoro, determinati attraverso un modello di analisi del ciclo di vita che preservi ecosistemi e cicli biologici (cradle to cradle).
6. 2. Tentori, Oliverio.

ART. 7.

  Al comma 3, dopo le parole: impianti di trasformazione aggiungere le seguenti parole: con particolare riferimento alle regioni del centro Italia.
7. 1. Zaccagnini.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: livello nazionale aggiungere le seguenti: e regionale.
8. 1. Zaccagnini.

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  Al comma 2, dopo le parole: dedicate alla Canapa aggiungere le seguenti: associazioni culturali.
8. 2. Zaccagnini.

  Al comma 3, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome.
8. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 3, dopo le parole: nei settori agronomico, agromeccanico, agroindustriale, artigianale, alimentare aggiungere le seguenti: progettuale-organizzativo-gestionale.
8. 4. Tentori, Oliverio.

  Al comma 4, dopo le parole: risultati delle sperimentazioni compiute in Italia aggiungere le seguenti: e altri paesi dove similarità e affinità rendono congrue e utilizzabili le informazioni.
8. 5. Tentori, Oliverio.

  Al comma 5, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti:, le province autonome e.
8. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 5, dopo le parole: entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, una sezione aggiungere le seguenti: e relativa banca dati.
8. 7. Tentori, Oliverio.

ART. 9.

  Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.
(Riproduzione della semente).

  Gli Enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali e i Consorzi dedicati nello specifico alla canapicoltura possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
9. 100. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 10.

   Al comma 1, sostituire le parole e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono con le parole: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere
10. 100. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome.
10. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sopprimere il comma 2.
10. 101. La Relatrice.

  Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: e al potenziale di reale sostenibilità per ogni iniziativa.
10. 2. Tentori, Oliverio.

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ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1. Il numero 6 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 con le seguenti: 1. All'articolo 14, comma 1, lettera a).

  Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: è sostituito dal seguente con le seguenti: il numero 6) è sostituito dal seguente.
11. 101. La Relatrice.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2.
11. 100. La Relatrice.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il comma 1 dell'articolo 26 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14».
11. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il comma 1 dell'articolo 26 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per gli usi consentiti dalla normativa vigente.
11. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Approvato)

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole:, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e le condizioni per la concessione di un marchio utilizzabile da tutte le imprese che trasformano i prodotti della canapa nel territorio nazionale e ne autorizza la pubblicità modificando tutte le norme che attualmente la vietano con le seguenti: promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo 16, lettera b) o c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
12. 100. La Relatrice.
(Approvato)