CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 luglio 2015
491.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162-bis).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;
   ribadita la notevole rilevanza dello schema di decreto, il quale consentirà di rafforzare, attraverso il riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, l'efficacia dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria, di ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, nonché di rendere più snello, rapido e immediato il rapporto tra fisco e gli stessi contribuenti;
   rilevato positivamente come il Governo abbia recepito larga parte delle osservazioni contenute nel parere espresso il 18 giugno 2015 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;
   evidenziata l'opportunità di favorire l'approvazione nei tempi più rapidi possibili del provvedimento, attuando uno degli aspetti della delega per la riforma del sistema fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014 che non solo costituisce un elemento di modernizzazione dell'ordinamento tributario, ma che può anche rappresentare un significativo fattore di innovazione del Paese, nonché un volano per lo sviluppo della dotazione tecnologica dell'intero tessuto produttivo e imprenditoriale italiano,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 191

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162-bis).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL DEPUTATO PESCO E ALTRI

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162-bis);
   considerato che il provvedimento persegue la finalità di estendere al massimo l'utilizzo, da parte dei contribuenti, dei sistemi di fatturazione elettronica tra privati e di trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini iva, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti allo scopo di ridurne gli oneri documentali e gli adempimenti dichiarativi e di rafforzare, al contempo, l'efficacia dell'amministrazione finanziaria nello svolgimento delle sua funzione istituzionale di controllo;
   evidenziato come i benefici introdotti dai suddetti sistemi telematici in termini di efficacia ed efficienza allocativa saranno tanto più significativi quanto maggiore ne sarà la diffusione e l'utilizzo presso la generalità dei contribuenti;
   ritenuto che, al fine di una capillare adesione su base opzionale delle suindicate modalità telematiche, sia essenziale un chiaro ed esplicito impegno pubblico a fornire gratuitamente le necessarie soluzioni tecniche affinché tali nuovi strumenti non generino complessità e difficoltà aggiuntive per le differenti categorie di contribuenti ma si integrino, snellendole, nelle procedure operative quotidiane utilizzate al fine di adempiere agli obblighi tributari e contabili;
   sottolineata l'esigenza che l'Amministrazione finanziaria offra soluzioni differenziate in relazione alle diverse esigenze di imprese di differente dimensione e di diverso patrimonio tecnologico, al fine di non disincentivare, in particolare, quelle già in possesso di sistemi gestionali avanzati,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si preveda un forte sostegno tecnologico pubblico affinché siano offerte gratuitamente soluzioni tecnologiche avanzate e moderne che si interfaccino con i programmi gestionali più avanzati, consentendo l'estrapolazione automatica dei dati rilevanti ai fini IVA, la relativa traduzione nel formato strutturato previsto e la trasmissione telematica all'Amministrazione finanziaria, nonché mettendo a disposizione dei soggetti aderenti al regime di fatturazione elettronica gli strumenti necessari che permettano loro di ricevere in forma aperta i flussi provenienti dal sistema SDI, così da consentire la necessaria automazione ed integrazione dell'infrastruttura tecnologica di cui essi sono già dotati;
   b) valuti il Governo l'opportunità di anticipare l'abrogazione del regime di Pag. 192cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311 del 2014 rispetto al termine previsto dall'articolo 7 dello schema di decreto, in quanto tale regime non offre sufficienti garanzie contro la possibile manipolazione dei dati e l'evasione fiscale.
Pesco, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163-bis).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;
   ribadita la notevole rilevanza dello schema di decreto, il quale consentirà di migliorare notevolmente il livello di chiarezza e di stabilità dell'ordinamento tributario, nonché di semplificare il quadro normativo in materia e di migliorare i rapporti tra fisco e contribuenti;
   rilevato positivamente come il Governo abbia recepito tutte le condizioni e larga parte delle osservazioni contenute nel parere espresso l'11 giugno 2015 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;
   evidenziata l'opportunità di favorire l'approvazione nei tempi più rapidi possibili del provvedimento, attuando una delle parti più rilevanti della delega per la riforma del sistema fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014 e completando un importante intervento su un aspetto particolarmente delicato dell'ordinamento tributario,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 194

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163-bis).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL DEPUTATO PESCO E ALTRI

  La VI Commissione Finanze della Camera di deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;
   premesso che:
    nel ribadire il parere contrario in merito alla formulazione dell'abuso del diritto di cui all'articolo 1, anche a seguito delle variazioni al testo apportate dal Governo a seguito del primo esame in commissione, si evidenziano in questa sede le modifiche apportate all'articolo 2, recante la disciplina del raddoppio dei termini ai fini dell'accertamento;
    si ribadisce altresì il parere contrario circa la formulazione dell'articolo 2 in merito alla disciplina del raddoppio dei termini; in particolare, anche a seguito delle variazione apportate dal Governo, resta la limitazione contenuta nella norma in merito ai casi di non raddoppio dei termini: la specificazione degli atti impositivi, infatti, non risolve il problema delle attività di controllo già poste in essere, che verrebbero poste nel nulla; si evidenzia al riguardo che l'articolo 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede che, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, salvo casi di particolare e motivata urgenza, devono trascorrere 60 giorni prima dell'emissione dell'atto impositivo per consentire al contribuente di presentare memorie, pena l'illegittimità dell'atto impositivo: pertanto, nel caso in cui il decreto in esame non dovesse entrare in vigore entro il 1o novembre 2015, non sarebbe possibile rispettare contemporaneamente il termine dei 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento e il termine finale del 31 dicembre 2015 per la notifica;
    si evidenzia, inoltre, come, pur in assenza di rilievi al riguardo nei pareri approvati dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato, il Governo abbia inserito nell'articolo 2 dello schema un nuovo comma 4, al fine di coordinare le disposizioni in materia di voluntary disclosure (legge n. 186 del 2014) con le modifiche introdotte dai commi da 1 a 3 dell'articolo 2 in tema di raddoppio dei termini: in particolare è previsto che, ai fini della causa di non punibilità di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990 (introdotto dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 186 del 2014), si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l'accertamento;
    al di là dell'erroneo riferimento normativo (la non punibilità è prevista dal comma 1, e non dal comma 2 del predetto articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 167 del 1990), il nuovo comma 4, con una formulazione non del tutto chiara, sembra far rientrare nell'ambito della procedura Pag. 195di collaborazione volontaria, con l'effetto di escludere i profili penali, gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate tramite la voluntary disclosure per i quali è scaduto il termine per l'accertamento. In sostanza, la norma evita che la «autodenuncia» del soggetto che si avvale della collaborazione volontaria, potendo far emergere fatti penalmente rilevanti anteriori al 2010, determini la sua perseguibilità penale;
    la voluntary disclosure potrà così essere attivata dai contribuenti anche su annualità non più attaccabili dall'Agenzia delle entrate, per beneficiare della copertura penale offerta dalla legge n. 186/2014 dal momento che la prescrizione penale è più lunga di quella tributaria;
    su propria iniziativa, dunque, il Governo introduce l'ennesima limitazione all'accertamento penale di fatti di reato, tendendo nuovamente la mano agli evasori,
   esprime

PARERE CONTRARIO

Pesco, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione (Atto n. 194).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione (Atto n. 194);
   evidenziato come il provvedimento operi un'utile semplificazione degli adempimenti relativi alla certificazione tributaria, inserendosi nel contesto delle disposizioni di recepimento della direttiva 2008/8/CE istitutiva dei due nuovi regimi speciali IVA cosiddetti «Mini One Stop Shop-MOSS», la quale ha modificato i criteri di territorialità IVA dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi nei confronti di committenti privati, prevedendo che l'IVA è dovuta nel luogo di domicilio o residenza del committente, al fine di evitare agli operatori economici di tale settore l'onere di identificarsi fiscalmente presso tutti gli Stati membri di domicilio o residenza dei loro clienti;
   rilevato in particolare come lo schema di decreto ministeriale attui il disposto dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2015, di attuazione della citata direttiva 2008/8/CE, recante modifica della direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi, il quale prevede appunto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;
   sottolineato altresì come la predetta disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2015 sia stata inserita in tale provvedimento in recepimento dell'osservazione di cui alla lettera a) del parere espresso il 28 gennaio 2015 dalla Commissione Finanze della Camera sul relativo schema di decreto legislativo (Atto n. 129), con la quale si chiedeva di esonerare dalla certificazione a fini IVA dei corrispettivi le operazioni, considerate nello schema di decreto, effettuate nei confronti di soggetti consumatori italiani;
   rilevato come il provvedimento non presenti aspetti problematici dal punto di vista tributario né abbia effetti sul gettito tributario,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.