CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 luglio 2015
488.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (C. 2798 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2798 Governo, Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena;
   considerato che:
    l'articolo 22 modifica il comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al fine di eliminare alcune incongruenze determinatesi all'interno di tale disposizione, a seguito delle modifiche ivi introdotte dal decreto-legge n. 136 del 2013, convertito dalla legge n. 6 del 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
    tra le modifiche apportate al citato articolo 129 figura la soppressione del quinto e del sesto periodo del comma 3-ter secondo i quali rispettivamente: i procedimenti di competenza delle amministrazioni (ambiente, salute, politiche agricole, regione), che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti (quinto periodo); per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari (sesto periodo);
    la soppressione del quinto e del sesto periodo del comma 3-ter dell'articolo 129 risulta introdotta, alla luce delle considerazioni contenute nella relazione illustrativa, in quanto non è considerata condivisibile la collocazione, nell'ambito dell'articolo 129, e quindi di una disposizione attinente agli obblighi di comunicazione all'autorità amministrativa dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, di una norma regolante i rapporti tra procedimento penale in materia di reati ambientali (nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza agroalimentare) e procedimenti amministrativi riguardanti i medesimi fatti;
    con tale soppressione si determinerebbe un ingiustificato ed inopportuno vuoto normativo in ordine ai rapporti tra procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'ambiente e procedimento penale, non prevedendosi nel testo di legge in esame la certa, contestuale ed immediata ricollocazione delle disposizioni soppresse in altri atti normativi; di Pag. 70conseguenza andrebbe evitata tale situazione di vuoto legislativo;
    esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
    all'articolo 22, comma 1, lettera b), si elimini il riferimento ivi previsto alla soppressione del quinto e del sesto periodo, per le ragioni di cui in premessa.

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2798 intende riformare alcune parti significative del sistema penale con l'obiettivo di rafforzare le garanzie difensive, assicurare la ragionevole durata dei processi, intensificare il contrasto alla corruzione e incidere sull'ordinamento penitenziario per rendere effettivi percorsi di reinserimento sociale dei condannati e di accesso alle misure alternative alla detenzione;
    nel complesso, il disegno di legge in esame viene a connotarsi per l'estrema varietà degli interventi di natura penal-sostanziale e processuale, alcuni dei quali effettuati attraverso disposizioni di immediata applicazione, altri nella forma dei progetti di legge-delega;
    l'intervento normativo non appare idoneo a restituire concreta e piena efficacia al sistema penale, limitandosi a singole disposizioni disorganiche, le quali lasciano impregiudicata, e certo non allontanano, l'esigenza di un'urgente rivisitazione sistematica che guardi al processo nel suo complesso;
    come più volte segnalato anche dal Consiglio superiore della magistratura, gli ambiziosi obiettivi indicati nella relazione a corredo del disegno di legge andrebbero perseguiti da interventi organici di ben altra intensità, data la crisi gravissima in cui versa la giustizia penale del nostro paese, crisi che attiene a differenti ambiti operativi, tra loro strettamente interconnessi;
    il nostro diritto penale sostanziale, a causa del susseguirsi di interventi normativi spesso ispirati ad una logica emergenziale, nel tempo ha dilatato a dismisura il catalogo dei reati e l’ intensità della risposta repressiva; ciò si è peraltro realizzato, in maniera prevalente, in settori interessati dalla c.d. criminalità di strada e dai fenomeni connessi all'uso di sostanze stupefacenti, piuttosto che nell'ambito della criminalità economica e contro la pubblica amministrazione, rispetto ai quali si constata una assoluta inadeguatezza della risposta repressiva;
    alla dilatazione dei dispositivi di controllo penale nei settori più sensibili alle sollecitazioni securitarie ha, per un verso, corrisposto un marcatissimo incremento del carico giudiziario, con effetti di sostanziale incapacità di smaltimento dello stesso da parte del sistema processuale e la conseguente attribuzione all'istituto della prescrizione di una patologica funzione di mantenimento degli equilibri del sistema penale, in specie per i reati in materia ambientale o contro la pubblica amministrazione, in relazione ai quali si è registrata una estrema difficoltà a pervenire ad un effettivo vaglio sulla responsabilità;Pag. 72
    sul versante del diritto sostanziale, andrebbe effettuata, con assunzione di responsabilità del Parlamento, una selezione delle condotte realmente meritevoli di determinare la risposta penale, che secondo il dettato costituzionale, dovrebbe connotarsi come extrema ratio;
    per quanto attiene alla competenza della Commissione ambiente, l'articolo 22 modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali, con la finalità di sanare il mancato coordinamento di alcune disposizioni con quelle introdotte dal DL n. 136 del 2013, in materia di emergenze ambientali e industriali, precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati che comportano un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati – deve dare notizia dell'imputazione, rendendo omogeneo il tenore letterale della disposizione rispetto a quello del comma 1 dello stesso articolo 129;
    inoltre l'articolo 22 sopprime le seguenti disposizioni: obbligo, per il PM, di indicare le norme di legge violate; possibilità di avvio o prosecuzione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni (Ambiente, Salute, Politiche agricole, Regione), che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, anche in pendenza del procedimento penale; possibilità di sospensione del procedimento amministrativo per le infrazioni di maggiore gravità, fino al termine del procedimento penale;
    il Governo giustifica le soppressioni per la presunta inidonea collocazione, ma senza individuare la collocazione che si ritiene adatta, dando sostanzialmente vita ad un vuoto normativo preoccupante – in particolare per quanto concerne l'eliminazione della possibilità di sospendere l'iter amministrativo – tenendo conto della straordinaria importanza di un argomento che riguarda la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente;
   esprime

PARERE CONTRARIO