CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2015
483.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (C. 3201);
   considerato che risultano di competenza della Commissione cultura le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);
   osservato che con le modifiche introdotte dal decreto legge si viene incontro all'esigenza di alleggerire i costi delle procedure esecutive che vengono messi in prededuzione sul ricavato delle vendite, in modo da soddisfare al contempo i creditori che ottengono un ricavo netto più alto e i debitori estinguono somme maggiori;
   considerato al contempo – tuttavia – che la massima pubblicità possibile degli avvisi sugli incanti giudiziari è garanzia di trasparenza e di libera partecipazione agli incanti medesimi e che tale maggiore apertura e partecipazione alle procedure consente di limitare l'influenza di interessi opachi e talora illeciti;
   rilevato che le disposizioni di cui al numero 1 della predetta lettera b), concernenti l'istituzione del «portale delle vendite pubbliche» – mediante una modifica del primo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile – divengono efficaci trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle relative specifiche tecniche, a norma dell'articolo 23, comma 2 del provvedimento in esame;
   rilevato altresì che le nuove disposizioni, di cui al numero 2 della suddetta lettera b), che riscrivono il terzo comma dell'articolo 490 del medesimo codice di procedura civile – in materia di pubblicità sui quotidiani degli avvisi degli atti esecutivi dei quali, per legge, deve essere data notizia – risultano essere già vigenti dall'entrata in vigore del decreto-legge;
   ritenuto infine utile valutare l'opportunità di far coincidere temporalmente l'applicabilità delle citate disposizioni del numero 1) e del numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 13;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di far coincidere temporalmente l'entrata in vigore delle disposizioni del numero 1) e del numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 13.

Pag. 106

ALLEGATO 2

5-02339 Di Benedetto: Sugli interventi in materia di edilizia scolastica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento a quanto rappresentato dagli onorevoli interroganti, si conferma che l'edilizia scolastica è una priorità del Governo. Ciò è dimostrato dalle significative risorse investite in edilizia scolastica negli ultimi anni:
   i 150 milioni del così detto decreto del fare, rispetto ai quali circa l'80 per cento degli interventi risulta ad oggi concluso e il restante 20 per cento in corso di esecuzione;
   i 400 milioni della delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014, per i quali tutti i circa 1.600 interventi finanziati risultano in corso di esecuzione;
   i 905 milioni del Piano BEI, citato dall'onorevole interrogante;
   i 244 milioni dello sblocco del patto di stabilità per i comuni per gli anni 2014 e 2015;
   i 100 milioni per lo sblocco del patto di stabilità per province e città metropolitane per il 2015;
   le risorse dei fondi strutturali sia della vecchia programmazione 2007-2013 (circa 223 milioni più 380 milioni relativi al Piano di azione e coesione), ancora in corso di attuazione, nonché le risorse della nuova programmazione 2014-2020 (circa 380 milioni).

  Ai suddetti finanziamenti si aggiungono i 350 milioni per l'efficientamento energetico gestiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre alle risorse gestite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  A ciò, si aggiunge quanto previsto dal disegno di legge di riforma del sistema di istruzione approvato in via definitiva dal Parlamento la scorsa settimana:
   un investimento di ulteriori 200 milioni circa per un ampliamento del Piano BEI in corso di attuazione;
   lo sblocco dei 300 milioni di fondi INAIL per la costruzione di scuole innovative attraverso un investimento ulteriore di 9 milioni all'anno a titolo di corrispettivo per i canoni di locazione a INAIL;
   un investimento di 40 milioni per indagini diagnostiche su edifici scolastici per prevenire il crollo di solai e controsoffitti.

  Venendo, poi, al tema specifico oggetto dell'interrogazione, si rappresenta che il così detto decreto mutui è in avanzata fase di attuazione. In particolare, rispetto ai decreti attuativi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, si informa che:
   in data 23 gennaio 2015 è stato adottato il primo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti;
   in data 29 maggio 2015 è stato adottato, altresì, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di approvazione della Programmazione unica nazionale degli interventi di edilizia scolastica, che raccoglie tutte le programmazioni Pag. 107regionali in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;
   detta Programmazione unica nazionale è pubblicata nel sito istituzionale del MIUR e, nell'apposita sezione on line dedicata all'edilizia scolastica, è possibile verificare il fabbisogno nazionale degli interventi che si prevede di realizzare in ogni regione nel triennio 2015-2017;
   le Regioni hanno già individuato nei Piani annuali gli enti locali beneficiari dei finanziamenti sulla base del netto ricavo stimato al tasso di interesse attuale.

  È ora in fase di definizione il decreto di autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle regioni, così come l'approvazione dello schema di contratto di mutuo che sarà sottoscritto da parte di tutte le regioni. Su entrambi è già stata conclusa tutta la fase istruttoria che prevedeva il coinvolgimento delle Regioni.

Pag. 108

ALLEGATO 3

5-05030 Palazzotto: Sulla procedura di mobilità avviata per il personale docente e ATA del liceo linguistico provinciale «A. Lincoln» di Enna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione cui si risponde concerne la procedura di mobilità del personale docente e ATA del Liceo linguistico «A. Lincoln» di Enna nei ruoli dello Stato.
  Come ricordato dagli onorevoli interroganti, la citata istituzione scolastica, dipendente dalla Provincia regionale di Enna e con lo status di scuola paritaria, è stata trasferita al sistema scolastico statale a decorrere dall'anno 2012-2013 a seguito di apposita convenzione tra il MIUR e la Provincia medesima sottoscritta il 28 agosto 2012. In data 1o agosto 2014 è stato poi siglato tra le due amministrazioni l'accordo relativo al descritto passaggio ai ruoli statali, tramite procedura di mobilità.
  A seguito di tale accordo, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con nota prot. 7866 del 6 agosto 2014, ha dato incarico all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di predispone, in accordo con l'ente locale competente, l'avviso di mobilità del personale docente ed ATA proveniente dai ruoli provinciali dell'ex Liceo linguistico paritario.
  Raggiunta l'intesa con la Provincia regionale di Enna, l'Ufficio scolastico regionale ha dato avvio alla procedura di passaggio del personale tra le amministrazioni con decreto prot. 15576 del 4 settembre 2014, ovviamente nel limite dei posti della dotazione organica determinata in base alle disposizioni che regolano gli organici delle istituzioni scolastiche statali.
  La Provincia ha poi trasmesso al medesimo U.S.R. in data 12 settembre 2014 le graduatorie del personale docente ed ATA del Liceo «Lincoln» aspirante alla mobilità.
  La stessa Amministrazione provinciale, con nota 16582 del 15 giugno 2015, nel dare informazioni sugli adempimenti intervenuti successivamente all'approvazione delle graduatorie del personale docente ed ATA, ha sollecitato la definizione della procedura, in considerazione anche dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2014. Come è noto, con quest'ultimo atto il MIUR è stato autorizzato all'assunzione, per l'anno scolastico 2014-2015, di 15.439 unità di personale docente ed educativo e di 4.459 unità di personale ATA. Come precisato nel dispositivo, i citati contingenti sono comprensivi delle unità di personale del Liceo linguistico di Enna interessato alla procedura di statalizzazione.
  Tutto ciò posto, si rappresenta che la procedura ha ora trovato positiva conclusione. Presi gli opportuni contatti con i competenti uffici dell'Amministrazione centrale, l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha emanato in data 24 giugno 2015 il decreto prot. 8578 con il quale viene disposta l'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 1o settembre 2014 ed economica dal 1o settembre 2015, del personale docente ed ATA che, in base ai posti disponibili nella dotazione organica, è stato individuato quale avente titolo alla mobilità verso lo Stato nelle delibere del dirigente del 2o settore della Provincia Regionale di Enna n. 160 e n. 161 e n. 163. Nello specifico, la procedura ha riguardato 25 unità di personale docente e 5 unità di personale ATA, di cui 2 nella qualifica di assistente amministrativo e 3 in quella di collaboratore amministrativo.

Pag. 109

ALLEGATO 4

5-04839 Simone Valente: Sul controllo da parte del Coni della Federazione italiana baseball softball (FIBS).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si risponde alla interrogazione evidenziando che essa sostanzialmente riguarda tre aspetti, comunque già trattati nella precedente interrogazione del 18 settembre 2014, presentata dallo stesso onorevole Valente alla quale è stata data risposta il 13 novembre 2014 sempre in Commissione VII qui alla Camera dei deputati.
  La Federazione Italiana Baseball Softball ribadisce nuovamente il concetto che la FIBS ACADEMY non ha mai riportato nella propria documentazione presentata alla FIBS e, quindi, trasmessa al CONI, alcuna indicazione riguardo collaborazioni temporanee che potessero costituire strumento per il trasferimento di personale alla FIBS. Nelle note integrative, viene sempre specificato con chiarezza che la società non ha dipendenti.
  Avuto riguardo in particolare alla signora Marinella Mojoli si precisa che si tratta di una dipendente assunta dal CONI il 1o novembre 1992, trasferita presso la FIBS, sempre come dipendente CONI il 1o ottobre 2007. È transitata alla CONI Servizi spa come tutto il personale ex CONI dopo la riforma Melandri, e passata direttamente alle dipendenze della FIBS dal 1o gennaio 2008, secondo gli accordi sindacali definiti dalla CONI Servizi stessa. Non è mai stata dipendente della FIBS Academy.
  In ordine all'applicazione o meglio al rispetto della Legge 91/81, sembra opportuno chiarire che il richiamo presente nella risposta alla interrogazione è stato fatto esclusivamente in relazione al passaggio degli atleti accademisti ad organizzazioni professionistiche che nulla hanno a che vedere con i Campionati italiani. Per cui non sembrano assolutamente sussistere violazioni legate alle differenziazioni tra sport dilettantistici e professionistici stabilite dalla normativa richiamata.
  Si ribadisce ulteriormente, infine, quanto già detto nella precedente risposta, che l'indennità non è assolutamente un'attività di carattere speculativo, ma, invece, è di fatto il semplice riconoscimento di un'indennità di preparazione, quindi, esclusivamente quale parziale ristoro del consistente investimento economico sostenuto dalla FIBS, per atleti che, con il passaggio ad organizzazioni professionistiche, non saranno più nella disponibilità della Federazione sia nei campionati nazionali che per le selezioni nazionali.
  Riguardo l'acquisto delle palle ufficiali per i Campionati nazionali dalla società TEAMMATE srl, si premette quanto segue:
   così come tutte le Federazioni sportive nazionali determinano le caratteristiche tecniche degli attrezzi da gioco, anche la FIBS, così come le altre Federazioni di Baseball e Softball e la Federazione Internazionale, vista la specificità tecnica della disciplina del baseball e del softball, determina le caratteristiche tecniche degli attrezzi da usare, ai vari livelli di campionato, ed in particolar modo quelle delle palle da gioco, essenziale per un corretto uso da parte soprattutto dei lanciatori, che necessitano tecnicamente di usare le stesse palline durante la gara.

  Per la restante attrezzatura (mazze, caschetti protettivi eccetera), invece, la FIBS richiede solo l'omologazione, quindi, Pag. 110l'esistenza di particolari requisiti, soprattutto ai fini della sicurezza. Per quanto sopra descritto, ogni quadriennio pertanto la FIBS bandisce delle gare unicamente per la fornitura delle palle da gioco, certificando così la qualità di tale forniture, ed evitare, l'utilizzo nei campionati di materiale non conforme alle determinate caratteristiche tecniche come avvenuto in anni precedenti, dove il produttore di palle ha dovuto ritirarne un consistente quantitativo, in quanto il distributore aveva immesso nei campionati delle palle con caratteristiche non conformi.
  Nel 2012 la FIBS, dopo avere definito le caratteristiche più idonee per i propri campionati, ha invitato direttamente le case madri delle primarie aziende produttrici di palline da baseball e da softball (Mizuno, Wilson, SSK, Rawlings and Diamond) affinché presentassero una offerta, per il periodo 2013-2016 (il quadriennio olimpico) per le palle da destinare ai campionati ufficiali italiani, nominando una Commissione Tecnica per la verifica della rispondenza dei requisiti richiesti ed una Commissione per l'aggiudicazione della gara.
  La gara è stata aggiudicata alla Wilson che, successivamente all'aggiudicazione ha comunicato, con atto formale alla Federazione, che le proprie palle ufficiali, di cui garantiva le caratteristiche nel tempo, sarebbero state distribuite dalla società TEAMMATE srl.
  Per quanto concerne i prezzi applicati si tratta di quanto definito e offerto dalla casa produttrice, e rimangono bloccati per tutto il quadriennio, ad eccezione della variazione dell'aliquota IVA, con riferimento ad un determinato cambio dollaro/euro.
  Questo permette, quindi, continuità in termini di caratteristiche dell'attrezzo nonché di prezzi garantiti. Confrontando, inoltre, i prezzi applicati in altre nazioni europee per palle identiche o con caratteristiche analoghe è facilmente verificabile che i prezzi sono sensibilmente migliori, permettendo alle società un complessivo risparmio nell'arco del Campionato.
  Per maggiore chiarezza dell'interpellante, infine, è necessario specificare che esistono in commercio molti tipi di palle con caratteristiche tecniche molto diverse tra loro e, quindi, anche con prezzi notevolmente più bassi o più alti.

Pag. 111

ALLEGATO 5

5-04358 De Lorenzis: Sulla tutela di un palazzo storico a Castrignano dei Greci (Lecce).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'Onorevole De Lorenzis chiede come il Ministero intenda tutelare l'edificio «Palazzo della Cultura» di Castrignano dei Greci, in merito al progetto comunale di riqualificazione urbana che ne prevede la demolizione a fronte della maggior visibilità dell'adiacente castello De Gualtieriis cui rispondo sulla base degli elementi forniti dalla competente Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto.
  Il Palazzo della Cultura, conosciuto anche come «ex cinema Aurora», si inserisce nel cuore del centro storico del comune di Castrignano dei Greci, in prossimità del Castello De Gualtieriis. Il tessuto urbano è fortemente stratificato dal punto di vista storico e architettonico. Nell'ambito del diffuso patrimonio edilizio otto-novecentesco, il Palazzo emerge per la sua qualità architettonica sobria e raffinata ed esprime pienamente l'interpretazione salentina dello stile liberty nazionale.
  Da un punto di vista architettonico, l'edificio si sviluppa con planimetria pressoché rettangolare e compatta, adottando un modello compositivo e decorativo con impianto simmetrico, organizzato su base modulare, tipico di diverse ville e palazzi salentini coevi, sapientemente rimodulato alla scala urbana del piccolo centro abitato di Castrignano dei Greci.
  Nel suo insieme l'edificio testimonia come l'identità storico-culturale della tradizione costruttiva locale abbia trovato il suo elemento di continuità nell'uso ininterrotto della pietra leccese, materiale da sempre preferito, rispetto ad altri introdotti nel tempo, da progettisti e maestranze del luogo, che hanno saputo farne un uso versatile in ogni periodo storia conservando inalterato lo stretto rapporto secolare tra arte e artigianato e sintetizzando, in una sorta di eclettismo, la cultura locale con quella nouveau tradizionale.
  La storia del Palazzo, attestato già nel 1925, è strettamente correlata sia allo sviluppo economico e sociale del Comune, sia al noto monumento Castello De Gualtieriis.
  Agli inizi del Novecento, l'allora proprietario del Castello, a scopi commerciali, intraprende lavori di ampliamento e ammodernamento e costruisce il Palazzo per svolgervi la propria attività imprenditoriale.
  Nel dopoguerra, sulla scia della nascente industria cinematografica, l'edificio viene convertito nel cinema Aurora. Probabilmente in questa seconda fase d'uso vennero realizzate l'attuale copertura a falde e le finestrelle quadrangolari a bifora, interrompendo il motivo decorativo originario presente.
  L'edificio rappresenta oggi non solo un significativo esempio architettonico dell'interpretazione salentina dello stile liberty nazionale nell'edilizia civile, ma anche una preziosa testimonianza della vocazione commerciale del comune di Castrignano dei Greci, nonché della memoria culturale della sua comunità.
  Nel novembre del 2014 reti apartitiche quali «Coordinamento Civico apartitico per la tutela del Territorio e della Salute Pag. 112del Cittadino» e «Forum Ambiente e Salute del Grande Salento» hanno inoltrato una segnalazione alla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto relativa al progetto comunale di riqualificazione dell'area antistante il castello, che prevedeva anche la demolizione di alcuni manufatti adiacenti allo stesso, tra cui il Palazzo della Cultura o «ex cinema Aurora».
  Al fine di approfondire la questione la Soprintendenza, per quanto di competenza, partecipava a numerose riunioni, tavoli tecnici e sopralluoghi congiunti con rappresentanti degli altri Enti a vario titolo coinvolti, quali il Comune di Castrignano dei Greci, proponente del progetto di «Rigenerazione urbana e riqualificazione del centro storico» e la regione Puglia, ente finanziatore del suddetto progetto.
  La Soprintendenza, ai fini della tutela dell'immobile, provvedeva a trasmettere al Segretariato regionale per la Puglia la proposta di adozione di un provvedimento dichiarativo dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e contestualmente comunicava l'avvio di tale procedimento, in quanto immediatamente produttivo di effetti interinali, ai soggetti interessati. In accoglimento di tale proposta, la Commissione regionale per il patrimonio culturale della regione Puglia, con provvedimento del 17 giugno 2015, ha dichiarato l'immobile in argomento bene culturale di interesse particolarmente importante, ai sensi del decreto legislativo 42/2004.
  Conseguentemente all'adozione di tale provvedimento, l'edificio è ora sottoposto a tutte le disposizioni di tutela previste nel decreto legislativo 42/2004. In particolare, qualsiasi intervento relativo al bene stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza, che detterà le opportune prescrizioni di tutela, al fine dell'integrità e della conservazione dell'edificio e del suo stile architettonico. Correlativamente, viene esclusa la paventata demolizione del medesimo.

Pag. 113

ALLEGATO 6

5-05419 Segoni: Sulla tutela del territorio di Monticiano-Chiusdino (Siena) per le sue valenze monumentali e paesaggistiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Segoni e di altri colleghi parlamentari, in merito alla tutela del territorio situato tra i comuni di Monticiano e Chiusdino, per le valenze monumentali e paesaggistiche, in relazione alla prevista realizzazione di un impianto a biomasse per la produzione di energia elettrica.
  In particolare, la soc. Renovo Bioenergy Monticiano srl, nel marzo 2014, ha attivato davanti al Comune la Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS), introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 2011, per la costruzione e la gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biomassa, con potenza elettrica parti a 0,999 MW e potenza termica pari a 6MWh, in località Casa del Vento del comune di Monticiano (Siena). Dal punto di vista urbanistico-architettonico risulta, dal progetto presentato, che l'impianto sarebbe stato realizzato all'interno di un edificio già esistente (recupero dell'ex stabilimento industriale Ciulli) con posa in opera del relativo elettrodotto in località Casa La Pina.
  Nelle vicinanze non immediate della zona interessata dall'intervento si trova, nel territorio comunale di Chiusdino, il celebre complesso composto dall'Eremo o Rotonda di Montesiepi e dalle rovine della grande Abbazia cistercense di San Galgano. La Rotonda di Montesiepi fu edificata tra il 1182 ed il 1185, sopra alla capanna sulla collina ove San Galgano visse il suo ultimo anno di vita e proprio lì dove aveva infisso la sua spada nella roccia e fu quindi la prima tomba del Santo. Intorno al 1220 fu iniziata la costruzione della grande Abbazia a valle. I lavori di costruzione durano fino al 1268, quando venne ufficialmente consacrata dal Vescovo di Volterra Alberto Solari. Dopo cento anni di grande splendore seguì la lenta decadenza.
  In relazione al procedimento di iscrizione del complesso nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, si rappresenta che da informazioni assunte presso l'ufficio UNESCO del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo non risulta essere pervenuta la richiesta di iscrizione da parte del Comune. Inoltre, tale ufficio riferisce che l'articolo 19 della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, ai sensi del quale «ogni Stato partecipe della presente convenzione può domandare un'assistenza internazionale in favore di beni del patrimonio culturale naturale di valore universale eccezionale situati sul suo territorio», anche per la mancanza di fondi di cui dispone il Comitato del patrimonio mondiale per l'assistenza internazionale, viene di prassi utilizzato a favore dei Paesi in via di sviluppo, e non appare pertinente nel caso in questione.
  Nel comune di Monticiano sono inoltre presenti altri beni culturali, quali un tratto di mura medioevali e un fabbricato risalente al XIV-XV secolo, vincolati secondo la legge n. 364 del 1909, nonché la Chiesa della Parrocchia dei Santi Giusti e Clemente dichiarata d'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004.Pag. 114
  Tuttavia, l'area direttamente interessata dal progetto di realizzazione dell'impianto a biomassa, su cui è presente uno stabilimento industriale dismesso, non ricade in ambito tutelato ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); pertanto la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto non è stata coinvolta nel procedimento autorizzatorio.
  La Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, poiché l'Atlante delle Risorse Archeologiche della Regione attesta la presenza di sporadiche tracce antropiche superficiali, la cui precisa localizzazione e la cui cronologia appaiono incerte, e comunque tali da non interferire con la realizzazione dell'opera, ha rilasciato, in sede di conferenza di servizi del 20 giugno 2014, parere favorevole con prescrizioni di sorveglianza archeologica per l'esecuzione delle opere di movimentazione del terreno relative al sedime dell'ex stabilimento interessato dai lavori, nonché di saggi archeologici preventivi lungo il tracciato dell'elettrodotto.
  Il verbale della conferenza di servizi, con cui la stessa ha determinato «la favorevole conclusione del procedimento, condizionando la fattibilità dell'intervento in oggetto al rispetto di tutte le prescrizioni impartite», è stato pubblicato sul BUR della Toscana n. 28 del 16 luglio 2014.
  In ogni caso la questione, con riferimento alle problematiche ambientali, e in particolare all'esonero dalla verifica di assoggettabilità a VIA sulla base di mere soglie dimensionali, in contrasto con la legislazione europea, è stata devoluta al TAR Toscana, il quale si è recentemente espresso con sentenza 1071/2015. Il Tribunale amministrativo ha rilevato sussistere, nel caso esaminato, il contrasto tra la normativa interna applicata e la normativa interna europea; pertanto, il Collegio ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, tra cui il predetto verbale della conferenza di servizi favorevole alla realizzazione dell'impianto.
  Allo stato attuale, quindi, è decaduta l'autorizzazione all'impianto e la possibilità della sua realizzazione, con conseguente venir meno anche della necessità del richiesto intervento da parte del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Per il futuro, il soggetto interessato dovrà riproporre l'istanza di autorizzazione secondo la normativa vigente, con disapplicazione della norma anticomunitaria che esclude a priori la procedura di VIA in relazione alla potenza dell'impianto.
  In caso di riattivazione del procedimento, nel corso della procedura di VIA l'amministrazione dei beni e delle attività culturali e del turismo, pur coinvolta per legge solo a livello endoprocedimentale, potrà attivarsi al fine della tutela paesaggistica e culturale del territorio interessato dai lavori, anche in considerazione della vicinanza con lo storico complesso monumentale di San Galgano.
  Conclusivamente, per quanto concerne i profili di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta che anche gli aspetti ambientali saranno approfonditi nell'ambito della procedura di VIA, finalizzata a individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. L'attivazione della VIA, come detto, si rende necessaria a seguito della succitata sentenza del TAR Toscana.