CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2015
482.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (C. 3201 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEI DEPUTATI PESCO ED ALTRI

  La VI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, modifica il regime di deducibilità ai fini IRES ed IRAP delle svalutazioni su crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, nonché delle imprese di assicurazione, introducendo, in sostituzione della previgente deducibilità per quote di un quinto su base annua e della deducibilità totale annua delle perdite derivanti da cessione del credito a titolo oneroso, l'integrale deducibilità di tali componenti negative di reddito nell'esercizio in cui sono rilevati in bilancio per entrambe le tipologie di perdite;
    il previgente regime di deducibilità prevedeva, oltre ad un, poco credibile, aumento di gettito negli anni 2013 e 2014, una riduzione delle entrate erariali per 20 miliardi di euro fino al 2022 mediante la riduzione della tassazione degli enti creditizi e finanziari, nonché delle imprese di assicurazione, le quali dispongono di patrimoni pari a diversi miliardi di euro rispetto ai semplici ed ignari cittadini ai quali, al contrario, è chiesto il maggior sacrificio ed è imposto di pagare il costo della crisi economica e dell'esigua disponibilità di risorse erariali per finanziare servizi sociali essenziali;
    con specifico riguardo alle perdite dovute a crediti non riscossi il Governo non ha reso disponibili i dati a consuntivo dovuti all'innovazione normativa contenuta nella legge di stabilità 2014, e quindi i competenti Organi Parlamentari non hanno modo di verificare la fondatezza delle previsioni contenute nelle relativa norma;
    il nuovo regime di deducibilità di cui all'articolo 16 del decreto-legge in esame produce effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto consente ai richiamati istituti di procedere alla deducibilità della svalutazione nell'anno di imputazione – in misura pari al 75 per cento nell'anno 2015 – e non più in 5 esercizi;
    gli effetti finanziari, previsti dal Governo, in termini di saldo netto da finanziare derivanti dalla deduzione per il 2015 sono negativi fino al 2017, per poi diventare positivi in termini di maggior gettito: questo presunto maggior incasso per lo Stato non è altro che una piccola correzione positiva di una situazione già pesantemente compromessa e faticosamente coperta in termini finanziari con la legge di stabilità 2014 per ciò che concerne i crediti non riscossi; si precisa altresì che le sofferenze bancarie continuano ad aumentare di circa 20 miliardi ogni anno;
    il regime di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e delle perdite su crediti non risulta legittimo sul piano costituzionale, in quanto gli istituti possono iscrivere in bilancio le svalutazioni e le perdite su crediti prescindendo da elementi certi e precisi, circostanza quest'ultima Pag. 72la quale indurrebbe a pensare che gli stessi istituti abbiano eccessiva discrezionalità nell'iscrizione a bilancio delle svalutazioni e delle perdite su crediti rispetto a tutti gli altri tipi di impresa, ottenendo specifici vantaggi economici, in totale contrasto con l'articolo 53 della Costituzione; appare inoltre controproducente per l'economia nazionale permettere al settore bancario di erogare crediti per alti importi senza le dovute garanzie, per poi dare la possibilità agli stessi istituti di detrarre dai loro bilanci le perdite dovute alla mancata riscossione degli stessi crediti erogati in modo disinvolto, come ad esempio accaduto in merito al famoso fenomeno dei «fidi facili»;
    nel decreto-legge in esame non compare nessuna indicazione normativa che garantisca che il mancato gettito fiscale sostenuto dallo Stato si trasformi automaticamente in nuovi investimenti nell'economia reale, in evidente contraddizione con quella che sembra essere l'unica ragione valida di questa proposta normativa; pertanto, in mancanza di clausole che prevedano la concessione delle agevolazioni fiscali solo a determinate condizioni, l'obiettivo della norma non verrà raggiunto;
    la ratio della norma sembra quella di garantire nuovo credito all'economia reale e la stessa implica un costo, in termini di mancato gettito per lo Stato, pari a diversi miliardi di euro;
    le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge relative al regime di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e delle perdite degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione non sono coerenti con il corpo normativo del decreto-legge, il quale, per tale motivo, è da intendersi disomogeneo, violando l'articolo 77 della Costituzione e la legge n. 400 del 1988, nonché le correlate pronunce giurisprudenziali in materia,
   esprime

PARERE CONTRARIO

Pesco, Alberti, Villarosa.