CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 luglio 2015
479.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Nuovo testo C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,
   visto il nuovo testo dell'A. C. 3098;
   considerato che all'articolo 13, comma 1, lettera b-bis) – introdotto durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito – si prevede quale criterio direttivo di delegazione il superamento del mero voto di laurea per l'accesso ai concorsi pubblici e la possibilità di valutarlo in rapporto a fattori inerenti all'istituzione che lo ha assegnato e al voto medio di classi omogenee di studenti;
   considerato altresì che nel sistema costituzionale italiano l'accesso al pubblico impiego tramite concorso pubblico per titoli ed esami è un cardine di parità di trattamento, di imparziale selezione del personale e di trasparente riconoscimento del merito (cfr. le sentenze della Corte costituzionale nn. 453 del 1990, 333 del 1993 e 104 del 2007);
   ritenuta incongrua l'introduzione di elementi che misurando il voto di laurea (quale requisito di accesso al concorso) su fattori inerenti all'istituzione che rilascia il titolo di studi, determinerebbero una potenziale differenziazione per via legale tra gli atenei;
   ritenuto che in ogni caso non può essere compromesso, a legislazione vigente, il valore legale del titolo di studio, che consiste in un requisito necessario per l'accesso ai pubblici concorsi e agli esami di Stato per le professioni regolamentate;
   constatata l'opportunità di non condizionare la partecipazione ai concorsi pubblici a un voto minimo di laurea, in ragione della sua naturale e inevitabile variabilità tra i diversi atenei e corsi di studio, così da ampliare le opportunità di partecipazione ai concorsi – obiettivo che potrebbe essere perseguito anche riducendo al minimo indispensabile i casi nei quali tale partecipazione sia condizionata a una specifica laurea – e da rimettere interamente al concorso pubblico la valutazione dei candidati, nell'ambito di procedure e meccanismi anonimi resi più efficienti e trasparenti da una serie di disposizioni introdotte durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito;
   valutato positivamente l'inserimento, all'articolo 13, comma 1, lettera b-quinquies) – anch'esso introdotto durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito – della valorizzazione del titolo di dottore di ricerca quale criterio direttivo di delegazione;
   preso atto però che la Commissione di merito non ha recepito le condizioni poste dalla Commissione Cultura nel parere del 17 giugno 2015,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   sia soppressa la lettera b-bis) dell'articolo 13, comma 1;

  e con la seguente osservazione:
   valuti la I Commissione Affari Costituzionali di riconsiderare il proprio orientamento in ordine al contenuto dell'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 3, e dell'articolo 7, comma 1, lettera d).

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ALLEGATO 2

5-04470 Amoddio: Sulle graduatorie ad esaurimento dei docenti della scuola.
5-04593 Chimienti: Sulla possibilità di effettuare un aggiornamento delle scelte delle province ove prestare servizio da parte dei docenti della scuola in attesa di immissione in ruolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti, con riferimento alla vicenda relativa all'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento che ha visto molti docenti chiedere ed ottenere l'inserimento in province fuori sede, soprattutto dell'Italia settentrionale, chiedono se sia possibile l'aggiornamento straordinario delle graduatorie ad esaurimento e l'adozione, conseguentemente, di un piano straordinario di mobilità che consenta ai docenti il loro rientro nel luogo di residenza, nel minor tempo possibile, al fine di ridurre i costi a carico degli stessi.
  È opportuno premettere che la proposta di un aggiornamento straordinario delle graduatorie ad esaurimento, al fine di consentire a chi si è trasferito in un'altra provincia di tornare nelle graduatorie della provincia di residenza si pone, allo stato attuale, in contrasto col vigente dettato normativo che prevede l'aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento (articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).
  Occorrerebbe, pertanto, una modifica normativa in tal senso, visto che nell'anno 2014 si è concluso l'ultimo aggiornamento.
  Ciò premesso è opportuno sottolineare che proprio oggi è previsto il voto definitivo da parte del Parlamento sul disegno di legge concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, così come approvato, con modifiche, in seconda lettura dal Senato della Repubblica, il 25 giugno 2015.
  Tale progetto di riforma prevede, come è noto, per l'anno scolastico 2015/2016, l'attuazione di un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e successivamente, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto sia ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 che a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016.
  In particolare, il suddetto piano prevede che le assunzioni si articoleranno secondo un preciso ordine sequenziale di fasi.
  La prima fase avverrà successivamente alle assunzioni che sarà possibile effettuare a legislazione vigente, avviate antecedentemente al completamento dell’iter parlamentare del disegno di legge cosiddetto «Buona Scuola» e dunque, necessariamente, sulla base delle graduatorie esistenti, senza dunque che fosse possibile, in assenza di modifiche normative, prevedere il richiesto aggiornamento.
  Peraltro, anche la prima delle fasi del piano assunzionale previsto dal citato disegno di legge avverrà comunque «a legislazione vigente», per l'esigenza di assicurare Pag. 136la copertura dei posti vacanti e disponibili entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2015/2016.
  Anche in questo caso non sarà, quindi, possibile provvedere all'aggiornamento delle graduatorie, poiché, diversamente, non sarebbe possibile garantire il regolare avvio dell'anno scolastico.
  La seconda e la terza delle fasi del piano assunzionale come previste dal disegno di legge prescindono, invece, dalla base provinciale delle attuali graduatorie. Infatti, ai docenti sarà consentito esprimere l'ordine di preferenza tra tutte le province del Paese.
  Successivamente all'attuazione del suddetto piano straordinario di assunzioni, e precisamente per l'anno scolastico 2016/2017, il disegno di legge prevede l'avvio di un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia.
  Detto piano è rivolto, in primo luogo, ai docenti già assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, ma potranno beneficiarne anche i docenti assunti a settembre 2015. Sia gli uni che gli altri potranno avvalersi della mobilità straordinaria anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione.
  Infine, si segnala che il medesimo disegno di legge stabilisce che, limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possano richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale, la quale può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

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ALLEGATO 3

5-05262 Piccoli Nardelli: Sul finanziamento degli istituti culturali italiani.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, si ricorda preliminarmente che il bando pubblico, emanato con decreto direttoriale del 13 ottobre 2014, n. 3057, è finalizzato alla concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati di ricerca che, ai sensi del decreto ministeriale n. 44 dell'8 febbraio 2008 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca), svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzata anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.
  Il bando, in conformità alle disposizioni del citato Regolamento, seleziona i soggetti, in possesso di determinati requisiti, che saranno inseriti in un elenco avente efficacia triennale, relativamente al periodo 2014-2016.
  I requisiti sono specificati all'articolo 2 del citato Regolamento ministeriale, integralmente richiamato dal bando, In base a detta disposizione: «Non possono usufruire dei contributi del bando gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, i centri, i consorzi e le società di ricerca e loro consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto dei Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e le loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonché gli enti che hanno ottenuto nei corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica a carico del bilancio dello Stato».
  Trattandosi di contributi pubblici, ed essendo gli stessi destinati a coprire le spese di «funzionamento» degli enti privati di ricerca, al fine di evitare un doppio finanziamento a carico del bilancio dello Stato di una medesima spesa sostenuta da un singolo Ente, il bando, prevedendo il «Divieto di cumulo e revoca del contributo», all'articolo 9 così recita:
   1. Gli enti inseriti nella Tabella Triennale non possono beneficiare, nel corso del medesimo periodo, di altri contributi di funzionamento o di altri contributi aventi le stesse finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.
   2. In caso di violazione del descritto vincolo il Ministero procede alla revoca del contributo assegnato e dal recupero delle somme già accreditate.

  Tale previsione, insieme con la richiesta di una rendicontazione contabile delle spese sostenute, ha lo scopo, appunto, di evitare una duplicazione del finanziamento pubblico.
  Pertanto, non appare sussistano dubbi interpretativi in merito all'applicazione delle previsioni di cui al citato decreto direttoriale n. 3057.
  Posto ciò, gli enti eventualmente inseriti nella tabella Triennale delle istituzioni culturali 2015-2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai Pag. 138sensi dell'articolo 1 della legge n. 534 del 1996 potranno partecipare al bando in oggetto, fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti e l'obbligo di rendicontare la parte delle spese di funzionamento che risulta non coperta già dal contributo del MiBACT.
  Infine, si ritiene utile, a tal proposito, richiamare anche la sottoscrizione, in data 19 marzo 2015, di uno specifico Protocollo di intesa tra il MIUR e il MiBACT che, tra l'altro, definisce «interesse e volontà comune del MiBACT e del MIUR di proseguire e approfondire una proficua e sistematica collaborazione inter-istituzionale volta a creare legami più stretti tra gli ambiti dell'educazione, formazione e ricerca e quelli della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale», anche al fine di ottimizzare e rendere efficienti, efficaci ed economiche le iniziative di entrambi i Ministeri.

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ALLEGATO 4

5-02573 Di Benedetto: Su un furto nel sito archeologico di Pompei.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Di Benedetto e di altri colleghi parlamentari, in merito al trafugamento dell'affresco della dea Artemide della domus di Nettuno perpetrato nell'area archeologica di Pompei nel marzo dello scorso anno.
  L'atto parlamentare risale allo scorso anno ma puntualizza alcune criticità effettivamente presenti sull'area che intendo stigmatizzare proprio per dar conto del lavoro effettuato medio tempore sul sito.
  Vorrei preliminarmente riferirmi al furto dell'affresco. Sulla questione il competente Comando dei Carabinieri tutela patrimonio culturale, nell'ambito di un'operazione senza precedenti per numero di obiettivi e forze impiegate, con l'ausilio dell'Arma Territoriale e Mobile e con il supporto del 7o Elinucleo dei Carabinieri di Pontecagnano (SA), hanno eseguito 142 decreti di perquisizione emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nell'ambito dell'indagine denominata appunto «ARTEMIDE».
  Le attività investigative, originate dal furto della porzione di affresco dalla «Casa di Nettuno» del sito archeologico di Pompei, sono finalizzate alla disarticolazione di un gruppo strutturato, operante nell'intera Italia meridionale (particolarmente Campania e Puglia), dedito agli scavi clandestini, alla ricettazione e all'illecita commercializzazione di beni culturali.
  Le operazioni, ancora in corso, che avevano già consentito nelle fasi preliminari il recupero di 874 reperti archeologici e l'arresto di tre indagati italiani in collaborazione col Gruppo Patrimonio Historico della Guardia Civil, segnano anche il sequestro di oltre 2.000 beni archeologici tra cui vasellame apulo-canosino a figure rosse, frammenti architettonici, monete italiche, metal detector e utensili di ricerca e scavo clandestino.
  Inoltre, nel corso delle predette operazioni, è stata sequestrata un'abitazione privata adibita a museo al cui interno erano presenti 550 reperti archeologici.
  Per quanto riguarda il sistema di sicurezza e sorveglianza dell'area archeologica di Pompei, costituito da una rete di videosorveglianza perimetrale e dall'insieme del personale di vigilanza della Soprintendenza, vorrei rammentare che riguarda un'intera città aperta al pubblico e visitata ogni giorno da migliaia di persone.
  Concludo precisando che uno dei 25 cantieri aperti di recente a Pompei, in attuazione del Grande Progetto Pompei, riguarda comunque proprio un progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza che prevede il controllo anche in alcuni siti sensibili all'interno dell'area, a valere su fondi PON Sicurezza.

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ALLEGATO 5

5-05334 De Lorenzis: Sul sito www.verybello.it.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione parlamentare dell'onorevole De Lorenzis e di altri colleghi parlamentari, in merito al portale ministeriale «Verybello».
  Come è noto, Verybello è una piattaforma digitale interattiva che promuove la straordinaria offerta culturale italiana in relazione a EXPO 2015. La piattaforma viene continuamente aggiornata grazie al contributo delle istituzioni coinvolte dal MiBACT, regioni e comuni e include dodici contenitori culturali: Festival, Cinema, Musica e Concerti, Teatro, Mostre, Danza, Feste Tradizionali, Itinerari Turistici, Libri, Bambini e Opera.
  Il sito fornisce nel dettaglio informazioni sui vari eventi che permette di condividere sui social network, e vuol essere uno strumento promozionale a livello internazionale dinamico ed efficace. VeryBello è stato pensato per offrire spunti utili anche ai turisti che intendono proseguire il proprio viaggio in Italia, senza fermarsi esclusivamente per l'EXPO. Il sito vuole essere una vetrina di ricchezze culturali in grado di mettere assieme l'offerta diffusa di cultura che il paese sa offrire, rendendo così un servizio a coloro che intendono incrementare l'esperienza culturale oltre alla visita di città e musei.
  Come già rappresentato nella risposta fornita alla interrogazioni dell'onorevole Antonio Palmieri e dell'onorevole Chiara Di Benedetto (rispettivamente la n. 5-04594 e la n. 5-04626), il sito è stato realizzato dalla ditta Lolaetlabora srl, che si è aggiudicata la gara per la sua realizzazione – bandita attraverso il portale Mepa – partendo da una base d'asta di 39.000 euro e praticando un ribasso del 10 per cento (procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario). La scheda completa dell'appalto è disponibile on line sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (sezione Bandi e gare).
  Per quanto riguarda la richiesta di chiarezza in relazione ai 5 milioni di euro annunciati nel corso della conferenza stampa del 24 gennaio scorso, preciso che gli stessi sono stati destinati a finanziare la campagna di promozione turistica dell'Italia anche attraverso gli eventi culturali previsti nel periodo di EXPO 2015.
  Vorrei poi comunicare che l’iter di trasferimento «registrante dominio» relativamente ai domini verybello.it e verybello.com, inizialmente acquistati su Aruba dalla società aggiudicataria, a favore del Ministero è ormai completato.
  È stato depositato il logo presso il competente Servizio della Direzione generale biblioteche e istituti culturali, competente in materia di Diritto d'autore e vigilanza sulla SIAE, ed è in fase di completamento la procedura di registrazione del marchio per la quale non risultano elementi ostativi al perfezionamento.
  Per accrescere la fruizione e risolvere alcune anomalie tecniche che erano state segnalate, il portale è stato modificato e implementato e a far data dal 1o maggio è presente una strategia di comunicazione digitale sui principali canali social.
  In relazione all'ipotesi di traduzione in più lingue si è deciso di mantenere soltanto la versione in lingua inglese, in quanto, nell'era della comunicazione globale in tempo reale, è ormai riconosciuta quale lingua franca internazionale proprio grazie ad Internet e all'uso pressoché esclusivo che ne fanno i mass media.

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ALLEGATO 6

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. (Atto n. 180).

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lo schema di decreto ministeriale circa la definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (Atto n. 180);
   riaffermato il principio generale che i finanziamenti premiali devono essere aggiuntivi rispetto a quelli ordinari e non ricavati da una quota di questi ultimi, per evitare che il premio per un ente si risolva in una sanzione per un altro, e auspicato quindi che tale principio si presto recepito nella normativa di settore;
   preso atto che il decreto ministeriale n. 851 del 2014 ha disposto che la quota premiale doveva essere ripartita tenendo conto dei seguenti criteri:
    il 70 per cento in base ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2004-2010, prendendo in considerazione prodotti attesi, indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura e valutazione complessiva di ciascun ente, e tenendo conto, nella predisposizione della graduatoria, della confrontabilità dei parametri dimensionali di ogni ente;
    il 30 per cento in base a specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione fra gli enti;
   preso atto, inoltre, che il decreto ministeriale citato ha previsto che con ulteriore decreto ministeriale dovevano essere definiti:
    i criteri per la distribuzione del 70 per cento della quota premiale agli enti per i quali non sono disponibili i risultati della VQR;
    i criteri di assegnazione e i termini e le modalità per la presentazione delle domande relative al 30 per cento della quota premiale;
    termini e modalità procedurali per l'elaborazione della proposta di ripartizione (dell'intera quota premiale) da parte del Comitato di valutazione;
   considerato che per gli enti per i quali non sono disponibili i risultati della VQR 2004-2010, lo schema dispone che l'assegnazione è calcolata esclusivamente sulla base della «performance rispetto ai programmi e progetti realizzati nel biennio 2012-2013»;
   considerato, altresì, che lo stesso schema modifica in parte i criteri già indicati per il riparto del 70 per cento della quota per gli enti per i quali sono disponibili i risultati della VQR 2004-2010, prevedendo che si prendono in considerazione «principalmente» i prodotti attesi e gli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, «tenendo conto» del Pag. 142valore medio della premialità per gli anni 2012 e 2013 e disponendo, altresì, che gli enti sono classificati in gruppi in relazione alla numerosità dei prodotti valutati con la VQR, nonché alla loro «consistenza e grandezza scientifica»;
   auspicato che strumenti corretti e condivisi di valutazione della qualità dei risultati di ricerca ottenuti da ciascun ente siano messi rapidamente a punto, in modo da poter evitare nel futuro che parte dei finanziamenti premiali siano o debbano essere ripartiti con criteri meramente dimensionali o relativi alla spesa storica, come quelli introdotti dallo schema in esame;
   considerato, infine, che i criteri di valutazione di programmi e progetti cui si fa riferimento per il riparto del 30 per cento della quota premiale sono gli stessi già individuati dal decreto ministeriale 19 dicembre 2012, prot. 949/Ric, senza, tuttavia, che sia ora definito il range di punteggi attribuibili per ciascun obiettivo e senza riferimento alla particolare attenzione da riservare a progetti di soggetti di età inferiore a 35 anni e alla presenza di una significativa componente di ricercatrici;
  ravvisata la necessità di aggiornare il termine del 15 luglio 2015 previsto per l'assegnazione del 30 per cento della quota premiale;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta dell'8 luglio 2015, in base ai quali, in particolare:
    per gli enti per i quali non sono disponibili i risultati della VQR, ci si riferirà al valore medio delle quote premiali assegnate nel 2012 e nel 2013;
    per gli enti per i quali sono disponibili i risultati della VQR, la numerosità dei prodotti attesi verrà utilizzata per elaborare un indicatore dato dal numero dei prodotti attesi per ciascun ente sul totale dei prodotti attesi di tutti gli enti;
    la «consistenza e grandezza scientifica» degli enti consisterà nella suddivisione degli enti in quattro gruppi, in base al numero dei prodotti attesi per ciascun ente e al numero delle aree scientifiche in cui tali prodotti risultano presenti per ogni ente;
   preso altresì, atto, della disponibilità avanzata dal Governo nella medesima seduta a specificare i punteggi da attribuire ai parametri previsti per la valutazione di programmi e progetti negli stessi termini previsti dal decreto ministeriale 19 dicembre 2012, prot. 949/Ric e a indicare un termine congruo per la chiusura della procedura;
   rilevato, altresì, che, da ultimo, il Governo ha fatto presente che le modalità operative di calcolo saranno indicate nel decreto di riparto della quota premiale;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  a condizione che:
   le indicazioni specifiche rese dal Governo nella seduta dell'8 luglio 2015, riepilogate in premessa, siano recepite in fase di adozione del decreto recante i criteri di riparto della quota premiale del FOE per il 2014;
   già nel decreto recante i criteri di riparto della quota premiale del FOE per il 2014 siano indicate le modalità con le quali il Comitato di valutazione sarà tenuti ad utilizzarli;

  e con le seguenti osservazioni:
   L'articolo 1 sia riformulato come segue:
  «Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 2013, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 851 del 24 novembre 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 24 dicembre 2014, foglio 5661, la somma di euro 99.495.475, accantonata sulle disponibilità del cap. 7236 del programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base» della Missione «Ricerca e innovazione» Pag. 143dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, e destinata al finanziamento premiale, è ripartita secondo i criteri e le modalità indicate agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7»;
   riguardo alla ripartizione della quota del 70 per cento del finanziamento premiale tra gli enti sottoposti alla VQR 2004-2010, sia meglio chiarito tramite quali parametri verrà rispettato il criterio della «valutazione complessiva dell'ente» di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale n. 851 del 2014 e, inoltre, sia meglio indicato il ruolo del parametro della «numerosità dei prodotti valutati» che, per come risulta definito nei chiarimenti del Governo, sembra essere un parametro legato più alle dimensioni dell'ente che alla valutazione della qualità delle sue attività, risultando quindi sovrapposto in significato all'altro parametro della «consistenza e grandezza scientifica» dell'ente.

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ALLEGATO 7

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. (Atto n. 180).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI D'UVA, VACCA, SIMONE VALENTE, BRESCIA, LUIGI GALLO, MARZANA E DI BENEDETTO

  La VII Commissione,
   premesso che:
    in sede di esame dello schema di decreto ministeriale Atto n. 180, recante la definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti;
    la ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero (FOE), è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva dei piani triennali di attività del documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca, nonché in considerazione della specifica missione dell'ente, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;
    una parte della ripartizione del FOE tra gli Enti di Ricerca avviene, per una quota non inferiore al 7 per cento, tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR) condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), e sulla base di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti come disposto dal decreto legge 104/2013;
    il riparto del FOE, per l'anno 2014, è stato disposto con Decreto Ministeriale del 24 novembre 2014, il n. 851 nel quale si stabilisce che la parte premiale corrisponde ad una somma complessiva di euro 99.495.475,00. La distribuzione di tale quota premiale tra gli enti viene elaborata da un apposito Comitato di valutazione, secondo le seguenti modalità:
     a) il 70 per cento del fondo ripartito in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010), non solo basata sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, ma anche rispetto alla valutazione complessiva dell'ente;
     b) il 30 per cento in base a specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti.
  Innanzitutto, non può non sottolinearsi che il termine indicato del 28 febbraio 2015, seppur prorogato al 15 luglio 2015, per l'assegnazione di una quota premiale, appare assolutamente incongruente in relazione ai tempi richiesti dagli adempimenti preliminari, e cioè l'espressione del parere parlamentare sullo schema in esame; presentazione della domanda da parte degli enti; elaborazione della proposta da parte del Comitato di valutazione; espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto per l'assegnazione della (intera) quota premiale;
   considerato che:
    già in data 9 aprile 2014, la VII Commissione, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario Pag. 145per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013, destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (Atto n. 85), esprimeva alcune raccomandazioni al Governo, affinché questo intervenisse sulle principali criticità che negli ultimi anni hanno reso inefficace la premialità prevista dalla normativa;
    in particolare, si chiedeva al Governo di apportare correzioni e miglioramenti alla disciplina legislativa relativa alla quota premiale del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca, affinché si tenesse conto della necessità che la quota premiale fosse aggiuntiva rispetto al FOE. In quest'ottica si chiedeva, inoltre, che la ripartizione interna delle relative risorse da parte degli enti avvenisse secondo valutazioni meritocratiche e con criteri di trasparenza;
    in quella sede si invitò altresì il Governo ad individuare una differenziazione nella valutazione degli enti, in grado di considerare adeguatamente le loro specificità, così da dare stabilità ai criteri valutativi e certezze agli enti stessi;
    appare evidente che anche per quest'anno l'Esecutivo ha ignorato le richieste del parere della Commissione, così come evidenziato dai nuovi criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti di ricerca per l'anno 2014, destinati al finanziamento premiale;
   ritenuto che:
    appare assai difficile verificare attraverso dati scientifici o statistici una diretta connessione tra lo sviluppo positivo della ricerca ed i criteri di finanziamento premiali, essendo innegabile che qualsiasi criterio di valutazione della qualità della ricerca risulta comunque legato a fattori e giudizi discrezionali;
    è inevitabile, infatti, un condizionamento determinato sia dal soggetto preposto alla valutazione, ovvero dai criteri scelti per la determinazione dei risultati e degli obiettivi raggiunti degli Enti, nonché dalla quantificazione dei punteggi da assegnare;
    i criteri legati all'aumento delle competenze che favoriscano la crescita di capacità nell'ambito della ricerca nello sviluppo di beni e servizi non sembrano essere facilmente determinabili;
    il coinvolgimento poi, di altri enti pubblici o privati non può essere considerato in maniera assoluta un valore aggiunto per la ricerca, essendo numerosi i casi in cui i co-finanziamenti e le collaborazioni tra enti hanno rappresentato un'occasione utile per gestire risorse economiche ed umane senza i necessari parametri di trasparenza;
   ritenuto inoltre che:
    il fondo premiale del FOE ammonta a poco più di 99 milioni di euro per l'anno 2014, mentre alcune stime di riviste specializzate affermano che il costo complessivo della VQR si aggira intorno ai 300 milioni di euro (7 milioni per ANVUR, 9 milioni per GEV, 51 milioni per la predisposizione dei prodotti da valutare, 19 milioni per costi interni di università ed enti di ricerca, 216 per i referaggi);
    la VQR, come altri sistemi di valutazione, ha causato uno sviluppo abnorme di adempimenti gestionali legati alle procedure di verifica appesantendo, di fatto, la burocrazia degli enti e provocando costi inutili e utilizzo di risorse umane che sono sottratte ad attività legate alla ricerca;
    è evidente, quindi, come i costi in termini finanziari e organizzativi degli enti di ricerca risultino enormi se rapportati ai benefici prodotti;
    le scelte politiche assunte negli ultimi anni hanno considerato la VQR un investimento certamente vantaggioso, e tale da giustificare un costo così elevato, soprattutto se relazionato ai processi di finanziamento degli enti di ricerca, senza mai domandarsi se, piuttosto, la logica della premialità, così come strutturata, non abbia invece soffocato la ricerca italiana, sottraendole risorse e spazi;
    i criteri introdotti nello schema di decreto in esame, in base ai quali deve essere effettuata la ripartizione del 70 per cento della quota premiale per gli «enti per i quali sono disponibili i risultati della Pag. 146VQR 2004-2010», prevedono che la ripartizione sia disposta prendendo in considerazione «principalmente» i prodotti attesi e gli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, «tenendo conto» del valore medio della premialità per gli anni 2012 e 2013, di fatto introducendo un nuovo criterio di storicità per la ripartizione della quota premiale;
    si dispone, inoltre, che gli enti siano classificati in gruppi in relazione alla numerosità dei prodotti valutati con la VQR, nonché alla loro «consistenza e grandezza scientifica»;
    infine, non vengono in alcun modo esplicitate né le modalità operative di calcolo, né quali parametri siano utilizzati per determinare il valore medio della premialità 2012-2013;
    la premialità, oggi, non può in alcun modo essere considerata tale, sia per l'assenza di una quota che non sottragga agli enti somme necessarie al loro funzionamento ordinario, sia per la presenza di elementi che portano ad una redistribuzione proporzionalmente identica a cadenza ormai annuale;
    lo stesso sottosegretario Toccafondi, nella memoria depositata in Commissione, a seguito dell'espressione del parere sullo schema di decreto di riparto del FOE, ha ribadito l'impossibilità di garantire né per quest'anno né, presumibilmente, per gli anni a seguire l'esclusione della quota premiale dai fondi ordinari destinati agli enti di ricerca;
    il criterio di storicità introdotto, non fa che suffragare le criticità su esposte, dal momento che anziché premiare i nuovi programmi, che dovrebbero proiettare nel futuro gli enti di ricerca, assegnando fondi straordinari sulla base della progressione e dello sviluppo dei progetti, si sceglie di guardare indietro, cercando di limitare i danni di una VQR ormai inadeguata a garantire una funzione effettivamente premiale;
    inoltre appare opportuno un chiarimento sull'assegnazione della quota per gli enti per i quali non sono presenti i risultati della VQR 2004-2010, dal momento che le assegnazioni per tali enti avvengono sulla mera base delle precedenti assegnazioni premiali del periodo 2012-2013;
    pertanto, se dovesse essere confermato il succitato criterio, appare maldestramente elusa una precisa condizione posta dalla Commissione VII in sede di espressione del parere relativo all'Atto n. 114 (Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014), la quale chiedeva invece all'Esecutivo di «precisare i criteri di assegnazione della quota premiale per gli enti per i quali non sono disponibili i risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)».

  Il Governo, pertanto ha semplicemente «precisato», e confermato, l'assenza di qualsiasi criterio;
   considerato infine che:
    se la ratio della normativa poteva trovare positivo riscontro nella volontà di assegnare una quota premiale agli enti di ricerca, oggi, in assenza sia degli adeguati cambiamenti legislativi che delle condizioni minime utili ad assicurare una valutazione effettiva degli Enti e dei loro progetti, si ritiene necessaria una più coerente distribuzione del FOE, unica e proporzionale. La premialità del merito ad ogni costo rischia, infatti, di sottrarre risorse utili al funzionamento di tutti gli Enti, assicurando invece solamente ad alcuni una redistribuzione maggiore delle quote previste;
    in definitiva, sia per l'assenza del carattere «aggiuntivo» delle risorse destinate alla quota premiale, sia per la evidente difficoltà ad individuare ed introdurre criteri obiettivi di valutazione tali da assegnare risorse agli enti effettivamente meritevoli,
   esprime

PARERE CONTRARIO